F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0154/CFA pubblicata il 26 Giugno 2026 (motivazioni) – PFI / sig. Fortunato Arcella e società A.S.D. Beppe Viola Calcio

Decisione/0154/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0178/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Paola Palmieri – Componente

Oliviero Drigani - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0178/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale interregionale, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 102 del 7 maggio 2026 e comunicata in data 14 maggio 2026, relativa al deferimento n. 23881/389pfi25-26 a carico del sig. Fortunato Arcella e della società A.S.D. Beppe Viola Calcio;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 16 giugno 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Oliviero Drigani e udito l’Avv. Andrea Dellavalle per la Procura federale; nessuno è comparso per le parti reclamate;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione inviata alla Procura federale in data 15 ottobre 2025 dal Presidente del Comitato regionale arbitri del Piemonte Valle d’Aosta, sig. Paolo Calcagno, corredata dalla comunicazione del 13 ottobre 2025 dell’osservatore arbitrale sig. Gianni Squara.

Con tale segnalazione veniva portato a conoscenza della Procura federale un episodio asseritamente avvenuto domenica 12 ottobre 2025 in occasione della gara A.S.D. Beppe Viola Calcio - G.A.R. Rebaudengo, valevole per il girone D del campionato di Prima categoria.

In particolare, veniva riferito che l’osservatore arbitrale designato per la gara, presente in tribuna, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo sarebbe stato invitato a lasciare l’impianto sportivo, in quanto considerato persona non gradita, da un soggetto qualificatosi come presidente della società ospitante.

La notizia veniva iscritta nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 11 novembre 2025 al n. 389 pfi 25-26.

Nel corso dell’attività inquirente venivano acquisiti i fogli di censimento della società e lo storico della posizione di tesseramento del sig. Fortunato Arcella, nonché la designazione e il dettaglio della relazione dell’osservatore arbitrale sig. Gianni Squara relativa alla gara.

Venivano altresì escussi, oltre al segnalante sig. Gianni Squara (audizione del 20 novembre 2025), il sig. Fortunato Arcella quale persona sottoposta a indagini (audizione del 26 novembre 2025) e, quali persone informate sui fatti, i signori Roberto Cavallotti, Ivan Mingardo e Luigi Colangelo, tutti tesserati per la società A.S.D. Beppe Viola Calcio (audizioni del 5 dicembre 2025).

Il sig. Gianni Squara confermava il contenuto della propria segnalazione, riferendo che, mentre si trovava in tribuna nell’intervallo della gara, era stato avvicinato da due persone in tuta della società Beppe Viola, a lui sconosciute, le quali gli rappresentavano che il presidente voleva parlargli, e che, dopo aver seguito i predetti sino alla recinzione del terreno di gioco, una persona qualificatasi come presidente del Beppe Viola Calcio, senza declinare le proprie generalità, lo invitava a lasciare l’impianto in quanto persona poco gradita.

Il sig. Fortunato Arcella, in sede di propria audizione, ammetteva di essersi rivolto all’osservatore arbitrale pronunciando l’espressione “lei qui non è persona gradita per cui la invito ad uscire dall’impianto di gioco” , riferendo però che la persona non si era mai qualificata e che egli stesso era stato informato dall’addetto alla biglietteria, sig. Roberto Cavallotti, dell’ingresso di un soggetto che aveva mostrato un tesserino qualificandosi “in modo generico come appartenente alla cerchia arbitrale”.

Il sig. Roberto Cavallotti, addetto alla biglietteria, dichiarava che un signore, saltando la coda, gli aveva detto di essere l’osservatore arbitrale mostrando un tesserino del quale egli non aveva avuto il tempo di rilevare le generalità, e che, “nell’intervallo della partita è venuto da me nel gabbiotto adibito a biglietteria il presidente del Beppe Viola Calcio sig. Fortunato Arcella … e mi ha detto di aver saputo della presenza dell’osservatore arbitrale, mi ha chiesto dove si fosse posizionato, gli ho indicato” che si era diretto verso la tribuna, aggiungendo di aver poi notato che il presidente si recava, a fatica, verso il soggetto in questione.

I signori Ivan Mingardo e Luigi Colangelo, presenti in tribuna come spettatori, riferivano di aver assistito alla scena dell’allontanamento del soggetto, sconosciuto a entrambi, ad opera del presidente Arcella.

All’esito dell’attività istruttoria, con atto del 12 marzo 2026, il Procuratore federale interregionale deferiva al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta il sig. Fortunato Arcella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, e la società A.S.D. Beppe Viola Calcio.

Il sig. Fortunato Arcella veniva deferito per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva “per essersi lo stesso, durante l’intervallo della gara A.S.D. Beppe Viola Calcio - G.A.R. Rebaudengo del 12.10.2025 … avvicinato all’osservatore arbitrale designato per tale incontro che si trovava in tribuna dicendogli che non era una persona gradita ed invitandolo ad allontanarsi dall’impianto sportivo”.

La società A.S.D. Beppe Viola Calcio veniva deferita a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio presidente.

All’udienza del 10 aprile 2026, verificata la regolare citazione delle parti, compariva l’Avv. Andrea Dellavalle, in rappresentanza della Procura federale, mentre nessuno compariva per la società Beppe Viola e per il sig. Arcella.

La Procura federale, richiamando le argomentazioni dell’atto di deferimento, chiedeva l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di 4 mesi per il sig. Fortunato Arcella e dell’ammenda di euro 500,00 a carico della società A.S.D. Beppe Viola Calcio.

Con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 7 maggio 2026, il Tribunale federale territoriale proscioglieva il sig. Fortunato Arcella dall’incolpazione contestata “perché il fatto non costituisce violazione delle norme federali”.

A fondamento della decisione il Tribunale territoriale rilevava che dalle risultanze dell’attività di indagine, segnatamente dal verbale di audizione del soggetto deferito e degli altri soggetti auditi, non era emersa la piena prova dei fatti oggetto del deferimento.

Osservava il primo giudice che lo stesso sig. Arcella aveva confermato di aver allontanato il sig. Squara dalla tribuna, in quanto avvisato dall’addetto alla biglietteria dell’ingresso di un soggetto qualificatosi genericamente come appartenente alla cerchia arbitrale e recatosi autonomamente in tribuna senza essere stato compiutamente identificato e senza aver mostrato il tesserino federale.

Il Tribunale territoriale riteneva inoltre non rinvenibili, tra i soggetti coinvolti, ragioni di conflittualità pregressa, essendo emerso che i due non si conoscevano e non si erano mai visti prima.

Il primo giudice concludeva quindi affermando che “risulta inverosimile credere che il Presidente Arcella, senza alcuna apparente ragione, abbia potuto invitare il sig. Squara ad abbandonare l’impianto sportivo nella piena consapevolezza della propria qualifica di osservatore arbitrale” e che, “secondo il principio del più probabile che non, appare più plausibile che il rifiuto (più o meno esplicito) di identificarsi compiutamente da parte dello Squara abbia spinto l’Arcella, che non aveva altri mezzi per venire a conoscenza con certezza della sua qualifica, ad invitare il suo interlocutore a lasciare l’impianto in quanto sprovvisto di valido titolo d’ingresso”.

Il Tribunale territoriale riteneva pertanto non emersa la prova dell’elemento soggettivo caratterizzante la condotta illecita contestata, da individuarsi nella volontà di violare gli obblighi stabiliti dalla normativa federale impedendo all’osservatore di espletare il proprio mandato, in difetto della certa ed inequivoca dimostrazione che il sig. Arcella fosse a conoscenza della qualifica rivestita dal sig. Squara, non essendogli stato mostrato il tesserino federale.

Avverso tale decisione il Procuratore federale interregionale ha proposto, in data 20 maggio 2026, il reclamo in epigrafe, affidato a un unico motivo, di cui si dirà partitamente in diritto, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado e l’irrogazione delle sanzioni già richieste in sede di conclusioni, vale a dire l’inibizione di 4 mesi nei confronti del sig. Fortunato Arcella e l’ammenda di euro 500,00 a carico della società A.S.D. Beppe Viola Calcio.

Gli intimati, regolarmente destinatari della comunicazione del reclamo, non hanno depositato controdeduzioni.

All’udienza del 16 giugno 2026, tenutasi in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di reclamo la Procura federale deduce la mancata valutazione delle risultanze dell’espletata attività di indagine e degli elementi probatori acquisiti agli atti del procedimento, nonché la contraddittorietà della motivazione.

Sostiene la reclamante che il Tribunale territoriale ha valorizzato esclusivamente le dichiarazioni rese dal sig. Fortunato Arcella - la cui credibilità avrebbe dovuto essere attentamente vagliata in ragione della sua qualità di persona sottoposta alle indagini omettendo però di considerare le dichiarazioni del dirigente sig. Roberto Cavallotti, evocato dallo stesso sig. Arcella, le quali smentiscono la ricostruzione del deferito, avendo il Cavallotti riferito che il presidente era già a conoscenza della presenza in tribuna dell’osservatore arbitrale, di cui gli aveva indicato l’esatta postazione.

Aggiunge la reclamante che la ricostruzione del primo giudice è smentita altresì da due riscontri logici esterni: per un verso, ove la persona seduta in tribuna non fosse stata riconosciuta come osservatore arbitrale, lo stesso Cavallotti l’avrebbe allontanata autonomamente e prima dell’intervento del presidente; per altro verso, l’aver qualificato il soggetto come persona non gradita presuppone la conoscenza della sua qualità, atteso che non gradito può essere solo chi sia conosciuto.

2. Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.

2.1 Giova premettere, sul piano dei poteri cognitivi e decisori di questa Corte, che l’art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva attribuisce alla Corte federale d’appello la cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.

Il successivo comma 2 stabilisce che la Corte, “se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito”, precisando altresì che, ove rilevi che l’organo di primo grado non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, riforma la decisione impugnata e decide nel merito.

Al reclamo proposto innanzi a questa Corte deve riconoscersi una particolare intensità del cosiddetto effetto devolutivo, con conseguente automatica riemersione, nei limiti dei vizi dedotti, di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado, così che la cognitio della Corte è piena (CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 42/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 69/2025-2026).

In tale prospettiva, il giudizio innanzi alla Corte federale d’appello è giudizio di merito orientato all’accertamento oggettivo della violazione (CFA, SS.UU., n. 69/2025-2026), sicché il Collegio è chiamato non già a un sindacato meramente esterno della decisione gravata, ma a una rinnovata e integrale rivalutazione delle questioni controverse riproposte con il gravame, con modifica o integrazione della motivazione ove necessario (Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2024, n. 3148).

2.2 Ciò posto in ordine al perimetro del giudizio, deve muoversi dalla ricognizione della fattispecie disciplinare contestata.

2.3 Il sig. Fortunato Arcella è stato deferito per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

Tale disposizione impone ai soggetti dell’ordinamento federale, individuati dall’art. 2 del Codice, l’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme organizzative interne della FIGC e delle altre norme federali, nonché l’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, i doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4, comma 1, del Codice non si risolvono in una norma di tipo meramente residuale, alla cui applicazione ricorrere in mancanza di previsioni specifiche, ma costituiscono una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta, connotandosi nei loro confronti in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento generale (CFA, Sez. I, n. 48/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 16/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 32/2023-2024).

Si tratta, in particolare, di una norma di chiusura dell’ordinamento sportivo, autosufficiente, per la cui violazione non è necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma specifica, essendo sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative ai principi di lealtà, correttezza e probità (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 105/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 35/2015; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025).

Il precetto, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, ha contenuto volutamente ampio e generale, traducendosi in una regola di condotta che investe ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e che impone a tutti i tesserati di mantenere un contegno conforme ai canoni della rettitudine e della correttezza in ogni relazione riconducibile a tale ambito (CFA, Sez. I, n. 38/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 69/2021-2022; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016).

2.4 Va poi considerata la peculiare qualità del soggetto passivo della condotta contestata.

L’osservatore arbitrale è figura inquadrata, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g), del Regolamento dell’Associazione italiana arbitri, tra le qualifiche degli arbitri dell’AIA, tesserati dalla FIGC, ed è dunque un soggetto tesserato che opera nell’ambito dell’Associazione italiana arbitri, componente tecnica della FIGC (CFA, Sez. I, n. 66/2024-2025).

A tale figura, come a quella del direttore di gara, l’ordinamento riconosce un rilievo schiettamente istituzionale, in quanto chiamata a una funzione di valutazione, formazione e indirizzo che esige standard di integrità, equilibrio e autorevolezza particolarmente elevati, con la conseguenza che l’ordinamento federale non può tollerare, in nessuna sede, comportamenti irriguardosi in danno degli ufficiali di gara (CFA, Sez. I, n. 44/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 46/2025-2026).

2.5 Quanto allo standard probatorio, è principio consolidato che, ai fini dell’accertamento di un illecito disciplinare sportivo, non occorre la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio proprio del processo penale, essendo sufficiente, e al tempo stesso necessario, un grado di prova superiore alla semplice valutazione di probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, da raggiungersi anche sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016; SS.UU., n. 34/2016; SS.UU., n. 37/2016; Sez. IV, n. 69/2017; CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 116/2022-2023).

Tale grado di preponderante certezza deve fondarsi su indizi corrispondenti a dati di fatto certi, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza secondo la regola di diritto comune di cui all’art. 192, comma 2, del codice di procedura penale, e non già su mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza (CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 25/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 64/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 104/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 51/2025-2026).

È stato altresì chiarito che la prova di un fatto, specie in riferimento a un illecito sportivo, può anche essere, e talvolta non può che essere, logica piuttosto che fattuale (CFA, Sez. I, n. 116/2022-2023).

2.6 Alla luce delle coordinate normative e giurisprudenziali sin qui richiamate, la decisione impugnata non resiste alle censure della reclamante.

Costituisce circostanza pacifica, perché ammessa dallo stesso sig. Fortunato Arcella in sede di audizione e correttamente posta in evidenza dal primo giudice, che il deferito si è rivolto all’osservatore arbitrale sig. Gianni Squara pronunciando l’espressione “lei qui non è persona gradita per cui la invito ad uscire dall’impianto di gioco”, invitandolo così ad allontanarsi dall’impianto sportivo nel corso dell’intervallo della gara.

La materialità della condotta contestata, dunque, non è in discussione, avendo lo stesso giudice di prime cure dato atto che il sig. Arcella ha confermato la condotta a lui ascritta.

2.7 L’unico profilo sul quale il Tribunale territoriale ha fondato il proscioglimento attiene all’elemento soggettivo, e segnatamente alla ritenuta mancata dimostrazione che il sig. Arcella fosse a conoscenza della qualifica di osservatore arbitrale rivestita, nell’occasione, dal sig. Squara.

Senonché, l’iter argomentativo attraverso il quale il primo giudice è pervenuto a tale conclusione risulta oggettivamente contraddetto dalle risultanze probatorie acquisite agli atti del procedimento.

Il Tribunale territoriale ha invero valorizzato in via pressoché esclusiva le dichiarazioni rese dal sig. Fortunato Arcella, omettendo però di considerare le dichiarazioni del dirigente sig. Roberto Cavallotti, evocato dallo stesso deferito quale soggetto a conoscenza dei fatti.

Il sig. Cavallotti, in sede di propria audizione, ha infatti dichiarato che, “nell’intervallo della partita è venuto da me nel gabbiotto adibito a biglietteria il presidente del Beppe Viola Calcio sig. Fortunato Arcella … e mi ha detto di aver saputo della presenza dell’osservatore arbitrale, mi ha chiesto dove si fosse posizionato, gli ho indicato” che si era diretto verso la tribuna, soggiungendo di aver poi notato che il presidente si recava, a fatica, verso il soggetto in questione.

Da tale dichiarazione - proveniente da un tesserato della stessa società il cui presidente è stato deferito ed evocato a discarico dallo stesso deferito - emerge in modo inequivoco che il sig. Arcella, prima ancora di recarsi in tribuna, era a conoscenza della presenza in loco dell’osservatore arbitrale e ne conosceva l’esatta postazione, indicatagli dal Cavallotti.

A ciò si aggiunge la stessa ammissione del deferito, il quale ha dichiarato che il soggetto si era qualificato “in modo generico come appartenente alla cerchia arbitrale”: circostanza che, lungi dal deporre per l’ignoranza della qualità dell’interlocutore, conferma che il sig. Arcella era consapevole dell’appartenenza del soggetto all’ambito arbitrale.

Le emergenze sopra richiamate trovano, poi, due ulteriori e dirimenti riscontri di carattere logico, correttamente posti in luce dalla reclamante.

In primo luogo, ove la persona presente in tribuna non fosse stata riconosciuta, all’atto dell’ingresso, come l’osservatore arbitrale designato per la gara, lo stesso addetto alla biglietteria l’avrebbe allontanata autonomamente e ben prima dell’intervento del presidente nell’intervallo dell’incontro, mentre tale allontanamento è intervenuto soltanto ad opera del sig. Arcella e dopo che questi era stato informato della presenza dell’osservatore.

In secondo luogo, e in modo ancor più significativo, l’aver qualificato l’interlocutore come “persona non gradita” presuppone necessariamente la conoscenza, da parte di chi tale giudizio formula, della qualità del soggetto cui esso si riferisce.

D’altro canto, anche a voler ammettere che il giudizio di non gradimento sia dipeso dal contegno di rifiuto opposto dallo Squara, resterebbe fermo che tale rifiuto proveniva da un soggetto già qualificatosi come appartenente alla cerchia arbitrale e della cui presenza il sig. Arcella era stato previamente informato dal Cavallotti, sicché la consapevolezza della qualità dell’interlocutore riposa, in ogni caso, su dati di fatto certi.

Ne discende che, sotto entrambi i profili, il giudizio di non gradimento espresso dal presidente nei confronti del sig. Squara reca in sé la dimostrazione della consapevolezza della qualità dell’osservatore arbitrale.

La ricostruzione operata dal Tribunale territoriale, fondata sull’assunto che il rifiuto del sig. Squara di identificarsi compiutamente avrebbe indotto il sig. Arcella ad allontanarlo quale soggetto sprovvisto di valido titolo d’ingresso, si risolve in una mera congettura, sfornita di riscontro e anzi smentita dalle dichiarazioni del Cavallotti e dalla stessa ammissione del deferito.

Proprio il canone del “più probabile che non”, evocato dal giudicante di prime cure ma da questi applicato in senso incongruo, conduce al risultato opposto a quello ritenuto.

Posto, infatti, che il sig. Arcella era stato informato della presenza dell’osservatore arbitrale e ne conosceva la postazione, e che egli stesso ha riconosciuto l’appartenenza del soggetto alla “cerchia arbitrale”, gli indizi acquisiti - gravi, precisi e concordanti convergono univocamente nel senso che il presidente si è deliberatamente diretto verso l’osservatore con l’intento di allontanarlo dall’impianto, così da impedirgli l’espletamento del proprio mandato sino al termine della gara.

Deve in ogni caso precisarsi che, ai fini dell’integrazione della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice, è sufficiente la consapevole e volontaria condotta di allontanamento di un soggetto noto come appartenente all’ordine arbitrale, non richiedendo la fattispecie la dimostrazione di un dolo specifico di impedimento del mandato; cosicché la prova della consapevolezza della qualità dell’osservatore, qui raggiunta, è di per sé idonea a fondare la responsabilità, a prescindere dalla qualificazione in termini di finalità impeditiva operata dal primo giudice.

Tale conclusione è raggiunta con quel grado di ragionevole certezza che, secondo lo standard probatorio proprio del processo sportivo, è necessario e sufficiente ai fini dell’affermazione della responsabilità disciplinare.

Né a diversa conclusione conduce la circostanza, valorizzata dai primi giudici, dell’assenza di ragioni di conflittualità pregressa tra i due soggetti, trattandosi di elemento processuale neutro che nulla aggiunge e nulla toglie alla prova della consapevolezza, la quale, come si è visto, riposa su dati di fatto certi e su inferenze logiche stringenti.

Quanto alla mancata esibizione del tesserino federale all’atto dell’allontanamento, valorizzata dalla decisione impugnata, trattasi di circostanza che non assume rilievo dirimente, sia perché il sig. Cavallotti ha riferito che il soggetto aveva mostrato il tesserino al momento dell’ingresso, sia, e soprattutto, perché la consapevolezza della qualità dell’osservatore in capo al sig. Arcella risulta comunque acquisita aliunde, in forza degli elementi sopra esaminati.

Sotto altro profilo, deve anzi rilevarsi che il presupposto di fatto su cui la decisione impugnata fonda la pronuncia assolutoria - e cioè che il tesserino non sarebbe stato mostrato - è esso stesso smentito dagli atti, avendo i signori Cavallotti e Mingardo riferito che il documento venne esibito al momento dell’ingresso nell’impianto, ancorché l’addetto non ne abbia potuto rilevare le generalità in quanto impegnato nell’emissione dei biglietti.

In ogni caso, poi, nel raccordare i sopra evidenziati principi riguardanti gli standard probatori da applicarsi nel giudizio sportivo a quelle che sono le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza penale, ben può ricordarsi come “in tema di valutazione della prova testimoniale non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all’assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati” (cfr. Cass., sez. 1^, 16.2.2024 n. 10600): nel caso in esame, quindi, fermo restando che a quanto dichiarato da un soggetto che svolge funzioni attribuitegli dall’ordinamento sportivo (lo Squara, appunto) deve pur sempre attribuirsi attendibilità intrinseca rafforzata, concorre comunque la circostanza che tali dichiarazioni hanno trovato altresì significativo riscontro esterno nelle dichiarazioni rese dal tesserato Cavallotti.

3. La condotta accertata integra, pertanto, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

Essa, invero, si pone in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono improntare ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, avendo il presidente di una società ospitante personalmente e deliberatamente allontanato dall’impianto sportivo, nel corso dell’intervallo della gara, l’ufficiale di gara designato per l’osservazione e la valutazione della direzione arbitrale della gara, qualificandolo come persona non gradita e così impedendogli l’esercizio della funzione istituzionale a lui demandata.

Una simile condotta, in ragione del rilievo istituzionale della figura colpita e del contesto in cui è maturata, presenta un disvalore tale da integrare, di per sé, la lesione delle regole generali di comportamento presidiate dalla clausola di chiusura dell’art. 4, comma 1, del Codice, a prescindere dalla concorrente violazione di ogni ulteriore e specifica disposizione.

Il carattere effettivamente impeditivo della condotta trova, del resto, puntuale riscontro documentale nella relazione dell’osservatore arbitrale acquisita agli atti, risultata in larga parte priva di compilazione proprio in quanto, per effetto dell’allontanamento, non è stato possibile portare a compimento l’osservazione e la valutazione della direzione arbitrale della gara.

Risultano pertanto fondate le censure di mancata valutazione di circostanze di fatto decisive e di contraddittorietà della motivazione, con conseguente necessità di riforma della decisione impugnata e di affermazione della responsabilità disciplinare del sig. Fortunato Arcella per la violazione contestata.

4. Né la riscontrata carenza valutativa del primo giudice impone l’annullamento con rinvio, atteso che, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice, la Corte, ove rilevi che l’organo di primo grado non ha preso in esame circostanze di fatto decisive, riforma la decisione impugnata e decide nel merito, restando in tal modo sanata in questa sede l’omessa valutazione (CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025).

5. All’accertamento della responsabilità del presidente consegue l’affermazione della responsabilità diretta della società A.S.D. Beppe Viola Calcio.

L’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva stabilisce infatti che “la società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali”.

Tale forma di responsabilità trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di esso, e si trasmette dal rappresentante al rappresentato senza che sia necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (CFA, Sez. I, n. 83/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 70/2025-2026).

In particolare, la responsabilità diretta della società consegue automaticamente all’accertata responsabilità disciplinare del presidente pro tempore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice, senza che sia necessario dimostrare ulteriori e autonomi profili di colpa in capo all’ente (CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026).

Poiché il sig. Fortunato Arcella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza, deve essere ritenuto responsabile della violazione contestata, ne discende l’affermazione della responsabilità diretta della società A.S.D. Beppe Viola Calcio ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice.

6. Resta da determinare il trattamento sanzionatorio.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’art. 9 del Codice di giustizia sportiva, che contempla, per i soggetti dell’ordinamento federale diversi dalle società, la sanzione dell’inibizione e, per le società, quella dell’ammenda, da commisurarsi, secondo i criteri di cui all’art. 12 del Codice, avuto riguardo alla natura, alla gravità e alle modalità della condotta.

Pertanto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della condotta, consistita nell’allontanamento dall’impianto sportivo di un ufficiale di gara nell’esercizio delle proprie funzioni, e tenuto conto del rilievo istituzionale della figura colpita, si reputa di dover condividere in larga misura la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura federale, stimandosi cioè adeguata - nei confronti del sig. Fortunato Arcella - la sanzione dell’inibizione per la durata di mesi 3 (tre): sanzione così mitigata in considerazione del fatto che il frettoloso ingresso nella tribuna da parte del sig. Squara senza essersi munito del rituale accredito ben può aver spinto il tesserato Arcella ad un più risentito atteggiamento nei confronti dello Squara stesso.

Resta inteso che tale circostanza, irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità in quanto inidonea a scriminare la condotta, rileva unicamente in sede di commisurazione, quale fattore di attenuazione del disvalore soggettivo della condotta.

Si stima in ogni caso adeguata, nei confronti della società A.S.D. Beppe Viola Calcio, la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 (cinquecento).

7. In conclusione, il reclamo è fondato e va accolto come da motivazione, con conseguente riforma della decisione impugnata nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga:

- al sig. Fortunato Arcella la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società Beppe Viola Calcio A.S.D. la sanzione di 500,00 (cinquecento) di ammenda.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Oliviero Drigani                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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