CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4 del 26/01/2026 – ASD NF Ardea Calcio/ FIGC

Decisione n. 4

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA

QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Carlo Bottari

Maurizio Cinelli

Barbara Marchetti - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2024, presentato, in data 10 maggio 2025, dalla ASD NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Umberto, n. 365, presso lo studio dell’avv. Leonardo Mennella,

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente in carica, non costituitasi in giudizio;

il sig. [omissis], elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico, n. 203, presso lo studio dell’avv. Priscilla Palombi;

e nei confronti

della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,

e

della Procura Generale dello Sport presso il CONI,

avverso

la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC - n. 30/TFNSVE-2023-2024, depositata e comunicata alle parti in data 10 aprile 2024, con la quale è stato respinto il ricorso iscritto al n. 22/TFN-SVE/2023-2024, proposto dall’odierno ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione della Commissione Accordi Economici istituita pressa la LND, prot. CAE n. 43 BIS 2023/2024 del 6 marzo 2024, depositata e comunicata in pari data, con la quale è stato accolto il ricorso del calciatore [omissis] e, per l'effetto, la società ASD Team Nuova Florida 2005, oggi ASD Ardea NF Calcio, è stata condannata a riconoscere al calciatore la somma di euro 11.300,00; nonché, per quanto di ragione, il dispositivo n. 28/TFNSVE-2023-2024 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC del 8 aprile 2024, con il quale è stato rigettato il reclamo n. 22/TFN-SVE/2023-2024.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 9 dicembre 2025, come da verbale, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - ASD NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005) - avv. Leonardo Mennella; l’avv. Priscilla Palombi, per il resistente, sig. [omissis], nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini.

Ritenuto in fatto

 1.        - La ASD NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005) ha esposto di avere tesserato, nella stagione sportiva 2022/2023, il calciatore [omissis], con durata del contratto dal 14 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, concordando un compenso lordo annuo pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) e un rimborso spese forfettario per vitto e alloggio pari a euro 4.400,00.

2.         - Al termine della stagione sportiva il calciatore, in data 15 novembre 2023, ha proposto ricorso alla Commissione Accordi Economici (C.A.E.), lamentando avere ricevuto solo la somma di euro 3.100,00, rimanendo creditore di complessivi euro 11.300,00, di cui euro 6.900,00 euro di compenso ed euro 4.400,00 di rimborso spese.

La ASD si è opposta alla richiesta, deducendo l’invalidità dell’accordo, a causa del mancato deposito di esso nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione e rilevando che il calciatore si era reso inadempiente alle proprie prestazioni dal 5 febbraio 2023 e sino al termine della stagione. Ha, inoltre, evidenziato di aver pagato al calciatore euro 3.150,00, come da contratto, ed euro 4.455,38 per spese di alloggio, utenze e registrazione del contratto di locazione a favore del calciatore da dicembre 2022 fino al termine della stagione 2022/2023, più di quanto dovuto in base al contratto, stante la nullità della doppia pattuizione cumulativa di compenso fisso e spese forfettarie.

La C.A.E. ha ritenuto fondate le richieste del calciatore e ha imposto all’odierna ricorrente il pagamento della somma di euro 11.300,00.

Il successivo giudizio proposto innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - si è concluso con il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

3.         - La ASD NF Ardea Calcio ha, quindi, proposto ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione, depositata e comunicata alle parti in data 10 aprile 2024, del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC, con la quale, a conferma della decisione del 6 marzo 2024 della Commissione Accordi Economici istituita presso l’Associazione sportiva, è stata condanna a pagare al calciatore [omissis] la somma di euro 11.300,00.

4.         - Con un primo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 94- ter, comma 2, capoverso 4, delle NOIF, la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle Preleggi, nonché dell'art. 2126 c.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 3, del Reg. LND. La ricorrente ha dedotto l’erroneità della decisione del Tribunale Federale, che ha considerato non fondate le censure sollevate dall’odierna ricorrente, tendenti ad affermare l’inammissibilità del ricorso alla Commissione Accordi Economici (C.A.E.) e l’infondatezza della pretesa del calciatore, avendo ritenuto erroneamente che il termine per il deposito dell’accordo economico abbia natura ordinatoria. L’accordo, ha evidenziato il ricorrente, è stato sottoscritto in data 14 dicembre 2022 e depositato solo in data 31 gennaio 2023, oltre i trenta giorni dalla sottoscrizione, come previsto nelle NOIF.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avrebbe omesso ogni pronuncia in ordine alla dedotta inammissibilità del ricorso alla C.A.E..

Con un secondo motivo, la ricorrente ha rilevato la violazione e falsa applicazione dell'art. 94-ter, comma 2, capoversi 1 e 2, delle NOIF, applicabile ratione temporis, la violazione art. 12 delle Preleggi e la violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R.. Erroneamente   il   Tribunale   Federale   avrebbe   ritenuto   che   l’accordo   economico   aveva correttamente previsto un compenso complessivo suddiviso tra prestazione sportiva e rimborso forfettario e che il divieto di cumulo sostenuto dalla reclamante andrebbe riferito, in realtà, solo al compenso per prestazione sportiva.

Le NOIF, in alternativa all’accordo tra calciatori e società della LND, che preveda le somme per prestazioni  sportive,  indennità  di  trasferta,  rimborsi  forfettari  di  spese  e  le  voci  premiali, contemplano  la  possibilità  di  un  accordo  per  l’attribuzione  di  una  somma  lorda  annuale omnicomprensiva da corrispondersi in dieci rate mensili. In relazione all’accordo alternativo rispetto a quello con le singole voci sarebbe stabilito, quindi, un divieto di cumulo della somma lorda annuale con ciascuna delle altre somme previste dall’altro tipo di accordo.

Le due tipologie di accordo sarebbero previste in via alternativa e non concorrente.

La ASD ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal calciatore dinanzi alla C.A.E. e, nel merito, che sia accolto il ricorso con dichiarazione che nulla è dovuto al calciatore, in conseguenza della nullità/invalidità/tacita risoluzione dell’accordo economico.

In via subordinata, la ricorrente ha chiesto che sia ridotto l’importo richiesto dal calciatore in considerazione dei pagamenti effettuati dalla società di euro 3.150,00 e di euro 4.455,38, o quantomeno di quello di euro 3.150,00; in via sempre subordinata ed in ogni caso, che sia ridotto l’importo richiesto, in via di equità, tenendo conto dell’inattività del calciatore a decorrere dal 5 febbraio 2023 per patologie non certificate.

5.         - In data 21 giugno 2024, la Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport ha comunicato alla ricorrente che, in seguito ad un controllo, effettuato di concerto con il competente ufficio amministrativo del CONI, non risultavano accreditati sul conto corrente dell'Ente i diritti amministrativi previsti per l’accesso ai servizi di Giustizia Sportiva, specificando che, secondo le norme del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia, “L’accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo nella misura e con le modalità determinate dalla Giunta Nazionale del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia”.

Il 28 giugno parte ricorrente ha inviato comunicazione con allegati i codici di operazioni di versamento effettuate il 10 e il 13 maggio 2024.

Con comunicazione del 10 luglio 2024, la ricorrente ha affermato nuovamente di avere effettuato i due versamenti e ha fatto riferimento al prelievo dal conto campionato, da parte del CONI, della somma di euro 2.900,00.

Con comunicazione del 21 marzo 2025, la Segreteria del Collegio di Garanzia ha evidenziato che: “...i codici prodotti non hanno consentito di effettuare una verifica in ordine al pagamento dei diritti amministrativi, dal momento che, come già richiesto, è necessario trasmettere la contabile dell’operazione nella quale deve essere specificato il numero di TRN (Transaction Reference Number).

Al fine di meglio effettuare il suddetto controllo, si richiede cortesemente di trasmettere anche la prova del regolare addebito sul conto riferito alla Società delle somme relative al pagamento dei diritti amministrativi previsti per l’accesso ai servizi di Giustizia Sportiva”.

6.         - Si è, quindi, costituito il calciatore [omissis], chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato, con vittoria di spese.

7.         - Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2025, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata assegnata in decisione.

Considerato in diritto

8.         - L’art. 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport prevede che: «1. L’accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo previsto nel presente articolo. 2. Ai sensi dell’art. 59, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva, il versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da apposita circolare emanata ai sensi del successivo art. 9. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura “Contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni” e l’indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l’indicazione delle parti. 3. La misura del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni è determinata con circolare del Segretario del CONI, sentito il Presidente del Collegio di Garanzia».

Il versamento dei diritti amministrativi previsti per l’accesso ai servizi di Giustizia Sportiva è previsto, pertanto, quale condizione di ricevibilità del ricorso al Collegio di Garanzia.

I controlli effettuati dalla Segreteria hanno evidenziato che sul conto previsto non risulta effettuato alcun versamento da parte della ASD Ardea.

D’altra parte, il riferimento al prelievo dal conto campionato non ha fondamento, atteso che il CONI non ha accesso ad esso.

Nel corso dell’Udienza, lo stesso avvocato della ricorrente ha preso atto della mancata prova dell’avvenuto versamento dei diritti amministrativi.

Deve,  pertanto,  ritenersi  accertato  che  il  contributo  previsto  non  risulta  pervenuto,  con conseguente irricevibilità del ricorso.

9.         - In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore della parte resistente costituita, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

 

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Dichiara irricevibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del resistente costituito sig. [omissis], liquidate in € 1.000,00.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 dicembre 2025.

Il Presidente                      Il Relatore

F.to Dante D’Alessio        F.to Giovanni Iannini

Depositato in Roma, in data 26 gennaio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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