FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 557/AA del 12/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PROSERPIO – ASR POLISPORTIVA MONTICELLESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 631 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Andrea PROSERPIO, e della società ASR POLISPORTIVA MONTICELLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
Andrea PROSERPIO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.R. Polisportiva Monticellese, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 26.11.2025, nel corso del secondo tempo dell’incontro G.S. Due Vi A.S.D. – Polisportiva Monticellese valevole per il girone A del campionato di Terza categoria, proferito all’indirizzo del calciatore schierato nelle fila della squadra avversaria un'espressione offensiva e denigratoria; tale espressione è stata rivolta al calciatore avversario mentre il sig. Andrea Proserpio era intento a lasciare il terreno di gioco a seguito dell’espulsione comminatagli dal direttore di gara al trentanovesimo minuto del secondo tempo;
ASR POLISPORTIVA MONTICELLESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il calciatore sig. Andrea Proserpio;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Andrea PROSERPIO,
- Società ASR POLISPORTIVA MONTICELLESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano Sansoni;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 7 (sette) giornate di squalifica per il Sig. Andrea PROSERPIO,
- € 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società ASR POLISPORTIVA MONTICELLESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
