CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 43 del 10/07/2026 – F.C. Trapani 1905 s.r.l./FIGC
Decisione n. 43
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente Giuseppe Musacchio - Relatore Anna Cusimano
Angelo Guadagnino
Enzo Paolini - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorso n. 27/2026, presentato congiuntamente, in data 14 aprile 2026, dalla F.C. Trapani 1905 s.r.l., dal sig. [omissis] in proprio, dal sig. [omissis] in proprio e dal sig. [omissis] in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Rodella e Vincenzo Scontrino,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Viglione
nonché contro
la Procura Federale FIGC,
la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
la Corte Federale di Appello FIGC,
il Tribunale Federale Nazionale FIGC
avverso e per l’annullamento
in parte qua della decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0108/CFA- 2025-2026, Registro Procedimenti n. 0137/CFA/2025-2026 e n. 0142/CFA/2025-20256, comunicata in data 3 aprile 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti esponenti, ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0188/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0134/TFNSD/2025-2026, resa in data 13 marzo 2026 (anch'essa oggetto di impugnazione), con cui è stata inflitta, a carico della Società Trapani F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, e l’ammenda di € 1.500,00; a carico dei sigg. [omissis], [omissis] e [omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 6 e l’ammenda di € 1.000,00 ciascuno; nonché per l’annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 19 maggio 2025, il difensore della parte ricorrente – F.C. Trapani 1905 s.r.l.
– avv. Paolo Rodella; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC nonché il Procuratore Nazionale, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso congiunto del 14 aprile 2026, la Società F.C. Trapani 1905 s.r.l., il sig. [omissis] in proprio, il sig. [omissis] in proprio e il sig. [omissis], hanno adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento, in parte qua, della decisione n. 0108/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0137/CFA/2025-2026 e n. 0142/CFA/2025-20256, della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC, comunicata in data 3 aprile 2026, che, nel respingere il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti, ha confermato la decisione n. 0188/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0134/TFNSD/2025-2026, del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC del 13 marzo 2026 (anch'essa oggetto di impugnazione), con cui è stata inflitta, a carico della Società Trapani F.C. 1905 s.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 5 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, e l’ammenda di € 1.500,00; a carico dei sigg. [omissis], [omissis] e [omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 6 e l’ammenda di € 1.000,00 ciascuno.
1.1. preliminarmente evidenziarsi che gli odierni ricorrenti sono stati interessati, nel corso delle stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026, di due procedimenti disciplinari, oltre a quello per cui oggi è causa. E segnatamente:
i) quello in conseguenza dell’inadempimento alle scadenze federali di cui all’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2), delle NOIF, relative alle ritenute IRPEF ed ai contributi INPS delle mensilità di novembre e dicembre 2024, gennaio 2025 (in scadenza il 17 febbraio 2025) e febbraio 2025 (in scadenza il 16 aprile 2025); per il quale il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con decisione n. 215/2024-2025 del 4 giugno 2025, irrogava al Trapani, punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Tale decisione veniva confermata dapprima dalla Corte Federale d’Appello con decisione n. 120/2024-2025 del 30 giugno 2025, e poi da questa Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport che, con decisione n. 77/2025 del 7 novembre 2025, ne confermava le statuizioni;
ii) quello in conseguenza del perdurante inadempimento alle scadenze federali di cui all’art. 85, lett. c), par. VI, punto 1), lett. a) delle NOIF; in quel frangente la decisione n. 0093/CFA-2025- 2026 della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC confermava la decisione n. 0135/TFNSD/2025-2026, del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC del 19 gennaio 2026, con cui era stata inflitta, a carico della Società Trapani F.C. 1905 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti 7 in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, e l’ammenda di € 6.500,00; a carico dei sigg. [omissis] e [omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 4 e l’ammenda di € 1.500,00 ciascuno; a carico del sig. [omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 16 e l’ammenda di € 1.500,00; a carico del sig. [omissis], la sanzione dell’inibizione di mesi 12 (per “omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.5.2025 con Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa Euro 135.450,00”). Tale statuizione è stata confermata da questa Sezione del Collegio di Garanzia con dispositivo prot. n. 00365/2026 del 21 aprile 2026 (in quell’occasione il Collegio era stato adito limitatamente alla richiamata contestazione di “omesso versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025” e ai 3 relativi punti di penalizzazione, sostenendo essenzialmente che la CFA non avrebbe correttamente considerato l’ordinanza cautelare adottata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, che ha sospeso in via cautelare l’”Atto di Recupero n. TY9CR3S00176” adottato dalla Agenzia delle Entrate proprio con riferimento ai richiamati mancati versamenti).
1.2. La vicenda che oggi occupa il Collegio deriva dal deferimento Prot. n. 16695/649pf25- 26/GC/gb del 3 gennaio 2026 riguardante:
1) [omissis], all’epoca dei fatti, Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.;
2) [omissis], all’epoca dei fatti, procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.;
3) [omissis], all’epoca dei fatti, procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l.,
per rispondere ciascuno delle seguenti violazioni:
A) violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1), lett. b), delle N.O.I.F., per il mancato pagamento, entro il termine del 16 dicembre 2025, degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.
Segnatamente:
1. per non avere documentato, alla scadenza del 16 dicembre 2025, il pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati, per un importo netto complessivo pari a circa euro 6.447,00;
2. per non avere provveduto, alla scadenza del 16 dicembre 2025, al pagamento in favore di n. 10 tesserati delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025, per un importo complessivo lordo pari a circa euro 46.607,00;
B) violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. b), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, alla scadenza del 16 dicembre 2025, al versamento di quota parte (IV tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS, in scadenza entro la mensilità di agosto 2025, per un importo pari a circa Euro 135.450,00, e al versamento di quota parte (V tranche), in scadenza entro la mensilità di settembre 2025, per un importo pari a circa euro 135.450,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. in data 20 novembre 2025, in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate;
C) violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4), e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5), delle N.O.I.F., per aver provveduto, alla scadenza del 16 dicembre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 977.055,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante, sig. [omissis], diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905
s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali; 4- la società F.C. Trapani 1905 s.r.l.;
i. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri [omissis], [omissis] ed [omissis], rispettivamente Amministratore Unico e Procuratori della società F.C. Trapani 1905 s.r.l., tutti dotati di potere di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
ii. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1), lett. b), nonché dall’art. 33, comma 4, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. b), delle N.O.I.F., nonché, ancora, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4), e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5), delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;
con richiesta di applicazione della recidiva, di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società F.C. Trapani 1905 s.r.l. alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 1177pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 209/TFNSD-2024-2025 del 4 giugno 2025, confermata con pronuncia n. 120/CFA2024-2025 del 30 giugno 2025 della Corte Federale d’Appello.
2. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione n. 0188/TFNSD/2025- 2026, Registro procedimenti n. 0134/TFNSD/2025-2026 del 13 marzo 2026, riconosceva la responsabilità degli odierni ricorrenti ed irrogava le seguenti sanzioni: i) al Trapani la sanzione di cinque punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2025/2026 ed € 1.500,00 di ammenda (2 punti per il mancato pagamento della IV rata del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025, riferibile al mese di agosto 2025, che avrebbe dovuto essere documentato entro il 16 ottobre 2025; 2 punti per il mancato pagamento della V rata del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025, riferibile al mese di settembre 2025, che avrebbe dovuto essere documentato entro il 16 dicembre 2025; 1 punto per la recidiva ex art. 18, c. 2, NOIF); ii) ai Sig.ri [omissis], [omissis] ed [omissis] la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ed € 1.000,00 di ammenda ciascuno.
Così, il TFN: «In via preliminare, il Tribunale ritiene di dover trattare e decidere il deferimento e, dunque, di respingere la richiesta di sospensione avanzata dai deferiti in ragione dell’Ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, con cui risultava sospesa l’efficacia esecutiva dell’atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025 oggetto del secondo capo d’incolpazione (sub B). D’altra parte, questo Tribunale ha più volte precisato come sia noto e pacifico che l’Ordinamento statale e quello sportivo siano del tutto autonomi; la giustizia sportiva e quella statale agiscono dunque su piani diversi, per cui “in relazione al perseguimento della propria pretesa punitiva nei confronti di propri appartenenti che si sottraggono ai precetti dell'ordinamento settoriale, l'ordinamento sportivo rimane legittimamente impermeabile ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie, sicché la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in altre sedi giudiziarie, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari (cfr. CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020)” (Corte Federale d’Appello. n. 105/CFA/2023-2024/C); in questo senso cfr. 00251/TFNSD/2023-2024. Inoltre, come si dirà in seguito, l’Ordinanza cautelare del Giudice Tributario non contiene comunque elementi utili o rilevanti per la decisione in esame. Nel merito deve in primo luogo riferirsi che la vicenda non è nuova per questo Tribunale, in quanto riguarda in parte la permanenza di alcuni omessi pagamenti, in particolare per i primi due capi d’incolpazione (sub A e B), già oggetto di un precedente procedimento deciso da questo Giudice con la sentenza n. 00135/TFNSD/2025-2026 confermata dalla Corte Federale d’appello con la recente decisione n. 0093/CFA-2025-2026. In particolare, circa il capo di incolpazione sub lettera A), risultano nella sostanza medesimi i fatti e le circostanze di cui alla detta decisione n. 00135/TFNSD/2025-2026 […] Orbene per tali violazioni il Tribunale non può che confermare il proprio giudizio di nullità del relativo capo d’incolpazione ribadendo che, nella specifica materia delle violazioni in materia di emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute fiscali, contributi INPS e fondo di fine carriera, le contestazioni, vista la gravità delle sanzioni stabilite dall’art. 33 del CGS, che prevede l’irrogazione di punti di penalizzazione in classifica, debbano essere specifiche e analitiche e non generiche o complessive in modo tale di consentire agli incolpati di poter porre in essere adeguate e mirate difese. Le due contestazioni in esame in esame, del tutto generiche e non analitiche, non indicando nemmeno il nominativo dei tesserati per i quali non sarebbero stati dimostrati gli avvenuti pagamenti, sono state già annullate da questo consesso. A tanto consegue che, nel presente procedimento, non possono trovare accoglimento le tesi della Procura Federale, che ripropone nell’atto di deferimento quanto genericamente indicato dal noto verbale della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche del 23.12.2025. Quanto al secondo capo di incolpazione (sub lettera B) sussiste invece certamente la responsabilità dei deferiti nei limiti di seguito specificati. Come detto anche l’omesso pagamento della (IV e V tranche) di quanto concordato nel processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 stipulato con Agenzia delle Entrate, riguardante le ritenute IRPEF ed i contributi INPS in scadenza nelle mensilità di agosto e settembre 2025 per un importo pari a circa Euro 135.450,00 ciascuno, ed oggetto dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, risulta anch’esso già affrontato nella citata decisione di questo Tribunale la n. 00135/TFNSD/2025-2026, se pure limitatamente alla IV tranche. Orbene come già rilevato, le ritenute IRPEF ed i contributi INPS in questione si riferiscono, però, alle scadenze dei bimestri novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025 e, più precisamente, al terzo e quarto bimestre della stagione sportiva 2024-2025, non già al primo bimestre della stagione in corso (ossia luglio-agosto 2025). Gli importi di detti bimestri inevasi sono tutt’oggi richiesti dall’Agenzia delle Entrate con l’atto di recupero TY9CR3S00176/2025, attualmente impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani. La recente decisione cautelare del giudice tributario, oltre a non giustificare la sospensione del presente procedimento, non conduce nemmeno ad una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella già compiuta da questo Tribunale; invero la sospensione dell’atto di recupero si basa essenzialmente sull’esigenza cautelare di evitare i “paventati rischi che dall’esecuzione dell’atto impugnato possono derivare per la continuità aziendale e per la partecipazione alle competizioni sportive” (doc. 16 memoria FC Trapani del 6.3.2026), non già su un approfondito esame del merito, nemmeno considerato. Ad ogni modo, stante la riferita autonomia di questa Giustizia Sportiva rispetto alla Giustizia Tributaria, il Tribunale ritiene di dover ancora una volta confermare quanto già pronunciato con la decisione n. 00135/TFNSD/2025-2026. Si deve allora reiterare che l’Agenzia delle Entrate, con comunicazione del 30 dicembre 2025 (doc. n. 3 della nota di deposito del Trapani del 1°.01.2026), ad integrazione della nota n. 156414 già trasmessa in data 29.12.25 (doc. n. 2 della nota di deposito del Trapani del 1°.01.2026), ribadisce e certifica che le indebite compensazioni operate con credito iva inesistente sono state effettuate al fine di procedere al versamento di ritenute IRPEF (e relative addizionali) e contributi previdenziali. Da ciò consegue che i versamenti operati a seguito di notifica dello schema d’atto - a titolo di ravvedimento parziale – sono stati effettuati con codice tributo 6099 (IVA) non in quanto relativi ad una posizione debitoria IVA, ma in quanto tale tributo rappresenta la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente. Risulta pertanto evidente che il debito residuo citato nella richiamata nota n. 156414 non riguarda una posizione debitoria IVA, ma è riconducibile agli importi a debito riportati nei mod. F24 con i quali è stato effettuato l’utilizzo dei crediti iva inesistenti, ossia a ritenute IRPEF e relative addizionali e a contributi previdenziali. D’altra parte, è la stessa deferita che in atti riconosce “l’errore” della indebita compensazione con gli inesistenti crediti IVA, individuando la diretta responsabilità nei propri consulenti e nella più generale complessità dell’operazione di compensazione (cfr. ricorso Trapani alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani del 15.12.2025). In definitiva questo Tribunale ha già chiaramente stabilito che, alla data del 30 dicembre 2025, quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 oggetto del verbale di contraddittorio del 29.05.2025 a seguito della notifica (avvenuta in data 28.04.2025) dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, non sono state versate. Tale mancato versamento sussiste pacificamente ancora oggi, con l’aggiunta del mancato pagamento anche della V tranche del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 (ulteriore quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre / dicembre 2024 e gennaio / febbraio 2025). Al fine della individuazione della sanzione deve però ribadirsi che i bimestri inevasi delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS riguardano il periodo novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025, ossia il terzo ed il quarto bimestre della stagione sportiva 2024-2025 con conseguente non applicabilità – così come indicato dalla difesa dei deferiti – dell’art. 33, comma IV, lett. C) CGS che richiama le scadenze di cui ai primi due bimestri della stagione sportiva di riferimento (luglio/agosto e settembre/ottobre), dovendosi invece fare riferimento all’art. 33, comma IV, lett. f) CGS. Ovviamente, la particolarità della vicenda in esame è data dalla circostanza che il mancato pagamento in questione, ossia del terzo e quarto bimestre della stagione 2024-2025, è emerso successivamente alle scadenze federali del 16 febbraio e del 16 aprile, solo a seguito dell'accertamento dell’Agenzia delle Entrate che ha contestato l’illegittima compensazione orizzontale operata dalla società. La lettera della norma, art. 33, comma 4, però, nel richiamare chiaramente le scadenze federali e i bimestri di riferimento delle competenze dovute, a parere di questo Tribunale, non può riguardare, salvo espresse previsioni, altre e diverse scadenze, come quelle stabilite con il Fisco all’interno di piani di rateazione o processi verbali di contraddittorio. D’altra parte, risulta pacifico e non contestato che la società deferita abbia provveduto al pagamento (se pure attraverso un conto corrente non dedicato) degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi al bimestre settembre-ottobre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 977.055,00, tanto da essere oggetto, la circostanza dell’utilizzo di un conto non dedicato, di autonomo capo d’incolpazione. In questa sede deve pertanto applicarsi l’art. 33, comma IV, lett f) CGS che in relazione al mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relative al quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. In conclusione, deve ravvisarsi la responsabilità disciplinare dei deferiti per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. b), delle N.O.I.F., per non avere provveduto alla scadenza del 16 dicembre 2025 al versamento di quota parte (IV tranche), delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza entro la mensilità di agosto 2025 per un importo pari a circa Euro 135.450,00, e al versamento di quota parte (V tranche) in scadenza entro la mensilità di settembre 2025 per un importo pari a circa Euro 135.450,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29.5.2025 stipulato con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. in data 20.11.2025 in virtù del mancato integrale pagamento delle somme dovute all’Agenzia delle Entrate. Quanto infine all’ultimo capo d’incolpazione (sub lettera C), deve ritenersi accertata per tabulas la responsabilità disciplinare dei deferiti, per avere provveduto alla scadenza del 16 dicembre 2025 al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 977.055,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. [omissis] , diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905
s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali. nonché per il pagamento di emolumenti mediante un conto corrente di terzi soggetti. Trattasi di circostanza documentalmente provata e pacifica. Gli argomenti esimenti addotti dalla difesa dei deferiti non colgono nel segno. L’avvenuto pignoramento del conto dedicato, infatti, non può considerarsi una legittima causa di giustificazione, tenuto conto che, come già ritenuto da questo Tribunale (dec.
n. 44/2024-2025) con decisione condivisa dalla CFA (dec. n. 40/2024-2025), “l’atto con cui inizia l’espropriazione forzata (cioè il pignoramento) non è una circostanza anomala o estranea alla sfera volitiva del debitore”; è di norma preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto di pagamento, “ed è piuttosto conseguenza della mancata adozione di adeguate cautele volte ad eseguire per tempo gli adempimenti effettivamente dovuti, senza appunto giungere ad un momento in cui le pretese di terzi possano rendere difficile o non più possibile l’adempimento” (decisione 0140/TFNSD/2024-2025). Da quanto sin qui osservato discende ovviamente anche la responsabilità della F.C. Trapani 1905 s.r.l. per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S., nonché per responsabilità propria ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, commi 4 lett. f) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto rispettivamente dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F., nonché ancora ai sensi di quanto previsto dall’art.31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4) e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi contestati nell’atto di deferimento anche a carico delle Società in modo diretto. In ragione dell’annullamento del primo capo d’incolpazione, ad ognuno dei deferiti [omissis], [omissis] e [omissis], per i fatti loro ascritti ed accertati ed in parziale adesione alle richieste della Procura federale, vanno irrogate le sanzioni di mesi 6 di inibizione ed euro 1.000,00 di ammenda. Quanto alla società, ritenuto che l’omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps costituiscono violazioni distinte e autonome e tenuto conto del minimo edittale previsto dall’art. 33, comma 4, lett. f), per ognuna di esse devono irrogarsi 2 punti di penalizzazioni in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e, per un totale di 4 (quattro) punti). Considerato che in questa sede è stato contestato il permanere del mancato pagamento della IV tranche già scaduta ad agosto 2025, il cui adempimento andava documentato entro il 16 ottobre 2025, nonché il mancato pagamento della V tranche scaduta a settembre 2025, il cui adempimento andava documentato entro il 16 dicembre 2025, alla medesima sanzione di punti 4 (quattro) di penalizzazione si perverrebbe anche a volere applicare il criterio fatto proprio dalla decisione n.135/TFNSD/2025-2026, che ha sanzionato con 2 punti di penalizzazione il mancato pagamento della sola IV tranche. La penalizzazione di punti 4 (quattro) va inoltre incrementata di un ulteriore punto, per un totale complessivo di punti 5 (cinque), in ragione della contestata recidiva ex art. 18, comma 2, CGS, di cui ricorrono i presupposti a seguito delle precedenti sanzioni per fatti della stessa natura (dec. n. 209/TFNSD/2024-2025, confermata con dec. n. 120/CFA/2024-2025 del 30.6.2025). Alla Società FC Trapani 1905 Srl, in adesione alla richiesta della Procura federale sul punto, va infine applicata anche l’ammenda di euro 1.500,00 per l’accertata violazione di cui al capo d’incolpazione sub lettera C)».
3. Decidendo sugli appelli proposti dagli odierni ricorrenti e dalla Procura Federale, la CFA, con la decisione quivi impugnata, li respingeva, confermando le citate sanzioni. La Corte Federale di Appello, per quanto in questa sede di interesse, così motivava: «…Come già accennato, con il primo motivo di ricorso, i sigg.ri [omissis], [omissis], [omissis] e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. censurano la mancata sospensione del procedimento disciplinare a seguito dell’ordinanza cautelare n. 149/2026 del 6 febbraio 2026 del Giudice Tributario.
L’argomento non merita seguito.
Due le ragioni essenziali che conducono ad un sicuro rigetto del motivo di reclamo che, per vero, sfiora l’abuso del processo.
Innanzitutto, benché non espressamente citato, il motivo deve essere letto alla luce dell’art. 85, lett. C), par. VI, punto 4bis delle NOIF. Prevede tale norma che “La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando l’organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare dovrà essere collegiale. Ai fini di quanto precede rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali”.
La disposizione appena richiamata si esprime in termini di “rilevanza” dell’eventuale pendenza di un contenzioso o della conseguente ordinanza cautelare e non dispone una automatica pregiudizialità (o sospensione necessaria).
Premesso allora che – in via generale – non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica tra il contenzioso tributario e il procedimento disciplinare, il Giudice sportivo conserva il proprio pieno margine di apprezzamento delle risultanze portate alla sua attenzione (incluso il contenuto di una ordinanza come quella di cui si discute) e pieno margine di valutazione della effettiva esistenza di una causa di esclusione del debito il cui mancato pagamento determina la violazione del medesimo art. 85 NOIF.
Anche quando si tratta di discutere dei massimi gradi di sanzione disciplinare si rientra nel “perimetro legale riguardante la «osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale» e i «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive» (art. 2, comma 1, lett. b), della L. n. 280/2003 rientranti nella riconosciuta autonomia dell’ordinamento calcistico” (cfr. Cassazione civile SS. UU. 13.12.2018, n. 32358; cfr. anche C.F.A. SS.UU. n. 63/CFA-2022-2023; cfr. anche Corte Cost. n. 160/ 2019 e Corte Cost. sentenza n. 49/2011). Anche nell’ottica dell’art. 111 CGS (in particolare comma 6), il discorso non può mutare. A mente di tale disposizione, “gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda” (sulla portata di tale previsione, e più in generale sulla disciplina sportiva concernente l’efficacia delle pronunce dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari, si veda, per tutte, la decisione CFA, SS.UU. n. 6/CFA2024-2025).
Ai fini del giudizio disciplinare, dunque, al Giudice sportivo è consentita una piena libertà valutativa ai sensi dell’art. 57 CGS.
La specifica connotazione dell’ordinamento sportivo “consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica
– fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del più probabile che non, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza”, dovendosi quindi ribadire la costante “autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi” (cfr. ex plurimis Corte Federale d’Appello SS.UU. n. 60/CFA/2023-2024/B; Corte Federale d’Appello SS.UU. n. 120/CFA/2022-2023/A; Corte Federale d’Appello SS.UU. n. 105/CFA/2020-2021; Corte Federale d’Appello SS.UU. n. 115/CFA/2019-2020/B; Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 117/CFA/2022-2023/C).
Ad un simile potere di scrutinio del Giudice sportivo non sfugge nemmeno una ordinanza del tipo di quella prodotta dai sigg.ri [omissis], [omissis], [omissis] e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l.. Tanto più tenuto conto della circostanza che essa è emessa solo in riferimento al periculum in mora e non già al merito della vertenza. Lo stesso Giudice tributario non spende una parola in ordine ad un possibile fumus della pretesa.
Peraltro, ed è questa la seconda (assorbente) ragione di rigetto del motivo di reclamo, l’ordinanza cautelare n. 149/2026 del 6 febbraio 2026 del Giudice Tributario di cui si discute fa seguito ad un ricorso tributario (proposto dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l.) solo limitato alla sanzione e non invece rivolto al debito tributario, pacificamente ammesso come esistente.
Il ricorso tributario proposto dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. è allegato al parere della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (cfr. pag. 122 e ss. del parere). Un tale parere è espressamente limitato alla misura della sanzione ma non all’imposta omessa.
Va ricordato che l’atto di recupero portava una richiesta dell’Agenzia delle Entrate delle seguenti somme: € 225.155,21 a titolo di imposta ancora dovuta (cioè al netto di quanto già pagato); € 5.367,93 a titolo di interessi ancora dovuti (cioè al netto di quanto già pagato); € 461,799,64 a titolo di sanzioni.
Il ricorso sin dalle battute iniziali precisa che “[p]roprio sulla misura della sanzione va incentrato il presente atto, rectius sull’aspetto psicologico del legale rappresentante della ricorrente, posto che questo riveste il carattere della centralità di difesa”.
Le conclusioni del ricorso, poi, si limitano a chiedere: (i) la nullità dell’atto di recupero impugnato “nella sua parte sanzionatoria”; (ii) la rideterminazione delle sanzioni ad un importo inferiore rispetto a quelle indicate nell’atto di recupero; e infine (iii) la riduzione dell’importo complessivamente dovuto “sia a titolo d’imposta che delle correlate sanzioni ed interessi di quanto medio tempore già pagato”.
La società F.C. Trapani 1905 S.r.l., in altri termini, non nega mai, ma anzi ammette, anche dinanzi al Giudice tributario, che il debito ad essa contestato esiste. Di tale debito discute il quantum debeatur in riferimento alle sanzioni, ma non l’an. Sotto tale profilo, il ripetuto riferimento del reclamo ad una avvenuta sospensione della pretesa erariale e alle conseguenti “basiche ed insopprimibili ragioni di coerenza” che avrebbero dovuto portare alla sospensione anche del procedimento disciplinare è argomento manifestamente infondato ai fini del procedimento disciplinare.
Il debito per le ritenute IRPEF e i contributi INPS non pagati neppure a valle del ravvedimento operoso dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. non è in discussione. È dovuto ancora oggi. E ciò di cui si discute innanzi al Giudice tributario è la misura delle sanzioni che, in aggiunta al debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, devono essere versate.
Quanto sin qui detto esonera anche dal verificare se, inoltre, la fideiussione prodotta dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. sia tale da integrare la condizione inclusa nell’ordinanza cautelare n. 149/2026 del 6 febbraio 2026. Il Giudice Tributario ha per vero subordinato l’efficacia della sospensione dell’atto di recupero dell’Agenzia delle Entrate alla prestazione di idonea garanzia del versamento integrale della somma dovuta e degli interessi. Tale garanzia (prodotta dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l.) risulta rilasciata solo per l’ammontare del debito di imposta e degli interessi, ma non copre le sanzioni, con ciò potendosi persino ritenere che la sospensione non si sia realmente efficace.
Del pari irrilevante nel presente giudizio è l’accenno dei reclamanti ai punti di contatto tra i giudizi ordinari e quelli sportivi. Questa Corte ha già manifestato taluni dubbi di compatibilità costituzionale (alla luce della sentenza della Corte Corte Costituzionale n. 160/2019 del 17/04/2019), dell’art. 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Tuttavia, una simile questione, e più in generale la possibile regola di preferenza dell’ordinamento sportivo che dovrebbe limitare gli interventi del legislatore che sottraggano ad esso competenze federali per assegnarli a organi esterni all’ordinamento federale stesso, non appare rilevante ai fini del decidere.
Resta in ogni caso fermo che l’ordinanza di cui si discute non ha alcun rilievo ai fini del giudizio disciplinare e la statuizione del Tribunale Federale, di rigetto della richiesta di sospensione, merita piena conferma anche in questa sede.
Con il secondo motivo, poi, i sigg.ri [omissis], [omissis], [omissis] e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. sostengono l’assenza di un qualunque debito IRPEF e INPS a carico della società. Le mensilità non pagate del ravvedimento operoso recepito dal processo verbale di contraddittorio (IV° rata - agosto 2025 e V° rata - settembre 2025), al più riguarderebbero la diversa imposta dell’IVA.
Anche un tale argomento è palesemente infondato.
Come si è già accennato nel descrivere le ragioni del parallelo reclamo della Procura Federale, la vicenda è stata oggetto nel tempo di plurime pronunce in grado di scardinare proprio l’argomento speso dai sigg.ri [omissis], [omissis], [omissis] e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l..
Era accaduto che nel corso della stagione 2024/2025 (quella precedente all’attuale in corso), la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. non aveva assolto al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al terzo bimestre 2024/2025 (mensilità novembre e dicembre 2024 con scadenza federale al 16-17 febbraio 2025) e quarto bimestre 2024/2025 (gennaio e febbraio 2025 con scadenza federale al 16 aprile 2025).
Ne era seguito il deferimento ad opera della Procura Federale e una (prima) sanzione disposta dal Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 215/TFNSD-2024-2025. La sanzione era stata irrogata ai sensi dell’art. 33, comma 4, lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva tenuto conto dei bimestri inadempiuti (terzo e quarto bimestre della stagione 2024/2025). La decisione del Tribunale Federale era stata poi confermata da questa Corte Federale d’appello, SS.UU. n. 120/2024-2025 e successivamente confermata dalla decisione del già citato Collegio di Garanzia dello Sport n. 77 del 7 novembre 2025.
Tutte le suddette decisioni hanno potuto convergere su un punto nodale comune.
La società F.C. Trapani 1905 S.r.l. aveva “assolto” (recte: tentato di assolvere) le scadenze delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del terzo bimestre 2024/2025 (mensilità novembre e dicembre 2024 con scadenza federale al 16-17 febbraio 2025) e del quarto bimestre 2024/2025 (gennaio e febbraio 2025 con scadenza federale al 16 aprile 2025) attraverso compensazioni “orizzontali” di asseriti crediti IVA, per € 599.755,35, vantati da terze società nei confronti dell’Erario. In particolare, erano stati utilizzati in compensazione crediti IVA delle società Studio Paghe 2000 S.r.l.s con codice fiscale 08534861219 e N.G. Costruzioni S.r.l. con codice fiscale 02408760516.
Dette compensazioni risultavano illecite sotto plurimo profilo.
Si trattava di crediti IVA inesistenti e che, anzi, secondo quanto riportato nello schema d’atto TY9CR3S00073/2025 notificato dalla Agenzia delle Entrate alla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. in data 22 aprile 2025, le società Studio Paghe 2000 S.r.l.s e N.G. Costruzioni S.r.l. avevano costituito “in maniera fraudolenta”.
Inoltre, le compensazioni erano state operate in violazione dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997 a mente del quale la compensazione può essere effettuata esclusivamente tra i medesimi soggetti, e cioè il pagamento di debiti tributari tramite compensazione di crediti nei confronti dell’Erario può avvenire solo se i crediti sono nella titolarità dell’obbligato.
D’altro lato, premesso che le predette società Studio Paghe 2000 S.r.l.s e N.G. Costruzioni S.r.l. non avevano presentato i bilanci né dichiarazioni IVA, le cessioni di credito era stata eseguita attraverso un asserito veicolo di cartolarizzazione (Gruppo Alfieri SPV S.r.l.) ma senza aver rispettato le modalità prescritte dall’art. 1 del decreto del Ministero delle Finanze n. 384/1997. Dunque, le cessioni intervenute tra il predetto veicolo Gruppo Alfieri SPV S.r.l. e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. erano comunque inefficaci ai fini di un effettivo trasferimento dell’asserito credito (inesistente a monte).
Questi, allora, gli approdi (in particolare) del Collegio di Garanzia n. 77/2025: “l'effetto estintivo del debito tributario tramite compensazione è subordinato all'effettiva esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto”. Nel caso della società F.C. Trapani 1905 S.r.l. “l'operazione [di compensazione era], pertanto, viziata ab origine e non [poteva] produrre alcun effetto estintivo dell'obbligazione (Cass. Civ., 7 marzo 2019, n. 6645) […]. Da ciò deriva che la ricorrente ha effettuato una operazione non ammessa dalla legge”.
Inoltre, “scegliendo di adempiere alle proprie obbligazioni attraverso un meccanismo complesso e rischioso come la compensazione con crediti di terzi, la ricorrente si [era] assunta la responsabilità delle eventuali irregolarità di tale operazione”. Né poteva rilevare “la natura non definitiva dello schema d'atto dell'Agenzia delle Entrate. Tale atto è stato il mero veicolo attraverso cui l’irregolarità è emersa, ma la decisione dei Giudici federali si fonda sul fatto oggettivo e incontrovertibile dell’illegittimità della compensazione operata, a prescindere dalla qualificazione formale dell'atto che l’ha portata alla luce”.
La tesi dei reclamanti è dunque errata.
Il debito che è ancora da saldare, e che la società non ha mai assolto mediante una compensazione illecita e basata su crediti fraudolenti e inesistenti, riguarda proprio le ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al terzo bimestre 2024/2025 (mensilità novembre e dicembre 2024 con scadenza federale al 16-17 febbraio 2025) e quarto bimestre 2024/2025 (gennaio e febbraio 2025 con scadenza federale al 16 aprile 2025).
Si tratta del resto di una conseguenza inevitabile. La compensazione è un modo di estinzione dell’obbligazione. Si verifica quando due soggetti sono obbligati l’uno verso l’altro (un soggetto è contemporaneamente debitore e creditore dell’altro) e i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (cfr. l’art. 1241 cod. civ.). Ma se una delle due parti interessate alla compensazione non è titolare di crediti da compensare (ma solo di debiti), l’istituto non si concretizza. E l’obbligazione che si voleva estinguere con la compensazione non si è mai estinta.
La stessa disciplina fiscale prevede quale regola generale (art. 1, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157) che i versamenti effettuati in violazione dei divieti di compensazione “si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge”.
Quanto al ravvedimento condiviso con il processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025, esso evidentemente non ha mutato la natura originaria dell’imposta oggetto di inadempimento (che è rimasta quindi di mancato pagamento di ritenute IRPEF e di contributi INPS).
Si rivela quindi immune da censura la motivazione, sul punto, del Tribunale Federale, secondo cui “è la stessa deferita che in atti riconosce l’errore della indebita compensazione con gli inesistenti crediti IVA, individuando la diretta responsabilità nei propri consulenti e nella più generale complessità dell’operazione di compensazione (cfr. ricorso Trapani alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani del 15.12.2025). In definitiva questo Tribunale ha già chiaramente stabilito che, alla data del 30 dicembre 2025, quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025 oggetto del verbale di contraddittorio del 29.05.2025 a seguito della notifica (avvenuta in data 28.04.2025)
dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, non sono state versate. Tale mancato versamento sussiste pacificamente ancora oggi, con l’aggiunta del mancato pagamento anche della V tranche del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 (ulteriore quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre / dicembre 2024 e gennaio / febbraio 2025)”. Il motivo, in definitiva, come già si è detto, è manifestamente infondato.
Con il terzo motivo, i sigg.ri [omissis], [omissis], [omissis] e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. obiettano che la decisione del Tribunale Federale non avrebbe considerato il pignoramento subìto dalla società stessa come esimente dall’obbligo previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 5 a mente del quale “le ritenute IRPEF ed i contributi INPS devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell’iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva”.
In proposito, per vero, il motivo dei reclamanti appare persino perplesso. I reclamanti sostengono che il Tribunale avrebbe omesso di valutare un fatto (il pignoramento) invece rilevante, ma non chiariscono se la censura debba intendersi rivolta a far emergere una causa di forza maggiore o comunque di inesigibilità del dovere imposto dalla norma ovvero una semplice attenuante della violazione pur esistente.
Prospettare una censura nel senso di ritenere che “in ragione del fatto che il conto dedicato era sottoposto a pignoramento, gli esponenti si sono visti costretti ad eseguire i pagamenti di cui sopra attraverso conti correnti diversi. Tutto qui”, non consente di comprendere quale diverso esito i reclamanti vorrebbero e non contiene quindi una censura specifica.
Ad ogni buon conto, il percorso logico del Tribunale Federale merita sul punto piena conferma. Come ha già avuto modo di affermare la giurisprudenza di questa Corte Federale d’Appello, il pignoramento del conto dedicato non può considerarsi una legittima causa di giustificazione: “l’atto con cui inizia l’espropriazione forzata (cioè il pignoramento) non è una circostanza anomala o estranea alla sfera volitiva del debitore”; è di norma preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto di pagamento, “ed è piuttosto conseguenza della mancata adozione di adeguate cautele volte ad eseguire per tempo gli adempimenti effettivamente dovuti, senza appunto giungere ad un momento in cui le pretese di terzi possano rendere difficile o non più possibile l’adempimento” (cfr. CFA decisione/0040/CFA-2024-2025).
La doglianza dei reclamanti, quindi, resta priva di fondamento.
Con il quarto motivo di reclamo, infine, i sigg.ri [omissis], [omissis], [omissis] e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. chiedono l’annullamento del punto di penalizzazione per la recidiva nonché in ogni caso la riduzione della penalizzazione disposta dalla decisione del Tribunale.
Il motivo non ha pregio.
Il Tribunale Federale ha precisato che le due mensilità (o rate) non pagate costituivano due diverse violazioni giacché per certo afferenti a due diversi bimestri. Da tale presupposto, certamente condivisibile (cfr. in proposito CFA n. 132/CFA-2023-2024, in disparte quanto si dirà oltre a proposito del reclamo della Procura Federale), il Tribunale Federale ha poi fatto discendere l’applicazione del minimo edittale di due punti per ciascuna delle violazioni per l’appunto accertate. Ha poi applicato la recidiva in relazione alle passate penalizzazioni (della medesima natura) della società Trapani 1905 S.r.l..
La parcellizzazione di un punto a mensilità voluta dai reclamanti è priva di qualunque sostegno normativo. L’art. 33, comma 4, è chiaro nel prevedere un minimo edittale (ove non debba applicarsi l’esclusione) di due punti per ciascuna delle fattispecie disciplinate delle diverse lettere contemplate dalla norma.
Al riguardo, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte Federale d’Appello appare unanime. Le sanzioni consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica non sono soggette a graduazione che tenga conto della gravità dell’infrazione, né è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (CFA SS.UU. n. 0093/CFA-2025- 2026; CFA, SS.UU. n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 101/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 88/2019-2020 e CFA, SS.UU., 89/2019-2020).
Lo stesso deve dirsi con riguardo al punto di penalizzazione in termini di recidiva, la cui applicazione discende dal diretto richiamo dell’art. 18, comma 2, Codice di giustizia sportiva (cfr in argomento ancora CFA SS.UU. n. 0093/CFA-2025-2026 proprio in riferimento alla società Trapani 1905 S.r.l.).
In definitiva, il reclamo dei sigg.ri [omissis], [omissis], [omissis] e la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. deve essere respinto integralmente».
4. Perveniva, dunque, il ricorso in epigrafe affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “Omessa e/o insufficiente e/o erronea motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell’art. 85, lett. C, par. VI, punto 4bis) delle NOIF”.
I ricorrenti censurano la motivazione della CFA laddove non ha sospeso il procedimento disciplinare a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare relativa all’impugnazione dell’Atto di Recupero n. TY9CR3S00176 da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Trapani, con conseguente necessaria restituzione – ovvero, quanto meno, “provvisoria restituzione” – dei 5 (cinque) punti di penalizzazione inflitti al Trapani. In tesi, il chiaro tenore letterale della norma citata è nel senso di ritenere che la mera pendenza del contenzioso tributario o previdenziale non rileva quale causa di esclusione dei debiti, fino a quando l’organo competente non emetta una pronuncia (anche di natura cautelare e collegiale). Ne discende, per interpretazione letterale e logica, che una volta intervenuta la pronuncia cautelare collegiale del giudice tributario competente, il contenzioso diviene rilevante quale causa di esclusione (o quanto meno di sospensione rilevante ai fini federali) dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto ex art. 85 NOIF.
II. “Irragionevolezza e/o contraddittorietà e/o illegittimità della decisione impugnata laddove fa uso incoerente del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo”.
La decisione impugnata, secondo i ricorrenti, sarebbe irragionevole e contraddittoria considerato che tanto lo Schema d’Atto quanto la sua evoluzione in Atto di Recupero n. TY9CR3S00176 dell’Agenzia delle Entrate hanno rappresentato (nell’ambito di tutti i procedimenti disciplinari già svolti in sede sportiva a carico della Società ed anche nel presente giudizio) la prova dell’inadempimento del Trapani; così ragionando, sarebbe illegittima la decisione impugnata che, riflettendo solamente sull’autonomia dell’ordinamento sportivo, non prende atto che la medesima prova su cui si è basato il procedimento è, almeno temporaneamente, sospesa ed improduttiva di effetti. Di tal che, si imporrebbe la sospensione del presente procedimento e dell’efficacia esecutiva delle decisioni impugnate (con contestuale restituzione dei 5 punti di penalizzazione oggetto di giudizio) sino al passaggio in giudicato della decisione di merito della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani ovvero, in via subordinata, sino alla trattazione del giudizio di merito già fissato, innanzi alla predetta Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, all’udienza dell’8 maggio 2026.
III. “Omessa e/o insufficiente e/o erronea motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47 decr. l.vo n. 546/1992 e successive modifiche in relazione alla necessaria coesistenza di entrambi i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris ai fini della concessione della misura cautelare in materia tributaria”.
I ricorrenti ritengono assolutamente pacifico - tanto in dottrina quanto in giurisprudenza - che in materia tributaria la concessione della misura cautelare di cui al procedimento ex art. 47 D.lgs. n. 546/1992 e successive modifiche (i.e., la sospensione dell’atto impugnato) presuppone, postula, sottintende, contiene in sé la coesistenza di ambo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora; da ciò se ne dedurrebbe che la decisione gravata (nella parte in cui afferma che “Ad un simile potere di scrutinio del Giudice sportivo non sfugge nemmeno una ordinanza del tipo di quella prodotta …. Tanto più tenuto conto della circostanza che essa è emessa solo in riferimento al periculum in mora e non già al merito della vertenza. Lo stesso Giudice tributario non spende una parola in ordine ad un possibile fumus della pretesa”) è inficiata in radice dal vizio lamentato.
IV. “Omessa e/o erronea e/o falsa e/o insufficiente e/o illegittima e/o irragionevole motivazione su un punto decisivo della controversia”.
Si censura il capo della decisione della CFA nel quale si legge, in sostanza, che il ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria avverso l’Atto di Recupero citato, dal quale è poi scaturita l’Ordinanza cautelare di cui si discute, emessa in data 12 febbraio 2026, sarebbe stato proposto solo avverso le sanzioni e non già contro il debito tributario e che la Società, quindi, avrebbe “pacificamente ammesso” l’esistenza del debito tributario, contestandone unicamente il quantum delle sanzioni. Nel ricorso tributario (allegato al parere della Commissione Indipendente e prodotto in atti), infatti, la Società ha contestato la legittimità dell’Atto di Recupero nella sua interezza, censurando sia l’an che il quantum della pretesa erariale.
V. “Erronea e/o falsa e/o insufficiente e/o illegittima motivazione su un punto decisivo della controversia”.
Si censura la decisione della CFA ove si afferma che “Il debito che è ancora da saldare, e che la società non ha mai assolto mediante una compensazione illecita e basata su crediti fraudolenti e inesistenti, riguarda proprio le ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al terzo bimestre 2024/2025 (mensilità novembre e dicembre 2024 con scadenza federale al 16-17 febbraio 2025) e quarto bimestre 2024/2025 (gennaio e febbraio 2025 con scadenza federale al 16 aprile 2025)”. I ricorrenti eccepiscono, in tal senso, che il debito tributario residuo di cui si discute non riguarda affatto ritenute IRPEF e relative addizionali e contributi INPS, bensì solo ed esclusivamente una posizione debitoria IVA. Ciò sarebbe evidente dalla lettura della Nota n. 156414 del 29 dicembre 2025 (doc. 10 allegato al Ricorso) in cui è lo stesso Ufficio dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani ad attestare testualmente: “In data 22 Aprile 2025, questo Ufficio ha notificato alla Società schema di atto di recupero n. TY9CR3S00073/2025 con il quale veniva richiesto, a seguito di indebite compensazioni con credito IVA inesistente, il versamento di € 599.755, 35 a titolo di IVA oltre sanzioni ed interessi…”. Tale documento, allora, finirebbe per invalidare ab origine l'intero impianto accusatorio della Procura Federale, confermato dalle decisioni federali, dimostrando l'assenza, in capo al Trapani, di qualsivoglia pendenza alla data della scadenza federale del 16 dicembre 2025 contributiva o fiscale relativa a Irpef/Inps per le mensilità contestate (IV rata-agosto 2025 e V rata-settembre 2025). Viene allegato, a tal fine, un “Parere Tecnico” pro-veritate reso in data 19 marzo 2026, su richiesta della esponente Società, dal Dr. Massimo Strazzeri di Palermo (Iscritto nel Registro Istituto Revisori Legali al n. 157277).
VI. “Erronea e/o falsa e/o insufficiente e/o contraddittoria e/o illegittima motivazione su un punto decisivo della controversia quale è il trattamento sanzionatorio”.
La sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione per il supposto mancato pagamento di ciascuna rata (la IV e la V) del Processo Verbale di Contraddittorio del 29 maggio 2025, per un totale, quindi, di 4 (quattro) punti di penalizzazione, a cui aggiungere 1 (uno) punto ulteriore di penalizzazione per la recidiva di cui all’art. 18 CGS (e così dunque, complessivamente, 5 punti di penalizzazione), sarebbe abnorme e sproporzionata anche a prescindere dalle assorbenti ed insuperabili ragioni di cui ai motivi precedenti. Invero, la stessa Corte Federale di Appello, con la decisione gravata, ha evidenziato che il ravvedimento operoso non ha natura novativa e che il mancato pagamento di una rata determina la decadenza dal beneficio del termine, con la conseguenza che alla scadenza federale non sussistevano due distinte violazioni, bensì un unico debito scaduto. La V rata, in particolare, risulta “cancellata” quale scadenza autonoma e resa “irrilevante come rateizzazione” a seguito dell’Atto di Recupero, con la conseguenza che la sanzione di 2 punti relativa alla V rata e la sanzione di 1 punto per la recidiva dovranno essere annullate.
VII.“Irragionevolezza ed illegittimità della decisione impugnata laddove - seppure in presenza di attenuanti obbiettive - ha illogicamente ed illegittimamente negato, violandoli, il principio del “merito sportivo” e della “sacralità dei risultati sportivi conseguiti sul campo” così come sanciti dalla giurisprudenza sportiva”.
In base a tali principi citati, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l'irrogazione della sanzione disciplinare della penalizzazione in classifica dovrebbe costituire un'extrema ratio (sia nell’an che nel quantum), in quanto capace di alterare la regolarità della classifica secondo i risultati espressi dal campo di gioco. Nel caso in questione, il Trapani sarebbe condannato ad iniziare la prossima stagione sportiva con una penalizzazione insormontabile e devastante che gli precluderebbe ogni pur legittima aspirazione di un campionato di vertice, confinandola irrimediabilmente nelle zone basse della classifica e condannandola ad una (per così dire) “retrocessione anticipata” senza possibilità di salvezza (salvo miracoli sportivi). Anche sotto questo diverso profilo, la decisione gravata dovrebbe ritenersi illegittima perché manifestamente irragionevole, meritando, quindi, di essere integralmente riformata quanto meno in ordine ai 3 (tre) punti di penalizzazione riferiti alla violazione di cui alla predetta lettera 2b) + recidiva, ex art. 18, comma 2, CGS, di cui si discute, con conseguente mitigazione del relativo trattamento sanzionatorio nei termini ritenuti di giustizia ed anche al di sotto del minimo edittale normativamente previsto.
5. Si è costituita in giudizio la FIGC concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza del ricorso. Il contraddittorio si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS CONI; il Trapani ha depositato “Dettaglio Cartella dell'Agenzia delle Entrate Riscossione del 20 Aprile 2026” onde dimostrare la fondatezza del quinto motivo di ricorso e, dunque, che la società non avrebbe debiti su imposte che attengono alla gestione sportiva, ma solamente un debito IVA e, conseguentemente, che la sanzione della penalizzazione oggetto del presente giudizio sarebbe del tutto indebita ed illegittima.
Con decreto Prot. n. 00381/2026 del 27 aprile 2026, il Presidente della Prima Sezione ha rigettato l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.
All’udienza del 19 maggio 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
I. Considerato in diritto
I primi quattro motivi di ricorso necessitano di una trattazione unitaria in quanto, sebbene sotto diversi profili, attengono tutti alla denunciata mancata considerazione dell’ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani del 12 febbraio 2026.
Le censure sono del tutto infondate, sebbene la motivazione della decisione impugnata debba essere integrata nei termini di cui appresso.
In sintesi, i ricorrenti censurano la decisione impugnata laddove: non ha sospeso il procedimento disciplinare a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare nel giudizio tributario; pur traendo il procedimento disciplinare origine dalla notifica dello Schema d’Atto n.TY9CR3S00073/2025, notificato il 22 aprile 2025 - a cui è seguito il verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025, al quale, a sua volta, a seguito della mancata esecuzione, è seguito l’Atto di Recupero n.TY9CR3S00176 impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria -, la Corte Federale d’Appello, invocando l’autonomia dell’ordinamento sportivo, non ha tenuto conto dell’ordinanza cautelare di sospensione dell’Atto di Recupero; erroneamente la CFA ha ritenuto che la sospensione cautelare dell’Atto di Recupero da parte del giudice tributario sarebbe stata concessa esclusivamente sulla base del periculum e non anche del fumus.
I.a) Preliminarmente ed al netto delle evoluzioni del giudizio tributario, non portate a conoscenza del Collegio, deve rilevarsi che è improprio ritenere l’ordinanza emessa in data 12 febbraio 2026 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani come sospensiva dell’Atto di Recupero impugnato in quanto, come ben evidenziato nello stesso provvedimento in commento, l’effetto sospensivo era ed è subordinato “alla prestazione di idonea polizza fidejussoria o assicurativa rilasciata da istituto bancario o assicurativo di primaria importanza a livello nazionale a garanzia
dell’obbligazione di versamento integrale della somma dovuta e degli interessi”.
Ciò posto, gli attuali reclamanti né hanno mai dedotto, e men che meno hanno documentato, l’avveramento della condizione sospensiva cui era condizionata l’ordinanza cautelare, con la conseguenza che - dovendo questo Collegio giudicare sulla base degli atti -, deve, appunto, ritenersi che in mancanza di un “efficace” provvedimento cautelare collegiale è improprio invocare il disposto di cui all’art.85, lett.C), par.VI, punto 4bis, delle NOIF che, appunto, prevede che: “La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivamente dovuto, fino a quando l’organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare deve essere collegiale…”.
In questi termini, ex art. 384, ultimo comma, c.c., deve intendersi integrata la motivazione della decisione impugnata.
I.b) Sebbene nel caso che ci occupa non possa trovare ingresso il principio di diritto contenuto nel citato art. 85 delle NOIF, per le ragioni esposte al superiore punto, la circostanza che nell’ambito del contezioso tributario possa essere intervenuta una pronuncia, anche eventualmente di natura cautelare, non comporta alcun automatismo necessitando pur sempre un giudizio di rilevanza rispetto al giudizio sportivo il quale si fonda su presupposti e su norme regolamentari, organizzative e statutarie proprie che rendono, appunto, autonomo l’ordinamento sportivo rispetto a quello statale, con piena libertà valutativa da parte del giudice sportivo.
Quindi, sia la Corte Federale d’Appello che il Tribunale Federale Nazionale hanno fatto buon uso del potere valutativo, ritenendo comunque sussistenti le violazioni contenute nell’atto di deferimento e tanto anche in considerazione dell’assorbente circostanza che il contenzioso tributario, contrariamente a quanto sostenuto in questa sede dai ricorrente, risulta chiaramente vertere sulle sole sanzioni e non anche sulla sorte capitale; circostanza questa evidenziata dalla Corte Federale con motivazione immune da vizi che, addirittura, si fonda sugli atti prodotti dagli stessi ricorrenti e, appunto, inerenti al contezioso tributario.
Quindi, non è corretto sostenere, come fanno i ricorrenti, che i giudici federali avrebbero diversamente valutato gli atti esterni al procedimento sportivo (ordinanza di sospensione e Atto di Recupero), in quanto gli stessi sono stati entrambi valutati secondo i principi propri dell’ordinamento sportivo.
Così come non può considerarsi né insufficiente e né erronea la motivazione con la quale la Corte Federale ha ritenuto che, in ragione della specifica motivazione contenuta nell’atto, il giudice tributario, nell’adottare il provvedimento cautelare, ha valorizzato essenzialmente il periculum, tanto che ha subordinato l’effetto sospensivo alla prestazione di idonea garanzia per il pagamento ell’intero.
E tale meccanismo non è estraneo all’ordinamento statale; basti considerare il disposto di cui all’art. 648, secondo comma, c.p.c., in base al quale il giudice dell’opposizione deve sempre concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo se la parte che la chiede offre cauzione senza, quindi, nessuna deliberazione, neanche sommaria, circa il fumus della pretesa creditoria. II.
Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la pronuncia impugnata, sostenendo che il debito non saldato non riguarderebbe le ritenute Irpef ed i contributi Inps, bensì riguarderebbe l’IVA e ciò risulterebbe confermato dalla stessa Nota dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2025 (doc.10 produzione ricorrenti).
Da ciò, ad avviso dei ricorrenti, l’inapplicabilità del regime sanzionatorio di cui all’art. 33, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto
1) lett. b), nonché dall’art. 33, comma 4, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. b), delle N.O.I.F., nonché, ancora, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V, punto 4), e dall’art. 85, lett. C), par. VI, punto 5), delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi di pagamento alle rispettive scadenza delle ritenute Irpef e dei contributi Inps a carico anche delle società in modo diretto.
Quanto sostenuto dai ricorrenti non può essere condiviso.
Ai sensi dell’art. 33, comma 4, del CGS FIGC, le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali ed il mancato pagamento comporta l’applicazione, a carico della società, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), di almeno due punti di penalizzazione in classifica.
L’art. 85, lett. c), par. V, delle NOIF, nella parte in cui prevede che le società devono documentare alla FIGC, secondo le modalità e le procedure stabilite, l’avvenuto pagamento sia degli emolumenti che delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera in favore dei tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, costituiscono parte integrante e rilevante del sistema dei controlli finalizzati alla verifica dell’equilibrio finanziario delle società che partecipano ai campionati di calcio professionistici e perseguono il fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni.
La ratio delle disposizioni, che, nella loro attuale formulazione, non ammettono deroghe all’obbligo di periodica dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli emolumenti e degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge, deve essere individuata non soltanto nell’esercizio di un controllo sull’avvenuto rispetto di norme primarie volte alla tutela degli operatori del settore, ma anche sulla solidità finanziaria delle società e sulla correttezza della loro gestione economica, che sono elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive. Tale impostazione ermeneutica risulta confermata dall’art. 10, comma 3, del CGS della FIGC, che prevede specifiche sanzioni per il caso di accertato mancato pagamento, da parte delle società, degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, nei termini fissati dalle disposizioni federali (in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 19 febbraio 2016, n. 9).
Sia le Sezioni Unite di questo Collegio (decisione n. 44/2023), che questa stessa Sezione (decisione n. 26/2024 e decisione n. 11/2025) hanno ribadito che la portata di tale norma deve intendersi in senso onnicomprensivo, come riferentesi a tutte le obbligazioni scadute ed il relativo scrutinio deve parimenti essere conforme non soltanto al tenore letterale dell’art. 85, lett. c),(ove il riferimento anche a «quelle precedenti ove non assolte prima» viene ribadito per ciascuna scadenza bimestrale), ma anche a tutto il contesto regolamentare nel quale la disposizione è inserita, con la centralità del perseguimento dell’obiettivo di un attento controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati.
E ciò in quanto l’inadempimento relativo al pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC) della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da imporne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini ed anche di specifici obblighi di comunicazione periodica all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo.
Invero, la norma di cui all’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. IV e V, come nel caso della disciplina delle c.d. Licenze Nazionali e, quindi, nel settore delle ammissioni ai campionati, è posta a presidio della regolarità delle competizioni sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria dei clubs. La ragione di tale interesse, anche con riferimento all’adempimento di prestazioni pur formalmente rientranti nel novero dei rapporti privati con terzi, risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo. Emerge evidente come le norme federali poste (appunto) a presidio del richiamato “controllo” sulle società sportive prevedano, in caso di una loro violazione da parte delle stesse società, l’applicazione di una sanzione predeterminata ex lege che, nel caso di specie, è pari ad “almeno” due punti di penalizzazione.
E tanto a prescindere da eventuali termini quantitativi e qualitativi che connotano la violazione ascritta, in ogni caso non conoscibili dal Collegio di Garanzia.
Adeguando siffatte disposizioni alla vicenda in esame, è pacifico, essendo documentalmente provato, che la società deferita non abbia provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps neanche nei termini definiti nel ravvedimento operoso successivo al verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025, omettendo di pagare la quarta e la quinta rata.
E non può condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo il quale il debito tributario riguarderebbe l’IVA e non anche l’Irpef ed i contributi Inps.
Sul punto, questa stessa Sezione, con la decisione n. 77/2025, ha ribadito che “La quietanza di pagamento rilasciata dal sistema telematico attesta unicamente l'avvenuta ricezione e processazione del modello F24, ma non certifica in alcun modo la validità sostanziale dell'operazione, né, tantomeno, l'esistenza e la legittima fruibilità del credito utilizzato in compensazione (Cass. Civ., 27 luglio 2025, n. 21540 e Cass. Civ., 27 giugno 2025, n. 17370). L'utilizzo di un credito "inesistente" rende il pagamento tamquam non esset, con la conseguenza che l'obbligazione tributaria e contributiva deve considerarsi a tutti gli effetti non adempiuta.” Infatti, l'effetto estintivo del debito tributario tramite compensazione è subordinato all'effettiva esistenza, certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto, mentre la quietanza non certifica la sussistenza di tali requisiti sostanziali.
E nella fattispecie nessun dubbio può sussistere circa l’inoperatività della compensazione in quanto l’art. 17 D. Lgs. 241/1997 espressamente limita la possibilità di compensare i soli crediti vantati dallo stesso contribuente senza, quindi, alcuna possibilità né di accollo di debito e men che meno di acquisto di crediti finalizzati, appunto, alla compensazione (Cass. Civ,, 7 marzo 2019, n. 6645).
Quindi, la “tentata” illegittima compensazione, per un verso, non ha estinto l’obbligazione tributaria Irpef e previdenziale Inps e, per altro verso, non ha certamente trasformato le citate obbligazioni in obbligazioni a titolo di IVA e ciò di sicuro almeno per quanto rileva ai fini dell’ordinamento sportivo per il quale, per quanto di interesse nel presente giudizio, restano sempre e comunque inadempiuti gli obblighi di versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps.
III. Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti contestano l’eccessività della sanzione irrogata la quale, a loro dire, andava comunque limitata a soli due punti di penalizzazione in quanto, a seguito del mancato pagamento della quarta rata del ravvedimento operoso, la quinta rata non era più dovuta in ragione della decadenza dal beneficio del termine.
Ed essendosi ormai verificata una “per così dire osmosi” della quinta rata nell’intero debito, in data 20 novembre 2025, con la notifica dell’Atto di Recupero, il pagamento della rata né poteva e né doveva essere documentata, ai fini federali, entro la scadenza del 16 dicembre 2025.
Anche tale doglianza non coglie nel segno in quanto, trattandosi di obbligazioni in ottemperanza al ravvedimento operoso, l’illecito disciplinare si produce istantaneamente nel momento in cui la società si rende inadempiente nel pagamento delle singole rate e tanto indipendentemente dal termine entro il quale, nell’ambito federale, deve essere documentato (e non necessariamente eseguito) il relativo pagamento.
Quindi, anche sotto tale profilo la decisione impugnata è immune da vizi e tanto anche in considerazione del fatto che la Corte Federale, nel rigettare i gravami, ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale il quale ha ben specificato che, nella fattispecie, si è in presenza di distinte e autonome violazioni per ritenute Irpef e contributi Inps che, tenuto conto del minimo edittale previsto dall’art. 33, comma 4, lett. f), per ognuna di esse devono irrogarsi 2 punti di penalizzazione.
Sullo specifico punto e negli stessi termini, questa Sezione, con la decisione n. 11/2025, ha puntualizzato che le obbligazioni, di cui al par. V della lett. c) del’art.85 NOIF, sono da considerarsi del tutto autonome ed in caso di omesso versamento delle stesse (ritenute Irpef e contributi Inps) non sono punibili con un’unica penalizzazione di due punti e tanto in ragione dell’autonomia e dell’indipendenza delle obbligazioni in relazione alle quali diversi sono i soggetti creditori (Stato, Inps), diversa è la loro natura giuridica (tributaria nel caso delle ritenute Irpef, previdenziale nel caso dei contributi Inps) e diversa ancora è la loro finalità (di fiscalità generale quella delle ritenute Irpef, sostanzialmente di garanzia per i lavoratori del settore quella dei contributi Inps).
E, quindi, la locuzione “… a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”, conduce a ritenere fonte di responsabilità ogni singola fattispecie di omesso versamento.
Su tale aspetto, vale ribadire, sulla scorta di un consolidato orientamento di codesto Collegio, che «la locuzione “almeno due punti” non consente alcun sindacato agli organi di giustizia perché l’avverbio “almeno” sancisce un limite edittale minimo al di sotto del quale non può scendersi neppure all’esito di valutazioni su attenuanti o altre circostanze di esonero di responsabilità. Milita in tale direzione anche un ragionamento a contrario laddove, ad esempio, la norma stabilisse una sanzione con la locuzione “fino a 10 punti”, cioè fissando un tetto massimo, e ciò tanto perché la certezza della sanzione deve essere ben chiara nel suo “effetto fisarmonica”, costruendo, cioè, un tracciato, con una linea di partenza ed una di traguardo, all’interno del quale e solo in quella forbice operare una rimodulazione della sanzione in un senso o nell’altro» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 26/2024, n. 42/2020, nonché SS.UU. n. 44/2023). Diversamente opinando, si avrebbe che, per non incorrere nelle sanzioni di cui al par. V, basta non corrispondere gli emolumenti, subendo così l’unica sanzione per la violazione dell’obbligo di cui al par. IV, così come ogni società, provvedendo ad un pagamento parziale (ad esempio) delle ritenute Irpef, si riterrebbe legittimata a non pagare i contributi Inps (o viceversa), essendo (in ipotesi) limitata la sanzione a due punti di penalizzazione, con ciò violando il principio della par condicio per tutte le società partecipanti al campionato e, per l’effetto, autorizzando un calcolato (e pianificato) peso della sanzione.
Mentre, si deve ribadire che il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps è assunto tout court dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive e le ragioni di tale interesse, nonché del regime sanzionatorio, risiedono proprio nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria delle società partecipanti ai campionati, nonché la par condictio tra le stesse.
Nessun dubbio, invece, circa la sussistenza della recidiva che legittima l’irrogazione della sanzione di un punto di penalizzazione.
IV. Con l’ultimo motivo di ricorso, è stato eccepito l’insanabile contrasto della decisione impugnata con i principi del “merito sportivo” e della “sacralità dei risultati sportivi conseguiti sul campo” che la giurisprudenza sportiva (e non solo) ha più volte affermato e ribadito, ponendoli a presidio della regolarità delle competizioni e dei superiori principi di ragionevolezza, uguaglianza, par conditio, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, sanciti dagli Art.li 3 e 97 Costituzione. Anche tale motivo è infondato.
Come anche già rilevato al precedente punto II), non può non ribadirsi che i principi richiamati, lungi dall’essere violati, risultano in realtà tutelati e rafforzati dalle sanzioni irrogate.
Infatti, come ribadito da questa sezione con la nota sentenza n. 77/2025, resa tra le stesse parti: “Il regolare svolgimento delle competizioni e la salvaguardia del merito sportivo presuppongono, infatti, il rispetto da parte di tutti i partecipanti delle medesime regole, prime fra tutte quelle che garantiscono la regolarità gestionale e la par condicio economica. Una società che omette di versare imposte e contributi acquisisce un indebito vantaggio finanziario rispetto alle altre società che onorano puntualmente i propri obblighi, alterando così le condizioni di equa competizione. Sanzionare tali condotte non significa mortificare il risultato del campo, ma garantirne la genuinità, assicurando che esso sia il frutto di un confronto leale tra contendenti che operano nel rispetto delle regole comuni”, e ciò in quanto, per tutelare il merito sportivo, tutte le società, prima ancora di conseguire il risultato sportivo, devono rispettare le regole previste dai regolamenti federali in ambito finanziario ed amministrativo in modo tale che tutte possano operare e gareggiare nelle medesime condizioni.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 maggio 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Giuseppe Musacchio
Depositato in Roma, il 10 luglio 2026. Il Segretario
F.to Giuseppe Musacchio
