F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 288/TFN – SD del 23 Giugno 2026 (motivazioni) – Massimo Minniti – 265/TFNSD

Decisione/0288/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0265/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Edoardo Ales - Componente

Paolo Clarizia – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n.30462/757pf25-26/GC/PM/fm, depositato il 21 maggio 2026, nei confronti del sig. Massimo Minniti, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con atto del 20 maggio 2026, depositato il giorno successivo, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Massimo Minniti, all’epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla Sezione AIA di Bolzano, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. A) e 4, lett. D) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione all’art. 5, I, II e III capoverso del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per avere lo stesso, dopo lo svolgimento dell’incontro A.S.C. Neugries – A.S. Napoli Club del 15.12.2025, valevole per il campionato di Serie C2 Calcio a 5 del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano arbitrato da lui medesimo, rilasciato dichiarazioni pubbliche attinenti la gara che aveva diretto.

Più in particolare, per avere il Minniti pubblicato sul social network “instagram” una “storia” che lo raffigura in divisa arbitrale, nella quale sono state riportate le seguenti testuali espressioni: "la giornata era iniziata come tante altre, con una partita di calcetto da arbitrare in serata. Durante la gara, il clima è degenerato fino a una minaccia esplicita: "ti ammazzo", pronunciata da un calciatore in campo che avevo prima espulso. La serata si è chiusa facendomi scortare dalla polizia per tornare a casa. In quindici anni non mi era mai successo e questa volta ho avuto paura davvero".

Con l'aggravante di cui all’art. 64, comma 1 lett. C), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri per l’esistenza a carico del Minniti di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica, al medesimo comminate e pubblicate sui Comunicati Ufficiali FIGC n. 283/AA del 20.3.2023 e n. 62/AA del 7.8.2023.

Il deferimento ha tratto origine da una segnalazione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, trasmessa alla Procura Federale il 9 gennaio 2026, con la quale, a seguito della decisione da lui stesso assunta in merito alla gara di cui sopra, pubblicata sul C.U. n. 36 del 18 dicembre 2025, era stato evidenziato il comportamento del Minniti, poi trasfuso nel successivo atto di deferimento, affinché fosse valutato se tale comportamento comportava la violazione degli artt. 42 commi 1, 2, 3 lettere A), C), F) e comma 4 lettera D) del Regolamento AIA, nonché degli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico AIA.

Nelle more dell’attività istruttoria, la Presidenza della Sezione AIA di Bolzano comunicava alla Procura Federale che il Minniti il 10 febbraio 2026 si era dimesso dall’Associazione e che risultava pertanto inattivo.

La fase predibattimentale

Notificato ad istanza della Procura Federale della Comunicazione di conclusione delle indagini (notifica del 16 aprile 2026), il Minniti non chiedeva di essere sentito, né si avvaleva di scritti difensivi.

Il dibattimento

Prima dell’apertura del dibattimento il Minniti chiedeva a questo Tribunale che, per impegni precedentemente assunti e non differibili, l’orario d’udienza fosse spostato al pomeriggio dello stesso giorno.

Questo Tribunale, considerato che l’istanza risultava generica e che l’organizzazione della Segreteria non consentiva lo spostamento della discussione in ore pomeridiane, la rigettava e dichiarava aperta la discussione.

All’udienza del 16 giugno 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale del 1° luglio 2025, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro D’Oria, il quale, richiamato il deferimento e riportandosi ad esso, ne ha chiesto l’accoglimento e la comminazione della sanzione della sospensione a carico del Minniti di gg. 50 (cinquanta), di cui giorni 20 (venti) per l’aggravante contestata.

Nessuno si è collegato per il deferito.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Il Minniti, a seguito della notifica del deferimento, ha fatto pervenire a questo Tribunale una memoria difensiva, con la quale, richiamato l’art. 85 CGS, ha riconosciuto di aver violato le norme regolamentari, assumendone la responsabilità. Ha tuttavia precisato che la sua condotta non è stata un attacco all'istituzione, che ha profondamente rispettato e a cui ha dedicato 15 anni di impegno e passione, bensì che era stata una reazione estrema di un uomo che, dopo aver subito minacce di morte in campo, ha cercato un modo per dare voce a un malessere divenuto insostenibile.

Ha aggiunto di essere pienamente consapevole dei precedenti a suo carico ed ha chiesto al Tribunale di valutare come la presente vicenda sia scaturita da un trauma oggettivo e profondamente umano per le minacce ricevute in campo ("ti ammazzo"). Ha altresì aggiunto che si era indotto a ricorrere alle forze dell’ordine per lo stato di paura che aveva provato e che gli aveva fatto temere per la sua incolumità fisica. Ha infine ammesso di essersi dimesso dall’AIA, ma di considerare tali dimissioni temporanee.

Il Tribunale osserva quanto segue.

Risulta acquisito agli atti del procedimento il referto del Minniti inerente alla gara in oggetto, nel quale veniva riportata la frase “ti ammazzo”, che contro di lui era stata pronunciata da un calciatore della AS Napoli Club Bolzano, espulso dal campo e poi sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per cinque gare effettive. Risulta altresì refertata la circostanza che a fine gara alcuni tifosi della squadra dell’AS Napoli Club Bolzano erano entrati nella zona degli spogliatoi senza alcun permesso e che calciatori e sostenitori della stessa squadra lo attendevano all’uscita dell’impianto, di guisa che egli, temendo per la propria incolumità, si era indotto a chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, che provvedevano a scontarlo all’esterno dell’edificio. L’esistenza di tali accadimenti trovava rispondenza nella richiamata decisione del Giudice Sportivo, che, oltre alla sanzione di cui sopra, squalificava altri due calciatori della Società AS Napoli Club Bolzano e, nel contempo, multava la Società ospitante ASC Neugries in quanto persone non autorizzate erano entrate a fine gara nella zona spogliatoi.

Prima che fossero assunti siffatti provvedimenti disciplinari, il Minniti rilasciava pubbliche dichiarazioni relative alla gara di cui trattasi e pubblicava sul social network instagram i contenuti trascritti nel deferimento.

In questo preciso contesto, appare dunque certa la violazione disciplinare ascritta all’arbitro Minniti.

Infatti, ai sensi dell’art. 42 comma 4 lettera D) del Regolamento AIA, agli arbitri è fatto divieto di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell’AIA; gli arbitri, inoltre, previa sempre autorizzazione del Presidente dell’AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC. Tale norma va posta in relazione all’art. 5 capoversi 1, 2 e 3 del Codice Etico e di Comportamento AIA, per il quale gli associati devono improntare i loro comportamenti in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti; nell’esercizio delle attività di rispettiva competenza, ogni associato deve dimostrare sempre trasparenza, onestà, lealtà, correttezza, equità, imparzialità, segretezza, riservatezza, probità, terzietà, rispetto delle regole, indipendenza, decoro, rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale, mirando al raggiungimento del c.d. principio di qualità. L’arbitro rappresenta il garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione.

Non può revocarsi in dubbio che il Minniti, nel caso in esame, abbia agito non soltanto senza alcuna preventiva autorizzazione della Presidenza AIA, ma anche anticipando le decisioni del Giudice Sportivo sulla gara da lui arbitrata, quasi a volerle in qualche modo influenzare; il che rende appropriata la richiesta sanzionatoria della Procura Federale, che appare corretta anche nella quantificazione dell’aggravante e che avrà decorrenza dalla data in cui il Minniti, arbitro dimissionario, sarà eventualmente riammesso nell’organico AIA.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Massimo Minniti la sanzione di giorni 50 (cinquanta) di sospensione, da scontare a decorrere dalla data di una eventuale riammissione nell'organico dell'Associazione Italiana Arbitri.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                      Amedeo Citarella

 

Depositato in data 23 giugno 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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