CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5 del 26/01/2026 – omissis / FIV
Decisione n. 5
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Wally Ferrante - Presidente
Mario Serio – Relatore
Bastianon
Tonio Di Iacovo Lucio Giacomardo - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2025, presentato congiuntamente, in data 1° ottobre 2025, dai sigg. [omissis], [omissis] e [omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Filippo Pirisi,
contro e nei confronti
della Federazione Italiana Vela (FIV), rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Mario Mazzoni,
della Procura Federale FIV, in persona del Procuratore Federale della FIV, avv. Gianfilippo Traversa,
dei sigg. [omissis] ed [omissis], esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis], rappresentati e difesi dagli avv.ti Rachele Razzino e Carola Spano;
dei sigg. [omissis] e [omissis], in proprio ed esercenti responsabilità genitoriale sul minore [omissis]; [omissis] e [omissis], in proprio ed esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis]; [omissis], in proprio ed esercente la responsabilità genitoriale sul minore [omissis]; [omissis], in proprio ed esercente la responsabilità genitoriale sul minore [omissis], tutti rappresentati e difesi dall’avv. Francesca Tribisonna,
dei sigg. [omissis] e [omissis], esercenti responsabilità genitoriale sul minore [omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Franco Antonioli,
del sig. [omissis], in forza delle procure speciali dei sigg. [omissis] e [omissis], rappresentato
e difeso dall’avv. Alessandro Dedoni,
e
della Procura Generale dello Sport presso il CONI,
per l'integrale annullamento
della decisione n. 1/2025 del 5 settembre 2025, emessa dalla Corte Federale Nazionale di Appello della FIV, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale della FIV avverso la decisione n. 6/2025, resa, in data 12 giugno 2025, dal Tribunale Federale della FIV, nel procedimento disciplinare R.P.N.I. 11/2024 (con cui è stata irrogata, a carico, tra gli altri, di ciascuno dei suddetti ricorrenti, la sanzione della sospensione per mesi 7), è stata rideterminata in mesi 10 di sospensione la sanzione irrogata al sig. [omissis] e sono stati respinti, con conferma della suddetta decisione di primo grado, i reclami proposti dai sigg. [omissis] e [omissis].
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza dell’11 dicembre 2025, il difensore delle parti ricorrenti - sigg. [omissis], [omissis] e [omissis] - avv. Filippo Pirisi; gli avv.ti Rachele Razzino e Carola Spano, per i resistenti, sigg. [omissis] [omissis] (esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis]); l’avv. [omissis], per i resistenti, sigg. [omissis] e [omissis] (in proprio ed esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis]), sigg. [omissis] e [omissis] (in proprio ed esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis]), sig. [omissis] (in proprio ed esercente la responsabilità genitoriale sul minore [omissis]), sig. [omissis] (in proprio ed esercente la responsabilità genitoriale sul minore [omissis]); il Procuratore Federale della FIV, avv. Gianfilippo Traversa, per la resistente Procura Federale della FIV; l’avv. Fabio Mario Mazzoni, per la resistente FIV; l’avv. Francesco Antonioli, per i sigg. [omissis] e [omissis] (esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis]); l’avv. Alessandro Dedoni, per il sig. [omissis] (in forza delle procure speciali dei sigg. [omissis] e [omissis]), nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Serio.
Svolgimento del procedimento
1. Con decisione dell'11 giugno 2025, il Tribunale Federale FIV, pronunciando sul deferimento della Procura Federale nell'ambito di un soggettivamente complesso procedimento disciplinare, affermava la responsabilità, per quanto di residuo interesse, dell'affiliato [omissis], del suo Presidente [omissis] e delle Consigliere direttive [omissis] ed [omissis] ed infliggeva a ciascuno di costoro la sanzione di 7 mesi di sospensione: alla conseguente responsabilità del Club si accompagnava l'applicazione a suo carico dell'ammenda nella misura di € 10.000,00.
2. Alle persone fisiche incolpate si imputava la responsabilità in relazione sia all'omesso tempestivo e concreto intervento alle prime avvisaglie della degenerazione della situazione collegata alle reiterate denunce presentate al Club dai genitori di alcuni giovanissimi iscritti, riguardanti comportamenti gravemente inappropriati posti in essere, a danni di questi ultimi, da parte di atleti di età superiore di almeno 4 anni, sia alla gestione, giudicata opaca e comunque insufficiente della allarmante vicenda per ciò che attiene alle misure successive all'evento. Ulteriore profilo di responsabilità veniva ravvisato nel colpevole ritardo di segnalazione del fatto alla Federazione, frutto della mancata osservanza dell'obbligo stesso in presenza anche soltanto della parvenza dell'illecito disciplinare: il Tribunale addebitava tale inerzia alla presumibile volontà di non incrinare l'immagine del Club.
3. Il giudizio d'appello, svoltosi davanti alla competente Corte Federale, vedeva la partecipazione anche di terzi interessati nelle persone dei titolari della potestà genitoriale sui minori su cui sarebbero stati esercitati i comportamenti in questione. Per quanto di interesse in questa sede, l'impugnazione veniva proposta dagli incolpati, persone fisiche ed ente sportivo, colpiti dalla condanna in primo grado e dalla Procura Federale.
4. La Corte Federale d'Appello, con decisione del 5 settembre 2025, confermava quella di primo grado, ad eccezione della statuizione di condanna inerente alla posizione di [omissis], la cui sanzione sospensiva veniva elevata a 10 mesi.
5. I giudici del gravame, con articolata motivazione pervenivano alle conclusioni, di natura pregiudiziale e/o preliminare, che qui vengono sinteticamente riportate: a) la piena compatibilità del Regolamento di Giustizia della FIV con il principio ed i precetti del giusto processo alla stregua del loro consolidamento nel tempo e nella prassi di organismi internazionali: in ogni caso la struttura del procedimento sportivo è concepita in modo da assicurare la pienezza del diritto di difesa, compiutamente garantito nel corso del procedimento d'appello attraverso la previsione della facoltà, in concreto esercitata dalle parti appellanti, di depositare scritti di replica in aggiunta alla discussione orale; b) il rispetto, da parte della Procura Federale, dei termini per il compimento delle indagini preliminari, fissato in 60 giorni in virtù del combinato disposto degli articoli 47, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva CONI e 50, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIV, termini decorrenti, in perfetta simmetria con le norme di diritto comune, dal momento della piena acquisizione della notizia dell'illecito. Si rivelava, pertanto, tempestiva, anche in considerazione delle due proroghe concesse dalla Procura Generale presso il CONI, l'iscrizione degli incolpati il 2 dicembre 2024; c) la piena efficacia probatoria dei video attestanti i fatti per cui si è proceduto in omaggio alla regola fissata dall'art. 2712 c.c., nonché alla costante applicazione fattane dalla giurisprudenza di legittimità. Peraltro, fin dal momento di chiusura delle indagini, gli incolpati erano stati posti nelle condizioni di contraddire alle risultanze probatorie e di denunciare eventuali loro alterazioni o vizi in termini di attendibilità; d) la dedotta censura della genericità/ indeterminatezza dell'incolpazione si è sostanzialmente risolta nella denuncia di un vizio di merito, adeguatamente trattato con esiti reiettivi, nell'apposita cornice della sentenza, consistente nella insufficienza degli elementi di prova; e) l'inammissibilità ed al tempo stesso l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del procedimento per omessa, rituale notificazione al Procuratore costituito della decisione di primo grado sotto il profilo della tardività per mancata deduzione in sede di impugnazione e semplice prospettazione in sede di discussione orale e dell'ulteriore ragione della surroga dell'adempimento attraverso la pubblicazione nel sito federale: ciò senza considerare l'effetto sanante dell'impugnazione, che, sebbene proposta per far valere il vizio, si è diffusamente ed interamente dispiegata attraverso una pluralità di motivi additivi a quello in esame; f) egualmente tardiva si palesa la richiesta, espressamente e compiutamente formulata in sede di discussione orale e non nella dovuta sede della proposizione dell'impugnazione, di sospensione dell'efficacia delle sanzioni irrogate dal Tribunale Federale; g) la legittimità della partecipazione (pur non associata alla costituzione), per mezzo dei rispettivi rappresentanti legali, al giudizio di secondo grado dei minori soggetti passivi, in quanto essi, avendo egualmente preso parte al procedimento di primo grado, avevano acquistato la qualità, e le connesse prerogative, di litisconsorti processuali necessari.
6. Quanto al merito degli appelli proposti dagli incolpati di cui si tratta, e collateralmente di quello della Procura Federale, la Corte Federale ha osservato quanto segue.
6.1. In merito alla posizione delle componenti il Consiglio direttivo del Club, [omissis] ed [omissis], i giudici d'appello, nel confermare le statuizioni che le riguardano in termini di colpevolezza e misura sanzionatoria, hanno posto in rilievo la loro perfetta conoscenza delle serissime e risalenti denunce degli episodi oggetto del presente procedimento, in quanto partecipanti al gruppo di comunicazione per mezzo dell'applicazione WhatsApp, al cui interno la rivelazione dei fatti era avvenuta. Del resto, la relativa rappresentazione avrebbe consentito ed imposto la proposta di adozione di iniziative efficaci anche in termini di denuncia ai competenti organi federali. Assolutamente inadeguata alla straordinaria serietà della situazione doveva, pertanto, reputarsi la semplice adesione alla decisione collegiale di sospensione cautelare dei perpetratori delle condotte vietate e di devoluzione alla sola persona del Presidente del Club dell'intera trattazione della delicatissima vicenda: a consolidare la loro responsabilità sta l'inopinato invito ai genitori dei giovanissimi atleti destinatari dei comportamenti puniti a lasciare il [omissis] nel caso di disapprovazione dell'operato del Consiglio direttivo. Né è stato rinvenuto alcun riscontro all'argomento difensivo secondo cui sarebbe stata inutilmente rivolta ai genitori di questi atleti la richiesta di fornire a loro disposizione i filmati nei quali gli episodi erano rimasti impressi. Ed infatti, la semplice documentata conoscenza dei fatti stessi non avrebbe potuto in alcun modo giustificare l'omissione di iniziative ben più energiche ed efficienti rivolte allo scopo di informare gli organi federali, agevolando la fuoriuscita della questione dal protettivo contesto territoriale.
7. L'esame della posizione del Presidente del Club [omissis] ha indotto la Corte d'Appello a mantenere l'affermazione di responsabilità e ad aggravare la estensione della sospensione elevandola da 7 a 10 mesi. All'appellante veniva in particolare rimproverato: a) di essere stato positivamente a conoscenza, o di aver colpevolmente ignorato, delle condotte attribuite agli atleti incolpati in pregiudizio dei più giovani, ed in particolare di quelle verificatesi il 20 agosto 2024 ad [omissis]; b) di non aver senza indugio informato la Federazione e di aver preferito attendere “riscontri” alle notizie comunque pervenutegli; c) la contraddittorietà di tale atteggiamento attendista nei confronti degli organi federali con la sospensione immediata dalle attività sociali degli accusati, provvedimento mantenuto in essere pur di fronte alla richiesta di revoca per conto degli interessati; d) un comportamento processuale negativamente connotato dalla mancata resa di dichiarazioni difensive; e) il fatto di rivestire all'interno del club la rilevante qualità presidenziale.
7.1. L'incremento sanzionatorio era motivato con riferimento alla mancata, dettagliata allegazione, da parte dell'incolpato, definito “figura di tutto rilievo”, di circostanze mitigative della propria responsabilità (alla quale non avrebbe, comunque, potuto giovare la asserita “complessità” del caso) ed alla (ben più che probabile, quanto indebita) intenzione di operare una qualche mediazione tra le opposte esigenze (quale tutela dei minori, contenimento delle preoccupazioni dei loro genitori, solidarietà con qualche supporto agli atleti responsabilizzati ed alle loro famiglie, tutela del buon nome e del prestigio sportivo del [omissis], tutela della propria posizione giuridica).
8. Dall'affermazione di responsabilità dei tesserati, tecnici ed apicali, è discesa la responsabilità oggettiva dell'affiliato [omissis], “che non ha del resto allegato l'esclusiva imputabilità delle condotte contestate a fatto proprio ed esclusivo delle citate persone fisiche”.
9. Contro la decisione d'appello hanno proposto ricorso a questo Collegio di Garanzia i tesserati [omissis], [omissis] e [omissis], che ne hanno chiesto l'annullamento sulla base di 9 motivi.
10. Si sono costituiti per resistere la Procura Federale FIV, la FIV, i genitori dei giovani atleti destinatari delle condotte oggetto di incolpazione; in funzione adiuvante del ricorso sono intervenuti i rappresentanti legali degli atleti incolpati.
11. All'udienza dell'11 dicembre 2025, ciascuna delle parti costituite ha insistito nelle proprie domande; la Procura Generale dello Sport presso il CONI ha concluso per l’inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
12. Il ricorso non può trovare complessivamente accoglimento, concorrendo in esso profili di inammissibilità e di infondatezza, come si andrà esponendo.
13. Premessa in linea generale la necessità, coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questo Collegio (decisione n. 50 del 2020), della notificazione del ricorso principale a tutte le parti del precedente grado di giudizio, a pena di inammissibilità, va rilevata l'omissione di tale adempimento nei confronti della società sportiva, che avrebbe dovuto ricevere l'atto nella propria autonomia soggettiva, diversa da quella del Presidente agente per sé e, comunque, sospeso dalla carica per effetto delle pronunce di merito. Tuttavia, il Collegio reputa che l'importanza delle questioni trattate e dell'intero contesto storico non lo dispensi in via eccezionale da una trattazione del merito, in via generale e costante preclusa dalla menzionata causa di inammissibilità.
14. Il primo motivo, con il quale è stata lamentata la violazione del diritto di difesa per mancata notificazione della decisione di primo grado è infondato, alla luce dell'ineccepibile ragionamento sviluppato sul punto dalla Corte d'Appello, che ha esattamente rilevato, da un canto, il pieno raggiungimento dello scopo notiziale attraverso l'analitica impugnazione, solo resa possibile da una totale conoscenza del provvedimento, e, d'altro canto, la tardività della deduzione difensiva sollevata per la prima volta solo durante la discussione orale.
15. Anche il secondo motivo, che denuncia l'ulteriore violazione del diritto di difesa per la asserita impossibilità per l'odierno ricorrente di svolgere per ultimo le proprie ragioni, è infondato in quanto i giudici d'appello, proprio per irrobustire la posizione difensiva, hanno consentito alle parti, dopo la discussione orale, di depositare ulteriori memorie in contraddittorio tra loro, ossia scritti riepilogativi ed illustrativi degli argomenti già oralmente e ritualmente trattati: il che implica un accrescimento, piuttosto che un indebolimento, delle facoltà difensive.
16. Il terzo motivo si incentra essenzialmente, come si arguisce già dalla proposizione introduttiva che si esprime nel senso che “le indagini sono sommarie, incomplete e prive di riscontri”, su un assorbente rilievo di merito, del tutto inammissibile in questa sede. Ed infatti, la sentenza impugnata, con motivazione logica e congrua, come tale incensurabile in sede di legittimità, ha dato conto, come riportato nella parte narrativa che precede, delle ragioni in forza delle quali il materiale probatorio, legittimamente acquisito, ha consentito di accertare le concorrenti responsabilità, omissive e commissive, di tutti i ricorrenti in relazione alle cariche rispettivamente ricoperte, alla doviziosità degli elementi probatori acquisiti ed al mancato compimento delle doverose attività istituzionali nei confronti della Federazione ed a tutela delle parti offese.
17. Ad analoga dichiarazione di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo al quarto motivo di ricorso, che, riguardando una ricostruzione alternativa effettuata in seno allo stesso ricorso, del momento di acquisizione della notizia dell'illecito da parte della Procura Federale, si risolve in una plateale censura di merito sollecitatoria di un nuovo esame delle circostanze di fatto da parte di questo Collegio, ciò che è statutariamente precluso. Peraltro, la censura trascura di considerare che, ancora una volta con motivazione convincente e completa, la Corte d'Appello ha esaurientemente ed esattamente collegato i principi regolatori dei tempi di esercizio dell'azione disciplinare con le concrete, adeguatamente vagliate ed enunciate circostanze cronologiche della fattispecie, di cui la precedente parte narrativa ha dato evidenza.
18. Anche il quinto motivo incorre nella medesima statuizione di inammissibilità, dolendosi del cattivo esercizio del potere istruttorio della Corte d'Appello in relazione ad apposite istanze difensive. Ora, il sedimentato principio della non ricorribilità in sede di legittimità dei provvedimenti ordinatori del giudice di merito, allorché, come in questo caso, razionalmente fondati, deve trovare piena applicazione con riguardo al caso di specie. Ed infatti, con motivazione insuscettibile di negativo apprezzamento sul piano della logica argomentativa, la decisione impugnata riconduce agli stretti binari dell'effettiva utilità a fini decisori la propria attività istruttoria eventualmente integrativa del materiale già acquisito agli atti. Tale scelta non può essere esposta a rivalutazione da parte di questo Collegio.
19. Discorso e conclusione analoghi in termini di inammissibilità va condotto con riguardo al sesto motivo di ricorso, ancora una volta impingente sul tema della erronea e contraddittoria valutazione delle prove e tendente ad un'indebita prospettazione di un alternativo approdo decisorio. Queste, al contrario, sono state pertinentemente esaminate ed hanno altrettanto correttamente condotto la Corte d'Appello a formulare la propria affermazione di responsabilità nei confronti di ciascuno dei ricorrenti in relazione alla specifica posizione societaria, ai derivati obblighi incombenti, alle indiscutibili omissioni.
20. Il settimo motivo, indirizzato alla censura dei criteri sanzionatori adottati va, altresì, dichiarato inammissibile mancando di assolvere gli standard consolidati nella giurisprudenza di questo Collegio a sostegno di ragioni contestative di natura ed entità della sanzione, entrambe appartenenti al dominio delle scelte discrezionali del giudice di merito ove non risultino - il che non si ravvisa in questo caso - macroscopicamente illogiche o arbitrarie.
21. Con l'ottavo motivo, si addebita alla Corte d'Appello un'errata rappresentazione giuridica dei fatti, che sarebbe stata in sostanza contaminata da una valutazione di carattere psicopedagogico. Il motivo resta attanagliato nel vizio della inammissibilità in quanto si dirige al cuore della valutazione di merito della sentenza impugnata, che, lungi dall'aver adottato un approccio estraneo al metodo di giudizio proprio dei canoni giuridici, si è giustamente collocata nell'angolo visuale dell'inquadramento delle condotte secondo il parametro della gravità, opportunamente determinata anche attraverso la pesantezza delle conseguenze psicologiche e fisiche nella sfera delle vittime.
22. Anche il nono motivo va dichiarato inammissibile e, comunque, infondato. Esso si appunta sulla illegittimità dell'aggravamento della sanzione applicata al Presidente del club [omissis]. Ed infatti, è da escludere che la statuizione sia immotivata e che, comunque, le relative ragioni non possano affiorare dal contesto del provvedimento. Ed infatti, se è vero che parte delle ragioni illustrate dalla Corte d'Appello meritano di essere corrette, laddove erroneamente imputano all'odierno ricorrente la mancata adduzione di elementi idonei a suffragare la riduzione della sanzione applicata dal Tribunale Federale (l'osservazione, infatti, avrebbe solo potuto spiegare il rigetto della richiesta di moderazione della pena), è parimenti innegabile che nel medesimo contesto argomentativo la decisione lasci trasparire la ragione autosufficiente a legittimare razionalmente l'aggravamento della sanzione, riconducibile, secondo un metodo giuridicamente apprezzabile di gradazione delle responsabilità, al ruolo preminente e rappresentativo del ricorrente in ambito societario.
23. In conclusione il ricorso va rigettato.
24. Il regolamento delle spese obbedisce al criterio della soccombenza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento a tale titolo della somma di € 500,00 a favore di ciascuna delle parti costituite per resistere, ad eccezione, quindi, degli interventori adesivi [omissis] e [omissis]. Non vanno assunti provvedimenti sulle spese in merito alla posizione della Procura Federale FIV.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Rigetta il ricorso perché inammissibile e infondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, in favore di
ciascuna delle parti costituite ad eccezione dei sigg. [omissis] e [omissis]. Nulla per le spese con riferimento alla posizione della Procura Federale FIV.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 dicembre 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Wally Ferrante F.to Mario Serio
Depositato in Roma, in data 26 gennaio 2026. Il Segretario
F.to Alvio La Face
