CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16 del 29/04/2026 – omissis/ FIV
Decisione n. 16
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composto da
Gabriella Palmieri - Presidente Dante D’Alessio - Relatore Vito Branca
Massimo Zaccheo
Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2026, presentato, in data 5 gennaio 2026, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Iannelli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Via Stefano Vai, n. 13,
nei confronti
della Federazione Italiana Vela (FIV), in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Arianna Marsano, con domicilio eletto in Genova, Via XII Ottobre, 2/123,
e
della Procura Federale della Federazione Italiana Vela (FIV), costituita in giudizio con il Procuratore Federale, avv. Gianfilippo Traversa, con domicilio eletto presso la Federazione stessa in Genova, Piazza Borgo Pila, n. 40,
avverso e per l’annullamento
della decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello FIV n. 2/2025 del 3 dicembre 2025, depositata e pubblicata il 4 dicembre 2025, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale FIV n. 8/2025, depositata il 26 settembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico dello stesso sig. [omissis], la sanzione di mesi 14 di sospensione; nonché avverso e per l'annullamento della decisione del Tribunale Federale n. 8/2025.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
presenti, all’udienza del 30 marzo 2026, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis], anch’egli presente in collegamento mediante la piattaforma Microsoft Teams - avv. Carlo Iannelli; l’avv. Gianfilippo Traversa, Procuratore Federale della Federazione Italiana Vela (FIV), per l’Ufficio della resistente Procura Federale FIV; l’avv. Arianna Marsano, per la resistente Federazione Italiana Vela, nonché il Procuratore Generale dello Sport, pref. Ugo Taucer, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, dott. Dante D’Alessio.
Ritenuto in fatto
Il sig. [omissis] ha presentato ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione n. 2/2025 del 3 dicembre 2025, con la quale la Corte Federale d’Appello FIV ha dichiarato inammissibile il reclamo da lui presentato avverso la decisione del Tribunale Federale FIV n. 8/2025, depositata il 26 settembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico dello stesso sig. [omissis], la sanzione di mesi 14 di sospensione.
Come ha accertato la Segreteria del Collegio di Garanzia, il ricorrente non ha tuttavia dato prova di aver effettuato il versamento del contributo, previsto dall’art. 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e dall’art. 59, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, per l’accesso al servizio di giustizia del CONI.
La Segreteria del Collegio ha, quindi, informato di tale circostanza il procuratore del ricorrente, con PEC in data 16 febbraio 2026, chiedendo di fornire prova dell’avvenuto versamento del contributo ai fini della trattazione del ricorso.
Ma anche dopo tale richiesta il ricorrente non ha dato prova dell’avvenuto regolare versamento del contributo.
Considerato in diritto
1. L’art. 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport prevede che: “1. L’accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo previsto nel presente articolo. 2. Ai sensi dell’art. 59, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, il versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da apposita circolare emanata ai sensi del successivo art. 9. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura “Contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni” e l’indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l’indicazione delle parti. 3. La misura del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni è determinata con circolare del Segretario del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia”.
2. Il versamento dei diritti amministrativi per l’accesso ai servizi di Giustizia Sportiva del CONI è previsto, pertanto, quale condizione di ricevibilità del ricorso al Collegio di Garanzia.
3. I controlli effettuati dalla Segreteria hanno evidenziato che sul conto previsto non risulta effettuato alcun versamento da parte del ricorrente sig. [omissis]. Né è risultata in alcun modo provata una anomalia del sistema.
4. Nel corso dell’udienza è intervenuto l’avv. Iannelli, collegato da remoto, che ha insistito nell’affermare che il pagamento è stato eseguito, ma è stato rifiutato dal sistema, senza fornirne tuttavia prova. L’avv. Iannelli ha anche aggiunto che intendeva ricusare la Presidente del Collegio di Garanzia.
Come risulta dal Verbale di Udienza, la Presidente ha rilevato che, in mancanza della prova del pagamento del contributo, il ricorso per ciò solo è irricevibile e non può essere, quindi, trattato, in quanto il mancato pagamento del contributo non consente in alcun modo la trattazione del ricorso.
Conseguentemente, non poteva essere presa in considerazione neppure l'eventuale istanza di ricusazione che presuppone la pendenza di un ricorso, requisito nel caso di specie insussistente.
5. In conclusione, deve ritenersi accertato che il contributo previsto non risulta versato, con la conseguente irricevibilità del ricorso.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Dichiara irricevibile il ricorso. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 marzo 2026.
La Presidente Il Relatore
F.to Gabriella Palmieri F.to Dante D’Alessio
Depositato in Roma, in data 29 aprile 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
