CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38 del 22/06/2026 – U.S.D. Colligiana/ FIGC/ A.S.D. Monteroni

Decisione n. 38

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Vito Branca - Presidente Angelo Maietta - Relatore Virgilio D’Antonio

Enzo Paolini

Piero Floreani - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2026, presentato, in data 16 gennaio 2026, dalla U.S.D. Colligiana, con sede legale in Colle di Val d’Elsa (SI), in persona del suo legale rappresentante, Presidente sig. Rugi Massimo, rappresentata, assistita e difesa dall’avv. Niccolò Beccari del Foro di Firenze, con studio in Via della Bellariva, n. 26, Firenze, presso cui elegge domicilio,

nei confronti

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,

e

dell’A.S.D. Monteroni, non costituitosi in giudizio,

per l’annullamento/revoca

della decisione resa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il predetto Comitato Regionale, pubblicata sul C.U. n. 39 del 18 dicembre 2025, nella parte in cui, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Monteroni avverso la decisione del Giudice Sportivo di Siena, di cui al C.U. n. 22 del 12 novembre 2025, che aveva irrogato, a carico della

A.S.D. Monteroni, la perdita della gara Monteroni - Colligiana del 9 novembre 2025 con il risultato di 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica, nonché l'ammenda di € 50,00, è stata irrogata, carico della U.S.D. Colligiana, la sanzione della punizione della perdita della suddetta partita con il risultato di 3-0.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

uditi, nell’udienza del 21 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente - U.S.D. Colligiana - avv. Niccolò Beccari; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il Relatore, avv. Angelo Maietta

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 16 gennaio 2026, la U.S.D. Colligiana ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l'annullamento della decisione resa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana LND-FIGC, pubblicata sul C.U. n. 39 del 18 dicembre 2025, nella parte in cui, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Monteroni avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, Delegazione Provinciale di Siena, di cui al C.U. n. 22 del 12 novembre 2025, che aveva irrogato, a carico della A.S.D. Monteroni, la perdita della gara per 3-0, la penalizzazione di 1 punto in classifica, nonché l'ammenda di € 50,00, è stata irrogata, carico della U.S.D. Colligiana, la sanzione della punizione della perdita della partita Monteroni - Colligiana del 9 novembre 2025, con il risultato di 3-0.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Monteroni - Colligiana, disputata in data 9 novembre 2025 e valevole per il Campionato Under 17 Allievi Provinciali Siena, in ordine alla aggressione subita dal direttore di gara e alla conseguente rissa fra i tesserati delle due società, e terminata con il risultato di 3-2.

Più in particolare, come riferito dal Giudice Sportivo Territoriale, in sede di omologazione, con il citato C.U., “Come risulta dal referto arbitrale, in seguito all'aggressione subita e alla conseguente rissa fra i tesserati delle due società, il Direttore di Gara, non essendo più in condizione di continuare, fischiava la fine della gara nonostante mancassero ancora trenta secondi dei cinque minuti di recupero assegnati”; il GST, su tali basi, “riconoscendo la responsabilità oggettiva della società ospitante Monteroni per i fatti occorsi, delibera nei confronti della stessa la perdita della gara per 3-0, la penalizzazione di un punto in classifica nonché l'ammenda di Euro 50,00. Dal momento che il referto arbitrale indica chiari atti di violenza commessi ai danni del Direttore di gara, ma senza individuarne con certezza gli autori, questo GST delibera inoltre di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di propria competenza”.

Lo stesso Giudice Sportivo, nel medesimo comunicato ufficiale, ha altresì sanzionato il dirigente della ASD Monteroni, Sig. [omissis], fino al 12 novembre 2028, perché:

“A seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, il sig. [omissis] si rivolgeva in modo alterato nei confronti di un giocatore avversario.

In seguito all'intervento del Direttore di gara, avvicinatosi alle panchine per riportare la calma, il sig. [omissis] entrava indebitamente sul terreno di gioco e si avvicinava di corsa verso il direttore di gara, spingendolo con forza con entrambe le mani sul fianco destro, tanto da farlo cadere a terra.

A seguito di questa condotta violenta nei confronti del DG, si accendeva una rissa che coinvolgeva diversi calciatori e dirigenti di entrambe le squadre. Nel corso della rissa, mentre era ancora a terra a causa della spinta subìta, il direttore di gara veniva nuovamente colpito ad una gamba ed alla testa, senza però riuscire a identificare i responsabili.

La sanzione inflitta va considerata altresì ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza (ai sensi dell'art. 35, comma 7, del Codice di Giustizia)”.

2. La Monteroni proponeva reclamo alla CSAT che, con la decisone quivi impugnata, annullava la sanzione della penalizzazione di punti in classifica a carico della società Monteroni; riduceva la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. [omissis] fino al 28 novembre 2027 (due anni) e, per quanto in questa sede di interesse, disponeva di “applicarsi, a carico della società Colligiana ASD, la sanzione della punizione della perdita della partita con il risultato di 3 – 0” e confermava nel resto la decisione impugnata, compresa la sconfitta a tavolino nei confronti della Monteroni.

Si legge nella motivazione della CSAT: «La società, nel contestare la legittimità delle sanzioni inflitte, con il primo motivo di reclamo chiede l’integrale riforma dei provvedimenti impugnati, osservando, nello specifico, che le sanzioni inflitte alla società Monteroni (punizione sportiva della perdita della gara per 3 – 0, penalizzazione di punti in classifica, ammenda di Euro 50,00) sono da ritenersi viziate perché l’arbitro, nel rapporto di gara, afferma di “aver fischiato la fine della gara” nonostante mancassero ancora trenta secondi dei cinque minuti di recupero assegnati, senza aver preventivamente disposto la “sospensione della gara” per il venir meno delle condizioni di fatto per poter continuare ad arbitrare la partita. Presupposto quest’ultimo, sempre a dire della reclamante, che dovrebbe consentire al Giudice di prime cure di individuare la società alla quale addebitare, a titolo oggettivo, la responsabilità per la sospensione della gara. Rileva, infatti, la società che la valutazione  in ordine all’addebito  oggettivo delle responsabilità deve essere effettuato solo in caso di deliberata sospensione della gara e non certo in caso di fine della stessa, salvo il reclamo di parte che, nel caso di specie, non vi è stato. Osserva, quindi, che la questione riguardante il fischio finale della partita con trenta secondi di anticipo è un fatto non opposto dalla parte legittimata a proporre reclamo (la stessa Monteroni n.d.r.) e, dunque, privo di effetti giuridici sull’esito finale della gara, vinta sul campo per 3 a 2 dalla Colligiana, risultato che, pertanto, dovrà essere omologato […] La decisione. Devesi preliminarmente rilevare che, nonostante il reclamo sia stato ritualmente notificato via pec alla società Colligiana, quale soggetto controinteressato legittimato a contraddire in ordine alla decisione sull’esito gara, quest’ultima non ha fatto pervenire memorie difensive. Il reclamo proposto dalla società Monteroni è parzialmente meritevole di accoglimento, nei termini che seguono, in relazione alle tematiche affrontate. 1.1- Il primo profilo del primo motivo di reclamo, afferente la questione circa l’avvenuto fischio della fine della gara, senza aver disposto la sospensione, appare infondato, ritenuto che un corretto approccio ermeneutico del contenuto del rapporto di gara, al di là di un’interpretazione meramente letterale del testo, conduce inequivocabilmente a ritenere che il direttore di gara, con il triplice fischio, abbia deciso di sospendere la partita ex art. 64, 2° comma, delle NOIF, “non essendo più in condizione di continuare” ad arbitrare, temendo per la sua incolumità e a causa del persistente e forte dolore al piede, tanto che veniva aiutato ad alzarsi da terra e a raggiungere gli spogliatoi. Tale conclusione risulta, peraltro, confermata con il supplemento di rapporto, richiesto ed acquisto dalla Corte, con il quale il direttore di gara ha avuto modo di precisare di aver considerato la gara “sospesa definitivamente e non conclusa, mancando ancora trenta secondi al termine della stessa”, non essendo in grado di portare a termine l’incontro, temendo per la sua incolumità e a causa delle conseguenze derivanti dai colpi ricevuti, sia al piede che alla testa. Sotto tale prospettiva, pertanto, la richiesta di parte reclamante di omologazione del risultato di 3-2 acquisito sul campo non può essere accolta. 1.2. Passando ad esaminare il secondo profilo del primo motivo di reclamo, riguardante la ritenuta erronea applicazione dell’art. 10 C.G.S. a carico di parte reclamante, con attribuzione a quest’ultima della responsabilità oggettiva per la sospensione della gara, la questione appare nel suo insieme sostanzialmente infondata quanto ai motivi indicati a suo favore dalla reclamante, mentre risulta parzialmente fondata quanto alle ragioni che, invero, avrebbero dovuto indurre il G.S. a considerare una corresponsabilità della società Colligiana per i fatti per cui si procede. Quanto alla posizione della reclamante, il Collegio osserva che dagli atti emerge inconfutabilmente che la condotta del [omissis] ha costituito l’elemento di innesco della rissa intervenuta tra i tesserati delle due squadre, offrendo dunque, in via causale, un contributo autonomo e diretto allo sviluppo della situazione pericolo per l’incolumità arbitrale che si è andata verificando. In tale ottica, dunque, e per quel che interessa relativamente alla parte di provvedimento impugnato, diventa irrilevante stabilire se la partita sia stata sospesa unicamente per il gesto del sig. [omissis], poiché, come visto, la condotta di quest’ultimo ha svolto un ruolo determinante nell’innesco della rissa che ha poi determinato la decisione del direttore di gara di sospendere la partita. Dal contenuto degli atti ufficiali emerge, infatti, in modo palese che la decisione di sospendere la partita sia stata presa dal direttore di gara per essere venute meno le condizioni per poter arbitrare, temendo lo stesso per la propria incolumità e a causa dei colpi ricevuti durante la rissa intervenuta tra i tesserati di entrambe le squadre (“diversi giocatori e dirigenti di entrambe le squadre”), diventando dunque in questa sede, non di primaria importanza stabilire, chi siano stati i soggetti che, in effetti, abbiano volontariamente o meno attinto il direttore di gara in occasione dello scontro fisico, accertamento che spetterà per competenza alla Procura Federale, quanto invece stabilire che la decisione di sospendere la gara è stata presa dal direttore di gara in conseguenza della rissa intervenuta tra i tesserati di entrambe le squadre e che lo ha visto personalmente coinvolto; situazione che ha poi creato nello stesso arbitro un timore per la sua incolumità, anche a causa delle lesioni subite. In tale contesto, pertanto, non può essere accolta la richiesta della reclamante di omologazione del risultato acquisito sul campo, dovendosi confermare la decisione impugnata, sia nella parte in cui sanziona la reclamante con la punizione della perdita della gara con il risultato di 3-0, che nella parte in cui le infligge l’ammenda di Euro 50,00, sanzione quest’ultima non reclamabile ex art. 137, 3° comma, lett. d), C.G.S. Discorso diverso merita, invece, la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, questione che viene affrontata nel paragrafo successivo. Alla luce di quanto sopra, pertanto, devesi altresì riconoscere  e  attribuire,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  10,  comma  3,  C.G.S.,  una corresponsabilità per la sospensione della gara anche in capo alla società Colligiana, per fatto dei propri tesserati, ragione per cui la Corte ritiene di dover disporre a carico della medesima, a sensi e per gli effetti dell’art. 78, comma 2, C.G.S., la sanzione della punizione della perdita della gara in esame con il risultato di 3 – 0 […]».

Ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia la Colligiana, deducendo i seguenti motivi di diritto:

I.          “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 44 comma 1 CGS-FIGC e 2 comma 2 CGS-CONI per mancata corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della USD Colligiana – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 comma 4 CGS-FIGC, dell’art. 53 comma 5 lett. b) punto 1) CGS-FIGC in relazione alle norme sul procedimento d’appello e segnatamente all’art. 76 comma 2 e 3 CGS-FIGC”.

Secondo la Corte territoriale, si sarebbe verificata una corretta vocatio in ius nei confronti della ricorrente che per questo sarebbe rimasta contumace volontaria. Tuttavia, eccepisce la ricorrente di non aver mai ricevuto alcuna notifica via PEC dell’atto di impugnazione della ASD Monteroni, rendendo, di fatto, nullo l’intero processo.

È d’uopo aggiungere che, a seguito della trasmissione della documentazione di causa da parte della Corte Sportiva di Appello, la ricorrente, con successiva memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI, sottolineava come l’atto di impugnazione era stato notificato ad una PEC errata in quanto diversa da quella risultante dal Portale LND e comunicata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. b), punto 1), CGS FIGC.

II. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 comma 3 CGS-FIGC e dell’art. 78 comma 2 CGS-FIGC anche in relazione al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. - Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Deduce nel merito la ricorrente, nonostante il carattere assorbente della censura sub I, che la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha irrogato la sanzione della perdita sportiva della gara anche alla Colligiana, appare illegittima innanzi tutto per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, CGS FIGC, a mente del quale la sanzione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione risulti di entrambe. Nel caso di specie non esistono, in tesi, fatti o situazioni addebitabili alla Colligiana emergenti dal referto, con la conseguenza che alla ricorrente non poteva essere addebitata in ogni caso la perdita della gara per carenza dei presupposti normativi posti a giustificazione della decisione. In tal senso, dalle decisioni di merito emergerebbe, invece, che il dirigente del Monteroni ha spinto l’arbitro, che è caduto a terra e lì ha subito dei colpi violenti che gli hanno impedito di finire la gara; tuttavia, non essendo stato individuato il soggetto che ha inferto i colpi violenti all’arbitro e non potendo essere addebitati i predetti fatti ai calciatori della Colligiana in maniera oggettiva, sarebbe evidente l’errata motivazione adottata dalla Corte territoriale, la quale, illogicamente ed immotivatamente, attribuisce i predetti fatti e circostanze alla Colligiana, soggetto assolutamente estraneo.

La decisione impugnata sarebbe altresì viziata laddove la Corte, per applicare la sanzione della perdita della gara ai danni della Colligiana, ha richiamato l’art. 78, comma 2, CGS FIGC (che consente alla Corte territoriale di rinnovare la valutazione degli atti processuali “con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti” e di riformare la decisione del GST).  Nel caso di specie, in primo grado, il Giudice Sportivo ha disposto la sconfitta a tavolino per 3 a 0 in danno della Monteroni, la quale, con l’atto di appello, ha chiesto l’omologazione del risultato del campo che aveva visto la Colligiana vittoriosa per 3 reti a 2. Pertanto, in primo grado alcuna sanzione era stata inflitta alla Colligiana, mentre nel giudizio di appello, proposto dalla sola Monteroni, è stata chiesta l’omologazione del risultato del campo, ovvero la vittoria della Colligiana per 3 reti a 2. Conseguentemente, la sanzione della perdita della gara inflitta d’ufficio alla ricorrente nel giudizio di appello apparrebbe, ictu oculi, una misura che aggrava le sanzioni irrogate in primo grado e che, pertanto, poteva essere applicata solo nei confronti della reclamante che, come noto, non era la Colligiana, la quale non ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, non avendo alcun interesse in tal senso, stante l’attribuzione, da parte del Giudice Sportivo, di un risultato (3-0) addirittura più favorevole di quello ottenuto sul campo (3-2). Aggiunge la ricorrente che il giudizio di secondo grado deve svolgersi nei limiti delle domande formulate dalle parti, ai sensi dell’art. 76, comma 4, CGS FIGC, a mente del quale “Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”, con la conseguenza che la CSAT, adita dalla Monteroni con la richiesta, tra le varie, di omologazione del risultato conseguito sul campo (che vedeva comunque vittoriosa la Colligiana), avrebbe deciso al di là delle domande formulate dal reclamante e quindi in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.

Ha concluso la ricorrente chiedendo al Collegio di Garanzia: “in via principale annullare la decisione impugnata senza rinvio revocando il provvedimento di perdita della gara per 3-0 irrogato alla ricorrente; in via secondaria ed ipotetica annullare la decisione impugnata con rinvio degli atti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana per la rinnovazione del procedimento di appello ordinando alla suddetta Corte territoriale, in diversa composizione, di applicare i principi di diritto dichiarati dal Collegio”.

3.         La ricorrente ha depositato nei termini imposti dal Codice della Giustizia Sportiva memoria ex art. 60, c. 4. Per resistere al ricorso nessuno si è costituito. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

Nel ricorso introduttivo e nella successiva memoria è stato evidenziato, e documentalmente provato, che l’indirizzo PEC comunicato dalla USD Colligiana all’atto dell’iscrizione ai campionati 2025/2026 è uscolligiana@pec.it, come risulta dall’estratto del Portale LND. Dalla documentazione ricevuta dalla Corte Sportiva d’Appello Toscana risulta, invece, come la Monteroni abbia notificato il preannuncio di reclamo ed il successivo reclamo in appello alla controparte USD Colligiana all’indirizzo PEC “colligiana1922@pec.it”.

È evidente, dunque, come l’indirizzo di notifica utilizzato dalla ASD Monteroni sia chiaramente diverso da quello risultante dal Portale LND e, dunque, dall’indirizzo PEC ufficiale comunicato dalla USD Colligiana.

Vale preliminarmente ribadire che l’art. 11 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e l’art. 53 CGS FIGC impongono che tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, e che “Le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione”.

Tali norme prescrittive devono essere lette in uno con la giurisprudenza di questo Collegio in tema di notificazione degli atti processuali.

Anzi tutto sono state ritenute applicabili al processo sportivo, in ossequio al rinvio ai principi ed alle norme generali del processo civile contenuto nell’art. 2, comma 6, CGS CONI, le disposizioni di cui all’art 125 c.p.c. (che impone la sottoscrizione dell’atto a pena di nullità/inesistenza), al D.lgs.

n. 82/2005, c.d. codice delle amministrazioni digitali (in tema di sottoscrizione digitale dell’atto), ed alla L. 53/1994 (sulla notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi). Pertanto, gli atti del processo sportivo trasmessi via PEC, per avere valenza giuridica, devono rispettare i requisiti previsti dalla richiamata normativa che governa i processi della digitalizzazione e dei procedimenti giurisdizionali e giustiziali telematici (così, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 12/2021).

La Sezione III, decisione n. 117/2021, ha affermato che “La notificazione di un atto è nulla qualora vengano violate le regole del relativo procedimento, ovvero quando vi è incertezza assoluta sulla persona che ha ritirato la copia dell’atto, o anche sulla data. In ogni caso, la nullità non può essere dichiarata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo. L’inesistenza, per converso, è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconducibile quell’atto. Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell'atto, in quanto tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata. Pertanto, la costituzione del deferito nel giudizio di primo grado sana la nullità della notificazione del deferimento erroneamente eseguita presso la sede società di cui lo stesso non faceva più parte. Invero, le disposizioni che stabiliscono tempi e modalità di notificazione degli atti procedimentali sono volte a garantire il diritto di difesa e il rispetto del principio del contraddittorio, ma la loro eventuale violazione non può essere fatta valere se non ha provocato alcun pregiudizio al destinatario della comunicazione o dell’atto”. In quell’occasione sono stati richiamati i principi di cui Cass., 9 marzo 2018, n. 5663.

Nel medesimo segno Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 89/2019, ove, in considerazione di quanto sancito dall’art. 11 del Codice della Giustizia Sportiva in tema di notificazioni e comunicazioni, si è affermato che il processo sportivo risente del principio della strumentalità delle forme in materia di notificazioni, nonché dei meccanismi di eccepibilità delle nullità e di sanatoria delle stesse, con la conseguente applicabilità del disposto degli artt. 156, 157 e 160 c.p.c. In particolare, nel caso affrontato venivano in rilievo, da un lato, l’art. 157, comma 3, c.p.c., nella parte in cui si afferma che «la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa», e, dall’altro, l’art. 156, comma 3, c.p.c., a mente del quale «la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato». Con riguardo alla prima disposizione, è stato evidenziato che la circostanza, propria del procedimento di cui si discuteva, di aver indicato un indirizzo PEC sbagliato da parte di un affiliato non potesse essere invocata quale vizio procedurale dalla parte che ha determinato l’errore, in virtù di quel principio di autoresponsabilità sotteso alla norma in parola. Inoltre, secondo il Collegio, la notificazione nulla è passibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo allorché segua la costituzione della parte. Infatti, il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni,  come  espressamente  previsto dall’art.  160  c.p.c.,  con  la conseguenza che  la costituzione in giudizio, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell’atto, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva, che esclude ogni decadenza (Cass., S.U., 25/06/2012, n. 10503 e Cass., 02/05/2006, n. 10119).

La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo è stata di recente riaffermata da Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 64/2025, ove sono stati fatti propri gli insegnamenti della Corte di Cassazione, secondo la quale “Le ipotesi di inesistenza della notifica sono ridotte alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. L'inesistenza della notificazione del ricorso è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (Cass. civ., I Sez., 2 settembre 2024, n. 23481). Ed ancora, “L'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconducibile quell'atto. Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, in quanto tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata dalla parte stessa o su ordine del Giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2018, n. 5663).

Come cennato, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 44, comma 1, CGS- FIGC e 2, comma 2, CGS-CONI, nonché degli artt. 49, comma 4, 53, comma 5, lett. b), n. 1, e 76, commi 2 e 3, CGS-FIGC, assumendo di non avere mai ricevuto né il preannuncio di reclamo né il successivo reclamo proposto dalla ASD Monteroni dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana e che, pertanto, il giudizio di secondo grado si sarebbe svolto in assenza di una corretta instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.

Dall’esame degli atti acquisiti al fascicolo emerge, infatti, che la USD Colligiana non è stata ritualmente evocata nel giudizio di appello instaurato dalla ASD Monteroni avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 22 del 12 novembre 2025. Non risulta, in particolare, dimostrato che il preannuncio di reclamo ed il reclamo siano stati trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dalla società odierna ricorrente all’atto dell’affiliazione e risultante dagli archivi federali e dalla LND.

Sul punto, occorre ricordare che gli artt. 49, comma 4, e 53, comma 5, lett. b), punto 1, CGS FIGC impongono espressamente che copia del preannuncio di reclamo e del reclamo sia trasmessa alla controparte all’indirizzo PEC ufficiale comunicato alla LND. Analogo obbligo è ribadito dall’art. 76, commi 2 e 3, CGS-FIGC con riferimento al procedimento davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale. Nelle norme che governano il sistema delle comunicazioni, è inserito, infatti, il citato art. 53, comma 5, lett. b), punto 1), CGS FIGC, a mente del quale: “5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: b) per le società: 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa”.

Tali disposizioni non costituiscono meri adempimenti formali, bensì rappresentano lo strumento attraverso il quale trovano concreta attuazione il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. ed il principio del contraddittorio sancito dagli artt. 44, comma 1, CGS FIGC e 2, comma 2, CGS-CONI. La giurisprudenza di questo Collegio ha più volte affermato che il rispetto del contraddittorio costituisce principio indefettibile del processo sportivo e che la mancata evocazione in giudizio di un soggetto necessario determina un vizio che incide sulla validità stessa del procedimento. In particolare, è stato evidenziato che la violazione del contraddittorio si traduce in una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e impedisce al giudice di pronunciarsi validamente nei confronti della parte che non sia stata posta in condizione di partecipare al giudizio.

Né può ritenersi che il vizio in esame sia stato sanato.

Invero, come si è visto, risulta principio consolidato, anche nell’ordinamento processuale statale, che la nullità della notificazione possa considerarsi sanata solo qualora l’atto abbia raggiunto il suo scopo, circostanza normalmente desumibile dalla costituzione in giudizio del destinatario. Nel caso di specie, tuttavia, la USD Colligiana non si è costituita nel giudizio di appello e tale mancata costituzione non può essere interpretata quale volontaria rinuncia a partecipare al processo, poiché costituisce proprio la conseguenza della mancata conoscenza dell’impugnazione.

Ne consegue che la notificazione effettuata in modo non conforme alle prescrizioni codicistiche deve essere equiparata, ai fini che qui rilevano, ad una mancata notificazione, con conseguente invalidità della vocatio in ius e insanabile lesione del contraddittorio. In altri termini, sembra chiaro che la ASD Monteroni doveva, dunque, accedere al Portale e con la funzione “interrogazione società” trovare i dati riferiti alla USD Colligiana, tra i quali avrebbe individuato la PEC corretta alla quale effettuare le necessarie notifiche ai sensi del CGS FIGC, ovvero quella risultante dal predetto Portale LND. E di tanto avrebbe dovuto “interrogarsi” la CSA, eventualmente disponendo la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.

L’utilizzo di una PEC diversa da quella correttamente depositata presso la Lega Nazionale Dilettanti, come nel caso di specie, viola la normativa federale e non è supportata dalla normativa statuale nella quale l’individuazione della PEC per le notifiche si deve basare esclusivamente su quelle risultanti dai pubblici registri e non su quelle risultanti da fonti aperte, con conseguente violazione anche delle disposizioni che regolano il procedimento dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, ovvero l’art. 76, comma 2 e 3, CGS FIGC, in base al quale sia il preannuncio che il reclamo deve essere “trasmesso ad opera del reclamante alla controparte”, cosa pacificamente non accaduta nel procedimento d’appello in esame.

La circostanza assume rilievo decisivo anche in considerazione del contenuto della decisione impugnata. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, infatti, non si è limitata ad esaminare la posizione della reclamante ASD Monteroni, ma ha irrogato per la prima volta alla USD Colligiana la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, modificando in senso peggiorativo la posizione di una società che non aveva proposto impugnazione e che non era stata validamente chiamata a partecipare al giudizio.

Una simile statuizione non poteva essere adottata nei confronti di un soggetto che non era stato posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.

Pertanto, essendo il giudizio di appello stato celebrato in violazione del principio del contraddittorio e risultando insanato il relativo vizio per mancata costituzione della parte pretermessa, deve essere dichiarata la nullità dell’intero processo e della decisione che lo ha definito. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, avente carattere assorbente, comporta, pertanto, l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata e la conferma della decisione di primo grado.

La mancata costituzione della parte resistente costituisce motivo idoneo alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e conferma la decisione di primo grado.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.

Il Presidente                                                                       Il Relatore

F.to Vito Branca                                                           F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 22 giugno 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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