F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0153/CFA pubblicata il 26 Giugno 2026 (motivazioni) – PF / sig. Luigi Catanoso

Decisione/0153/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0179/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente

Gabriele Carlotti - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0179/CFA/2025-2026, proposto dalla Procura federale in data 25 maggio 2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0254/TFNSD-2025-2026 (reg. proc. n. 0183/TFNSD/2025-2026), pubblicata il 21 maggio 2026, resa nei confronti del signor Luigi Catanoso;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Viste le deduzioni difensive depositate nell’interesse del signor Luigi Catanoso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all’udienza del 23 giugno 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Gabriele Carlotti; uditi l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale reclamante e l’Avv. Paolo Gallinelli per il signor Luigi Catanoso; Dato atto che all’udienza ha assistito, in collegamento da remoto, il signor Luigi Catanoso;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con nota del 14 novembre 2025, il signor Francesco Catona, Presidente della Sezione Associazione italiana arbitri (d’ora in poi, “AIA”) di Reggio Calabria, segnalava alla Procura federale una condotta disciplinarmente rilevante ascrivibile al signor Luigi Catanoso, arbitro effettivo associato alla medesima Sezione.

La segnalazione veniva iscritta, in data 24 novembre 2025, nel registro dei procedimenti della Procura federale (proc. n. 462pf2526).

Secondo la segnalazione, il signor Catanoso, da quanto appreso da notizie di stampa, risultava indagato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, per fatti connessi all’esercizio della funzione arbitrale, senza aver ottemperato all’obbligo di informarne tempestivamente e per iscritto il Presidente sezionale, ai sensi dell’art. 42, comma 3, lettera q), del Regolamento AIA.

Nel corso delle indagini, la Procura federale acquisiva quattro articoli di stampa, nazionale e locale, riportanti la notizia dell’arresto del deferito, e assumeva a verbale, in data 10 dicembre 2025, il signor Catona, che confermava la perdurante assenza di comunicazioni da parte del signor Catanoso ai sensi del citato art. 42, comma 3, lettera q), del Regolamento AIA.

Dagli atti risultava che l’arresto del signor Catanoso, eseguito il 29 ottobre 2025 unitamente a quello di altri quattro soggetti estranei all’ordinamento federale, si collocava nell’ambito di un’indagine penale (proc. n. 1355/2024 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Reggio Calabria) relativa a presunte attività illecite finalizzate alla realizzazione di frodi sportive.

La medesima indagine si era sviluppata a seguito di fatti per parte dei quali si era già pronunciata la Giustizia sportiva con la decisione di questa Corte, Sezioni Unite, n. 79/2024-2025, che aveva sanzionato il signor Catanoso con la squalifica per anni tre.

Conclusa l’istruttoria, in data 23 gennaio 2026 la Procura federale notificava all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini, senza che il medesimo svolgesse alcuna attività difensiva.

Con atto di deferimento prot. n. 22351/462pf25-26/GC/blp del 25 febbraio 2026, la Procura federale esercitava l’azione disciplinare nei confronti del signor Catanoso, deferendolo dinanzi al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare.

L’incolpazione aveva ad oggetto la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 42, comma 3, lettera q), del Regolamento AIA, per aver omesso di segnalare con immediatezza e per iscritto al Presidente sezionale gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, ovvero la circostanza di essere stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in data 29 ottobre 2025.

La motivazione dell’atto di deferimento si rinveniva essenzialmente nelle premesse e, segnatamente, laddove si esponeva quanto segue: «[e]saminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- Articolo di stampa pubblicato da “Reggio Today” il 31.10.2025,

- Articolo di stampa pubblicato da “Il Fatto Quotidiano” il 29.10.2025,

- Articolo di stampa pubblicato da “La C” il 30.10.2025,

- Articolo di stampa pubblicato da “Gazzetta dello Sport” il 29.10.2025,

- Verbale audizione sig. Francesco Catona del 10.12.2025; …».

Il deferimento veniva regolarmente notificato in data 25 febbraio 2026, con avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario il 4 marzo 2026.

Il deferito non depositava memorie né chiedeva di essere sentito.

All’udienza del 26 marzo 2026 il Tribunale federale nazionale ordinava alla Procura federale di acquisire dall’autorità giudiziaria procedente notizie ed eventuali documenti ostensibili del procedimento penale, idonei a confermare la sussistenza delle indagini preliminari e delle misure cautelari a carico del deferito.

All’udienza del 14 maggio 2026 il Tribunale prendeva atto del deposito della comunicazione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, corredata degli atti del procedimento e dell’ordinanza cautelare del 15 ottobre 2025, notificata ed eseguita il 29 ottobre 2025, con cui al signor Catanoso erano stati applicati gli arresti domiciliari e il divieto di comunicare con soggetti diversi da quelli del proprio nucleo familiare.

 La Procura riferiva che detta misura era stata successivamente attenuata, dal 7 aprile 2026, in quella dell’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

La Procura federale si riportava al deferimento e ne chiedeva l’accoglimento, domandando l’irrogazione, a carico del signor Catanoso, della sanzione dell’esclusione dall’AIA; il deferito non compariva.

Con la decisione n. 0254/TFNSD-2025-2026, depositata il 21 maggio 2026, il Tribunale federale nazionale riteneva provata la responsabilità del deferito e gli irrogava la sanzione di mesi quattro di sospensione.

In motivazione, il Tribunale osservava che la responsabilità risultava provata dal dispositivo dell’ordinanza cautelare acquisita in atti, dal quale era confermata l’esistenza dell’indagine e della misura degli arresti domicilia i, che il deferito avrebbe dovu o tempestivamente comunicare al Presidente sezionale ai sensi dell’art. 42, comma 3, lettera q), del Regolamento AIA.

Riteneva che il divieto di comunicazione contenuto nella misura cautelare non costituisse esimente, poiché l’adempimento di un obbligo di comunicazione non rientra nella nozione di ‘mera comunicazione’ vietata all’indagato, non essendo la misura finalizzata a limitarne la capacità di agire o l’idoneità a svolgere attività giuridica relativa ai propri interessi (richiamando Cass. pen., sez. VI, n. 41120/2014).

Aggiungeva che la comunicazione prescritta - dovere giuridico nell’ambito del rapporto associativo e al contempo diritto dell’indagato a tutela dei propri interessi associativi - avrebbe potuto e dovuto essere eseguita previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, autorizzazione che non risultava essere stata richiesta, né risultava eseguita la comunicazione.

Sottolineava che l’obbligo informativo è posto a tutela dell’interesse istituzionale dell’AIA a conoscere la pendenza di procedimenti penali e misure cautelari riguardanti gli arbitri associati, prescindendo dalla notorietà, nazionale o locale, del fatto.

Rilevava che la pregressa sospensione del deferito non lo esonerava dall’obbligo in questione, non comportando la sospensione la perdita della qualifica di arbitro (art. 56 del Regolamento AIA) né quella di associato (art. 63, comma 4, del medesimo Regolamento).

Concludeva, pertanto, nel senso della colpevole omissione della comunicazione e riteneva adeguata, «anche considerando che con il deferimento non è stata contestata alcuna circostanza aggravante», la sanzione di mesi quattro di sospensione.

Avverso tale decisione, limitatamente alla quantificazione della sanzione, la Procura federale proponeva reclamo (prot. n. 30807/462pf25-26/GC/blp del 25 maggio 2026), articolato in tre motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione e l’errata applicazione degli artt. 12, comma 1, e 125, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, nonché la manifesta illogicità della decisione per omessa valutazione degli atti istruttori, assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto valutare le circostanze aggravanti di cui all’art. 64, comma 1, lettere b), c) e d), del Regolamento AIA, applicabili anche d’ufficio e, comunque, contestate “in fatto” e provate dagli atti d’indagine. Tali aggravanti sarebbero, rispettivamente, relative all’«avere determinato un danno all’immagine interna ed esterna dell’Associazione, ledendo l’autorità di Organi ed istituzioni di essa, per la notorietà dei fatti» (circostanza che risulterebbe dalla dichiarazione resa dal Presidente della Sezione AIA di Reggio Calabria, il quale avrebbe evidenziato il clamore mediatico della vicenda e la sua rilevanza a livello disciplinare e di immagine etica dell’AIA), all’«esistenza di precedenti sanzioni disciplinari» e all’«avere commesso l’infrazione durante l’esecuzione di una precedente sanzione disciplinare» (elementi asseritamente evincibili dalla lettura degli articoli di stampa allegati agli atti istruttori, nei quali si fa espresso riferimento al fatto che il signor Catanoso sarebbe stato già sospeso dagli organi di giustizia sportiva che avevano accertato le prime irregolarità).

Con il secondo motivo deduce l’erronea o omessa motivazione e l’inadeguatezza della sanzione, in violazione dell’art. 63, comma 2, del Regolamento AIA, per non avere il Tribunale commisurato la sanzione alla natura e alla gravità della condotta dell’associato, precedente e successiva all’infrazione, valorizzando in particolare le ulteriori omesse comunicazioni relative all’avviso ex art. 415

bis c.p.p. (notificato il 17 gennaio 2026) e all’esercizio dell’azione penale (5 marzo 2026).

Con il terzo motivo deduce l’erronea o omessa motivazione e l’inadeguatezza della sanzione, in violazione degli artt. 12, comma 1, e 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva e dei principi di proporzionalità, effettività e afflittività, essendo la sanzione di soli quattro mesi esigua rispetto alla gravità obiettiva dei fatti, priva di effettività e afflittività e sfornita di motivazione sulla relativa congruità.

La Procura conclude chiedendo, in parziale riforma della decisione impugnata, l’irrogazione della sanzione dell’esclusione dall’AIA o, in subordine, della misura ritenuta di giustizia.

Nell’interesse del signor Luigi Catanoso si costituiva l’Avv. Paolo Gallinelli, depositando deduzioni difensive documentali e chiedendo il rigetto del reclamo.

Le deduzioni difensive-documentali, depositate il 16 giugno 2026 in vista dell’udienza, erano svolte in replica al reclamo della Procura federale, limitato all’entità della sanzione.

La difesa sostiene che il principio di contestazione di cui all’art. 125, comma 4, del Codice di giustizia sportiva si estende anche alle circostanze aggravanti, le quali, pur potendo essere contestate “in fatto”, non possono essere ritenute ove l’incolpato sia colto di sorpresa, in difetto di contestazione originaria o di emersione dibattimentale con possibilità di interloquire.

La difesa riconosce, in particolare, che il principio di contestazione non esige che ogni particolare della condotta sia esplicitato nella parte letterale del capo di incolpazione, essendo sufficiente che gli elementi costitutivi dell’aggravante siano chiaramente ricavabili dalla descrizione del fatto storico; ne inferisce, peraltro, che l’aggravante deve comunque risultare prevedibile ed esplicitamente integrabile dal fatto già descritto nell’atto di accusa.

Nel merito, la difesa osserva che la precedente sanzione disciplinare (caso “Milone”) attiene a un episodio già oggetto dell’indagine penale in relazione alla quale il deferito è risultato indagato e originariamente ristretto agli arresti domiciliari.

A corredo, la difesa produce la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. relativa al procedimento penale cui si riferiscono le omesse comunicazioni, nonché una dichiarazione sottoscritta dal proprio assistito, che illustra l’attuale situazione giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo investe esclusivamente il trattamento sanzionatorio, essendo stato proposto avverso la sola quantificazione della sanzione.

L’affermazione della responsabilità disciplinare del signor Catanoso, non autonomamente impugnata, è pertanto coperta da giudicato interno, mentre rimane devoluta a questa Corte la sola determinazione della specie e della misura della sanzione: è noto, infatti, che, ove il reclamo della Procura riguardi soltanto il quantum e non l’an della responsabilità, si produce una scissione tra il capo afferente all’accertamento del fatto e della colpevolezza, coperto da giudicato in assenza di autonoma impugnazione, e il capo afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che rimane pienamente devoluto al giudice del reclamo.

Entro tale perimetro, e nei limiti dei motivi dedotti (art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva), opera comunque la piena cognizione di merito propria del giudizio di reclamo, connotato da un intenso effetto devolutivo che determina l’automatica riemersione del materiale di cognizione introdotto in primo grado (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 90/2022-2023; SS.UU., n. 91/2024-2025).

2. Con il primo motivo, la reclamante deduce la violazione degli artt. 12, comma 1, e 125, comma 4, del Codice di giustizia sportiva e la manifesta illogicità della decisione, per avere il Tribunale federale nazionale omesso di valutare le circostanze aggravanti di cui all’art. 64, comma 1, lettere b), c) e d), del Regolamento AIA sul solo rilievo della loro mancata contestazione nel deferimento, là dove l’art. 12, comma 1, ne imporrebbe comunque la valutazione officiosa e le stesse risulterebbero in ogni caso contestate “in fatto” e provate dagli atti istruttori.

2.1 Il motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

L’art. 12, comma 1, del CGS impone agli organi di giustizia sportiva di stabilire la specie e la misura della sanzione «tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva».

Si tratta di un canone di commisurazione che impegna officiosamente il giudice disciplinare nella determinazione della sanzione e non è subordinato a una specifica istanza di parte (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 70/2022-2023; SS.UU., n. 28/2025-2026).

Il principio di contestazione, sancito dall’art. 125, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, presidia la corretta instaurazione del contraddittorio e la garanzia di una difesa consapevole; tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto storico nel suo nucleo materiale, e non l’indicazione formale delle qualificazioni giuridiche, potendo la contestazione estendersi per relationem agli atti d’indagine posti a disposizione e conosciuti dall’incolpato.

Il principio di correlazione tra accusa e difesa va inteso non in senso meccanicistico-formale, ma in funzione della tutela del diritto di difesa, sicché l’indagine sulla sua osservanza deve essere condotta accertando la concreta possibilità per l’incolpato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; SS.UU., n. 17/2019-2020; SS.UU., n. 57/2022-2023).

Coerentemente, deve ritenersi ammessa la contestazione “in fatto” delle circostanze aggravanti, sufficiente ove gli elementi costitutivi delle stesse siano ricavabili dalla descrizione del fatto storico addebitato: principio che la stessa difesa riconosce e che il Collegio condivide.

2.2 Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza penale di legittimità. Ed invero, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione (Cass. pen., SS.UU., 18 aprile 2019, n. 24906, caso “Sorge”), ai fini del giudizio circa la sufficienza della contestazione fattuale, hanno precisato che tale sufficienza deve essere valutata in relazione alla natura della singola aggravante, dal momento che, per le aggravanti fondate su dati materiali e oggettivi immediatamente percepibili, ossia pe le c.d. “circostanze autoeviden i”, la semplice indicazione dei fatti nella loro oggettiva materialità può essere sufficiente a rendere evidente la contestazione, senza alcun elemento valutativo da sottoporre al vaglio del giudice; mentre, per le aggravanti che contengono elementi valutativi, è necessario, a tutela del diritto di difesa, che l’imputazione espliciti anche tali aspetti, poiché la loro sussistenza dipende da una valutazione sia giuridica sia fattuale.

La giurisprudenza successiva ha fatto applicazione di tale criterio e, ad esempio, ha ritenuto adeguatamente contestate, anche in assenza di formule specifiche, le aggravanti correlate alla pluralità delle persone offese (Cass. pen., sez. III, 10 settembre 2020, n. 28483) o alla minore età della vittima (Cass. pen., sez. V, 9 giugno 2022, n. 28668).

Al contrario, nel caso di aggravanti di natura “valutativa”, ossia implicanti e intermediate da una valutazione dei fatti o da qualificazioni giuridiche di per sé non autoevidenti e il cui approdo in senso aggravatorio della contestazione non sia immediatamente né chiaramente percepibile, è invece necessario, in ossequio al criterio “Sorge”, che l’imputazione indichi espressamente la caratteristica rilevante oppure che utilizzi formule equivalenti idonee a renderla evidente.

Anche per le aggravanti “valutative”, dunque, è ammessa una contestazione mediante perifrasi o espressioni evocative, purché queste rendano agevolmente comprensibile, secondo un criterio di ordinaria intelligibilità, quale sia il fatto aggravante contestato.

2.3 Alla stregua di quanto precede, deve dunque ritenersi che una circostanza aggravante possa essere contestata anche “in fatto”, ossia senza il richiamo espresso della norma o della denominazione dell’aggravante, purché l’imputazione descriva in modo chiaro e preciso gli elementi che la integrano: per le circostanze autoevidenti è sufficiente l’indicazione dei fatti nella loro oggettiva materialità, mentre per quelle valutative occorre l’espressa evocazione della caratteristica rilevante, anche mediante perifrasi o formule equivalenti idonee a renderla comprensibile secondo un criterio di ordinaria intelligibilità.

2.4 Una volta calati i sopra esposti principi al caso di specie, il Collegio osserva che l’atto di deferimento ha espressamente acquisito e qualificato come dotati di “particolare valenza dimostrativa” i quattro articoli di stampa, nazionale e locale, documentanti la notorietà dell’arresto del deferito.

Il sostrato fattuale dell’aggravante di cui all’art. 64, comma 1, lettera b), del Regolamento AIA - cioè il danno all’immagine interna ed esterna dell’Associazione per la notorietà dei fatti - era dunque parte integrante della contestazione in fatto.

Tale sostrato ha, del resto, carattere autoevidente: la notorietà dei fatti - nucleo materiale dell’aggravante di cui alla lettera b) - è dato oggettivo e immediatamente percepibile, documentato ex se dagli articoli di stampa acquisiti, sicché, secondo l’insegnamento di “Sorge”, la loro indicazione nella oggettiva materialità è di per sé sufficiente a integrarne la contestazione in fatto; e ciò a maggior ragione ove si consideri che l’espressa qualificazione di quegli atti, nelle premesse del deferimento, come dotati di “particolare valenza dimostrativa”, concorre comunque, quale formula evocativa, a rendere palese la caratteristica rilevante dell’aggravante.

Lo stesso Tribunale federale nazionale ha dato atto, in motivazione, tanto della notorietà della vicenda quanto della pregressa sospensione triennale del deferito (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 79/2024-2025): elementi tutti presenti nel compendio acquisito e, perciò, valutabili ai fini della commisurazione della sanzione.

Ne consegue che il Tribunale ha errato nel ritenere preclusa ogni valutazione delle circostanze aggravanti per la sola mancata loro contestazione formale: l’aggravante di cui alla lettera b) era da ritenersi contestata in fatto e, in ogni caso, l’art. 12, comma 1, sopra menzionato imponeva di apprezzare la gravità in concreto e il complessivo profilo del deferito.

Deve, in ogni caso, rimarcarsi che la tenuta del trattamento sanzionatorio non dipende dalla qualificazione formale della circostanza: anche a prescindere dall’operatività della lettera b) quale aggravante in senso proprio, la notorietà dei fatti e la correlata ricaduta sull’immagine dell’Associazione costituiscono elementi ritualmente acquisiti al compendio e, come tali, apprezzabili in via officiosa ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, quali fattori di gravità in concreto e di complessivo profilo dell’incolpato, sui quali - unitamente allo statuto rafforzato della funzione arbitrale - riposa, in via autonoma e assorbente, la rideterminazione della sanzione.

Tale conclusione si salda con il rilievo, decisivo ai fini sanzionatori (v. infra), che proprio l’aggravante della notorietà dei fatti, nell’ipotesi di arresto e di conseguente sospensione di un associato AIA, incide sulla calibrazione della sanzione e concorre a rendere obbligata la scelta della misura più grave, non potendo trovare risposta adeguata in una sanzione meramente sospensiva (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2025-2026).

2.5 Diversamente, le aggravanti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 64, comma 1, del Regolamento AIA - l’esistenza di precedenti sanzioni disciplinari e l’aver commesso l’infrazione durante l’esecuzione di una precedente sanzione - attengono alla recidiva, istituto che, per consolidato orientamento, richiede la previa contestazione affinché possa operare come autonomo fattore di aggravamento della pena.

In difetto di formale contestazione, esse non possono trovare applicazione quali circostanze aggravanti in senso proprio.

2.6 Né a diversa conclusione conduce l’ampiezza dei poteri cognitivi e decisori spettanti al giudice del reclamo.

Come è noto, l’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva consente a questa Corte, ove valuti diversamente in fatto e in diritto le risultanze del procedimento di primo grado, di riformare in peius la decisione impugnata e di decidere nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti, finanche oltre la misura richiesta dalla Procura e ancorché il reclamo provenga dal soggetto sanzionato (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 100/2022-2023; Sez. I, n. 124/2022-2023; Sez. I, n. 48/20242025; Sez. I, n. 54/2023-2024; SS.UU., n. 117/2020-2021).

Tale potere, tuttavia, investe la rivalutazione del medesimo fatto storico già contestato e devoluto e la dimensione sanzionatoria, non la base accusatoria: esso abilita a rileggere e a ponderare diversamente gli elementi ritualmente acquisiti, non a introdurre nel giudizio circostanze aggravanti autonome rimaste prive di contestazione.

Il limite, segnato dall’art. 106, comma 1, della cognizione circoscritta ai punti impugnati e alla condotta ascritta all’incolpato, resta anche in tal caso invalicabile.

Ne deriva che l’esigenza della previa contestazione delle aggravanti riconducibili alla recidiva e l’ampiezza del potere devolutivo operano su piani distinti e non confliggenti: la prima presidia il diritto di difesa e la correlazione tra accusa e decisione; la seconda attiene alla determinazione della sanzione e deroga al divieto di reformatio in peius. L’attenuazione di tale divieto, propria dell’ordinamento sportivo, non si converte perciò in facoltà di eludere la contestazione, sicché il giudice del reclamo, libero di aggravare la sanzione entro il fatto contestato, non può fondare l’aggravamento su un’aggravante autonoma rimasta priva di contestazione.

Nondimeno, il dato oggettivo della pregressa squalifica - fatto notorio e ritualmente acquisito agli atti - resta legittimamente apprezzabile, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e dell’art. 63, comma 2, del Regolamento AIA, quale elemento di valutazione della gravità in concreto e del complessivo profilo dell’incolpato.

2.7 Coglie solo in parte nel segno, in senso contrario, l’obiezione difensiva secondo cui le aggravanti avrebbero leso il diritto di difesa dell’incolpato.

L’obiezione è infondata con riguardo all’aggravante della notorietà, il cui sostrato fattuale era già esposto nel deferimento mediante l’espressa acquisizione degli articoli di stampa; né può fondatamente lamentare una lesione del contraddittorio chi, nel giudizio di primo grado, non ha depositato memorie, non ha chiesto di essere sentito e non è comparso, così non esercitando la difesa che gli era pienamente consentita.

L’obiezione è, invece, pertinente, e va condivisa, con riguardo alle aggravanti riconducibili alla recidiva (lettere c e d), per le quali, come detto, opera l’esigenza della previa contestazione.

In questi termini, e con le precisazioni che precedono, il primo motivo è fondato.

3. Con il secondo e il terzo motivo - che possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione - la reclamante deduce l’erronea od omessa motivazione e l’inadeguatezza della sanzione, sotto il profilo della violazione dell’art. 63, comma 2, del Regolamento AIA (secondo motivo) e degli artt. 12, comma 1, e 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva e dei principi di proporzionalità, effettività e afflittività (terzo motivo).

Lamenta, in particolare, che il Tribunale non abbia commisurato la sanzione alla gravità della condotta, precedente e successiva all’infrazione, e abbia inflitto una sanzione di soli quattro mesi, esigua e priva di effettività e afflittività, oltre che sfornita di adeguata motivazione sulla congruità.

3.1 I motivi sono fondati nei termini che seguono.

Difatti, dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, e 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva discende che la misura della sanzione deve tener conto della natura e della gravità dei fatti commessi e deve avere carattere di effettività e di afflittività; tali principi, da coordinarsi con quelli di proporzionalità e di ragionevolezza, impongono che la sanzione sia commisurata al disvalore della condotta e idonea a svolgere la funzione di prevenzione speciale e generale in ordine alla eiterazione della condotta illeci a (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 14/2023-2024; SS.UU., n. 28/2025-2026).

La gravità dell’illecito deve essere accertata in concreto, attraverso un’adeguata ponderazione di tutte le circostanze di fatto nelle quali esso si è verificato (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 70/2022-2023).

3.2 La decisione impugnata, dopo aver ritenuto pienamente provata la responsabilità, ha giustificato la misura di quattro mesi di sospensione facendo leva esclusivamente sulla mancata contestazione di circostanze aggravanti, senza svolgere alcuna valutazione concreta della gravità del fatto, del relativo disvalore e del profilo del deferito.

Tale motivazione è insufficiente: l’omessa o carente valutazione degli elementi rilevanti ai fini della commisurazione costituisce vizio della decisione censurabile in sede di reclamo, ben potendo accogliersi la doglianza relativa al difetto di motivazione su un punto decisivo concernente la determinazione della sanzione (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 43/2017; Collegio di garanzia dello sport, sez. II, n. 15/2015).

La gravità in concreto della condotta omissiva è, nel caso di specie, elevata.

L’omessa comunicazione ha avuto ad oggetto la sottoposizione del deferito alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine per gravi reati connessi all’esercizio della funzione arbitrale, ed è stata posta in essere da soggetto già attinto da sanzione disciplinare relativa al medesimo contesto, ferme restando le precedenti considerazioni circa l’omessa contestazione formale della recidiva.

3.3 Viene qui in rilievo lo statuto rafforzato che l’ordinamento federale riconosce alla figura dell’arbitro: per la classe arbitrale i doveri di lealtà, correttezza e probità sono posti a un livello più elevato, in ragione del carattere istituzionale della funzione di chi è chiamato ad assumere, sia pure in ambito sportivo, la veste di giudice della gara.

Quando è lo stesso arbitro a violare tali principi, la reazione dell’ordinamento è necessariamente più severa (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 79/2024-2025; Sez. I, n. 73/2023-2024).

In questa cornice, e con specifico riguardo agli associati AIA, la copertura mediatica della vicenda, l’emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari e la conseguente sospensione dell’associato producono una ricaduta negativa sull’immagine dell’Associazione che non può trovare risposta adeguata in una sanzione meramente sospensiva, sicché l’aggravante di cui all’art. 64, comma 1, lettera b), del Regolamento AIA concorre a rendere obbligata la scelta della misura più grave prevista dall’ordinamento associativo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2025-2026).

3.4 Alla luce di tali principi, la sanzione di quattro mesi di sospensione si rivela incongrua e inadeguata, in quanto non proporzionata alla gravità in concreto della condotta e priva del necessario carattere di effettività e afflittività.

La decisione deve, pertanto, essere riformata e la sanzione rideterminata; e poiché il vizio attiene al difetto di motivazione e di valutazione, questa Corte provvede direttamente nel merito, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

3.5 Va, tuttavia, precisato il limite del secondo motivo nella parte in cui invoca, a fini di aggravamento, le ulteriori omissioni dedotte dalla reclamante.

La mancata comunicazione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. (notificato il 17 gennaio 2026) e dell’esercizio dell’azione penale (5 marzo 2026) non può essere posta a fondamento della commisurazione, trattandosi di fatti non contestati nell’atto di deferimento, il cui capo di incolpazione ha ad oggetto la sola omessa comunicazione della misura cautelare del 29 ottobre 2025.

La cognizione di questa Corte è circoscritta ai punti della decisione impugnati e, comunque, non è consentito porre a fondamento dell’aggravamento un fatto non considerato nella condotta ascritta all’incolpato (art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2022-2023).

Per tale parte, il secondo motivo non può trovare accoglimento; il criterio della condotta «precedente e successiva all’infrazione» di cui all’art. 63, comma 2, del Regolamento AIA rileva, dunque, soltanto nei limiti degli elementi ritualmente acquisiti e riferibili all’infrazione contestata.

3.6 Non giova al deferito il rilievo difensivo secondo cui la pregressa sanzione disciplinare attiene al medesimo episodio dell’indagine penale.

L’illecito qui in esame - l’omessa comunicazione - è autonomo e distinto rispetto alle condotte già sanzionate con la decisione n. 79/2024-2025, ponendosi a presidio dell’interesse istituzionale dell’AIA a conoscere tempestivamente la pendenza di procedimenti penali e di misure cautelari a carico dei propri associati; la pregressa sospensione rileva, come già osservato, quale elemento del profilo dell’incolpato e non come duplicazione sanzionatoria del fatto pregresso.

Quanto alla sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. prodotta dalla Difesa, essa conferma l’esistenza e la definizione, in sede penale, del procedimento la cui pendenza il deferito aveva l’obbligo di comunicare, e dunque corrobora, anziché elidere, il disvalore dell’omissione.

4. Tanto premesso, la Corte ritiene di dover rideterminare, aggravandola, la sanzione irrogata al signor Luigi Catanoso dal Tribunale federale nazionale.

Sul punto, si osserva che l’esclusione dall’AIA costituisce la più grave tra le sanzioni previste dall’ordinamento, comportando la definitiva cessazione del rapporto associativo, e ad essa deve farsi ricorso allorché la condotta riveli una radicale incompatibilità tra l’associato e la permanenza del vincolo associativo, tale da non poter trovare adeguata risposta in una misura meramente sospensiva e temporanea.

4.1 Nel caso di specie, una pluralità di elementi convergenti impone tale conclusione.

In primo luogo, l’omissione non ha avuto ad oggetto un fatto di minima rilevanza, bensì la sottoposizione del deferito alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine per gravi reati connessi all’esercizio della funzione arbitrale, sicché proprio in relazione a un fatto di tale gravità il deferito ha sottratto all’Associazione la conoscenza dovuta, frustrando l’interesse istituzionale al controllo che l’obbligo informativo è preordinato a garantire.

In secondo luogo, la condotta è stata posta in essere da un arbitro, ossia da soggetto cui l’ordinamento federale riconosce uno statuto rafforzato e impone, in ragione della funzione di giudice della gara, doveri di lealtà, correttezza e probità di livello più elevato, la cui violazione esige una reazione corrispondentemente più severa (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 79/2024-2025; Sez. I, n. 73/2023-2024).

In terzo luogo, l’omissione è stata commessa da soggetto già attinto, per il medesimo contesto di vicende, dalla sanzione della squalifica triennale di cui alla decisione n. 79/2024-2025: circostanza che, pur non operando quale autonoma aggravante in difetto di previa contestazione, vale a connotare il profilo dell’incolpato e dimostra come la pregressa, severa sanzione sospensiva non sia valsa a indurre il deferito all’osservanza dei propri doveri associativi, così rivelando l’inidoneità di una nuova misura meramente sospensiva a soddisfare le esigenze di effettività e di afflittività e la funzione di prevenzione speciale di cui all’art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.

In quarto luogo, la notorietà, nazionale e locale, della vicenda - attestata dagli articoli di stampa acquisiti al deferimento - ha amplificato la ricaduta negativa sull’immagine interna ed esterna dell’Associazione, integrando il sostrato dell’aggravante di cui all’art. 64, comma 1, lettera b), del Regolamento AIA, che, secondo l’indirizzo già affermato da questa Corte con riguardo agli associati AIA, concorre a rendere obbligata la scelta della misura più grave prevista dall’ordinamento associativo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2025-2026).

La convergenza di tali elementi - gravità in concreto del fatto omesso, statuto rafforzato della funzione arbitrale, persistenza dell’inadempimento nonostante la pregressa sanzione e danno all’immagine dell’Associazione per la notorietà dei fatti - evidenzia una compromissione del rapporto fiduciario con l’Associazione di intensità tale da non tollerare una risposta sanzionatoria di carattere meramente temporaneo, e rende la misura espulsiva l’unica proporzionata, effettiva e afflittiva.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sanzione adeguata, effettiva e afflittiva è, come peraltro richiesto dalla reclamante in via principale, quella dell’esclusione dall’AIA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 3, lett. q) e 63, comma 1, del Regolamento AIA.

5. Il reclamo va, conclusivamente, accolto nei termini di cui in motivazione e la decisione impugnata riformata, con rideterminazione della sanzione nella misura sopra indicata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Luigi Catanoso la sanzione dell’esclusione dall’Associazione Italiana Arbitri.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Gabriele Carlotti                                                      Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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