F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 283/TFN – SD del 18 Giugno 2026 (motivazioni) – Daniele Sebastiani, Francesco Giliberti Birindelli, Xavier Soulard, Eric Tazzieri, Marco Verratti, Jessica Aidi e società Delfino Pescara 1936 SpA – 267/TFNSD

Decisione/0283/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0267/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sig.ri:

Carlo Sica - Presidente

Giammaria Camici – Componente

Monica De Vergori - Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 giugno 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30647/824pf25-26/GC/gb del 22 maggio 2026, nei confronti dei signori Daniele Sebastiani, Francesco Giliberti Birindelli, Xavier Soulard, Eric Tazzieri, Marco Verratti e della sig.ra Jessica Aidi, nonché nei confronti della società Delfino Pescara 1936 SpA, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 30647 /824pf25-26/GC/gb del 22 maggio 2026, nei confronti dei signori Daniele Sebastiani, Francesco Giliberti Birindelli, Xavier Soulard, Eric Tazzieri, Marco Verratti e della sig.ra Jessica Aidi, nonché nei confronti della società Delfino Pescara 1936 SpA, nei confronti di:

- Daniele Sebastiani

(n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Delfino Pescara 1936 S.p.a., dal 25/10/2024) per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Delfino Pescara 1936 S.P.A., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 17/06/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione perfezionatasi il 2 giugno 2025 alla neocostituita Delfino Capital S.r.l. dell’83,789% del capitale della società sportiva: A) dal Sig. Francesco Giliberti Birindelli, Amministratore munito dei poteri di rappresentanza della MJ Investments S.A., socia al 50% della Delfino Capital S.r.l., ed esercente un potere di controllo indiretto in misura pari al 41,89% sul capitale della società sportiva, la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell’art. 20- bis delle N.O.I.F., ed ai requisiti di solidità finanziaria della MJ Investments S.A., di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., che risulta carente in quanto non prodotta neanche a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio con pec della Co.A.P.S. in data 1° agosto 2025, di cui all’art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.; B) dal Sig. Xavier Soulard, Amministratore munito dei poteri di rappresentanza della MJ Investments S.A., socia al 50% della Delfino Capital S.r.l., ed esercente un potere di controllo indiretto in misura pari al 41,89% sul capitale della società sportiva, la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed ai requisiti di solidità finanziaria della MJ Investments S.A., di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., che risulta carente in quanto non prodotta neanche a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio con pec della Co.A.P.S. in data 1° agosto 2025, di cui all’art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.; C) dal Sig. Eric Tazieri, Amministratore munito dei poteri di rappresentanza della MJ Investments S.A., socia al 50% della Delfino Capital S.r.l., ed esercente un potere di controllo indiretto in misura pari al 41,89% sul capitale della società sportiva, la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed ai requisiti di solidità finanziaria della MJ Investments S.A., di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., che risulta carente in quanto non prodotta neanche a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio con pec della Co.A.P.S. in data 1° agosto 2025, di cui all’art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.; D) dal Sig. Marco Verratti, socio al 51% della MJ Investments S.A. e, pertanto, esercente un potere di controllo indiretto del 21,37% sulla società sportiva, la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed ai propri requisiti di solidità finanziaria,di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., che risulta carente in quanto non prodotta neanche a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio con pec della Co.A.P.S. in data 1° agosto 2025, di cui all’art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.; E) dalla Sig.ra Jessica Aidi, socia al 49% della MJ Investments S.A. e, pertanto, esercente un potere di controllo indiretto del 20,53% sulla società sportiva, la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed ai propri requisiti di solidità finanziaria,di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., che risulta carente in quanto non prodotta neanche a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio con pec della Co.A.P.S. in data 1° agosto 2025, di cui all’art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.;

(n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale Rappresentante e socio della neo costituita Delfino Capital S.r.l. acquirente, con cessione perfezionatasi il 2 giugno 2025, dell’83,789% del capitale della Delfino Pescara 1936 S.p.A.) per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 17/06/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all’ingresso, in data 2 giugno 2025, nell’83,789% del capitale della società sportiva da parte della neo costituita Delfino Capital S.r.l.: A) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, richiesta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, in quanto prodotta parzialmente, previo sollecito da parte della Co.A.P.S. e con attivazione da parte della Commissione con pec del 1° agosto 2025, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., della procedura di soccorso istruttorio, e, pertanto, tardiva; B) la documentazione richiesta relativa ai propri requisiti di solidità finanziaria ed ai requisiti di solidità finanziaria della Delfino Capital S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., che risulta carente in quanto non prodotta neanche a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio con pec della Co.A.P.S. in data 1° agosto 2025, di cui all’art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.;

- Francesco Giliberti Birindelli

(Amministratore munito dei poteri di rappresentanza della MJ Investments S.A., socia al 50% della neo costituita Delfino Capital S.r.l. acquirente con cessione perfezionatasi il 2 giugno 2025 dell’83,789% del capitale della Delfino Pescara 1936 S.p.A., ed esercente un potere di controllo indiretto in misura pari al 41,89% sul capitale della Delfino Pescara 1936 S.p.A.) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 17/06/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all’ingresso, in data 2 giugno 2025, nell’83,789% del capitale della società sportiva da parte della neo costituita Delfino Capital S.r.l., la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed ai requisiti di solidità finanziaria della MJ Investments S.A., di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., che risulta carente in quanto non prodotta neanche a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio con pec della Co.A.P.S. in data 1° agosto 2025, di cui all’art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.;

- Xavier Soulard

(Amministratore munito dei poteri di rappresentanza della MJ Investments S.A., socia al 50% della neo costituita Delfino Capital S.r.l. acquirente con cessione perfezionatasi il 2 giugno 2025 dell’83,789% del capitale della Delfino Pescara 1936 S.p.A., ed esercente un potere di controllo indiretto in misura pari al 41,89% sul capitale della Delfino Pescara 1936 S.p.A.) per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 17/06/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all’ingresso, in data 2 giugno 2025, nell’83,789% del capitale della società sportiva da parte della neo costituita Delfino Capital S.r.l., la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed ai requisiti di solidità finanziaria della MJ Investments S.A., di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., che risulta carente in quanto non prodotta neanche a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio con pec della Co.A.P.S. in data 1° agosto 2025, di cui all’art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.;

- Eric Tazzieri

(Amministratore munito dei poteri di rappresentanza della MJ Investments S.A., socia al 50% della neo costituita Delfino Capital S.r.l. acquirente con cessione perfezionatasi il 2 giugno 2025 dell’83,789% del capitale della Delfino Pescara 1936 S.p.A., ed esercente un potere di controllo indiretto in misura pari al 41,89% sul capitale della Delfino Pescara 1936 S.p.A.) per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 17/06/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all’ingresso, in data 2 giugno 2025, nell’83,789% del capitale della società sportiva da parte della neo costituita Delfino Capital S.r.l., la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed ai requisiti di solidità finanziaria della MJ Investments S.A., di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., che risulta carente in quanto non prodotta neanche a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio con pec della Co.A.P.S. in data 1° agosto 2025, di cui all’art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.;

- Marco Verratti

(socio al 51% della MJ Investments S.A. e, pertanto, esercente un potere di controllo indiretto del 21,37% sul capitale della Delfino Pescara 1936 S.p.A.) per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 17/06/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all’ingresso, in data 2 giugno 2025, nell’83,789% del capitale della società sportiva da parte della neo costituita Delfino Capital S.r.l., la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed ai propri requisiti di solidità finanziaria, di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., che risulta carente in quanto non prodotta neanche a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio con pec della Co.A.P.S. in data 1° agosto 2025, di cui all’art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.;

- Jessica Aidi

(socia al 49% della MJ Investments S.A. e, pertanto, esercente un potere di controllo indiretto del 20,53% sul capitale della Delfino Pescara 1936 S.p.A.) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 17/06/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all’ingresso, in data 2 giugno 2025, nell’83,789% del capitale della società sportiva da parte della neo costituita Delfino Capital S.r.l., la documentazione, relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al 5° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed ai propri requisiti di solidità finanziaria,di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., che risulta carente in quanto non prodotta neanche a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio con pec della Co.A.P.S. in data 1° agosto 2025, di cui all’art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.;

- società Delfino Pescara 1936 SpA

per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai sigg. Daniele Sebastiani, Francesco Giliberti Birindelli, Xavier Soulard, Eric Tazieri, Marco Verratti, Jessica Aidi, nella veste sopra specificata, e per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 32 comma 5 bis, del C.G.S., che pone gli obblighi in esame a carico delle società in modo diretto;

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e  le parti deferite hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale, l'Avv. Flavia Tortorella in difesa di Daniele Sebastiani e della società Delfino Pescara 1936 Spa, e l'Avv. Massimo Schipilliti in difesa dei sigg. Francesco Giliberti Birindelli, Xavier Soulard, Eric Tazzieri, Marco Verratti e della sig.ra Jessica Aidi, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Daniele Sebastiani, mesi 5 (cinque) di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in ammenda di euro 15.000,00 (quindicimila/00) al tasso di conversione di euro 100,00  (cento) al giorno;

- al sig. Francesco Giliberti Birindelli, mesi 4 (quattro) di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00) al tasso di conversione di euro 100,00 (cento) al giorno;

- al sig. Xavier Soulard, mesi 4 (quattro) di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00) al tasso di conversione di euro 100,00 (cento) al giorno;

- al sig. Eric Tazzieri, mesi 4 (quattro) di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in ammenda di euro 12.000,00 (dodicimila/00) al tasso di conversione di euro 100,00 (cento) al giorno;

- al sig. Marco Verratti, mesi 3 (tre) di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in ammenda di euro 9.000,00 (novemila/00) al tasso di conversione di euro 100,00 (cento) al giorno;

- al sig.ra Jessica Aidi, mesi 3 (tre) di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in ammenda di euro 9.000,00 (novemila/00) al tasso di conversione di euro 100,00 (cento) al giorno;

- alla società Delfino Pescara 1936 SpA, euro 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 giugno 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Monica De Vergori                                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 18 giugno 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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