F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 282/TFN – SD del 18 Giugno 2026 (motivazioni) – Alvin Cejku – 270/TFNSD
Decisione/0282/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0270/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sig.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Gaia Golia – Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il giorno 11 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30474/636pf25-26/GC/PN/fm, depositato il 26 maggio 2026, nei confronti del sig. Alvin Cejku, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto depositato e notificato in data 26 maggio 2026, a mezzo pec, la Procura federale deferiva a questo Tribunale:
- Alvin CEJKU, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per le società A.S.D. A.S. Montevecchia Calcio a 11 (matricola calciatore C11 2.774.495) e A.S.D. U.S. Saints Milano Calcio a 5 (matricola calciatore C5 4.094.028) , per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver preso parte nelle fila della società A.S.D. A.S. Montevecchia alla gara A.S.D. A.S. Montevecchia – Academy Valle San Martino del 15.11.2025, valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali Calcio a 11, e nelle fila della società A.S.D. U.S. Saints Milano alla gara A.S.D. U.S. Saints Milano – A.S.D. MGM 2000 del 15.11.2025, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionali Calcio a 5, entrambe disputate nella giornata del 15 novembre 2025, rispettivamente alle ore 15.00 ed alle ore 18.00.
La fase istruttoria
L’attività di indagine espletata trae origine dalla segnalazione pervenuta in data 26 novembre 2025 tramite la piattaforma Segnalazioni Safeguarding F.I.G.C., e trasmessa alla Procura Federale dalla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding con nota del 3 dicembre 2025, in cui si riferisce che il calciatore minore sig. Alvin Cejku, con doppio tesseramento per la società A.S.D. A.S. Montevecchia per l’attività di Calcio a 11 e per la società A.S.D. U.S. Saints Milano per l’attività di Calcio a 5, avrebbe preso parte nella medesima giornata del 15 novembre 2025 a due gare nelle fila delle squadre dei predetti sodalizi.
La documentazione acquisita agli atti del procedimento che assumono particolare valenza probatoria sono: la nota della segreteria della Commissione per le Politiche di Safeguarding FIGC del 3 dicembre 2025, con allegato fascicolo inerente la segnalazione del 27.11.2025, iscritta nel Registro delle Segnalazioni con ID 2025-1807 CFS, avente il seguente oggetto: “Segnalazione pervenuta tramite la Piattaforma Segnalazioni Safeguarding F.I.G.C. in data 26 novembre 2025, avente ad oggetto una presunta inosservanza delle normative federali riguardante un minore tesserato presso la A.S. Montevecchia Associazione Sportiva Dilettantistica (C11) e la U.S. Saints Milano Associazione Sportiva Dilettantistica (C5)”; storico della posizione di tesseramento del calciatore minore C.A. per l’attività di Calcio a 11 e per l’attività di Calcio a 5; referto arbitrale relativo alla gara A.S.D. A.S. Montevecchia – Academy Valle San Martino del 15.11.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali Calcio a 11; distinte ufficiali della gara A.S.D. A.S. Montevecchia – Academy Valle San Martino del 15.11.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali Calcio a 11; referto arbitrale relativo alla gara A.S.D. U.S. Saints Milano – A.S.D. MGM 2000 del 15.11.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionali Calcio a 5; distinte ufficiali della gara A.S.D. U.S. Saints Milano – A.S.D. MGM 2000 del 15.11.2025 valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionali Calcio a 5; articolo estratto dal portale “tuttocampo.it” con la pubblicazione dei risultati e dei marcatori della gara A.S.D. A.S. Montevecchia – Academy Valle San Martino del 15.11.2025; verbale di audizione del 10.3.2026 del sig. Alvin Cejku, calciatore minore tesserato per la società A.S.D. U.S. Saints Milano.
In data 26 maggio 2026, la Procura Federale notificava all’incolpato il predetto atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 11 giugno 2026.
Il dibattimento
All’udienza del 11 giugno 2026, è comparso l’avv. Nicola Pagnotta, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per il deferito.
La Procura Federale, riportandosi agli atti, ha concluso per l’affermazione della responsabilità di Alvin Cejku e per l’irrogazione della sanzione di 2 giornate (due) di squalifica.
La decisione
Il Tribunale ritiene che i fatti contestati risultano documentalmente provati.
La condotta posta in essere dal calciatore minore Alvin Cejku, il quale ha partecipato nella medesima giornata del 15 novembre 2025 sia nelle fila della società A.S.D. A.S. Montevecchia alla gara A.S.D. A.S. Montevecchia – Academy Valle San Martino, valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali Calcio a 11, che nelle fila della società A.S.D. U.S. Saints Milano alla gara A.S.D. U.S. Saints Milano – A.S.D. MGM 2000, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionali Calcio a 5, deve ritenersi idonea al riconoscimento di una responsabilità disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F .
Difatti, l’attività di indagine svolta ha consentito di rilevare l’avvenuta commissione della condotta contestata al sig. Alvin Cejku, tra l’altro da quest’ultimo ammessa.
In particolare, è stato accertato che il calciatore sig. Alvin Cejku all’epoca dei fatti era tesserato per le due società A.S.D. A.S. Montevecchia Calcio a 11 (matricola calciatore C11 2.774.495) e A.S.D. U.S. Saints Milano Calcio a 5 (matricola calciatore C5 4.094.028).
Non solo, l’acquisizione delle distinte ufficiali delle gare disputate dai due predetti sodalizi, ha appurato come nella medesima giornata del 15 novembre 2025 il deferito risulta presente nelle fila della società A.S.D. A.S. Montevecchia alla gara A.S.D. A.S. Montevecchia – Academy Valle San Martino, valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali Calcio a 11, disputata alle ore 15.00, ed altresì in quella della società A.S.D. U.S. Saints Milano alla gara A.S.D. U.S. Saints Milano – A.S.D. MGM 2000, valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionali Calcio a 5, disputata alle successive ore 18.00.
Infine, in sede di audizione del calciatore dinnanzi alla Procura Federale questi ha ammesso di aver preso parte ai due incontri: “ si confermo di aver disputato entrambe le partite. Sono un appassionato di calcio e sinceramente non avevo la minima consapevolezza che le normative federali vietassero o comunque limitassero eventuali partecipazione a più partite nella stessa giornata. Ripeto che ho appreso adesso di tali situazioni di incompatibilità”, ha altresì inteso poi precisare: “la mia società Saints nulla sapeva che avevo già fatto un'altra partita. Aggiungo, inoltre, che è stata l ‘unica volta in cui nella stessa giornata ho fatto due partite”.
Il Tribunale ritiene dunque congruo applicare una sanzione come richiesta dalla Procura come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Alvin Cejku la sanzione di giornate 2 (due) di squalifica in gare ufficiali da scontare nella prima stagione sportiva utile.
Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Monica Coscia Carlo Sica
Depositato in data 18 giugno 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
