F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0010/CFA pubblicata il 17 Luglio 2026 (motivazioni) –PFI / sig. Nicola Merletti e società A.S.D. Real Bolgare
Decisione/0010/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0186/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Roberta Landi – Componente
Roberto Eustachio Sisto - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0186/CFA/2025-2026, proposto dal Procuratore federale interregionale, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia n. 121 del 4 giugno 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza, tenutasi in tenutasi in modalità mista, il 9 luglio 2026, l’avv. Roberto Eustachio Sisto e uditi il sostituto procuratore federale, Avv. Mario Taddeucci Sassolini e l’Avv. Cristina Valtulini per il sig. Nicola Merletti e per la società A.S.D. Real Bolgare.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di deferimento dell’8 maggio 2026 (prot. 29221/662pfi25-26/PM/fl) il Procuratore federale interregionale deferiva al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia il sig. Nicola Merletti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Bolgare, e la medesima società.
Al sig. Merletti veniva contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere, in data 7 dicembre 2025, al termine dell’incontro Real Bolgare - Atletico Provaglio, valevole per il girone C del campionato di Terza Categoria, proferito all’indirizzo del calciatore avversario sig. S.M., schierato con la squadra ospite con la maglia numero 5, l’espressione «negro», in prossimità della zona spogliatoi e nel corso di una «mass confrontation» tra tesserati di entrambe le squadre.
Alla società A.S.D. Real Bolgare veniva ascritta la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Merletti.
Il procedimento traeva origine dalla segnalazione trasmessa a mezzo posta elettronica l’11 dicembre 2025 dal calciatore sig. S.M., tesserato per l’Atletico Provaglio, con la quale il segnalante lamentava di avere subìto, nel finale e nel post-gara, insulti anche di matrice razziale («negro», «torna al tuo paese») ad opera di tesserati della Real Bolgare.
La Procura federale procedeva all’audizione del direttore di gara e di numerosi tesserati di entrambe le società, acquisendo altresì il referto arbitrale, i fogli di censimento, gli organigrammi, le posizioni di tesseramento e il provvedimento del Giudice sportivo (Comunicato ufficiale n. 24 dell’11 dicembre 2025).
All’esito, con la relazione di chiusura del 9 marzo 2026, la Procura riteneva provato l’episodio discriminatorio a carico del calciatore che indossava la maglia n. 3 della Real Bolgare, identificato nel sig. Merletti, sulla base delle dichiarazioni del segnalante e del compagno di squadra sig. Kanso Ismael, nonché dell’ammissione resa dallo stesso deferito di avere definito «il nero» il calciatore avversario.
Con memoria difensiva i deferiti eccepivano, in via principale, il difetto di prova circa l’effettiva pronuncia di espressioni discriminatorie, valorizzando l’assenza di ogni riferimento a insulti razziali nel referto arbitrale e la dichiarazione del direttore di gara, il quale aveva escluso di avere udito o ricevuto segnalazioni immediate in ordine a fatti discriminatori.
La difesa evidenziava, inoltre, la tardività della segnalazione, inoltrata soltanto alcuni giorni dopo i fatti e successivamente all’irrogazione, a carico dello stesso segnalante, di una sanzione disciplinare per condotta provocatoria, prospettandone una possibile finalità strumentale.
La difesa deduceva altresì la contraddittorietà della ricostruzione accusatoria e assumeva che il sig. Merletti avesse in ogni caso utilizzato il termine «nero» con funzione meramente descrittiva, al solo fine di identificare il giocatore coinvolto nei disordini, deducendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 28 del Codice di giustizia sportiva e chiedendo, in via principale, il proscioglimento e, in subordine, la derubricazione della condotta.
All’udienza del 14 maggio 2026 comparivano, per la Procura federale, l’Avv. Francesco Vignoli e, per i deferiti, l’Avv. Cristina Valtulini; il rappresentante della Procura insisteva per l’affermazione di responsabilità, invocando i principi enunciati da Corte federale d’appello, Sez. I, n. 59/2023-2024 e Sez. I, n. 32/2025-2026, mentre la difesa si riportava agli atti.
Con la decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 121 del 4 giugno 2026, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia assolveva il sig. Merletti e la società A.S.D. Real Bolgare.
Il Tribunale muoveva dal rilievo che le circostanze di tempo e di luogo dell’episodio erano pacifiche, collocandosi al termine della gara, in un contesto di tensione dovuto al risultato maturato e ad alcune provocazioni poste in essere dallo stesso segnalante e descritte dall’arbitro nel referto.
Il Tribunale osservava che il deferimento traeva origine dalla segnalazione del sig. S.M., il quale si doleva della sanzione ricevuta a fronte dell’assenza di sanzioni verso i tesserati della Real Bolgare, e valorizzava, in senso contrario all’assunto accusatorio, le dichiarazioni del direttore di gara, il quale, per la propria prossimità agli episodi, aveva riferito di non avere udito né ricevuto segnalazioni di insulti a carattere razzista.
Il Tribunale rilevava, inoltre, l’inconciliabilità delle dichiarazioni dei tesserati delle due società, e riteneva che, pur avendo il deferito ammesso l’uso del termine «nero» a fini identificativi, non emergessero indizi gravi, precisi e concordanti tali da considerare assolto l’onere probatorio gravante sull’accusa, e per l’effetto assolveva entrambi i deferiti.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo il Procuratore federale interregionale, con atto del 10 giugno 2026 (prot. 32252/662pfi25-26/PM/ce), affidato a un unico motivo, con il quale deduce l’erronea valutazione delle evidenze probatorie acquisite agli atti, in ordine alla ritenuta insussistenza della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.
La reclamante assume che il Tribunale abbia ingiustamente svalutato le risultanze istruttorie e posto in dubbio, senza ragione, l’attendibilità della persona offesa, in violazione del principio secondo cui il fatto può ritenersi provato anche sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, purché ne siano positivamente verificate la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca, valorizzando la coerenza tra le dichiarazioni del segnalante e quelle del sig. Kanso Ismael, l’identificazione del calciatore n. 3 nel sig. Merletti sulla base delle distinte di gara e l’ammissione dello stesso deferito.
La reclamante richiama, inoltre, l’orientamento secondo cui l’omessa menzione di un fatto nel referto arbitrale non ne esclude la verificazione, potendone la prova essere desunta aliunde, e il criterio dello standard probatorio disciplinare, superiore alla semplice probabilità e inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, chiedendo la riforma della decisione e l’applicazione, nei confronti del sig. Merletti, della sanzione di dieci giornate di squalifica e, nei confronti della società, dell’ammenda di euro 800,00.
Si sono costituiti in giudizio il sig. Merletti e la società A.S.D. Real Bolgare, depositando un’unica memoria difensiva con la quale, in via principale, hanno ribadito il difetto di prova circa l’effettiva pronuncia di espressioni discriminatorie, valorizzando l’assenza di ogni riferimento a insulti razziali nel referto e la dichiarazione del direttore di gara.
I reclamati hanno insistito sulla tardività e sull’asserita finalità strumentale della segnalazione, inoltrata dopo l’irrogazione, a carico dello stesso segnalante, di una sanzione per condotta provocatoria, e hanno ribadito che il termine «nero» sarebbe stato adoperato con funzione meramente descrittiva, deducendo l’assenza dell’animus iniuriandi e, quindi, dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 28 del Codice di giustizia sportiva.
Quanto alla società, la difesa ha dedotto l’assenza di culpa in vigilando, rilevando che i fatti si sarebbero verificati al termine della gara e al di fuori del terreno di gioco, con pronto intervento dei dirigenti presenti, e ha richiamato l’impegno del sodalizio nel contrasto a ogni forma di discriminazione.
I reclamati hanno chiesto, in via principale, il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata e, in subordine, la derubricazione della condotta a fattispecie meno grave, con applicazione della sanzione minima anche nei confronti della società.
All’udienza del 9 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, uditi il rappresentante della Procura federale e il difensore dei reclamati, la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di reclamo la Procura federale deduce l’erronea valutazione delle evidenze probatorie acquisite agli atti, in ordine alla ritenuta insussistenza della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva ascritta al sig. Nicola Merletti e, correlativamente, della responsabilità oggettiva della società A.S.D. Real Bolgare.
Il motivo è fondato.
1.1. Difatti, giova muovere dalla cornice normativa e dai principi che governano l’accertamento del comportamento discriminatorio e il relativo regime probatorio.
L’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva definisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale.
Il successivo comma 2 punisce il calciatore che commette tale violazione con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato.
Quando alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, si accompagni la violazione della più specifica previsione dell’art. 28, trova applicazione la sola sanzione dettata dalla disposizione speciale (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 80/2022-2023).
Il discrimine tra la mera espressione offensiva o ingiuriosa, sanzionabile ai sensi dell’art. 4, e la condotta discriminatoria, sanzionabile ai sensi dell’art. 28, risiede nel fatto che quest’ultima è integrata allorché l’espressione miri specificamente a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona in ragione della sua diversità per motivi, tra gli altri, di razza, di colore o di origine anche etnica (Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 105/2020-2021; Sez. I, n. 96/2024-2025).
La qualificazione di una condotta come discriminatoria presuppone, dunque, un’offesa inequivocabilmente riconducibile a un pregiudizio fondato su un fattore protetto (Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 115/2024-2025; Sez. I, n. 101/2024-2025; Sezioni Unite, n. 37/2025-2026).
1.2. Sul versante probatorio, il valore sufficiente ad affermare la realizzazione di un illecito disciplinare si attesta a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, essendo necessario e sufficiente acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (Collegio di garanzia dello sport, Sezioni Unite, n. 13/2016; Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 105/2020-2021; Sez. I, n. 76/2021-2022; Sez. III, n. 68/2021-2022; Sezioni Unite, n. 35/2021-2022).
L’onere di raggiungere detta soglia grava sull’accusa e, nel giudizio di gravame, sul reclamante che assuma erronea la valutazione compiuta dal giudice di prime cure.
1.3. Nel caso di specie non si verte, in realtà, nell’ipotesi delle sole dichiarazioni della persona offesa, bensì in un quadro di plurime fonti dirette e convergenti.
Il principio secondo cui il fatto può ritenersi provato anche sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, purché ne siano positivamente verificate la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 58/2023-2024; Sezioni Unite, n. 114/2020-2021), rileva, pertanto, qui a fortiori, giacché le dichiarazioni del segnalante non sono isolate, ma trovano riscontro in ulteriori e autonomi elementi di prova.
1.4. Il nucleo del fatto contestato, ossia la pronuncia, da parte del calciatore n. 3 della Real Bolgare, dell’epiteto «negro» all’indirizzo del calciatore avversario sig. S.M. al termine della gara, risulta provato al livello della ragionevole certezza.
Il segnalante sig. S.M. ha individuato nel «numero 3 Merletti Nicola» l’autore dell’insulto, dichiarando di essersi visto rivolgere un chiaro insulto razziale consistito nell’espressione «negro».
Il calciatore sig. Kanso Ismael ha riferito di avere udito direttamente l’espressione «negro» rivolta al compagno di squadra, attribuendola con sicurezza al giocatore n. 3 della Real Bolgare e identificando il sig. Merletti nella fotografia sottopostagli, così rendendo una dichiarazione di percezione diretta e non de relato.
L’identità tra il calciatore n. 3 e il sig. Merletti è confermata, su base documentale, dalle distinte di gara.
A tali riscontri diretti si aggiunge la conferma ambientale resa dal dirigente sig. Daffini, il quale ha dichiarato di avere udito insulti anche di natura razziale in danno del sig. S.M. nella medesima fase, pur senza essere in grado di individuarne l’autore.
Soprattutto, lo stesso incolpato ha ammesso di avere adoperato il termine «nero» riferendolo al calciatore avversario, avendo dichiarato di avere riferito a un compagno dell’Atletico Provaglio che il «nero» li aveva provocati per tutta la partita.Le fonti indicate, valutate non atomisticamente ma nella loro coesistenza e capacità cumulativa (Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 15/2023-2024), integrano indizi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare la ragionevole certezza richiesta.
1.5. Le circostanze valorizzate dal giudice di prime cure non valgono a incrinare tale convincimento.
La pregressa sanzione irrogata al segnalante per le proprie provocazioni (Comunicato ufficiale n. 24 dell’11 dicembre 2025) e la tardività della segnalazione, impongono, è vero, un vaglio più penetrante e rigoroso della sua credibilità (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 58/2023-2024; Sez. I, n. 116/2022-2023), al quale peraltro le sue dichiarazioni resistono, siccome corroborate da fonti indipendenti.
L’essere stato il segnalante, a propria volta, autore di provocazioni non esclude, sul piano logico, di esserne stato anche destinatario, in un contesto - pacifico agli atti - di insulti reciproci sfociati in una «mass confrontation».
Le divergenze sul tenore letterale delle espressioni riferite dai vari dichiaranti attengono a elementi periferici e non intaccano la concordanza sul nucleo, ben potendo il giudice ritenere la prova dichiarativa veridica anche solo in parte (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 53/2023-2024).
1.6. Il fondamento portante dell’assoluzione impugnata, ossia l’asserita esclusione «con certezza» dell’episodio discriminatorio da parte del direttore di gara, non convince perché riposa su un indebito ampliamento della portata delle risultanze istruttorie.
Il direttore di gara ha dichiarato di non avere avuto percezione diretta del fatto in contestazione e di non avere ricevuto segnalazione immediata di insulti a sfondo razziale, sicché non ha escluso — né avrebbe potuto — la commissione dell’illecito, avvenuta al di fuori della sua presenza.
Ne consegue che la portata delle dichiarazioni dell’arbitro non è idonea a elidere il fatto storico imputato al sig. Merletti, ove lo stesso si sia verificato, come effettivamente emerge dagli atti, al di fuori della sua diretta percezione.
La non percezione dell’ufficiale di gara è cosa diversa dall’esclusione del fatto e non ne costituisce prova negativa.
Ai sensi dell’art. 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, il referto fa piena prova soltanto di quanto attestato come avvenuto alla presenza del direttore di gara, e non assurge a prova legale del quod non; sicché il solo fatto che un evento non sia stato percepito o documentato dall’arbitro non implica che non si sia verificato, potendone la prova essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 51/2019-2020; Sez. I, n. 27/2025-2026; Sezioni Unite, n. 81/2024-2025).
Il giudice di prime cure ha invece convertito un elemento neutro, quale la mancata percezione dell’arbitro collocatosi in prossimità del parapiglia (“posso escludere con certezza che il sig. S.M. sia stato oggetto di insulti, minacce verbali e/o fisiche in mia presenza ed escludo che lo stesso me le abbia riferite come accadute”) originato dalle provocazioni dello stesso segnalante, in prova decisiva a discarico, così incorrendo nell’errore di valutazione dedotto con il reclamo.
Del resto, lo stesso deferito ha ammesso di avere utilizzato, nel medesimo contesto, il termine “nero” per identificare il calciatore avversario; tale dichiarazione non prova, isolatamente considerata, la pronuncia dell’epiteto contestato, ma costituisce un elemento di riscontro circa il contesto, il destinatario e l’identificazione dell’autore, da valutare unitamente alle dichiarazioni dirette del s gnal nte e del sig. Kanso Ismael.
1.7. Né vale a escludere la responsabilità la tesi difensiva dell’uso meramente descrittivo del termine «nero».
Due dichiaranti diretti hanno riferito non già una qualificazione descrittiva, ma un insulto razziale rivolto al calciatore avversario, sicché l’espressione «negro», indirizzata a un calciatore di colore in una fase di aperto contrasto, mira specificamente a ledere la dignità della persona in ragione della sua appartenenza razziale e integra la fattispecie dell’art. 28, comma 1, e non il mero insulto sanzionabile ai sensi dell’art. 4 (Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 105/2020-2021; Sezioni Unite, n. 115/2024-2025).
La lettura descrittiva, oltre a provenire dal solo incolpato e in chiave difensiva, non è idonea a introdurre un ragionevole dubbio a fronte del convergente compendio probatorio.
1.8. Deve pertanto ritenersi assolto l’onere probatorio gravante sull’accusa e raggiunta la ragionevole certezza in ordine alla commissione, da parte del sig. Merletti, del comportamento discriminatorio contestato.
La decisione impugnata, per avere svalutato i riscontri diretti e ampliato indebitamente la portata delle dichiarazioni del direttore di gara, non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova e di accertamento del comportamento discriminatorio.
Poiché la condotta integra la più specifica previsione dell’art. 28, la contestuale contestazione dell’art. 4, comma 1, resta in essa assorbita (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 80/2022-2023), sicché il motivo, in relazione alla posizione del sig. Merletti, è fondato e va accolto.
2. All’accertata responsabilità del sig. Merletti consegue la determinazione della sanzione.
2.1. L’art. 28, comma 2, del Codice di giustizia sportiva punisce il calciatore che commette il comportamento discriminatorio con la squalifica per almeno dieci giornate di gara.
Nel caso di specie ricorre, tuttavia, la circostanza attenuante tipizzata prevista dall’art. 13, comma 1, lettera b), del Codice di giustizia sportiva, secondo cui la sanzione è attenuata ove il fatto doloso o colposo della persona offesa abbia concorso, unitamente alla condotta del responsabile, a determinare l’evento.
È emerso dagli atti – siccome descritto dall’arbitro nel referto e sanzionato dal Giudice sportivo con due giornate di squalifica (Comunicato ufficiale n. 24 dell’11 dicembre 2025) – che il segnalante tenne, nella fase immediatamente conclusiva della gara, una condotta provocatoria reiterata e specificamente diretta nei confronti dei tesserati avversari.
Tale condotta non si esaurì nel determinare un generico clima di tensione: come ammesso dallo stesso deferito, il quale ha riferito che il «nero» lo aveva provocato per tutta la partita, la reazione verbale del sig. Merletti si innestò direttamente sulla provocazione subita, in immediata contiguità temporale con essa.
La condotta della persona offesa concorse, dunque, unitamente a quella del responsabile, a determinare non già il solo parapiglia, bensì lo specifico evento disciplinarmente rilevante, costituito dalla pronuncia dell’espressione discriminatoria.
Il nesso eziologico così ricostruito rileva, peraltro, unicamente sul piano della graduazione della rimproverabilità dell’agente e non attribuisce alla provocazione alcuna efficacia scriminante o giustificatrice, restando la scelta, autonoma e specifica, di ricorrere all’epiteto razziale interamente ascrivibile al deferito.
2.2. All’operatività di tale attenuante non osta la previsione del minimo edittale di dieci giornate.
Non ignora il Collegio l’orientamento (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 62/2025-2026), secondo cui l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 non potrebbe comportare l’irrogazione, per la violazione dell’art. 28, di una sanzione inferiore al minimo di dieci giornate, in ragione del carattere asseritamente tassativo di tale soglia.
Tale indirizzo non è, peraltro, condiviso da questo Collegio, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, l’art. 15, comma 1, del Codice di giustizia sportiva dispone che «se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave».
La disposizione, riferendo espressamente la riduzione «alla metà del minimo previsto per l’infrazione», presuppone logicamente la p rme bilità del minimo edittale all’operare delle circostanze attenuanti e non reca alcuna deroga per la fattispecie dell’art. 28.
Né la formula «almeno dieci giornate» di cui all’art. 28, comma 2, vale a sottrarre tale fattispecie al regime generale degli artt. 13 e 15: l’avverbio «almeno» individua il minimo edittale, ossia la soglia inferiore della cornice sanzionatoria, e non un limite invalicabile insensibile alle circostanze attenuanti; ove il legislatore federale avesse inteso escludere l’operatività del meccanismo di gradazione, lo avrebbe previsto espressamente, sicché, in difetto di deroga espressa, le norme generali trovano applicazione anche alla sanzione qui in esame.
In secondo luogo, l’insormontabilità del minimo edittale, nella giurisprudenza di questa Corte, è riservata alle sanzioni incidenti sulla par condicio competitiva - segnatamente le penalizzazioni in classifica a carico delle società - mentre per le sanzioni a contenuto personale e afflittivo il giudice può, facendo uso delle attenuanti, determinare la misura anche al di sotto del minimo (Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 89/2019-2020; Sezioni Unite, n. 93/2024-2025).
Nello stesso senso, del resto, anche la Corte sportiva d’appello ha ammesso che le circostanze attenuanti di cui all’art. 15 consentano di ridurre sino alla metà del minimo la sanzione prevista dall’art. 28 (v., ad esempio, Corte sportiva d'appello, Sez. III, n. 250/CSA/2023-2024).
Va, in ogni caso, tenuta distinta la riduzione qui operata – fondata sull’applicazione di una circostanza attenuante tipizzata, ai sensi degli artt. 13, comma 1, lettera b), e 15, comma 1 – dalla diversa e più ampia deroga eccezionale al minimo edittale che, in forza diretta del principio di proporzionalità di rango costituzionale ed eurounitario, questa stessa Sezione ha ammesso, per i soli casi limite di manifesta sproporzione, con la recentissima decisione 2 luglio 2026, n. 1/2026-2027, la quale ha qualificato il minimo di sei mesi dell’art. 28-bis, comma 5, come parametro derogabile a prescindere dalla ricorrenza di attenuanti tipizzate.
Tale precedente rileva, nel presente giudizio, non quale fondamento immediato della riduzione – qui operata in via ordinaria ai sensi degli artt. 13 e 15, e non come deroga eccezionale per manifesta sproporzione – bensì quale argomento sistematico, in quanto conferma che il minimo edittale delle sanzioni a contenuto personale e afflittivo non è, in sé, insormontabile.
La squalifica di cui all’art. 28, comma 2, condividendo la medesima natura personale e afflittiva e non incidendo sulla par condicio competitiva, non può ricevere trattamento deteriore, sicché il relativo minimo è riducibile, ai sensi dell’art. 15, comma 1, in presenza di circostanze attenuanti.
2.3. Facendo applicazione di tali principi, la squalifica può essere diminuita sino alla metà del minimo, e cioè fino a cinque giornate di gara.
La misura di otto giornate, qui ritenuta equa, si colloca dunque ampiamente entro il margine di riduzione consentito in via ordinaria dall’art. 15, comma 1.
2.4. Deve, peraltro, precisarsi che l’attenuante incide esclusivamente sul disvalore soggettivo della condotta - attenuando, per effetto della provocazione altrui e del contesto concitato, il grado di rimproverabilità dell’agente - e non anche sull’intollerabilità oggettiva della matrice razziale dell’offesa, che permane immutata.
La provocazione subita, per quanto grave, non giustifica né rende in alcun modo proporzionata una reazione a sfondo razziale, siccome il comportamento discriminatorio, per il profondo disvalore che lo connota e in coerenza con i principi fondamentali dell’ordinamento sportivo (art. 2, comma 5, dello Statuto della FIGC; Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 115/2024-2025), non tollera giustificazioni fondate sul contegno della vittima.
Non v’è, in ciò, contraddizione con il riconoscimento dell’attenuante: altro è affermare che il fatto della persona offesa ha concorso a determinare l’evento, incidendo sul grado di rimproverabilità dell’agente ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), altro sarebbe attribuire alla provocazione un’efficacia scriminante o giustificatrice, che resta in radice esclusa.
La contenuta entità della riduzione, limitata a due giornate e dunque ampiamente inferiore alla riduzione massima consentita dall’art. 15, comma 1, preserva del resto l’effettività e l’afflittività della sanzione (art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva) e la ferma riprovazione della condotta.
Va pertanto applicata al sig. Merletti la sanzione della squalifica per otto giornate di gara, da scontarsi in gare ufficiali.
3. La responsabilità del sig. Merletti fonda, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Real Bolgare per il comportamento del proprio tesserato.
Sul punto, giova ricordare che, per costante orientamento di questa Corte (cfr. tra le altre, decisione n. 4 CFA/ 2023-2024) “ la responsabilità oggettiva delle società trova il proprio fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione di misure idonee a prevenire la possibilità di commissione di illeciti e che responsabilizza le società in modo tale che vengano posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo e vengano scelti con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento di competizioni sportive”. La difesa della società ha addotto: 1) che il fatto contestato si è verificato al termine della gara e fuori dal terreno di gioco, e che i dirigenti presenti sarebbero prontamente intervenuti per sedare gli animi; 2) la società, inoltre, persegue un costante impegno di contrasto ad ogni forma di discriminazione, anche attraverso incontri di formazione, pubblicazione di manifesti quali “Percorso di formazione permanente per operatori sportivi/cooperativa Piccolo Principe...gennaio-maggio 2026”/, manifesto di ingresso al centro sportivo...”, allegati alla memoria difensiva Ebbene, la prima argomentazione non coglie nel segno, trattandosi di fatti avvenuti in prossimità degli spogliatoi e che avrebbero visto i dirigenti - al più - intervenire successivamente al fatto in contestazione “al fine di sedare gli animi”; condotta, questa, comunque irrilevante rispetto invece alle necessarie attività preventive che la società avrebbe dovuto porre in essere al fine di scongiurare ogni possibile illecito di natura discriminatoria; quanto al punto 2), trattasi di incontri di formazione per operatori sportivi - peraltro successivi (gennaio-maggio 2026) all'episodio denunciato - finalizzati alla individuazione di eventuali situazioni di disagio o di abbandono dei giovani atleti (cfr. memoria difensiva), mentre risulta di scarso rilievo la scarna e generica cartellonistica asseritamente affissa all’ingresso della sede (documentazione fotografica peraltro priva di data certa). Orbene, gli elementi addotti appaiono insuscettibili di scalfire la responsabilità oggettiva ascritta, sul presupposto che il su richiamato principio di precauzione impone una costante opera di responsabilizzazione della società, finalizzata anche ad una scelta “accurata” dei tesserati, proprio per neutralizzare in nuce ogni possibile comportamento che vìoli il regolare svolgimento delle competizioni sportive. Del resto, in materia di comportamenti discriminatori, non può riconoscersi rilievo scriminante alla condotta asseritamente meritoria del sodalizio (Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 15/2023-2024). Quanto alla misura della sanzione pecuniaria, la riduzione riconosciuta al tesserato si estende, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, in via automatica e doverosa, anche alla società responsabile ai sensi dell’art. 6, sicché l’ammenda richiesta dalla Procura nella misura di euro 800,00 va corrispondentemente ridotta e determinata in euro 600,00.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al Sig. Nicola Merletti: la squalifica di 8 (otto) giornate;
- alla società A.S.D. Real Bolgare: l’ammenda di € 600,00 (seicento/00). Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Eustachio Sisto Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
