CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Ordinanza n. 15 del 21/04/2026 – Ternana Calcio S.r.l./FIGC
Ordinanza n. 15
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Marcello de Luca Tamajo - Relatore
Virgilio D’Antonio
Giuseppe Musaccio
Enzo Paolini - Componenti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2026, presentato, in data 27 febbraio 2026, dalla Ternana Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Giotti e Flavia Tortorella,
contro
la Federazione italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
e
la Procura Federale FIGC, non costituitasi in giudizio,
per l'annullamento
della decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0084/CFA-2025-2026, notificata in data 30 gennaio 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, FIGC n. 0121/TFNSD-2025-2026 del 18 dicembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico della Ternana Calcio S.r.l., la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontare nel campionato 2025/2026.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
vista la comunicazione, a mezzo PEC, del 21 aprile 2026, con la quale la difesa della ricorrente Ternana Calcio S.r.l., ha allegato la sentenza n. 17/2026 del Tribunale Ordinario di Terni del 17 aprile 2026, con la quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale a carico della medesima Società ricorrente ed è stata chiesta l’”interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 143 comma 3 CCII con breve termine per la riassunzione al fine consentire la celebrazione del procedimento alla prossima sessione di udienza della Prima Sezione dell'adito Collegio prevista per il 28 aprile pv”;
uditi, nell'udienza del giorno 21 aprile 2026, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente - Ternana Calcio S.r.l. - avv.ti Fabio Giotti e Flavia Tortorella; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo;
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara l'interruzione del processo in epigrafe indicato a causa della liquidazione giudiziale della Ternana Calcio S.r.l..
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 aprile 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Marcello de Luca Tamajo
Depositato in Roma, in data 21 aprile 2026.
Per il Segretario
F.to Dario Bonanno
