CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 41 del 22/06/2026 – omissis/FIGC

Decisione n. 41

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Angelo Maietta - Presidente Angelo Canale - Relatore Piero Floreani

Anna Cusimano

Giuseppe Andreotta - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2025, presentato, in data 5 agosto 2025, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Di Caprio,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitosi in giudizio, il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, non costituitosi in giudizio,

la Lega Nazionale Dilettanti, non costituitasi in giudizio,

e

la Procura Generale dello Sport presso il CONI,

per l'integrale riforma

della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 13, pubblicato il 23 luglio 2025, con la quale, a seguito dell’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il

C.R. Calabria, di cui al C.U. n. 71 del 19 novembre 2024, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 62/2025 del 12 maggio/14 luglio 2025, nel conseguente giudizio di rinvio è stata irrogata, a carico del sig. [omissis], la squalifica fino al 27 ottobre 2026, in applicazione dell'art. 35, comma 2, del CGS FIGC.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 21 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente – sig. [omissis] - avv. Priscilla Palombi; ed il Vice Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Angelo Canale.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 5 agosto 2025, il sig. [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione resa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 13, pubblicato il 23 luglio 2025,  con la quale, a seguito dell’annullamento  della decisione  della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria, di cui al C.U. n. 71 del 19 novembre 2024, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 62/2025 del 12 maggio/14 luglio 2025, nel

conseguente giudizio di rinvio è stata irrogata, a carico del sig. [omissis] (nelle fila della ASD Stilomonasterace Calcio), la squalifica fino al 27 ottobre 2026, in applicazione dell'art. 35, comma 2, del CGS FIGC.

2. Al fine di meglio inquadrare la vicenda portata alla cognizione del Collegio di Garanzia, oggi in sede di impugnazione avverso la decisione del Giudice del rinvio che ha chiuso la fase rescissoria, occorre premettere quanto segue.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara, tenutasi in data 27 ottobre 2024, tra Stilomonasterace Calcio e Virtus Rosarno, valevole per il Campionato di Promozione presso il Comitato Regionale Calabria FIGC-LND, in ordine alla condotta tenuta, tra gli altri, dal sig. [omissis] nei confronti dell’assistente dell’arbitro. La partita era sul risultato di 0 a 0 quando, al minuto 25’ del primo tempo, l’arbitro sospendeva definitivamente la gara.

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria, con Comunicato Ufficiale n. 61 del 31 ottobre 2024, deliberava: «1) di infliggere alla società ASD Stilomonasterace la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) squalificare fino al 31.12.2026 il Sig. [omissis] calciatore della società ASD Stilomonasterace; 3) squalificare per tre gare effettive il Sig. [omissis] calciatore della società ASD Stilomonasterace;

OMISSIS 5) inibire fino al 26.11.2024 il Sig. [omissis], dirigente accompagnatore della società ASD Stilomonasterace; 6) infliggere alla società ASD Stilomonasterace l’ammenda di € 350,00;

7) considerare la sanzione inflitta di cui al precedente punto 2 a fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta e nei confronti degli ufficiali di gara».

La società ASD Stilomonasterace, con PEC del 1° novembre 2024, inviava preannuncio di reclamo, con contestuale richiesta di ricevere gli atti ufficiali di gara, poi ricevuti in data 2 novembre 2024. Presa visione di tali atti, in data 6 novembre 2024, la ASD Stilomonasterace presentava esposto alla Procura Federale affinché  venisse accertata  la verità dei fatti e sanzionato  il comportamento assunto dalla terna arbitrale.

Successivamente, in pari data, la Società depositava il ricorso, a firma anche dello stesso sig. [omissis], avanti alla Corte Sportiva d’Appello presso il C.R. Calabria FIGC - LND, con il quale impugnava la sanzione della perdita della gara a tavolino per 3 a 0 e la squalifica del sig. [omissis], comminata fino al 31 dicembre 2026, così concludendo: «Ill.ma Corte Sportiva d’Appello Territoriale adita voglia per i motivi sopra esposti e dedotti:

1) in via preliminare, per i motivi sopra dedotti, annullare le sanzioni ivi impugnate di perdita della gara e di squalifica del Sig. [omissis] e disporre la ripetizione dell’incontro;

2) nel merito, per i motivi sopra dedotti, annullare la sanzione della perdita della gara in danno della ASD Stilomonasterace Calcio e la sanzione di squalifica comminata nei confronti del Sig. [omissis], e per l’effetto disporre la ripetizione della gara Stilomonasterace / Virtus Rosarno;

3) in via subordinata, sospendere la sanzione di squalifica comminata al calciatore [omissis] e sospendere la sanzione di perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in danno della ricorrente, in attesa dell’accertamento dei fatti accaduti da parte della Procura Federale;

4) in via subordinata, per i motivi esposti in narrativa, ridurre la sanzione comminata al calciatore [omissis] rideterminandola nella misura ridotta ed adeguata che si riterrà opportuna».

Al ricorso erano allegati vari documenti, il video dei fatti e vi era richiesta di ammissione di prova testimoniale, indicando n. 25 nominativi come testimoni dei fatti accaduti, con relativa articolazione dei capitoli di prova.

L’udienza di discussione si svolgeva 18 novembre 2024, alla presenza del sig. [omissis] e del legale rappresentante pro tempore della Stilomonasterace.

Preliminarmente, la Corte dava lettura delle dichiarazioni rese dall’arbitro, sig. [omissis], e dal secondo assistente arbitrale, sig. [omissis], chiamati dalla stessa Corte a rendere ulteriori dichiarazioni e chiarire le circostanze contestate nel ricorso introduttivo del giudizio.

A seguito della lettura di tali dichiarazioni, la Società evidenziava la totale inadeguatezza e inattendibilità dei due direttori di gara, che, anche in tale occasione, si erano resi protagonisti di numerose incongruenze ed inesattezze, anche rispetto al contenuto del referto arbitrale da loro stessi redatto.

3. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, con Comunicato Ufficiale n. 71 pubblicato il 19 novembre 2024, accoglieva parzialmente il ricorso introduttivo proposto, disponendo “la ripetizione della gara Stilomonasterace Calcio – Virtus Rosarno” e “la riduzione della squalifica del calciatore [omissis] fino al 30.06.2025” (i.e. 8 mesi), così argomentando: “Alla seduta del 18.11.2024 sono stati escussi sia il direttore di gara che l’assistente arbitrale, che hanno confermato la circostanza che l’assistente ha subito due pestoni sul piede destro, nel corso di una protesta vivace da parte dei tesserati della società reclamante. Tuttavia, sia l’arbitro che l’assistente hanno confermato come, al minuto 25° del primo tempo, non vi fossero le condizioni tali da disporre l’interruzione della partita, stante l’assenza di comportamenti violenti che imponessero la presenza sul terreno di gioco delle forze dell’ordine, ed ancora confermando che la terna arbitrale è rientrata negli spogliatoi senza l’assistenza di alcuno. Pertanto, dall’istruttoria svolta, non sono emersi episodi che potessero compromettere l’incolumità dei tesserati in campo tali da giustificare l’interruzione della partita. In ordine alla posizione del calciatore [omissis], è emerso come lo stesso abbia colpito con un pestone il piede destro dell’assistente arbitrale, mentre stava vivacemente protestando, unitamente ad altro calciatore rimasto non identificato. Tuttavia, la durata della squalifica deve essere rideterminata per ricondurla ad equità. Poiché dall’escussione dell’arbitro  e dell’assistente sono  emerse circostanze parzialmente differenti rispetto a quanto riportato nel referto dell’ufficiale di gara, si rende necessaria la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso”.

4. In data 13 dicembre 2024, [omissis] adiva il Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione citata, articolando i seguenti motivi di impugnazione:

“1. Preliminarmente, violazione del diritto di difesa e principi del contraddittorio in relazione a quanto dichiarato dal Direttore di Gara e dall’Assistente Arbitrale n.2 in sede di udienza di discussione avanti alla Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale Calabria”.

Il ricorrente rilevava che, attese le inesattezze ed incongruenze contenute nelle dichiarazioni a referto da parte dei due arbitri, la Corte ha svolto ulteriori accertamenti, acquisendo le dichiarazioni degli stessi in sede di udienza al fine di chiarire i punti contrastanti evidenziati dal calciatore. Le dichiarazioni acquisite dalla Corte sarebbero state dalla stessa letta, in maniera estemporanea, in sede di udienza di discussione, alla presenza del calciatore e del legale rappresentante della Stilomonasterace. In quella sede si era contestato quanto ricostruito dal sig. [omissis] (arbitro) e dal sig. [omissis] (assistente arbitrale), i quali, a tenore del ricorrente, si erano nuovamente contraddetti in più occasioni, senza fornire nemmeno una giustificazione valida all’interruzione definitiva del match.

In seguito, con PEC del 4 dicembre 2024, il ricorrente aveva richiesto alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di ricevere gli atti del procedimento concluso, comprensivi delle dichiarazioni rese dal direttore di gara e dall’assistente arbitrale, al fine di impugnare il provvedimento di squalifica del sig. [omissis]. Tuttavia, la Corte Sportiva d’Appello, il

5 dicembre 2024, non accoglieva la richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente, sostenendo che «le normative vigenti non consentono allo scrivente Ufficio di consegnare alcun tipo di documentazione relativa a procedimenti in esame e/o esaminati».

“2. Errata e/o omessa indicazione della norma applicata - Errata e/o omessa applicazione della norma”.

Nel contenuto della decisione, secondo il ricorrente, non si riscontrava alcuna indicazione in merito alla norma applicata, nonostante fosse stato riconsiderato il comportamento posto in essere dal sig. [omissis]. Ed infatti, nel contenuto della decisione impugnata si leggeva unicamente: “Tuttavia, la durata della qualifica deve essere rideterminata per ricondurla ad equità”.

A tale proposito, osservava il ricorrente come non fosse possibile comprendere rispetto a quale fattispecie la Corte abbia determinato la sanzione.

“3. Errata e/o omessa motivazione in merito ad un fatto decisivo della controversia ed all’eventuale presunta applicazione di aggravanti. - Violazione del diritto di difesa”.

Il ricorrente affermava che non apparisse verosimile che i Giudici della Corte Sportiva d’Appello Territoriale avessero inteso comunque applicare l’art. 35 del CGS FIGC, riducendo di 18 mesi la squalifica di due anni e due mesi iniziale; al contrario, appariva più plausibile che la Corte Sportiva d’Appello Territoriale avesse ricondotto e riqualificato, correttamente, il comportamento del [omissis] al più tenue art. 36 del CGS FIGC, in luogo dell’art. 35 CGS FIGC.

Il calciatore, tuttavia, era stato squalificato per 8 mesi, nonostante il Codice di Giustizia Sportiva, in caso di comportamento irriguardoso che comprenda un contatto fisico, preveda una pena edittale di 8 giornate. La squalifica di 8 mesi, pertanto, non è prevista da nessuna normativa della FIGC. Non è dato comprendere, secondo sempre il ricorrente, con quale ragionamento logico la Corte abbia determinato la quantificazione operata.

“4. Sproporzionalità della sanzione - Violazione dell’art. 4 della Costituzione e dell’art. 33 della Costituzione”.

Il sig. [omissis] osservava che il concetto di equità si rinviene nel Codice di procedura civile, artt. 113 e 114 c.p.c., ed opera esclusivamente in presenza di diritti disponibili. Da ciò, il ricorrente evinceva che il concetto di squalifica sportiva non potesse essere accostato al diritto civile, ma piuttosto alla sanzione penale, non potendo reputare la sussistenza di diritti disponibili, quindi alienabili o trasferibili, nelle squalifiche e dovendo, l’ordinamento sportivo, tutelare la regolarità dei campionati ed i diritti dei tesserati. Tuttavia, il Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC, all’art. 3, prevede la possibilità, per gli organi di giustizia sportiva, di assumere le decisioni in conformità ai principi, anche, di equità e correttezza sportiva, equità che, a tenore del ricorrente, sembrerebbe inapplicabile in caso di squalifiche sportive.

“5. Errata e/o omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione del principio del giusto processo. - Violazione dell’art. 24 della Costituzione”.

Secondo sempre la tesi di parte ricorrente, alla luce delle nuove figure di lavoro introdotte nell’ordinamento sportivo, non si ritiene e, comunque, non si dovrebbe ritenere più sufficiente un “ragionevole grado di colpevolezza”, ma, soprattutto laddove vi sono elementi che chiaramente contrastano con quanto rappresentato dai direttori di gara, sarebbe opportuno e necessario approfondire i fatti per come accaduti, anche al fine di irrorare la corretta, proporzionata e di giustizia, sanzione.

5. Il Collegio di Garanzia – Seconda Sezione, con decisione n. 62 del 14 luglio 2025, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, rinviava alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria FIGC - LND in diversa composizione, ai fini della rideterminazione della sanzione, avendo cura di evidenziare i criteri impiegati per l’individuazione del periodo di squalifica ritenuto congruo e proporzionato rispetto alla condotta tenuta ed alle circostanze comprovate dalla documentazione risultante in atti, indicando espressamente la norma sanzionatoria applicabile.

Così, in particolare, si esprimeva la Seconda Sezione:

«1. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancato accesso alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara.

Il motivo di ricorso può trovare accoglimento.

Nel caso di specie, il procedimento celebrato avanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria FIGC – LND ha presentato gravi profili di lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

In particolare, in occasione dell’udienza del 18 novembre 2024, la Corte ha acquisito e letto in aula le dichiarazioni rese dal Direttore di Gara e dal secondo Assistente Arbitrale – soggetti il cui operato risultava già oggetto di censura da parte della difesa –, senza tuttavia garantire un adeguato spazio temporale  e processuale alla  parte per  analizzare, contestare  e replicare efficacemente a tali deposizioni.

Il successivo diniego di accesso agli atti, opposto dalla Corte Sportiva d’Appello con nota del 5 dicembre 2024, ha ulteriormente compresso il diritto di difesa, impedendo alla parte di conoscere integralmente il contenuto delle dichiarazioni rese in sede d’udienza, compromettendo il diritto ad una piena ed effettiva impugnazione.

Tale diniego risulta privo di base normativa, non essendo richiamata alcuna disposizione che limiti il diritto di accesso in un procedimento disciplinare sportivo, né nel CGS FIGC né nelle fonti regolamentari secondarie. In tal senso, la giurisprudenza del Collegio di Garanzia ha più volte evidenziato la necessità che il diritto di difesa sia garantito anche in ambito sportivo, con specifico riferimento all’accesso agli atti, quale elemento imprescindibile per la corretta esplicazione del contraddittorio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., decisione n. 20/2021).

2. Sono da trattare congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione, meritevoli di accoglimento.

Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene la errata e/o omessa indicazione della norma applicata e la errata e/o omessa applicazione della norma. Con il terzo motivo, si sostiene la errata e/o omessa motivazione in merito ad un fatto decisivo della controversia ed all’eventuale presunta applicazione di aggravanti ovvero attenuanti. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce la sproporzionalità della sanzione rispetto al fatto e alla normativa.

Sono da accogliere i motivi di ricorso, nella parte in cui si lamenta la carenza di motivazione e di corretta sussunzione normativa della sanzione.

In particolare, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale aveva ridotto la sanzione da 26 mesi a 8 mesi e, precisamente, dalla squalifica inflitta dal Giudice Sportivo fino al 31 dicembre 2026 si è passati ad una squalifica fino al 30 giugno 2025.

La decisione della Corte Territoriale omette qualsiasi riferimento alla norma sulla base della quale è stata rideterminata la squalifica da 26 mesi a 8 mesi. La stessa si è, infatti, limitata ad affermare che la squalifica è stata ridotta “per ricondurla ad equità”.

Va rilevato che l’art. 35 CGS FIGC, richiamato dal Giudice Sportivo ed intitolato “condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”, prevede, al comma 1: «Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara»; ed al comma 4: “i calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica”. Si evidenzia che il predetto comma 4 dell’art. 35 è stato modificato con il Comunicato Ufficiale della FIGC n 165/A del 20 aprile 2023, con il quale la sanzione di due anni di squalifica è stata aumentata a quattro anni.

L’art. 36, comma 1, lett. b), CGS FIGC statuisce invece: «Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: omissis… b) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico».

Nel caso di specie, la decisione impugnata non chiarisce se vi sia stata una riqualificazione del fatto (da art. 35 ad art. 36) o una deroga al minimo edittale, né indica circostanze attenuanti o aggravanti rilevate. Tale lacuna pregiudica la verifica della legittimità della sanzione, in difetto di un percorso motivazionale adeguato.

In assenza di motivazione, la sanzione appare sproporzionata rispetto alla fattispecie di cui al citato art. 36.

Si è detto come la Corte Territoriale abbia rideterminato la durata della squalifica per “ricondurla ad equità”, squalifica fino al 30 giugno 2025 (8 mesi).

È da ritenersi che la determinazione della durata di una squalifica a tempo (8 mesi) non possa prescindere dal richiamo ad una specifica fattispecie normativa, anche laddove l’organo giudicante intenda richiamare criteri di equità.

L’equità, infatti, può integrare la motivazione nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 3 CGS FIGC), ma non può surrogare totalmente il riferimento normativo. Secondo il principio di legalità e

tipicità in materia disciplinare (art. 1 CGS FIGC), ogni sanzione deve trovare fondamento in una norma che descriva compiutamente il fatto illecito e stabilisca la relativa sanzione.

In mancanza di una base giuridica chiara e motivata, la sanzione risulta affetta da un vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione.

Nel caso di specie, la Corte Territoriale  ha  rideterminato  la durata  della sanzione con un riferimento generico all’equità, senza alcuna valutazione giuridica o proporzionale, contravvenendo ai principi di logicità, trasparenza e giustizia (sul punto, cfr. anche Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 77/2022, che ha sostenuto che la tipizzazione dei criteri di modulazione equitativa della sanzione spetta al Giudice di merito, il quale non può omettere tale esame, quale che sia il suo esito, con una adeguata motivazione, così come il correlato argomento giuridico a sostegno).

In definitiva, il ricorso merita di essere accolto ed il procedimento deve essere rinviato alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria FIGC-LND in diversa composizione, ai fini della determinazione della sanzione, avendo cura di evidenziare i criteri impiegati per l’individuazione del periodo di squalifica ritenuto congruo e proporzionato rispetto alla condotta tenuta ed alle circostanze comprovate dalla documentazione risultante in atti, indicando espressamente la norma sanzionatoria applicabile.

3. Gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti alla luce dell'accoglimento dei motivi principali e, pertanto, non necessitano di autonoma trattazione.

4. La decisione sulle spese verrà presa al definitivo e, quindi, alla fine del giudizio, in considerazione dell’accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Calabria FIGC-LND in diversa composizione, ai fini della rideterminazione della sanzione».

6. Si apriva, conseguentemente, la fase rescissoria del procedimento de quo, conclusa con la decisione, quivi impugnata.

La CSAT, in sede di rinvio, così statuiva: «Nel corso della seduta del 22 luglio 2025, il legale rappresentante del [omissis] ribadiva le ragioni del proprio assistito, nello specifico, chiedeva dichiararsi l’art. 36 C.G.S. quale norma applicabile al caso in esame ed il rideterminarsi della sanzione applicata in 8 giornate di squalifica. Ritiene questo Collegio che per la corretta qualificazione del comportamento addebitato al [omissis] ci si debba riferire alla ricostruzione contenuta nei rapporti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale nonché alle dichiarazioni rese davanti al Collegio della Commissione Sportiva d’Appello in data 18 novembre. Nel rapporto il Direttore di Gara così descrive i fatti: “il signor [omissis] colpiva l’AA2 con i tacchetti usando violenza sul collo del piede per ben due volte”. Scrive l’Assistente Arbitrale: “[omissis] mi colpiva con due violenti pestoni sul piede destro causandomi fortissimo dolore”. In sede di audizione del 18 novembre dichiaravano, l’Arbitro: “ho visto che il calciatore dello Stilo Monasterace [omissis] si avvicinava all’Assistente [omissis] pestandogli un piede. L’Assistente “mi colpiva con due pestoni sul piede destro”. Tali risultanze non sono contraddette da alcun altro elemento in grado di contraddire la ricostruzione degli atti ufficiali che ai sensi dell’art. 61 fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare, la “Relazione di servizio” rilasciata dai Carabinieri della Stazione di Monasterace Marina, che l’Arbitro afferma essere all’interno dell’impianto ma non sul terreno di gioco, si limita a riferire che “la terna arbitrale rientrava negli spogliatoi senza impedimenti, seguiti dai giocatori di entrambe le squadre”, nulla riportando in merito al comportamento tenuto dal [omissis]. La fattispecie va pertanto sussunta nell’art. 35 del C.G.S., trattandosi ad avviso di questo Collegio, inequivocabilmente, di condotta violenta. Tale tesi è avvalorata dalla presenza in atti di documentazione medica del Pronto Soccorso del nosocomio di Reggio Calabria recante prognosi di 5 giorni per l’Assistente Arbitrale, [omissis]. Ai fini della determinazione della sanzione ritiene questo Collegio congruo irrogarsi al [omissis], peraltro Capitano della squadra, la pena edittale minima di anni due di cui al comma 2 dell’art. 35 C.G.S. La sanzione inflitta va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società di cui all’art. 35 comma 7. P.Q.M. irroga la squalifica al calciatore [omissis] a tutto il 27 ottobre 2026».

7.         Con il ricorso in epigrafe, il sig. [omissis] ha impugnato la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, enucleando i seguenti motivi di diritto.

I. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, dell’art. 3 dello Statuto FIGC e dell’art. 36 del CGS FIGC”.

Secondo la prospettazione del ricorrente, l’accoglimento dei motivi 2, 3 e 4 del ricorso allora presentato, con conseguente rinvio alla Corte Sportiva d’Appello del C.R. Calabria, presupponeva una dichiarazione di individuazione della norma violata nell’art. 36 del CGS FIGC (così come già individuata nel C.U. n. 71 del 19 novembre 2024 e confermata dal Collegio di Garanzia dello Sport nell’accoglimento del reclamo), con conseguente indicazione delle motivazioni e indicazione della sanzione proporzionata ai fatti. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale avrebbe conseguentemente violato le disposizioni enunciate dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, non uniformandosi ed anzi, stravolgendo i fatti e la decisione precedentemente resa dalla stessa CSAT, per come si dirà meglio di seguito.

II. “Violazione dei principi di logicità, trasparenza e giustizia - Illogica e/o contrastante motivazione - Eccesso di potere”.

La decisione della CSAT impugnata contrasterebbe gli accertamenti effettuati nei precedenti gradi di giudizio, anche e soprattutto con la prima decisone assunta dalla medesima Corte Sportiva d’Appello Territoriale. Il contrasto tra giudicati, la prima e la seconda decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, emergerebbe, in tesi, sia in relazione alla fattispecie, sia in relazione alla sanzione, sia in relazione alla, cosa ancor più grave, descrizione dei fatti accaduti. Invero, non risulterebbe affatto accertata in primo grado la condotta violenta, che oggi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale pone a fondamento della sanzione di squalifica modificata, violando di conseguenza il giudicato già formato sul punto (si legge, a tal proposito: “Ed allora, risulta accertato come il [omissis] abbia colpito il piede destro dell’A.A. ma con UN SOLO pestone e non due come invece riporta oggi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale con il C.U. ivi impugnato. Risulta altresì accertato come NON vi fosse volontarietà nel gesto del [omissis] che in quel momento stava “protestando vivacemente”, collocando chiaramente il comportamento in un fatto irriguardoso che si è sostanziato in un contatto fisico fortuito, e non un comportamento violento con intento di nuocere”; p. 6 dell’odierno Ricorso).

III. “Violazione del principio del giusto processo. Violazione dell’art. 24 della Costituzione”. La decisione ivi impugnata conterrebbe: 1) numerose contraddizioni; 2) una rappresentazione dei fatti distorta ed in contrasto con la rappresentazione dei medesimi fatti svolta dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale nella prima decisione; 3) l’omissione di fatti e circostanze rilevanti laddove riporta la trascrizione delle dichiarazioni degli arbitri parziale, 4) la violazione del precedente giudicato.

Secondo la prospettazione del ricorrente, risulterebbe evidente come sia stato violato il principio del giusto processo, dello standard probatorio, inteso nella locuzione “più probabile che non”, della necessità che vengano riscontrati elementi probatori gravi, precisi e concordanti, e, in definitiva, anche dell’art. 24 della Costituzione.

A ciò aggiunge il ricorrente che, se è vero che il referto arbitrale gode di fede privilegiata in ambito sportivo, è altrettanto vero che le dichiarazioni/verbali rese dai Pubblici Ufficiali sono, e sicuramente dovrebbero, essere valutate quanto meno al pari delle dichiarazioni dei direttori di gara: nella relazione di servizio, depositata in atti, emergerebbe come nulla sia successo, nessuna violenza in campo da nessun calciatore nei confronti di nessun tesserato e di nessun componente della terna arbitrale.

Il ricorrente ha concluso chiedendo al Collegio di Garanzia:

“- in via principale, tenuto conto che la squalifica di cui al C.U. n. 71 del 19 novembre 2024 risulta già scontata (terminata il 30 giugno 2025); del danno che sino ad oggi ha subito nel non poter lavorare né come calciatore né come allenatore; delle tempistiche di risoluzione dei giudizi;

nonché, tenuto conto che non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del CGS e, per l’effetto, di accogliere il ricorso presentato avverso la delibera assunta dalla CSAT presso il C.R. Calabria FIGC-LND, di cui al C.U. n. 13 del 23 luglio 2025, e di dichiarare l’applicazione dell’art. 36 del CGS FIGC alla fattispecie in esame, comminando la sanzione di n. 8 giornate di squalifica ovvero nella maggiore o minor misura che si riterrà di giustizia;

- in via subordinata, di accogliere il ricorso e rinviare alla CSA Territoriale presso il C.R. Calabria, con l’indicazione dell’art. 36 del CGS FIGC applicabile al caso in esame, ovvero comunque disponendo i provvedimenti che si ritengono opportuni”.

8. Nessuno si è costituito in giudizio.

9. All’udienza del 21 aprile 2026, la parte ricorrente ha ribadito le conclusioni rassegnate in atti. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

Preliminarmente devono ribadirsi i principi che governano il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia adito in sede di impugnazione avverso la decisione del giudice del rinvio che ha chiuso la fase rescissoria; e più specificamente ribadire il crisma di vincolatività del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia in fase rescindente.

Per costante giurisprudenza del Collegio (cfr. Sezioni Unite, decisioni nn. 95/2019, 83/2019 e 17/2019), il principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia - così come quello enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. - costituisce la regola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; quest’ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però, andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia.

In particolare, “il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati” (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200).

Pertanto, in caso di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, così come per il difetto di motivazione o di istruttoria, il Collegio di Garanzia ha già avuto modo di puntualizzare che “il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 76/2018). Norma che governa tali ipotesi è, come noto, l’art. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI: “Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all’organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto”.

Ciò ribadito e premesso, si tratta pertanto di verificare se, nella fattispecie sub iudice, il Giudice di appello abbia correttamente rinnovato (in sede rescissoria) la propria valutazione tenendo conto degli aspetti sottolineati dal Collegio di Garanzia nel suo provvedimento (in sede rescindente), rispettando il principio ivi espresso (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 41/2019, nonché, recentemente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 42/2021).

In ogni caso, l’applicazione di questo principio non erode il confine dei poteri assegnati al Collegio di Garanzia, rimanendo comunque estranea al giudizio innanzi a quest’ultimo ogni sollecitazione estranea all’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI e all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, e quindi “fuori” dalle violazioni di norme di diritto ovvero da statuizioni della decisione impugnata che siano assolutamente carenti di motivazione. In altri termini, il controllo del Collegio, ai sensi dell’articolo 54, primo comma, CGS CONI, rimane dunque circoscritto, col filtro dei motivi di ricorso, alla verifica dell’attività del giudice del rinvio sia con riguardo alle norme di diritto evocate, sia con riguardo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con l’avvertenza di comprendere, tra i parametri di commisurazione, i principi di diritto enunciati in caso di rinvio, ai sensi dell’articolo 62, comma 2, CGS CONI (sul tema, cfr., altresì, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 69/2019 e Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 120/2021).

1. Preliminarmente il Collegio, in presenza della eccezione di inammissibilità del ricorso formulata oralmente dal rappresentante della Procura Generale, stante il suo carattere pregiudiziale, deve farsi carico di valutarne il fondamento.

Questo Collegio ritiene di non accogliere l’eccezione in considerazione del fatto che le censure mosse dal ricorrente non hanno riguardato elementi di fatto, essendo rimaste nel perimetro delle censure di diritto, né la Procura Generale ha allegato alla propria eccezione utili elementi per una diversa valutazione.

Nel merito, il ricorso appare fondato.

Va ricordato che in sede rescindente il Collegio di Garanzia - Seconda Sezione, nell’accogliere le doglianze della parte ricorrente, aveva espressamente e con chiarezza evidenziato, tra l’altro:

- gravi profili di lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;

- carenza di motivazione e di corretta sussunzione normativa della sanzione inflitta; in particolare, il Collegio stigmatizzava l’omesso specifico riferimento alla norma sulla base della quale era stato ridotta la sanzione da 26 a 8 mesi;

- violazione del principio di legalità e tipicità in materia disciplinare, di talché la sanzione inflitta era risultata affetta da un vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione;

- inappropriato riferimento a principi di “equità”, privo di ancoraggio giuridico, proporzionale e motivazionale (con ulteriore violazione dei principi di logicità, trasparenza e giustizia);

- in generale, difetto di motivazione su punti essenziali della decisione.

Il Collegio di Garanzia – Seconda Sezione, rinviando la decisione alla Corte d’Appello Territoriale, aveva richiesto di (ri)determinare la sanzione “avendo cura di evidenziare i criteri impiegati per l'individuazione del periodo di squalifica ritenuto congruo e proporzionato rispetto alla condotta tenuta e alle circostanze comprovate dalla documentazione risultante in atti, indicando espressamente la norma sanzionatoria applicabile”.

Dunque, nella sostanza, la Seconda Sezione, annullando la pronuncia del giudice di merito (CSAT), aveva rilevato la violazione o erronea applicazione della specifica normativa, nonché mancanza di adeguata motivazione: da ciò conseguiva che il giudice di rinvio era tenuto a uniformarsi al principio di diritto, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti ormai acquisiti al processo (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, n. 17/2019). Ciò posto, si rileva che il giudice di merito, nel riferire la fattispecie alla previsione astratta di cui all’art. 35 del CGS, aveva di fatto modificato l’accertamento e la valutazione dei fatti, per come erano già stati acquisiti al processo.   Ma l’episodio in contestazione, per come era stato già ricostruito nel giudizio di merito, risultava tuttavia privo di quei caratteri di volontarietà e di violenza ai quali ha fatto riferimento il giudizio rescissorio. Né, in assenza di altri elementi oggettivi, sembra possibile  trarre  il  convincimento  della  volontarietà  dell’azione  da  una  certificazione  medica attestante una lieve lesione (5 giorni di prognosi), che di per sé prova la materialità dell’accaduto, ma  non   l’elemento   psicologico   della   “volontaria   aggressività”.      Assume   poi   dirimente considerazione  la  contraddittorietà,  contenuta  nelle  richiamate  decisioni  del  CSAT,  nella ricostruzione dei fatti occorsi in campo, tale da configurare, nel secondo giudizio, una sorta di “adattamento” postumo, oggettivamente privo di genuinità probatoria.

Da ciò deriva che, non essendo stata fornita adeguata motivazione in merito all’inquadramento della fattispecie nella più grave previsione ex art. 35 CGS, questa rientra oggettivamente nell’alveo della previsione di cui all’art. 36 CGS.

Per quanto precede, in accoglimento del ricorso, il Collegio di Garanzia – Prima Sezione annulla la decisione impugnata.

La mancata costituzione della parte resistente costituisce motivo idoneo alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata come da motivazione. Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Angelo Maietta                                                              F.to Angelo Canale

Depositato in Roma, in data 22 giugno 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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