FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 559/AA del 12/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MONDINO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 780 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Bladimir Jonatan MONDINO avente ad oggetto la seguente condotta:
Bladimir Jonatan MONDINO, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società F.C.D. Barcellona Futsal ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 19.1.2026 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società F.C.D. Barcellona Futsal, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, essendo, invece, lo stesso risultato tesserato presso società affiliata alla Federazione argentina, come da comunicazione resa da quest’ultima;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
- Sig. Bladimir Jonatan MONDINO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
- 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Bladimir Jonatan MONDINO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
