CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42 del 24/06/2026 – Venezia F.C. S.p.A./FIGC/ Calcio Padova S.p.A.
Decisione n. 42
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Angelo Maietta – Presidente e Relatore Virgilio D’Antonio
Marcello De Luca Tamajo Giuseppe Musacchio Enzo Paolini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2026, presentato, in data 13 aprile 2026, dal Venezia F.C. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Martino, Fabio Angelo Fazzo e Eugenio Carlo Pari,
nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, del Calcio Padova S.p.A. rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi,
e
della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), non costituitasi in giudizio;
avverso
la decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC n. 0156/CSA-2025-2026, comunicata il 17 marzo 2026 e pubblicata in pari data, relativa al procedimento n. 0212/CSA/2025- 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della società ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la LNPB, di cui al C.U. n. 108 del 10 febbraio 2026, nella parte in cui ha disposto l'irrogazione, a carico del Venezia F.C. S.p.A., della sanzione della perdita della gara Venezia – Padova del 7 febbraio 2026 con il punteggio di 0-3.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;
uditi, nell’udienza del 19 maggio 2026, i difensori della parte ricorrente – Venezia F.C. S.p.A. - avv. ti Francesco De Martino ed Eugenio Carlo Pari; gli avvocati Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, per la resistente Calcio Padova S.p.A.; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il Presidente e Relatore, avv. Angelo Maietta.
Premesso in fatto
1. Con ricorso del 13 aprile 2026, il Venezia F.C. S.p.A. ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport onde ottenere l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC n. 0156/CSA-2025-2026, comunicata in data 17 marzo 2026 e pubblicata in pari data, relativa al procedimento n. 0212/CSA/2025-2026, con la quale, nel respingere il reclamo della medesima società ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la LNPB, di cui al C.U. n. 108 del 10 febbraio 2026, nella parte in cui ha disposto l'irrogazione, a carico del Venezia, della sanzione della perdita della gara Venezia - Padova del 7 febbraio 2026, con il punteggio di 0-3.
Risulta dagli atti che nell’imminenza della gara citata, valida per il “Campionato Primavera 2”, Girone A, lo staff tecnico del Venezia e del Padova compilavano i propri elenchi dei calciatori partecipanti alla gara in formato cartaceo e lo trasmettevano l’un l’altra, in via non ufficiale, come da prassi. Il Venezia compilava dunque la propria “distinta doppia” in formato cartaceo e, sempre in via informale, ne dava notizia per mezzo di canali non ufficiali ai propri dipendenti; la medesima condotta veniva posta in essere dal Padova.
Nucleo dell’odierno contendere è la circostanza per cui nelle citate distinte compilate in formato cartaceo dalle due squadre risultava presente, con il numero 18 del Venezia, il calciatore [omissis]; tuttavia, per errore di un addetto alla segreteria sportiva del Venezia, confermato dall’odierna ricorrente, detto calciatore non veniva inserito nella distinta di gara ufficiale sul sistema elettronico
c.d. portale area extranet della Lega di Serie B (Competition Tool). Tale circostanza risulta pacifica dagli atti in cui si riscontra un salto numerico dal n. 17 al n. 19.
1.1. All’esito della partita, il direttore di gara dava atto nel referto arbitrale, nella sezione “Varie ed eventuali”, che al 37° del secondo tempo il Venezia sostituiva il calciatore n. 9 [omissis] con il calciatore n. 18 [omissis], “quest’ultimo non inserito nella distinta ufficiale di gara”.
Con C.U. n. 108 del 10 febbraio 2026, il Giudice Sportivo così provvedeva:
“Considerato, dunque, che la Soc. Venezia abbia contravvenuto alla Regola n.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, atteso che gli elenchi nominativi dei calciatori delle squadre che devono essere presentati prima dell’inizio della gara, hanno un valore decisivo ai fini della partecipazione alla gara, nonché dell’individuazione dei calciatori. Le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto inizio. L’elenco può, ancora, essere integrato, anche dopo che la gara è iniziata, per l’eventuale arrivo di soli calciatori titolari ritardatari. Tale norma cogente, non consente, pertanto, deroghe neanche nel caso di errore materiale come appare verosimile che sia avvenuto nel caso di specie. L’art. 10 CGS punisce la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione e, in questo caso, ritenuto che il calciatore non inserito in distinta fosse comunque un calciatore munito di titolo per parteciparvi, per questo Giudice, non può essere ritenuta circostanza tale da aver influito sul regolare svolgimento della gara che, per ipotesi, sarebbe stata regolarmente tenuta ove il nominativo fosse stato correttamente inserito in distinta. Tuttavia, la Corte Sportiva d’Appello, nella decisione n. 9 2024- 2025 relativa all’udienza del 25 settembre 2024, ha stabilito che, in caso di mancato inserimento nella distinta di gara di un calciatore di riserva prima dell’inizio della gara, e quindi di violazione della Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, trova applicazione quanto previsto dall’art. 10, comma 1 CGS.
P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Venezia la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, commina al dirigente accompagnatore [omissis] (Soc. Venezia) l’ammonizione (seconda sanzione)”.
2. Decidendo sul gravame interposto dal Venezia, la CSA, con la decisione quivi impugnata, lo respingeva, motivando come segue.
«Il reclamo non è fondato.
Va, in via liminare, rammentato in appresso l’ordito normativo in cui si colloca la condotta oggetto della contestazione de qua agitur:
- “I nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all’arbitro prima dell’inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non potrà partecipare alla stessa” (regola 3, punto 3, regolamento giuoco calcio);
- “Chiunque non indicato sull’elenco della squadra come calciatore titolare, di riserva o dirigente sarà considerato un “corpo estraneo” (regola 3, punto 7);
- “Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla FIGC, unitamente ai documenti di identificazione e a un elenco, redatto almeno in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del vice capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara (solamente per la Società ospitante) e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di gioco” (regola 3, decisioni ufficiali Figc, punto 1);
- l’elenco nominativo dei calciatori componenti le squadre ha “Un valore decisivo ai fini della partecipazione alla gara, nonché dell’individuazione dei calciatori. Le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto inizio. L’elenco può, ancora, essere integrato, anche dopo che la gara è iniziata, per l’eventuale arrivo di calciatori titolari ritardatari” (guida pratica Aia, regola 3, punto 1).
È, dunque, la inserzione nel ridetto elenco di gara:
- ad insuperabilmente delimitare la platea dei calciatori ammessi a partecipare alla competizione, costituendo la esclusiva fonte di legittimazione all’ingresso nel terreno di giuoco dei calciatori;
- a costituire -per le società e i rispettivi staff tecnici e dirigenziali, per il pubblico e per i “terzi” in generale- la unica fonte informativa, per così dire “fidefacente”, relativamente alla ridetta composizione delle squadre;
- ad integrare, per gli ufficiali di gara, l’esclusivo referente paradigmatico cui improntare la propria attività di controllo e vigilanza sul regolare svolgimento della gara -e sulla partecipazione alla stessa dei soli giocatori aventi la ridetta legittimazione speciale, nascente dall’inserzione nell’elenco- di cui poscia render conto nel referto finale.
Ora:
- se la significanza e la valenza effettuale del ridetto elenco è foggiata dalle suesposte prescrizioni contenute nel regolamento del giuoco del calcio (siccome chiarite e interpretate dalle pedisseque decisioni ufficiali Figc e dalla guida pratica Aia);
- nondimeno, le specifiche modalità di formazione e redazione dell’elenco -non oggetto di peculiari previsioni regolamentari- sono state puntualmente conformate dalla Lega nazionale professionisti serie B e, dunque, dalle medesime società partecipanti al campionato Primavera 2, che di quella Lega fanno parte.
E, invero, siccome è testualmente dato leggere nella circolare, n. 13 dell’8 settembre 2025 di essa Lega Nazionale, ancora rammentata a tutte le società con la e-mail del 12 settembre 2025, quivi versata in atti dal Calcio Padova:
- “Gli elenchi di gara devono essere redatti utilizzando solo ed esclusivamente l’area extranet della Lega B (Competition Tool) o in caso di eventuale disservizio del sistema dedicato, su moduli cartacei conformi. Tali elenchi devono essere consegnati all’arbitro obbligatoriamente entro e non oltre 60 minuti prima dell’orario di inizio gara”;
- “Qualsiasi eventuale modifica della distinta nel corso del pre-gara (es. calciatore infortunato durante il riscaldamento) dovrà essere apportata sempre on-line: nel caso in cui invece non vi fosse un margine di tempo sufficiente, poiché troppo a ridosso dell’inizio della partita, la rettifica della distinta dovrà essere comunicata ad arbitro e a società avversaria entro l’inizio della partita, con la successiva e tassativa modifica on-line entro il termine della gara”.
Talché, il fisiologico, ed esclusivo, modus di redazione dell’elenco - siccome conformato da tutte le società partecipanti al campionato, pel tramite della Lega Nazionale - è da rinvenire nel modulo contenuto sul portale web all’uopo dedicato.
Trattasi, invero, di prescrizioni preventivamente foggiate e rese conoscibili e che:
- a latere soggettivo, promanano dall’organismo associativo formato giustappunto (art, 9, comma 1, statuto FIGC) da tutte “le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici” (di serie B, nella fattispecie); prescrizioni, indi, da esse società ben conosciute e accettate prima dell’inizio della stagione calcistica;
- a latere oggettivo, inverano quelle “misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della FIGC” commesse alle Leghe (art. 9, comma 7, statuto Figc).
Solo in casi patologici (disservizio del sistema) ovvero eccezionali (modifiche occorse nel corso dei minuti immediatamente antecedenti alla gara, ad esempio per infortuni o indisposizioni improvvise di calciatori già inseriti nell’elenco on line) è consentito deflettere dalla regola generale, comunicando aliunde all’arbitro e alla società avversaria un elenco in formato cartaceo. E la valenza indefettibile delle ridette modalità “telematiche” di redazione dell’elenco è vieppiù confirmata dalla previsione per cui anche nei ricordati, eccezionali, casi di improvvisi impedimenti occorsi a calciatori nella imminenza del fischio di inizio - con la modifica della distinta che, in tali circostanze e in prima battuta, è possibile effettuare in modi “altri” da quelli telematici, comunicandola tempestivamente all’arbitro e alla società avversaria prima dell’avvio del gioco - la circolare n. 13/25 si premura di rimarcare che una tale rettifica va in ogni caso registrata on line sul portale “entro il termine della gara”. E ciò proprio al fine di consentire all’arbitro, in sede di refertazione di quanto avvenuto nel recinto e nel rettangolo di giuoco, di potere fare affidamento su di un unico, certo e universalmente riconosciuto strumento informativo (recte ac melior, di legittimazione speciale dei calciatori alla partecipazione alla gara): id est, il modello contenuto on line nell’area extranet della Lega nazionale. In definitiva, soltanto in caso di malfunzionamento o di disservizio del sistema informatico, potrà farsi riferimento ad altri strumenti (elenchi o “distinte” in formato cartaceo): chè, in tali casi estremi, ad impossibilia nemo tenetur. Al di fuori di tali ipotesi limite, indi, permane intatto, in capo alle società partecipanti al campionato, l’onere di assolvere alle prescrizioni del regolamento del giuoco del calcio nei modi expressis verbis foggiati dalla Lega nazionale e, dunque, dal complesso delle stesse società partecipanti al campionato, aderenti ad essa Lega. La tesi della reclamante - volta a dequotare l’errore materiale in cui è incorso l’addetto alla compilazione del modulo on line, tenuto conto della asserita conoscenza da parte della società avversaria della presenza del calciatore n. 18 del Venezia, comeché espressamente indicata nelle distinte cartacee “informalmente” scambiate prima della gara, ed in uno stesso documento (“distinta doppia”) redatto dal Calcio Padova - pur suggestivamente formulata, non persuade. E, infatti, siccome sopra in parte già accennato, la natura giuridica dell’elenco ufficiale di gara assolve: a) per certo, siccome dedotto dalla reclamante, ad una funzione informativa nei confronti dell’avversario sportivo, mettendolo nelle condizioni di conoscere ex ante i calciatori con cui misurarsi, sì da “assicurare il corretto svolgimento delle competizioni (…) ove la previa conoscenza della potenziale rosa dei giocatori della squadra avversaria contribuisce indubbiamente a elevare anche il valore tecnico della competizione, a beneficio delle finalità prestazionali e di risultato cui la stessa è preordinata” (CSA, n. 9/2024/2025; Collegio di Garanzia del Coni, n. 61/24; Id., Sez. Unite, n. 37/2021); b) anche, tuttavia, ad una funzione per così dire di “ legittimazione speciale” dei calciatori, intesa come capacità (che si aggiunge a quella generale, riveniente dal tesseramento) di prendere parte alla gara, melior a quella specifica gara cui l’elenco afferisce; c) altresì, e ancora, ad una funzione informativa -unica e privilegiata- per l’ufficiale di gara, onde consentirgli il retto e celere adempimento degli obblighi di controllo e di vigilanza sul retto espletamento della gara e di quello, successivo e conclusivo, di referto; d) infine, a fondamentali esigenze di trasparenza e di certezza delle regole, aventi per così dire carattere “pubblicistico” e “metaindividuale”, comechè necessariamente rivolte a rafforzare la fiducia degli utenti e del pubblico nella genuinità e regolarità
dei campionati. Gli interessi evidenziati supra sub lett. b), c) e d), indi, trascendono la sfera individuale/conoscitiva delle società interessate, massimamente della società avversaria, e possono essere tutelati e garantiti soltanto mercè l’adempimento, puntuale e non derogabile (se non nei casi di factum principis o vis maior), degli obblighi di redazione dell’elenco di gara, con le modalità specificamente forgiate nella ridetta circolare n. 13. Il mancato inserimento del n. 18 del Venezia nel modulo on line, pertanto, anche se ricostruibile nei termini di lapsus calami come dedotto dalla reclamante, ha dunque:
- deprivato esso calciatore della speciale legittimazione alla partecipazione alla gara, come detto riveniente esclusivamente dalla presenza in quell’elenco;
- imposto all’ufficiale di gara al termine della gara -raffrontando gli eventi avvenuti nel terreno di giuoco, con i dati nominativi ufficialmente contenuti nell’elenco caricato sul portale - di rilevare la ridetta discrepanza;
- legittimamente indotto il Giudice Sportivo ad irrogare, nei confronti della reclamante, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0:3, in ossequio all’art. 10, commi 6, lett. a) e 7 CGS. E, invero, a’ sensi dell’art. 10, comma 6, del codice di giustizia sportiva, “la sanzione della perdita della gara è inflitta (…) alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque abbiano titolo per prendervi parte”. Nella fattispecie, l’ingresso in campo del calciatore
n. 18 del Venezia -non inserito nell’elenco ufficiale, caricato sul portale on line ha integrato giustappunto la astratta ipotesi contemplata nella citata norma codicistica, avendo la società reclamante in tal guisa consentito la partecipazione alla gara di un soggetto privo della necessaria legittimazione (art. 3.3. regolamento del giuoco del calcio) e, dunque, non avente “titolo per prendervi parte”. Sul punto, soccorrono le statuizioni - ben note alle parti - di recente rese dal Collegio di garanzia del Coni in sede di scrutinio dell’art. 10, comma 6, lett. a) del CGS - per cui “la richiamata norma non indica tassativamente tutti i casi specifici che causano la perdita del “titolo per partecipare alla gara”, ma con tale locuzione svolge “un chiaro rinvio a tutte quelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa di settore, un giocatore non possa partecipare a una gara”, tra le quali vi è la “ipotesi” richiamata dall’art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio” (decisione n. 61/24). Né tampoco possono residuare dubbi sulla valenza “conformativa” di tale prescrizione del regolamento del giuoco del calcio assunta dalla più volte citata circolare della Lega B, n. 13 dell’8 settembre 2025, per ciò che attiene al modus di formazione dell’elenco di gara. Talché, e in definitiva, è l’art. 3, comma 3, del regolamento del giuoco del calcio - ma, in tema, si vedano anche gli artt. 61, comma 3, e 66, comma 3, della NOIF - siccome conformato dalla circolare n. 13/25 della Lega nazionale professionisti serie B, ad integrare:
- il presupposto di diritto disciplinante la legittimazione speciale di un calciatore -pur dotato della generale legittimazione riveniente dal tesseramento- a partecipare ad una specifica gara;
- a costituire il paradigma di riferimento al fine di scrutinare la sussistenza del “titolo per prendere parte” alla gara di cui è menzione nella norma sanzionatoria di cui all’art. 10, comma 6, lett. a), CGS, il cui concreto spettro applicativo si rinviene “per effetto della tecnica di normazione per relationem privilegiata dal legislatore sportivo, nelle regole che governano l'ordinamento di settore onde individuare, nei singoli casi ivi disciplinati, se un calciatore possa legittimamente partecipare o meno alla singola competizione” (CSA, I, n. 9/2024-2025 del 2 ottobre 2024).
Né può quivi rilevare la natura di mero errore materiale, ovvero di lapsus calami, assegnabile alla omissione de qua agitur, atteso che:
- in generale, le prescrizioni violate integrano oneri - ben conosciuti da tutte le società partecipanti al campionato in epoca antecedente al suo inizio - che sono assai agevolmente assolvibili e, in concreto, sono agevolmente e diuturnamente assolti da esse società senza soverchie difficoltà (cfr., in fattispecie simile anche se non sovrapponibile, Collegio di Garanzia dello Sport, n. 37/21, cit.);
- in particolare, è proprio la circostanza che, nell’elenco caricato nel modulo on line, la serie numerica dei calciatori del Venezia presentasse un “salto”, dal n. 17 al n. 19 - e che complessivamente le riserve presenti per il Venezia fossero in numero di 11, anziché in quello consentito di dodici – ad integrare una evidente anomalia che, ictu oculi, ben avrebbe potuto e dovuto essere tempestivamente rilevata dalla reclamante, anche tenuto conto della soglia di diligenza da essa normativamente esigibile, nella veste di operatore professionalmente qualificato (art. 1176, comma 2, c.c.).
E, invero, gli obblighi di diligenza gravanti in capo alle società professionistiche impongono:
- dapprima, la retta compilazione, nei modi e nei tempi indicati dalla Lega ad inizio campionato,
dell’elenco di gara;
- successivamente, in ogni caso, purché prima dell’inizio della partita, lo scrupoloso controllo della correttezza e completezza di tale elenco, anche al fine, eventualmente, di rimediare ad eventuali errori ed omissioni, informandone tempestivamente l’arbitro e la squadra avversaria, se del caso con rettifica “manuale”, provvedendo in ogni caso a correggere il modulo on line prima della fine dell’incontro (siccome sopra esposto, la circolare della Lega ben contempla situazioni eccezionali in cui la correzione dell’elenco, consente “a ridosso dell’inizio della partita, la rettifica della distinta” che “dovrà essere comunicata ad arbitro e a società avversaria entro l’inizio della partita, con la successiva e tassativa modifica on-line entro il termine della gara”).
Talché, imputet sibi il mancato assolvimento di tali oneri, con il grado di diligenza normativamente esigibile, dovendo la società rispondere dell’operato dei propri addetti/dipendenti (cui materialmente nella fattispecie è da ascriversi il contegno omissivo) anche ove connotato da colpa, e non da dolo (CSA, I, n. 104/2025-2026, del 12 gennaio 2026):
- in ossequio al generale principio di autoresponsabilità, per cui cuius commoda, eius et incommoda;
-a’ sensi delle puntuali disposizioni di cui all’art. 6 del CGS, a mente delle quali la società risponde dell’operato di chi la rappresenta, dei suoi dirigenti, dei tesserati dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CGS, nonché “dell’operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società”.
Orbene, integrati gli elementi costitutivi dell’illecito e, indi, la legittimità nell’“an” della reazione sanzionatoria, nella fattispecie che ne occupa nemmeno è predicabile una sua graduazione nel quantum. E, invero, l’art. 10 del CGS, rubricato giustappunto “sanzione della perdita della gara”:
- al comma 1 tratteggia una “clausola generale o aperta” di illecito suscettibile di determinare la sanzione in esame, riconducendolo ai “fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione”, essendo demandato all’interprete, indi, la individuazione in concreto delle condotte suscettibili di avere avuto tale idoneità “condizionante” la regolarità della competizione;
- ai commi 6 e 7 - per quel che qui quivi viene in rilievo - contempla condotte per le quali è normativamente presunta, iuris et de iure, la incidenza sul regolare svolgimento della gara, imponendosi pertanto, sempre e comunque, la sanzione della perdita della gara.
La norma violata nel caso di specie, in altre parole, si atteggia quale lex perfecta, quae vetat aliquid et, si factum sit, rescindit. Necessitata, pertanto, si appalesa la sanzione irrogata dal Giudice sportivo che, indi, anche per tale verso, sfugge alle censure della reclamante, votando a reiezione il reclamo».
3. Ha dunque proposto ricorso il Venezia, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
I. “Violazione e falsa applicazione dì legge nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, per aver la Corte Sportiva d'Appello escluso che l'omessa trascrizione del nominativo del calciatore n. 18 del Venezia ([omissis]) - regolarmente presente nella c.d. “distinta doppia” cartacea che i Club si sono scambiati - potesse rappresentare un mero errore materiale”.
La ricorrente censura la decisione della CSA laddove ha escluso la sussistenza del mero errore materiale della compilazione della distinta online, ritenendo, invece, che lo stesso Venezia avrebbe dovuto tempestivamente rilevare tale errore. La circostanza per cui la distinta cartacea fosse stata consegnata alla squadra avversaria (la quale essa stessa ha inserito il calciatore in parola nella propria distinta doppia) e fatta pervenire via WhatsApp sul gruppo dei Team Manager delle squadre disputanti il Campionato Primavera escluderebbe, in tesi, la violazione sostanziale della Regola 3 del Gioco del Calcio, né ha leso i diritti della squadra avversaria, la quale neppure aveva proposto reclamo al Giudice Sportivo.
II. “Violazione e falsa applicazione della regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio e dell'art. 10, comma 6, lett. a) CGS della F.I.G.C. per aver la Corte Sportiva d'Appello ritenuto che l'omessa trascrizione nella lista telematica del nominativo del calciatore n. 18 del Venezia, già inserito nella “distinta doppia” cartacea che il Club si sono scambiati nel pre-partita, costituisce mancanza di “titolo per partecipare alla gara” sanzionabile con la perdita della gara ai sensi dell'art. 6, lettera a) CGS”.
Secondo la prospettazione della ricorrente, se la ratio della distinta di gara è quella di assicurare il rispetto della par condicio della competizione sportiva, sarebbe evidente che nel caso di specie non vi è alcuna violazione della norma citata per la semplice ragione che il Padova era a conoscenza della presenza del calciatore [omissis]; né per le medesime ragioni potrebbe affermarsi che il mancato inserimento del medesimo nella lista telematica abbia influito sul regolare svolgimento della gara ai sensi del citato art. 10, c. 6, CGS FIGC. Al più, deduce la ricorrente, l’omessa trascrizione potrebbe rappresentare un inadempimento formale sanzionabile con ammenda ai sensi dell’art. 11 CGS FIGC.
In tesi, inoltre, i richiami operati alle decisioni della CSA n. 9/2024-2025 e del Collegio di Garanzia n. 61/2024 sarebbero inconferenti, atteso che si trattava di fattispecie differente.
III. “Violazione o falsa applicazione di legge per aver la Corte Sportiva d'Appello fatto applicazione della Circolare n. 13/2025 illegittima per violazione del principio della certezza del diritto”.
Il Venezia sottolinea che la predetta circolare della LNPB prevede che “Il mancato rispetto delle indicazioni previste per la compilazione e la consegna degli elenchi gara potrebbe essere oggetto di sanzione da parte degli Organi di Giustizia Sportiva”. Quindi, la medesima, oltre a non prevedere in modo espresso, come invece sostenuto dalla CSA, una sanzione automatica da parte degli Organi di Giustizia, sarebbe altresì illegittima nella sua formulazione, con conseguente disapplicazione nel caso di specie.
IV. “Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per aver la Corte Sportiva d'Appello delibato sull’influenza del mancato inserimento nella distinta telematica del n. 18 del Venezia sul regolare svolgimento della gara, che il Giudice Sportivo ha negato e che non è stata contestata dal Padova”.
Secondo la ricorrente, la valutazione di ininfluenza sul regolare svolgimento della gara espressa dal Giudice Sportivo (il quale, tuttavia, aveva poi erroneamente applicato i principi di cui alla decisone n. 9/2024-2025 della CSA FIGC) non era stata contestata dal Padova nel giudizio di secondo grado, di tal ché su di essa si era formato giudicato, con il conseguente divieto alla CSA di tornare sulla questione, come invece avrebbe illegittimamente fatto.
Ha concluso il Venezia, chiedendo al Collegio “di dichiarare nulla o di annullare la decisione impugnata, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC n. 0156/CSA-2025-2026, comunicata in data 17 marzo 2026 e pubblicata in pari data, relativa al procedimento n. 0212/CSA/2025-2026, revocando, per l'effetto, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 inflitta nei suoi confronti e ripristinando il risultato conseguito sul campo, sostituendola eventualmente con una sanzione economica”.
4. Si è costituita in giudizio la società Calcio Padova, che ha concluso per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso. La stessa società resistente ha successivamente depositato memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI. Si è costituita in giudizio, altresì, la FIGC, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ed in ogni caso infondato.
All’udienza del 19 maggio 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
I. Punto focale della controversia, come si evince dalla rassegnata ricostruzione in fatto, riguarda l’influenza che la compilazione della distinta di gara, che delimita la platea dei giocatori legittimati a partecipare alla competizione calcistica, ha nella relativa declaratoria di regolarità.
Come evidenziato dalla Corte Sportiva nella decisone impugnata, il Regolamento del Giuoco del Calcio, alla Regola 3, dispone, ai punti 3 e 7, che “I nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all’arbitro prima dell’inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non potrà partecipare alla stessa”, e che “Chiunque non indicato sull’elenco della squadra come calciatore titolare, di riserva o dirigente sarà considerato un “corpo estraneo””. Occorre, altresì, aggiungere che nella "Guida Pratica AIA", allegata al medesimo Regolamento, nella parte in cui tratta del valore da attribuire agli elenchi nominativi dei calciatori componenti delle squadre, che devono essere presentati all'arbitro prima dell'inizio della gara, è chiaramente prescritto che le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto inizio, al fine di assicurare in termini certi, in un contesto di reciproca lealtà e trasparenza, il rispetto della par condicio della competizione sportiva.
Tali prescrizioni sono state oggetto di interpretazione da parte di questo Collegio di Garanzia, Sez. I, decisone n. 61/2024, nel senso di attribuirgli valenza decisiva, in caso della loro violazione, nella irrogazione della c.d. sconfitta a tavolino ai sensi dell’art. 10, c. 6, lett. a), CGS FIGC: “Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio prima ricordato. Pertanto, un calciatore non “iscritto in elenco prima dell’inizio della gara” non ha alcun “titolo a prendervi parte” e, in caso la società contravvenga a tale disposizione, è punita con la “sanzione della perdita della gara” […] L’art. 3.3 del Regolamento, infatti, prevede che un calciatore di riserva, il cui nome non sia stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara, non possa partecipare alla stessa, come dire che quel calciatore non abbia titolo per scendere in campo. In termini giuridici, infatti, la parola titolo significa conforme al diritto e, quindi, legittimo.” (Coll. Gar. cit.).
Tale interpretazione è decisiva per la risoluzione del caso di specie, e da essa l’odierno Collegio non rinviene motivazione alcuna per discostarvisi.
L’ordito normativo rilevante nel caso oggetto di odierno scrutinio si arricchisce con la Circolare della Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 13 dell’8 settembre 2025, avente ad oggetto “Campionato Primavera 2 2025/2026 Norme Generali Competizioni Ufficiali”, la quale prevede specificamente le modalità di redazione della distinta di gara tramite l’area extranet della Lega B, ove si legge specificatamente che “Gli elenchi di gara devono essere redatti utilizzando solo ed esclusivamente l’area extranet della Lega B (Competition Tool) o, in caso di eventuale disservizio del sistema dedicato, su moduli cartacei conformi”.
II. Tali premesse consentono di ritenere i motivi di ricorso quivi rassegnati infondati. Con specifico riferimento ai primi due motivi di ricorso, può osservarsi quanto segue.
È incontestato che l’odierna ricorrente, nel provvedere alla redazione della distinta di gara sul portale area extranet della Lega B (“Competition Tool”), abbia omesso di inserire il nominativo del calciatore [omissis], effettivamente poi schierato in campo con il numero 18 durante il secondo tempo. Tanto veniva, peraltro, confermato dal Direttore di Gara nel relativo referto.
Appare corretta la statuizione della Corte Sportiva laddove ha affermato che «Solo in casi patologici (disservizio del sistema) ovvero eccezionali (modifiche occorse nel corso dei minuti immediatamente antecedenti alla gara, ad esempio per infortuni o indisposizioni improvvise di calciatori già inseriti nell’elenco on line) è consentito deflettere dalla regola generale, comunicando aliunde all’arbitro e alla società avversaria un elenco in formato cartaceo. E la valenza indefettibile delle ridette modalità “telematiche” di redazione dell’elenco è vieppiù confirmata dalla previsione per cui anche nei ricordati, eccezionali, casi di improvvisi impedimenti occorsi a calciatori nella imminenza del fischio di inizio - con la modifica della distinta che, in tali circostanze e in prima battuta, è possibile effettuare in modi “altri” da quelli telematici, comunicandola tempestivamente all’arbitro e alla società avversaria prima dell’avvio del gioco - la circolare n. 13/25 si premura di rimarcare che una tale rettifica va in ogni caso registrata on line sul portale “entro il termine della gara”. E ciò proprio al fine di consentire all’arbitro, in sede di refertazione di quanto avvenuto nel recinto e nel rettangolo di giuoco, di potere fare affidamento su di un unico, certo e universalmente riconosciuto strumento informativo (recte ac melior, di legittimazione speciale dei calciatori alla partecipazione alla gara): id est, il modello contenuto on line nell’area extranet della Lega nazionale. In definitiva, soltanto in caso di malfunzionamento o di disservizio del sistema informatico, potrà farsi riferimento ad altri strumenti (elenchi o “distinte” in formato cartaceo)». Tale incedere è coerente con il ruolo assegnato alla distinta di gara nell’ambito dell’ordinamento FIGC anche nei casi di errore materiale nella compilazione della medesima. Invero, la funzione della distinta è “volta ad assicurare il corretto svolgimento delle competizioni [...] ove la previa conoscenza della potenziale rosa dei giocatori della squadra avversaria contribuisce indubbiamente a elevare anche il valore tecnico della competizione, a beneficio della finalità prestazionali e di risultato cui la stessa è preordinata” (decisione Collegio di Garanzia, Sez. Unite, n. 37/2021). Ammettere una deroga della corretta compilazione della distinta di gara vorrebbe dire consentire di modificare, rispetto alla iniziale distinta di gara, l’elenco dei propri atleti da schierare per disputare la partita, adducendo la scusabilità dell’errore sia pure dovuto alla buona fede e frutto di un errore materiale. In tal modo, però, si finirebbe, da un lato, con il legittimare una violazione dell’art. 3.3 del Regolamento, dall’altro lato, verrebbe meno il rispetto della “par condicio” fra le squadre in competizione, consentendo a una delle due l’inserimento, a partita iniziata, di un nuovo giocatore a insaputa del giudice di gara e della squadra concorrente (così, Sez. I, decisione n. 61/2024 cit.).
Né vale a superare tali conclusioni la circostanza che la squadra avversaria conoscesse la distinta di gara in formato cartaceo scambiata prima della compilazione online; a seguire un tale ragionamento si renderebbe illegittimamente priva di significato la citata previsione di una unica modalità di redazione della distinta di gara, finalizzata proprio a conferire la massima certezza circa i calciatori legittimati a prendere parte alla competizione. Certezza che, oltre alla squadra avversaria, deve necessariamente avere anche l’arbitro che, invece, nel caso di specie rilevava il mancato inserimento in distinta.
In tal guisa, è corretta la decisone impugnata ove sottolinea che la natura giuridica dell’elenco ufficiale di gara assolve: a) per certo ad una funzione informativa nei confronti dell’avversario sportivo, mettendolo nelle condizioni di conoscere ex ante i calciatori con cui misurarsi, sì da assicurare il corretto svolgimento delle competizioni ove la previa conoscenza della potenziale rosa dei giocatori della squadra avversaria contribuisce indubbiamente a elevare anche il valore tecnico della competizione, a beneficio delle finalità prestazionali e di risultato cui la stessa è preordinata; b) anche, tuttavia, ad una funzione per così dire di “legittimazione speciale” dei calciatori, intesa come capacità (che si aggiunge a quella generale, riveniente dal tesseramento) di prendere parte alla gara, melior a quella specifica gara cui l’elenco afferisce; c) altresì, e ancora, ad una funzione informativa -unica e privilegiata- per l’ufficiale di gara, onde consentirgli il retto e celere adempimento degli obblighi di controllo e di vigilanza sul retto espletamento della gara e di quello, successivo e conclusivo, di referto; d) infine, a fondamentali esigenze di trasparenza e di certezza delle regole, aventi per così dire carattere “pubblicistico” e “metaindividuale”, comeché necessariamente rivolte a rafforzare la fiducia degli utenti e del pubblico nella genuinità e regolarità dei campionati.
Del tutto legittima, dunque, è la statuizione circa l’irrogazione della sconfitta a tavolino da parte dei giudici di merito.
II. Da ultimo, con riferimento ai motivi terzo e quarto, vale brevemente rilevare quanto segue. Come cennato, la ricorrente propone una interpretazione della summenzionata Circolare nella parte in cui prescrive che “Il mancato rispetto delle indicazioni previste per la compilazione e la consegna degli elenchi di gara potrebbe essere oggetto di sanzione da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.”, sostenendo che la medesima non esprimerebbe con “la necessaria chiarezza che quel mancato rispetto sarà sanzionato, ma si limita a dire che potrebbe esserlo.”
Risulta evidente che la dizione utilizzata rimanda alla, normale, facoltà, da parte degli Organi di Giustizia, di valutare la tipologia del mancato rispetto delle indicazioni previste per la compilazione e la consegna degli elenchi di gara e l’incidenza che lo stesso potrebbe avere sui singoli casi che potrebbero prospettarsi, onde valutare la relativa incidenza sulla regolarità di una partita (si pensi al caso in cui un calciatore non inserito in distinta non faccia il suo ingresso nel terreno di gioco). Sempre con il motivo in analisi si lamenta la illegittimità della Circolare della Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 13 dell’8 settembre 2025. Tale censura, tuttavia, non può trovare ingresso in questa sede, non solo perché è stata eccepita per la prima volta in questo giudizio, ma altresì perché, come noto, avrebbe dovuto formare oggetto di un separato ed autonomo giudizio di impugnazione innanzi ai competenti organi federali.
Privo di pregio è, infine, l’ultimo motivo di ricorso in cui si eccepisce che la valutazione di ininfluenza sul regolare svolgimento della gara espressa dal Giudice Sportivo non sarebbe stata contestata dal Padova nel giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello, con la conseguenza che su di essa si sarebbe formato giudicato implicito, con divieto della Corte di tornare sulla questione. La censura non può trovare accoglimento. In disparte la considerazione per cui il caso de quo rientra tra quelli per cui il Giudice Sportivo giudica d’ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dunque il giudizio della Corte Sportiva di Appello prescinde dalla proposizione di un reclamo dinnanzi al giudice inferiore, la eccezione è smentita dalla semplice lettura della motivazione del giudice di prime cure che, contrariamente a quanto asserito, non ha mai ritenuto ininfluente il mancato inserimento del calciatore per cui è causa sul regolare svolgimento della gara; anzi, l’accertamento dell’influenza della compilazione sbagliata della distinta online è stata assunta proprio a fondamento della irrogazione della sconfitta a tavolino ai danni del Venezia. Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. può, pertanto, essere predicata.
III. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 4.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC ed € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Calcio Padova S.p.A.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 maggio 2026.
Il Presidente e Relatore
F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 24 giugno 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
