FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 558/AA del 12/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BROGNOLI – SSD NUOVA SONDRIO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 767 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano BROGNOLI, e della società SSD NUOVA SONDRIO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano BROGNOLI, allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti tesserato come responsabile della prima squadra per la società Nuova Sondrio Calcio S.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in data 12.1.2026, nell’area spogliatoi del Centro Sportivo della società Nuova Sondrio Calcio S.S.D. e alla presenza di due calciatori e un dirigente, aggredito verbalmente il sig. Federico Paolo Pozzi, all’epoca dei fatti tesserato quale allenatore dei portieri per la predetta società e che in quella data faceva ritorno in sede dopo un periodo di malattia, proferendo nei confronti del sig. Pozzi espressioni minaciose;

SSD NUOVA SONDRIO CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Brognoli;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Stefano BROGNOLI,

- Società SSD NUOVA SONDRIO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Rigamonti;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Stefano BROGNOLI,

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSD NUOVA SONDRIO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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