CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 39 del 22/06/2026 – Academy Mundial F.C. ASD / FIGC/ Polisportiva Dil. Saxa Flaminia Labaro
Decisione n. 39
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente Angelo Maietta - Relatore Giuseppe Andreotta Marcello de Luca Tamajo Enzo Paolini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2026, presentato, in data 6 febbraio 2026, dalla Academy Mundial F.C. ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Di Gregorio,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,
il Comitato Regionale Lazio FIGC - LND, non costituitosi in giudizio,
nonché contro
la Polisportiva Dil. Saxa Flaminia Labaro, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Servino, per l'integrale riforma della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND del 18 dicembre 2025, pubblicata sul C.U. n. 230 del 9 gennaio 2026, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della Società Saxa Flaminia Labaro avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale FIGC-LND, di cui al C.U. n. 186 LND del 4 dicembre 2025, che aveva comminato, a carico della Società Saxa Flaminia Labaro, la punizione sportiva della perdita della gara contro Academy Mundial F.C. ASD del 15 novembre 2025, con il punteggio di 0-3, è stata annullata la punizione della perdita della predetta gara e, per l'effetto, è stata ordinata la sua ripetizione, con conferma nel resto della decisione impugnata.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 21 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente – Academy Mundial F.C. ASD - avv. Luca Di Gregorio; l’avv. Mariangela Servino, per la resistente Polisportiva Dil. Saxa Flaminia Labaro; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; nonché il Vice Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.
Premesso in fatto
1. Con ricorso del 6 febbraio 2026, la Academy Mundial F.C. ASD ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND del 18 dicembre 2025, pubblicata sul C.U. n. 230 del 9 gennaio 2026, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della Società Saxa Flaminia Labaro avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato Regionale FIGC-LND, di cui al C.U. n. 186 LND del 4 dicembre 2025, che aveva irrogato, a carico della Società Saxa Flaminia Labaro, la punizione sportiva della perdita della gara contro Academy Mundial F.C. ASD del 15 novembre 2025, con il punteggio di 0-3, è stata annullata la punizione della perdita della predetta gara e, per l'effetto, è stata ordinata la sua ripetizione, con conferma nel resto della decisione impugnata.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Saxa Flaminia Labaro - Academy Mundial F.C. ASD, disputata in data 15 novembre 2025 e valevole per il Campionato Under 18 Regionale Lazio, Girone F, che si concludeva sul campo con il risultato di 5-1 in favore della Saxa Flaminia. In particolare, risulta dagli atti che al minuto 89’ di gioco (44° del secondo tempo), con il punteggio sul 4-1, la Saxa Flaminia procedeva a una sostituzione che, sotto il profilo numerico, risultava essere la sesta della gara, eccedendo così il limite massimo consentito dal regolamento; a seguito di tale sostituzione, maturava il predetto risultato definitivo.
1.1. Il giorno successivo l’Academy Mundial presentava preannuncio di reclamo ex art. 67 CGS FIGC e, in data 18 novembre 2025, depositava ricorso innanzi al Giudice Sportivo, denunciando l’irregolare svolgimento della gara “come da comunicato numero 1 del 9-07-2025 del comitato regionale Lazio al punto 7.25”, e come previsto dall’art. 74 NOIF.
Il GST accoglieva il reclamo, così statuendo: “Il ricorso è fondato. Nelle memorie a difesa, la società Saxa Flaminia Labaro, pur ammettendo l'avvenuta infrazione, giustifica l'accaduto a causa di mero errore materiale e contesta che il fatto abbia inciso sulla regolarità della gara, considerato il risultato maturato sino a momento della sostituzione extra ed il minimo tempo residuo al termine della stessa. A tale scopo, richiama precedenti sentenze sia del Giudice Territoriale che della Corte di Appello Territoriale. Esaminati gli atti ufficiali di gara, come noto fonte privilegiata di prova, si deduce quanto segue: la società Saxa Flaminio Labaro ha in effetti effettuato n. 6 sostituzioni, l'ultima delle quali al minuto 44' del II tempo (esce il n. 2, [omissis] e subentra il n. 15 [omissis]) sul risultato Saxa Flaminia Labaro - Academy Mundia FC 4 - 1. La gara si è poi conclusa al 45' del II tempo, sul risultato Saxa Flaminia Labaro - Academy Mundial FC 5 - 1. DELIBERA 1. di accogliere il ricorso proposto dalla società Academy Mundial FC ASD; 2. di infliggere alla società Saxa Flaminia Labaro la punizione sportiva della gara con il punteggio di 0-3, nonchè l'ammenda di euro 100,00; 3. di inibire il dirigente accompagnatore della società Saxa Flaminia Labaro, sig. [omissis], fino al 12/12/2025; 4. il contributo va contabilizzato”.
1.2. La Saxa Flaminia promuoveva reclamo alla CSAT, la quale, con la decisione quivi impugnata, lo accoglieva parzialmente, “annullando la punizione sportiva della perdita della gara” e, per l’effetto, ne ordinava la ripetizione. Secondo i giudici di seconde curae, “durante il pur breve periodo di permanenza del calciatore sesto sostituto il risultato della gara è cambiato in quanto la società reclamante ha siglato una ulteriore rete, portandosi dal 4 a 1 al 5 a 1. Non si può dire, quindi, che la sostituzione eccedente il massimo consentito non abbia influito sullo svolgimento della gara in quanto il risultato cambiato incide non solo sulla gara in sé ma sul campionato in cui la differenza reti è elemento per la compilazione della classifica. La reclamante ha quindi malamente invocato il precedente di questa Corte in cui la partecipazione del calciatore entrato ad un minuto dalla fine in eccedenza rispetto a quelle consentite era stata effettivamente ininfluente ai fini del risultato finale. Ciò posto va detto che, invece, la reclamante coglie nel segno quando contesta l’automatismo tra le irregolarità nelle sostituzioni o nella compilazione della lista di gara e la perdita della gara. Il Collegio di Garanzia dello Sport in diverse decisioni ha ribadito il principio che la perdita della gara possa essere applicata automaticamente solo in presenza della partecipazione alla gara di calciatori squalificati, non tesserati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte. Nessun dubbio interpretativo può esservi sulle prime due categorie, quella dei calciatori squalificati o non tesserati, mentre il Collegio è intervenuto sulla specificazione della locuzione “comunque non abbiano titolo a prendervi parte”. Sul punto ha precisato che il calciatore che non ha titolo a prendere parte ad una gara è quello non in età per la competizione o quello che non è stato preventivamente inserito nella distinta di gara dalla società prima del fischio d’inizio. Su tali casi il Collegio si è pronunciato confermando la decisione assunta dagli Organi di Giustizia Sportiva Federali che avevano comminato la punizione sportiva della perdita della gara. Di contro il Collegio ha riformato analoghe decisioni nel caso di inserimento in lista di calciatori di riserva eccedenti il limite consentito o di utilizzo di slot per le sostituzioni eccedenti rispetto a quelli consentiti disponendo la ripetizione della gara. Ad oggi non risulta che il Collegio si sia pronunciato su casi speculari a quello in discussione. Ciò posto ritiene la Corte che la casistica relativa alla violazione del numero di slot consentiti per l’effettuazione delle sostituzioni possa essere il più vicino a quello che ci occupa. Anche in quel caso tutti i calciatori in lista avevano titolo a prendere parte alla gara e, secondo il parere del Collegio, non può applicarsi a loro carico la fattispecie prevista dall’articolo 17 comma B del CGS, ciò non di meno la violazione delle norme relative alla sostituzioni, quando abbia avuto una influenza sul regolare svolgimento della gara e salvo il caso limite di partecipazione per un brevissimo periodo ininfluente sul regolare svolgimento e sul risultato della gara, non può rimanere senza sanzione. La soluzione seguita in tali casi dal Collegio e recepita da recenti pronunce della Corte Sportiva di Appello Nazionale è quella prevista dall’articolo 17 comma C del CGS e cioè la ripetizione della gara ed il Collegio motiva tale decisione con il contemperamento tra i vari principi di diritto in gioco, in particolare quello della tassatività delle disposizioni che comminano la punizione sportiva della gara e quelle relative al rispetto delle modalità delle sostituzioni. La Corte non ritiene allo stato di discostarsi da questo recente orientamento, proveniente dall’Organo che svolge funzione nomofilattica delle norme federali e che ha, comunque, rilevato come vi siano carenze regolamentari che inducono necessariamente a reperire soluzioni logiche, conformi a diritto ed eque in omaggio allo spirito ed alla lealtà sportiva. Vanno altresì confermate le sanzioni accessorie dell’ammenda e della inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale, peraltro nemmeno esplicitamente impugnate, sostenute dall’evidente violazione commessa nell’effettuazione delle sostituzioni”.
2. Ha, dunque, proposto ricorso l’Academy Mundial, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
I. “Violazione ed errata applicazione degli artt. 74 NOIF, 8 e 10, comma 5 e 6, CGS FIGC e del punto 7.25 del C.U. n.1 del 9/07/2025 del Comitato Regionale Lazio – Contraddittoria e/o errata motivazione della decisione impugnata”.
Deduce la ricorrente che la giurisprudenza del Collegio di Garanzia richiamata genericamente nella decisione, da individuare nella n. 38 del 22 maggio 2019, oltre ad essere antecedente all’entrata in vigore del nuovo codice (“i richiami all’art. 17 del previgente Codice di Giustizia Sportiva devono intendersi sostituiti nel caso che qui ci occupa con il richiamo di quanto stabilito dall’art. 10 dell’attuale C.G.S. della FIGC, il cui contenuto, peraltro, non corrisponde esattamente al citato art. 17”, p. 6 del Ricorso), sarebbe del tutto inconferente. Invero, la predetta decisione del Collegio, su cui si fonda la motivazione della CSAT, aveva valutato la condotta del Napoli Femminile che, nel corso di una gara del Campionato di Serie C femminile contro l’ASD Aprilia Racing Club Femminile, aveva effettuato la sostituzione di n. 5 calciatrici, avvalendosi, però, di n. 4 interruzioni del gioco invece delle n. 3 consentite. Il Collegio in quella sede osservava che la sanzione della perdita della gara, prevista dal comma 5 dell’art. 17 del CGS FIGC, “non contempla il caso oggetto della presente controversia, in quanto la casistica, a giudizio di questo Collegio da ritenersi tassativa, data la gravità della sanzione, prevede detta contestazione soltanto in relazione al caso di partecipazione alla gara di calciatori (come di tecnici ed assistenti) che ne siano inibiti… o che comunque non ne abbiano titolo”. Da quanto in precedenza esposto sarebbe evidente l’abbaglio in cui è incorsa la Corte Sportiva quando ritiene di poter giudicare la presente questione ricorrendo a decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport in cui sono state riformate “analoghe decisioni nel caso di inserimento in lista di calciatori di riserva eccedenti il limite consentito o di utilizzo di slot per le sostituzioni eccedenti rispetto a quelli consentiti disponendo la ripetizione della gara” e “che la casistica relativa alla violazione del numero di slot consentiti per l’effettuazione delle sostituzioni possa essere il più vicino a quello che ci occupa”, ignorando, inoltre, la, in tesi, pacifica giurisprudenza delle corti di merito della FIGC sui casi di effettuazione di n. 6 sostituzioni in luogo delle n. 5 consentite.
In ragione di ciò, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbe chiaro che quanto verificatosi in occasione della gara oggetto di ricorso rientri tra le ipotesi previste dal comma 6 dell’art. 10 CGS FIGC, e precisamente in quella di cui alla lett. a), relativa alla partecipazione alla gara di calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte, e non in quelle di cui al comma 5 dello stesso articolo, che riguarda genericamente fatti verificatisi nel corso di una gara, riguardo ai quali gli organi di giustizia sportiva possono stabilire se e in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara e, di conseguenza, modulare le relative sanzioni, quali la perdita della gara o la sua ripetizione. L’ipotesi della sostituzione eccedente il numero consentito dalle norme federali con l’utilizzo di calciatori al di là del numero massimo permesso determina, in tesi, evidentemente la realizzazione della fattispecie prevista della partecipazione alla gara di calciatori “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”.
Si evidenzia, inoltre, che, nella gara oggetto del ricorso, l’ingresso in campo del calciatore oltre il numero consentito, oltre a determinare, comunque, un non regolare svolgimento della gara, ha influito anche sul risultato finale della stessa, poiché il risultato è cambiato dal 4 a 1 al 5 a 1 in favore della Saxa Flaminio Labaro, con conseguenze per la differenza reti di entrambe le squadre ai fini della compilazione della classifica.
II. “Violazione ed errata applicazione degli artt, 74 NOIF, 8 e 10, comma 5 e 6, CGS FIGC e del punto 7.25 del C.U. n.1 del 9/07/2025 del Comitato Regionale Lazio – illogica e/o errata motivazione della decisione impugnata”.
La decisione impugnata si paleserebbe errata anche per la parte in cui afferma che “la reclamante coglie nel segno quando contesta l’automatismo tra le irregolarità nelle sostituzioni o nella compilazione della lista di gara e la perdita della gara”. Secondo la ricorrente, considerato che il calciatore subentrato quale sesto cambio sia da considerare non avente titolo a prender parte alla partita, l’ipotesi disciplinata dalla lett. a) del comma 6 dell’art 10 CGS non consente di modulare la sanzione in relazione al se e in quale misura l’infrazione riscontrata abbia avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara.
La ricorrente ha concluso chiedendo al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione della CSAT presso il C.R. Lazio FIGC-LND del 18 dicembre 2025, pubblicata sul C.U. n. 230 del 9 gennaio 2026, e, per l’effetto, di disporre la sanzione sportiva della perdita, a carico della società Saxa Flaminia Labaro, con il punteggio di 0-3, della gara del Campionato Regionale Under 18 del Comitato Regionale Lazio, Girone F, Saxa Flaminia Labaro - Academy Mundial F.C. ASD, disputata in data 15 novembre 2025.
3. Si sono costituite in giudizio la FIGC e la Saxa Flaminia Labaro concludendo entrambe per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito, da parte della ricorrente, della memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI.
All’udienza del 21 aprile 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, nel suo complesso considerato, è da ritenersi infondato con la conseguente conferma della decisione impugnata che ha disposto la ripetizione della gara per cui è causa, e ciò per le seguenti ragioni.
La ricorrente sostiene, in estrema sintesi, che l’ipotesi della sostituzione eccedente il numero consentito dalle norme federali determinerebbe automaticamente la realizzazione della fattispecie prevista dalla partecipazione alla gara di calciatori che “comunque non abbiano titolo a prendervi parte”, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall’art. 10, c. 6, lettera a), CGS FIGC.
Orbene, questo Collegio ritiene che la decisione della Corte Sportiva Territoriale sia immune dai vizi paventati in quanto ha invece operato un corretto contemperamento tra le ipotesi sanzionatorie previste dal Codice della FIGC e le soluzioni logiche, astrattamente percorribili, conformi a diritto ed eque in omaggio allo spirito ed alla lealtà sportiva.
E valga il vero. L’art. 10 CGS FIGC configura un sistema di fattispecie tassative per l’applicazione automatica della sanzione della perdita della gara. In particolare, il comma 6 individua ipotesi specifiche e tipizzate, tra cui la partecipazione di calciatori squalificati o comunque privi di titolo per prendervi parte. Questa previsione, per struttura e ratio, è riferita a situazioni soggettive di non legittimazione personale del tesserato alla partecipazione alla gara.
Sul tema, questo Collegio ha affrontato le casistiche relative: i) ad un giocatore, non presente nella lista iniziale presentata all'arbitro, decisione n. 61/2024 (in cui si è affermato che «la richiamata norma non indica tassativamente tutti i casi specifici che causano la perdita del “titolo per partecipare alla gara”, ma con tale locuzione svolge “un chiaro rinvio a tutte quelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa di settore, un giocatore non possa partecipare a una gara”, tra le quali vi è la “ipotesi” richiamata dall’art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. L'art. 3.3 del Regolamento, infatti, prevede che un calciatore di riserva, il cui nome non sia stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara, non possa partecipare alla stessa, come dire che quel calciatore non abbia titolo per scendere in campo. In termini giuridici, infatti, la parola titolo significa conforme al diritto e, quindi, legittimo»); ii) all’indicazione, da parte di un sodalizio, sulla distinta della squadra consegnata all’arbitro di due calciatori di riserva in più rispetto a quello consentito dalle norme, precisamente n. 9 calciatori invece che n. 7 calciatori, nella decisione n. 19 del 2018 (in quel caso questa Sezione ha accolto il ricorso e disposto la ripetizione della gara, annullando la decisone della CSAT che aveva irrogato la sanzione della perdita della gara, motivando la propria decisione sul presupposto che l’inserimento di due calciatori in più rispetto a quelli consentiti integrasse una ipotesi di alterazione dello svolgimento della gara, a cui consegue la sanzione della perdita della stessa, ritenendo che i calciatori indicati in più fossero privi di titolo per poter essere impiegati e che, comunque, il fatto che l’allora art. 17 CGS FIGC non prevedesse tipicamente una sanzione per la violazione del numero dei sostituti non poteva essere addotta come tesi utile al rigetto del reclamo perché tale ipotesi avrebbe lasciato una violazione incidente sul regolare svolgimento della gara, priva della adeguata sanzione); iii) e alla condotta di un sodalizio che, nel corso di una gara del Campionato di Serie C femminile, aveva effettuato la sostituzione di n. 5 calciatrici, avvalendosi, però, di n. 4 interruzioni del gioco invece delle n. 3 consentite (in quell’occasione il Collegio ha rinviato alla CSAT, ritenendo che la lettera “c)” dell’allora comma 4 dell’art. 17 CGS FIGC prevedeva, “in caso di irregolare svolgimento della gara, la ripetizione della stessa e tale “rimedio” non trova nelle disposizioni vigenti alcuna limitazione od eccezione”).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la Corte - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - abbia svolto una analisi chiara e lineare interpretativa dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia FIGC, alla luce dei precedenti di questo stesso Collegio, ed abbia correttamente ritenuto la casistica relativa alla violazione del numero di slot consentiti per l’effettuazione delle sostituzioni più confacente alla soluzione del caso sottopostale, pur ovviamente diversa.
In particolare, la Corte ha rilevato preliminarmente come questo Collegio abbia più volte ribadito il principio che la perdita della gara possa essere applicata automaticamente solo in presenza della partecipazione alla gara di calciatori squalificati, non tesserati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte; il Collegio è, inoltre, intervenuto sulla specificazione della locuzione “comunque non abbiano titolo a prendervi parte", precisando che ciò “significa essere in regola con il tesseramento e non avere squalifiche o altri procedimenti in corso” (decisione, Sez. I, n. 19/2018) Su tali casi il Collegio si è pronunciato confermando la decisione assunta dagli Organi di Giustizia Sportiva Federali che avevano comminato la punizione sportiva della perdita della gara.
Inoltre, con la predetta pronuncia n. 38/2019, valorizzata dalla Corte nella decisione impugnata, con riferimento alla fattispecie di violazione del numero di “slot” consentiti, questo Collegio ha ritenuto che “Quanto alla sanzione della perdita della gara, come conseguenza di irregolare svolgimento della stessa, è vero, però, che il comma 5 dello stesso art. 17 non contempla il caso oggetto della presente controversia, in quanto la casistica, a giudizio di questo Collegio da ritenere tassativa, data la gravità della sanzione, prevede detta contestazione soltanto in relazione al caso di partecipazione alla gara di calciatori … inibiti … o che comunque non ne abbiano titolo”. In altri termini, nel caso di superamento del numero di slot consentiti, il Collegio ha ritenuto che non potesse applicarsi la sanzione della perdita della gara, la cui “casistica - è - da ritenere tassativa” e da applicarsi nel caso in cui prendano parte alla gara giocatori che non ne hanno titolo, bensì quella della “ripetizione della stessa”, “rimedio - che - non trova nelle disposizioni vigenti alcuna limitazione”.
Ed allora, alla luce di quanto evidenziato, in mancanza di precedenti analoghi a quello di cui oggi è causa, nonché dei principi contenuti nella richiamata decisione n. 38/2019, la CSAT ha correttamente ritenuto di non applicare al caso di specie la sanzione della perdita della gara, bensì la ripetizione della gara. Invero, in ragione della circostanza che la sostituzione “in eccesso” ha avuto una influenza sul regolare svolgimento della gara, ma che il calciatore subentrato avesse titolo a prendervi parte, la Corte, non ritenendo di poter applicare la sanzione della perdita della gara, ne ha del tutto legittimamente disposto la ripetizione.
Tale soluzione, ad avviso di questo Collegio, oltre a non essere violativa delle norme regolamentari della FIGC, è altresì coerente con la peculiarità del caso di specie, nonché con il fine ultimo dell’ordinamento sportivo, che è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo.
In tal guisa, questo Collegio non può che ribadire che il medesimo «non può e non deve assecondare una logica della impunità per una lacuna normativa o per un errore giustiziale, ma rendere quanto più agevole e corretto lo svolgimento ed il perseguimento dei valori dello sport scavando nelle righe delle regole che, senza aprire brecce sistematiche o adottare procedimenti analogici vietati, possano rispondere alla domanda di giustizia e non limitarsi ad un “non liquet”. In forza di tali principi, il Collegio ritiene che la normativa di settore all’art. 17 CGS FIGC contenga una regola che ben si colloca all’interno del procedimento in esame ed è quella di cui al comma 4, lett. c), del medesimo articolo 17 [si legga, ad oggi, art. 10, c. 5, lettera c), CGS FIGC], a mente del quale “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a) … (omissis); b) ... (omissis);
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.” Orbene, nella vicenda in esame, appare ictu oculi che non si sono verificati fatti di natura tecnica, atteso quanto spiegato in merito al possesso del titolo per stare in gara da parte dei calciatori in esubero, così come è di palmare evidenza che la regola violata non sia di carattere meramente formale. Allora il punctum dolens riposa nel fatto che esiste una norma precettiva imperfetta, perché sfornita di sanzione, per la qual cosa, accertata la irregolarità, sulla quale nessuno dei contraddittori ha preso posizioni contrastanti ed essendo, pertanto, il dato assolutamente pacifico e non contestato, soccorre l’interprete la richiamata clausola generale di cui all’art. 17, comma 4, lett. C), del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC [si legga ad oggi, art. 10, c. 5, lettera c), CGS FIGC] al quale, conclusivamente sul punto, va tributata rilevanza per il caso oggetto di scrutinio: la partita di calcio deve essere ripetuta …» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n.19/2018).
Il ricorso deve conclusivamente essere rigettato.
In ragione della peculiarità della fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio di Garanzia, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 22 giugno 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
