F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 287/TFN – SD del 19 Giugno 2026 (motivazioni) – APICELLA Raffaele, CRETELLA Francesco, DE VINCENTI Thomas, MARINCOLO Luigi, CINELLI Ermete e società A.S.D. Mirto Crosia – 263/TFNSD

Decisione/0287/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0263/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sig.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Monica Coscia – Componente

Gaia Golia - Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il giorno 11 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30210/1147pf25-26/GC/DP/ff del 18 maggio 2026 nei confronti dei Sig.ri APICELLA Raffaele, CRETELLA Francesco, DE VINCENTI Thomas, MARINCOLO Luigi, CINELLI Ermete, nonché della società A.S.D. Mirto Crosia, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 30210 /1147pf25-26/GC/DP/ff del 18 maggio 2026, ha deferito per rispondere dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:

- il sig. APICELLA Raffaele, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nonostante fosse tesserato quale tecnico per la società A.S.D. Corigliano Calcio ed esonerato in data 3.11.2025, in assenza di deroga applicabile:

a) svolto attività di calciatore in favore della società A.S.D. Mirto Crosia partecipante al medesimo campionato e girone della precedente società di tesseramento e dalla quale è stato esonerato;

b) preso parte quale calciatore, senza averne titolo perché non regolarmente tesserato, nelle fila delle squadre schierate dalla società Mirto Crosia, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria: Mirto Crosia - Diamante Caselli Pascale del 18.1.2026, Mirto Crosia - San Fili 1926 del 25.1.2026, Nuova Roggiano 2020 – Mirto Crosia del 28.1.2026, Mirto Crosia - Themesen dell’8.2.2026, Fiumefreddo Calcio 1987 - Mirto Crosia del 15.2.2026, Atletico San Lucido - Mirto Crosia del 21.2.2026, Mirto Crosia - Corigliano Calcio dell’1.3.2026 e Juvenilia Roseto C.S. – Mirto Crosia dell’11.3.2026;

il sig. CRETELLA Francesco, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, dall’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Mirto Crosia:

a) consentito e comunque non impedito che il sig. Raffaele Apicella, nonostante fosse tesserato quale tecnico per la società A.S.D. Corigliano Calcio ed esonerato in data3.11.2025, in assenza di deroga applicabile, svolgesse attività di calciatore per la società

A.S.D. Mirto Crosia, partecipante al medesimo campionato e girone della precedente società di tesseramento;

b) consentito e comunque non impedito, in assenza di regolare tesseramento, la partecipazione quale calciatore del sig. Raffaele Apicella nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Mirto Crosia alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria: Mirto Crosia – Diamante Caselli Pascale del 18.1.2026, Mirto Crosia - San Fili 1926 del 25.1.2026, Nuova Roggiano 2020 – Mirto Crosia del 28.1.2026, Mirto Crosia - Themesen dell’8.2.2026, Fiumefreddo Calcio 1987 - Mirto Crosia del 15.2.2026, Atletico San Lucido - Mirto Crosia del 21.2.2026, Mirto Crosia Corigliano Calcio dell’1.3.2026, Geppino Netti - Mirto Crosia del 7.3.2026 e Juvenilia Roseto C.S. - Mirto Crosia dell’11.3.2026;

il sig. DE VINCENTI Thomas, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dei seguenti incontri valevoli per il girone A del  campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Mirto Crosia nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Raffaele Apicella, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Mirto Crosia - Diamante Caselli Pascale del 18.1.2026 e Nuova Roggiano 2020 – Mirto Crosia del 28.1.2026;

il sig. MARINCOLO Luigi, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro Mirto Crosia - San Fili 1926 del 25.1.2026, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Mirto Crosia nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Raffaele Apicella, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. CINELLI Ermete, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dei seguenti incontri valevoli per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Mirto Crosia nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Raffaele Apicella, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Mirto Crosia - Themesen dell’8.2.2026, Fiumefreddo Calcio 1987 - Mirto Crosia del 15.2.2026, Atletico San Lucido - Mirto Crosia del 21.2.2026, Mirto Crosia - Corigliano Calcio dell’1.3.2026 e Juvenilia Roseto C.S. - Mirto Crosia dell’11.3.2026;

la società A.S.D. Mirto Crosia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Francesco Cretella, Thomas De Vincenti, Luigi Marincolo, Ermete Cinelli e Raffaele Apicella, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 24 aprile 2026 dalle società A.S.D. Città di Corigliano - Rossano, A.S.D. Diamante Caselli Pascale, U.S.D. Geppino Netti ed A.S.D. Real Trebisaccce Calcio, le quali riferivano che il sig. Raffaele Apicella, inserito nella squadra della società A.S.D. Mirto Crosia, aveva preso parte quale calciatore in posizione irregolare, perché non regolarmente tesserato, ad una serie di gare valevoli per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria.

Le società segnalanti allegavano la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 144 del 19.3.2026 del Comitato Regionale Calabria, con la quale il citato Organo Giudicante, a seguito del reclamo presentato dalla società U.S.D. Geppino Netti per l’accertamento della regolarità della gara Geppino Netti - Mirto Crosia del 7.3.2026 valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria, aveva accertato che il sig. Raffaele Apicella aveva preso parte al citato incontro in posizione irregolare; aveva quindi irrogato alla società Mirto Crosia la sanzione della “perdita della gara con il punteggio di 0-3” e l’ammenda di Euro 50,00, inibito il dirigente accompagnatore sig. Ermete Cinelli fino al 15.4.2026 e squalificato il sig. Raffaele Apicella per una gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in particolare, aveva accertato la “ violazione del principio di unicità dello Status Tecnico avendo il tesserato iniziato lo corrente stagione sportiva con la qualifica di Tecnico/Allenatore per la società Corigliano Calcio, militante nel medesimo campionato di Prima Categoria Calabria Girone A, svolgendo attività ufficiale e non potendo essere tesserato come calciatore per altre società nella medesima stagione non applicandosi la deroga che consente il nuovo tesseramento subordinata alla condizione che la nuova società partecipi ad un girone diverso o a un campionato diverso”.

La documentazione acquisita nel corso dell’attività di indagine ha confermato le circostanze accertate dal Giudice Sportivo Territoriale, in particolare che: in data 12.9.2025 Apicella è stato tesserato quale tecnico dalla società A.S.D. Corigliano Calcio, partecipante al girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, ed in data 3.11.2025 è stato esonerato. Lo stesso, in data 12.1.2026, ha richiesto il tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. Mirto Crosia, partecipante al medesimo campionato ed al medesimo girone (girone A del campionato di Prima Categoria) della precedente società di tesseramento A.S.D. Corigliano Calcio.

Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento è emerso che Raffaele Apicella ha preso parte in posizione irregolare, senza averne titolo perché non regolarmente tesserato, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone A del campionato di Prima Categoria: Mirto Crosia - Diamante Caselli Pascale del 18.1.2026, Mirto Crosia - San Fili 1926 del 25.1.2026, Nuova Roggiano 2020 – Mirto Crosia del 28.1.2026, Mirto Crosia - Themesen dell’8.2.2026, Fiumefreddo Calcio 1987 – Mirto Crosia del 15.2.2026, Atletico San Lucido - Mirto Crosia del 21.2.2026, Mirto Crosia – Corigliano Calcio dell’1.3.2026, Geppino Netti - Mirto Crosia del 7.3.2026 e Juvenilia Roseto C.S. – Mirto Crosia dell’11.3.2026.

Confermati i profili di responsabilità, la Procura Federale notificava a mezzo pec in data 6 maggio 2026 la comunicazione di conclusione delle indagini (al sig. Apicella a mezzo raccomandata a.r. ricevuta il 13.5.2026), contestando atti e comportamenti disciplinarmente rilevanti emersi in corso di indagine.

Con memoria difensiva del 13.5.2026 i signori Apicella Raffaele, Cretella Francesco, De Vincenti Thomas, Marincolo Luigi, Cinelli Ermete e la società A.S.D. Mirto Crosia, senza smentire i fatti contestati, deducevano di essere stati indotti in errore dall’approvazione ricevuta dal Comitato Regionale Calabria quando, in data 12.01.2026, avevano posto in essere la procedura telematica per il tesseramento del giocatore Apicella. Infatti, stesso in tale data la Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Calabria, aveva approvato il tesseramento, inducendoli a ritenere che fosse regolarmente avvenuto, pertanto, Apicella era stato inserito in squadra giocando le gare del campionato agli atti del procedimento; la problematica sarebbe scaturita dalla presenza di due portali riconducibili all’Ufficio Tesseramenti nonché dal ritardo del medesimo ufficio nel processo di digitalizzazione. Deducevano, quindi, di aver appreso dell’irregolarità del tesseramento solo quando l’U.S.D Geppino Netti aveva deciso di adire il Giudice Sportivo Territoriale dopo la gara del 7.3.2026, tanto da richiedere ed ottenere in data 20.3.2026 un incontro chiarificatore presso la Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Calabria. Chiedevano, quindi, di circoscrivere la condotta nell’ambito della colpa lieve e, comunque, sotto il profilo sanzionatorio, considerarla coperta dal ne bis in idem per essere stata già sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale.

È seguita, in data 18 maggio 2026, la notifica a mezzo pec del deferimento in oggetto ai signori Cretella Francesco, De Vincenti Thomas, Marincolo Luigi, Cinelli Ermete ed alla società A.S.D. Mirto Crosia, in data 27.5.2026 al sig. Apicella Raffaele a mezzo raccomandata a.r.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato quindi l’udienza di discussione dell’11 giugno 2026.

Prima dell’udienza, in data 8.6.2026, i deferiti depositavano ulteriore memoria riportandosi a quanto dedotto nel precedente scritto difensivo e anticipando l’intenzione di intervenire in udienza.

Il dibattimento

All’udienza dell’11 giugno 2026 ha presenziato l'Avv. Nicola Pagnotta per la Procura Federale, l'Avv. Piero Campana, in difesa dei sig.ri Raffaele Apicella, Francesco Cretella e Thomas De Vincenti, presenti anche personalmente, del sig. Luigi Marincolo, del sig. Ermete Cinelli e della società A.S.D. Mirto Crosia.

La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha concluso chiedendo l’accoglimento dello stesso e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al sig. Raffaele APICELLA, giornate 9 (nove) di squalifica da scontare in gare ufficiali nella prima stagione sportiva utile;

- al sig. Francesco CRETELLA, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Thomas DE VINCENTI, mesi 2 (due) di inibizione;

- al sig. Luigi MARINCOLO, mesi 1 (uno) di inibizione:

- al sig. Ermete CINELLI, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società A.S.D. MIRTO CROSIA, punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.

L'Avv. Campana, nel replicare a quanto ex adverso dedotto dalla Procura Federale, ha richiamato le tesi argomentate negli scritti difensivi ed insistito per l'accoglimento di tutte le richieste, comprese quelle istruttorie, ivi rassegnate.

I sig.ri Apicella, Cretella e De Vincenti hanno rilasciato dichiarazioni a propria difesa.

La decisione

Dall’analisi del compendio istruttorio risulta comprovata, con evidenza documentale, la responsabilità disciplinare dei deferiti in ordine alle condotte oggetto di deferimento.

Risulta, infatti, per tabulas che in data 12.9.2025 Apicella Raffaele è stato tesserato quale tecnico dalla società A.S.D. Corigliano Calcio, partecipante al girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Calabria, per essere poi esonerato in data 3.11.2025; che, in data 12.1.2026, la società A.S.D. Mirto Crosia, partecipante al medesimo campionato ed al medesimo girone (girone A del campionato di Prima Categoria) della precedente società di tesseramento A.S.D. Corigliano Calcio, ne ha richiesto il tesseramento quale calciatore.

La documentazione in atti conferma, altresì, che Apicella ha preso parte, senza averne titolo perché non regolarmente tesserato, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone A del campionato di Prima Categoria: Mirto Crosia - Diamante Caselli Pascale del 18.1.2026, Mirto Crosia - San Fili 1926 del 25.1.2026, Nuova Roggiano 2020 – Mirto Crosia del 28.1.2026, Mirto Crosia Themesen dell’8.2.2026, Fiumefreddo Calcio 1987 – Mirto Crosia del 15.2.2026, Atletico San Lucido - Mirto Crosia del 21.2.2026, Mirto Crosia – Corigliano Calcio dell’1.3.2026, Geppino Netti - Mirto Crosia del 7.3.2026 e Juvenilia Roseto C.S. – Mirto Crosia dell’11.3.2026.

Risulta, pertanto, violata la disposizione di cui all’art. 38 NOIF rubricato Il tesseramento dei tecnici che al comma 4 espressamente prevede che “4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché quanto disciplinato negli Accordi Collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe e/o la FIGC non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società”, l’art. 40 Preclusioni e sanzioni del Regolamento del Settore Tecnico, al comma 1 prevede che “1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l’associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell’art. 32”.

Come condivisibilmente rilevato nell’atto di deferimento, tuttavia, nella fattispecie la condotta dei deferiti non rientra in alcuna delle ipotesi di deroga indicate nel Comunicato Ufficiale n. 25 della Lega Nazionale Dilettanti il quale ha previsto la possibilità per l’allenatore esonerato prima del 30 dicembre 2025 da una società associata alla L.N.D. di tesserarsi e svolgere attività per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, purchè la nuova società partecipi ad un campionato o girone diverso rispetto alla precedente. Nel caso di specie Apicella, sebbene esonerato prima del 30 dicembre 2025, non può avvalersi della deroga in quanto la società di nuovo tesseramento (A.S.D. Mirto Crosia) ha partecipato al medesimo girone A del campionato di Prima Categoria Calabria della società che lo aveva precedentemente tesserato (A.S.D. Corigliano Calcio).

La violazione deve pertanto ritenersi pienamente integrata.

Quanto alle difese svolte dai deferiti secondo cui le violazioni ascritte sarebbero state già sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale con la decisione di cui al C.U. n. 144 del 19.3.2026 del Comitato regionale Calabria, il Tribunale deve richiamare quanto affermato in più occasioni dalla giurisprudenza endo ed esofederale, in particolare che le regole normative vigenti, tanto più nel quadro di operatività degli obblighi generali di cui all’art. 4 CGS, che comprende anche il rispetto dei principi di correttezza, giustificano la duplice risposta sanzionatoria. In proposito è stato affermato il principio, secondo cui “la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.)”. Tale interpretazione non si pone in contrasto con il divieto del bis in idem e con il principio dell’assorbimento di cui all’art. 9 della l. 689 del 1981, attesa la diversa natura dell’interesse protetto e la diversa funzione delle sanzioni applicabili. La penalizzazione, infatti, non assolve una funzione strettamente sanzionatoria, special preventiva, nei confronti dei soggetti deferiti ma piuttosto il compito di ripristinare la parità di condizioni nella competizione, parità che la condotta della società inadempiente ha comunque immediatamente e irrimediabilmente alterato in danno delle antagoniste. Non è, pertanto, ravvisabile la violazione del ne bis in idem previsto dall’art. 4, prot. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, in quanto i giudizi preordinati all’irrogazione delle due diverse sanzioni sono diretti al soddisfacimento di finalità differenti e compongono un insieme unitario e coerente di procedure complementari e temporalmente concomitanti; inoltre, dal sistema normativo traspare la prevedibilità del doppio giudizio e della duplicazione punitiva, complessivamente proporzionata al disvalore del fatto (decisione n. 116/CFA/20242025).

Infine, per mera completezza argomentativa, sulle dedotte difese volte ad affermare la sussistenza di un errore in buona fede ascrivibile alla condotta tenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Calabria che approvava il tesseramento, è appena il caso di sottolineare che anche nell’ordinamento sportivo vige il principio ignorantia legis non excusat, codificato dall’art. 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui l’ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto, tale principio opera in modo oggettivo tanto che il mero deficit informativo non vale a esimere dalla conoscenza della disciplina federale (ex multis ordinanza n. 3/CFA/2025-2026).

In ogni caso, la partecipazione dell’Apicella alle gare tenutesi il 15.03.2026 e il 22.3.2026 (la prima dopo il C.U. n. 141 del 12.3.2026 con cui il Giudice Sportivo Territoriale, istruito il procedimento, aveva trattenuto in riserva la segnalazione della società Geppino Netti, la seconda dopo la pubblicazione del C.U. n. 144 del 19.3.2026 e dopo l’incontro tenuto dai dirigenti della società Mirto Crosia il 20.3.2026 presso la Lega Nazionale Dilettanti), esclude che i deferiti almeno in tali occasioni ignorassero l’irregolarità del tesseramento del giocatore schierato in campo.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate le circostanze del caso ed anche in considerazione dei precedenti di questa sezione, appaiono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, pienamente conformi al dettato normativo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Raffaele APICELLA, giornate 9 (nove) di squalifica da scontare in gare ufficiali nella prima stagione sportiva utile;

- al sig. Francesco CRETELLA, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Thomas DE VINCENTI, mesi 2 (due) di inibizione;

- al sig. Luigi MARINCOLO, mesi 1 (uno) di inibizione:

- al sig. Ermete CINELLI, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società A.S.D. MIRTO CROSIA, punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 19 giugno 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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