FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 560/AA del 12/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MONTAQUILA – ASD AURORA ALTO CASERTANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 724 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Flaviano Stefano MONTAQUILA, e della società ASD AURORA ALTO CASERTANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Flaviano Stefano MONTAQUILA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aurora Alto Casertano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli dall’art. 38 delle N.O.I.F. e dagli artt. 23 e 29 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, al sig. Domenico Criscito di svolgere dal 10.12.2025 l’attività di collaboratore dello staff tecnico della A.S.D. Aurora Alto Casertano in mancanza della prescritta abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico e difformemente rispetto alla qualifica di tesseramento comunicata per lo stesso;
ASD AURORA ALTO CASERTANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i soggetti avvisati;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Flaviano Stefano MONTAQUILA,
- Società ASD AURORA ALTO CASERTANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Flaviano Stefano Montaquila;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Flaviano Stefano MONTAQUILA,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD AURORA ALTO CASERTANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
