F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0011/CFA pubblicata il 20 Luglio 2026 (motivazioni) – PFI/società U.S. Pio XI Speranza et alios
Decisione/0011/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0196/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente
Paola Palmieri - Componente
Angelo De Zotti - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0196/CFA/2025-2026 del Procuratore federale interregionale, per la riforma della decisione del Tribunale federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 122 del 5 giugno 2026, comunicata in data 9 giugno 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza dell’8 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Angelo De Zotti; sono presenti l’Avv. Gian Paolo Guarnieri per il reclamante, l’Avv. Matteo Sperduti per i Sig.ri Gianpaolo Radrezza, Michele Diana, Mattia Alfano, Francesco Antonio Anania e Andrea Lascala, nonché per la società U.S. Pio XI Speranza; è presente altresì il Sig. Gianpaolo Radrezza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Il deferimento all’esito del quale è stata emessa la decisione appellata ha ad oggetto i seguenti capi di incolpazione:
“1.- il sig. Gianpaolo Radrezza, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pio XI Speranza: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Andrea Lascala di partecipare, nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S. Pio XI Speranza, alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria nonostante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall’accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024: Gerardiana Monza - U.S. Pio XI Speranza del 14.9.2025, U.S. Pio XI Speranza - Polisportiva CGB SSDRL del 21.9.2025, Solese A.S.D.- U.S. Pio XI Speranza del 28.9.2025, U.S. Pio XI Speranza – Serenissima San Pio X del 5.10.2025, U.S. Pio XI Speranza – San Giorgio del 9.10.2025, Martesana Calcio ASD - U.S. Pio XI Speranza del 12.10.2025, Nuova Real ASD - U.S. Pio XI Speranza del 26.10.2025, Pol. Rondinella ASD 1955 - U.S. Pio XI Speranza del 5.11.2025 e Football Sesto 2025 ASD - U.S. Pio XI Speranza del 16.11.2025;
2. - il sig. Michele Diana, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri Gerardiana Monza - U.S. Pio XI Speranza del 14.9.2025, Pol. Rondinella ASD 1955 - U.S. Pio XI Speranza del 5.11.2025 e Football Sesto 2025 ASD - U.S. Pio XI Speranza del 16.11.2025, tutti valevoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Andrea Lascala, attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall’accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024;
3.- il sig. Mattia Alfano, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri U.S. Pio XI Speranza - Polisportiva CGB SSDRL del 21.9.2025, Solese A.S.D.- U.S. Pio XI Speranza del 28.9.2025, Martesana Calcio ASD - U.S. Pio XI Speranza del 12.10.2025 e Nuova Real ASD - U.S. Pio XI Speranza del 26.10.2025, tutti valevoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Andrea Lascala, attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall’accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024;
4.- il sig. Francesco Antonio Anania, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri U.S. Pio XI Speranza - Serenissima San Pio X del 5.10.2025 ed U.S. Pio XI Speranza - San Giorgio del 9.10.2025, valevoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Andrea Lascala, attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall’accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024;
5. - il sig. Andrea Lascala, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S. Pio XI Speranza alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall’accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024: Gerardiana Monza - U.S. Pio XI Speranza del 14.9.2025, U.S. Pio XI Speranza - Polisportiva CGB SSDRL del 21.9.2025, Solese A.S.D.- U.S. Pio XI Speranza del 28.9.2025, U.S. Pio XI Speranza - Serenissima San Pio X del 5.10.2025, U.S. Pio XI Speranza – San Giorgio del 9.10.2025, Martesana Calcio ASD - U.S. Pio XI Speranza del 12.10.2025, Nuova Real ASD - U.S. Pio XI Speranza del 26.10.2025, Pol. Rondinella ASD 1955 - U.S. Pio XI Speranza del 5.11.2025 e Football Sesto 2025 ASD - U.S. Pio XI Speranza del 16.11.2025;
6.- la società U.S. Pio XI Speranza a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianpaolo Radrezza, Michele Diana, Mattia Alfano, Francesco Antonio Anania ed Andrea Lascala così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.
2. Le condotte oggetto dei capi di incolpazione appena riportati sono state accertate dal Giudice di prime cure e riguardano la partecipazione in posizione irregolare del calciatore sig. Andrea Lascala, nelle fila della squadra della U.S. Pio XI Speranza, a nove gare del campionato di competenza, in quanto non aveva integralmente scontato la squalifica applicatagli a seguito dell’accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 78/AA del 20.8.2024.
Nel corso del procedimento, poi, la Procura federale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti della società U.S. Pio XI Speranza, € 700,00 di ammenda e 9 punti di penalizzazione nel campionato di competenza da scontarsi nella stagione sportiva 2026 – 2027; per il presidente sig. Gianpaolo Radrezza, 11 mesi di inibizione; per il dirigente sig. Michele Diana 5 mesi di inibizione; per il dirigente sig. Mattia Alfano 6 mesi di inibizione; per il dirigente sig. Francesco Antonio Anania 4 mesi di inibizione e per il calciatore sig. Andrea Lascala 11 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali. Il Giudice di prime cure, tuttavia, avrebbe ingiustamente irrogato sanzioni notevolmente inferiori rispetto a quelle appena riportate e manifestamente non afflittive, sulla scorta della seguente testuale motivazione: “Ritenuta quindi la sussistenza della responsabilità per tutti i deferiti compresi coloro che nelle singole gare hanno sottoscritto le distinte dei calciatori, attestando così in modo non veridico la regolarità del calciatore squalificato - si passa ora alla valutazione del trattamento sanzionatorio. Pur non ritenendosi applicabile alla fattispecie l’istituto squisitamente penalistico della continuazione tra più illeciti, si ritiene che nel caso in esame meritino di essere valutate circostanze tali che consentano di rimodulare in senso mitiore le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura federale. Deve infatti in primo luogo essere valutata la risalenza nel tempo della squalifica comminata al calciatore Lascala rispetto al suo tesseramento da parte della compagine deferita. Infatti, a fronte di una squalifica comminata con C.U. del 20.8.24, risulta pacifico che il calciatore venne tesserato dalla Società U.S. Pio XI Speranza nel mese di agosto dell’anno successivo. Inoltre – paradossalmente - il rilevante numero di gare nelle quali il calciatore in posizione irregolare venne schierato, pur non escludendo in alcun modo la responsabilità come anzidetto, depone però per una valutazione di assoluta verosimiglianza circa l’inconsapevolezza della irregolarità da parte dei Dirigenti della nuova Società di appartenenza. L’elemento della colpa, naturalmente, non elide alcuna responsabilità, ma merita di essere valutato nella graduazione della sanzione, che ovviamente non può parificarsi al caso in cui oggetto di giudizio sia una condotta intenzionalmente illecita sotto il profilo regolamentare”.
3. Ritenendo la suddetta decisione inficiata dalla erronea applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di proporzionalità, gradualità e afflittività della sanzione, la Procura federale chiede che la Corte federale d’appello adita, in riforma dell’impugnata decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, irroghi le seguenti sanzioni: - al sig. Gianpaolo Radrezza mesi 11 di inibizione; - al sig. Michele Diana 5 mesi di inibizione; - al sig. Mattia Alfano 6 mesi di inibizione; - al sig. Francesco Antonio Anania 4 mesi di inibizione; - al calciatore sig. Andrea Lascala 11 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali; - alla società U.S. Pio XI Speranza € 700,00 di ammenda e 9 punti di penalizzazione nel campionato di competenza da scontarsi nella stagione sportiva 2026 - 2027; ovvero le sanzioni che saranno ritenute giuste e correttamente afflittive dalla Corte federale d’appello.
4. Con memoria depositata il 3 luglio 2026 la difesa resiste al reclamo della Procura e chiede la conferma della decisione impugnata, formulando altresì deduzioni volte a escludere la responsabilità della società e dei dirigenti.
In particolare la difesa deduce la mancata conoscenza della squalifica, assumendo di aver svolto le verifiche possibili (richiesta al calciatore, consultazione dei comunicati del Comitato di appartenenza, acquisizione del riepilogo disciplinare della LND) con esito negativo, l’assenza dell’elemento soggettivo e la buona fede, nonché la scarsa incidenza della partecipazione del calciatore, entrato in campo per pochi minuti o non entrato affatto; in via subordinata chiede l’esclusione di talune gare dal computo e l’applicazione di una sanzione ridotta anche oltre il minimo, in ragione della natura dilettantistica del campionato. All’udienza dell’8 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, le parti hanno svolto ampie argomentazioni a sostegno delle memorie depositate e il reclamo è stato posto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il reclamo della Procura federale è fondato e va parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente osservato che, non avendo i deferiti proposto reclamo avverso la decisione di primo grado, la statuizione di responsabilità è divenuta definitiva per formazione del giudicato interno (CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023). Le deduzioni difensive volte al proscioglimento possono pertanto essere esaminate esclusivamente nei limiti in cui prospettano circostanze rilevanti ai fini della graduazione delle sanzioni.
5.1 Le condotte oggetto dei capi di incolpazione riportati nella parte in fatto, come correttamente riferito nell’atto d’appello, sono state accertate dal Giudice di prime cure e riguardano, nello specifico, la partecipazione in posizione irregolare del calciatore sig. Andrea Lascala, nelle fila della squadra della U.S. Pio XI Speranza, a nove gare del campionato di competenza, senza aver integralmente scontato la squalifica applicatagli a seguito dell’accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 78/AA del 20.8.2024.
5.2 La consapevole partecipazione a gare ufficiali di un calciatore che debba ancora scontare una squalifica integra la violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva e altera il regolare svolgimento della competizione, a prescindere dall’incidenza sul risultato delle singole gare. Ciò è tanto più vero quando la partecipazione o l’utilizzo siano prolungati (CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023) a causa dell’omesso ovvero del poco diligente controllo della posizione disciplinare del tesserato.
5.3 Come ha rilevato la Corte con riguardo al reiterato schieramento del giocatore squalificato (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023, richiamata da CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023), “ [i]l reiterato schieramento di un giocatore squalificato … è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue - e va anzi nella direzione della “recidiva”, assunto come parametro di valutazione nel senso della “gravità” della violazione - a prescindere dall’incidenza che tale reiterata violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo; ciò anche in considerazione del fatto che il mero risultato sportivo trova comunque una autonoma regolazione nell’ambito del giudizio sulla gara (si veda ad esempio l’art. 12, comma 7, CGS, in base al quale non può essere inflitta la sanzione della perdita della gara per la posizione irregolare del giocatore di riserva qualora lo stesso non sia stato utilizzato). Seppure, dunque, il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non è possibile affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva, che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un giocatore che non avrebbe dovuto essere presente; ciò, infatti, porta anche l‘altra squadra a scegliere un determinato assetto, con l’utilizzo di giocatori che, magari, si sarebbero fatti riposare; si realizzano fatti o scontri di gioco dalle conseguenze che non si sarebbero avute. Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno l’attenzione della stampa o del pubblico, la giustizia sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli.”
6. Ciò premesso, occorre quindi prendere le mosse dalla valutazione della condotta del calciatore Andrea Lascala, sulla quale si innestano a cascata le condotte disciplinarmente sanzionate dei dirigenti e quelle attribuite alla società U.S. Pio XI Speranza, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.
6.1 Non c’è dubbio, e non è contestato, che l’addebito mosso al calciatore Andrea Lascala sia fondato, in quanto lo stesso giocatore riconosce di avere personalmente sottoscritto l’accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, da cui è derivata la squalifica di cui al Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 78/AA del 20.8.2024, e di non aver informato la società U.S. Pio XI Speranza che lo aveva tesserato nella stagione successiva; tale condotta riveste un’assoluta gravità perché nell’omessa doverosa comunicazione della sanzione disciplinare è insita la violazione del fondamentale dovere di lealtà, correttezza e probità sancito dall’art. 4 del CGS e la conseguente necessità di commisurare con particolare rigore la sanzione da irrogare al calciatore.
6.2 E non è tutto, perché ciò che esalta la gravità della condotta del calciatore Andrea Lascala non è soltanto la commissione del fatto in sé, quanto la conseguenza direttamente al medesimo ascrivibile, vale a dire di avere coinvolto la società tesserante nella condotta gravemente antisportiva e avere alterato l’andamento del torneo sportivo in potenziale danno di tutte le squadre che hanno partecipato alle gare - ben nove - inficiate dalla presenza del calciatore squalificato. Sul punto valgono i principi già richiamati (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023). La gara alla quale partecipa un calciatore in posizione irregolare, infatti, viene sempre alterata dalla presenza di un soggetto che non avrebbe dovuto e potuto prendere parte alla stessa, incide sul corretto andamento del torneo in misura incrementale, quanto più numerose sono le gare inficiate dalla presenza del calciatore che non avrebbe dovuto partecipare alle stesse e giustifica un aggravamento della dosimetria sanzionatoria, così come elaborata nelle fondamentali decisioni della Corte federale d’appello sopracitate.
6.3 Ne consegue che, per quanto riguarda la condotta del calciatore Lascala, non può essere condivisa la mitigazione della sanzione operata dal giudice di prime cure; la quantificazione del quantum sarà peraltro corretta in prosieguo, non avendo neppure la Procura dato ragione della richiesta di undici giornate di squalifica rispetto al criterio di corrispondenza con il numero delle partite contestate, ossia nove.
7. Quanto alla gravità delle condotte ascritte e graduate in funzione del diverso ruolo rivestito sia ai dirigenti della società che alla società U.S. Pio XI Speranza a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, vale quanto segue.
7.1 Non risulta allegata o provata l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo concretamente idoneo, ai sensi dell’art. 7 del Codice di giustizia sportiva, a incidere sulla responsabilità della società; questione che, in ogni caso, non può rimettere in discussione la statuizione di responsabilità ormai definitiva.
7.2 In merito, poi, ai criteri assolutamente consolidati che trovano applicazione nelle fattispecie analoghe a quella oggetto del presente procedimento, che il Giudice di prime cure non ha correttamente applicato, la Corte ha da ultimo ribadito che “Il principio di autoresponsabilità impone alla società di verificare autonomamente la regolarità della posizione dei propri tesserati, senza potersi affidare esclusivamente alle dichiarazioni del calciatore interessato” (CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026). La stessa giurisprudenza endofederale, inoltre, ha chiarito ulteriormente che “resta irrilevante la circostanza che l’illecito sia stato commesso in una stagione sportiva ormai decorsa”, in quanto permane l’interesse dell’ordinamento sportivo all’accertamento dei fatti ed all’irrogazione delle conseguenti sanzioni (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023).
7.3 La condotta del presidente determina la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; le condotte dei dirigenti accompagnatori e del calciatore determinano la responsabilità oggettiva ai sensi del successivo comma 2.
8. Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito imputabile ai dirigenti della società e per derivazione alla società stessa, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, i resistenti insistono su una presunta impossibilità di accertare la preesistenza della squalifica per l’impossibilità di incrociare i dati fra le diverse Leghe e le diverse stagioni sportive. E comunque sostengono di aver fatto tutto il possibile per acquisire in via informale i dati relativi alla posizione disciplinare del calciatore Andrea Lascala.
8.1 Queste giustificazioni però non giovano loro, posto che della squalifica era data notizia nel Comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 78/AA del 20 agosto 2024 e, a norma dell’art. 4, comma 3, secondo periodo, CGS FIGC, “[i] comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione”.
8.2 Le dedotte difficoltà di reperimento attraverso il portale della LND non elidono tale effetto di conoscenza legale, ma possono essere considerate esclusivamente nella graduazione della colpa e della sanzione.
8.3 Analogamente, l’art. 13, comma 2, primo periodo, delle N.O.I.F. stabilisce che “[l]e decisioni [adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale: comma 1] si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali”.
9. Ora, a prescindere dal fatto che quella informazione avrebbe dovuto essere fornita alla società dal proprio tesserato, che ne aveva perfetta conoscenza e che ha taciuto l’esistenza del comunicato ufficiale assumendo di essersene scordato, l’adempimento richiesto alla società resistente, anche se forse difficoltoso, non poteva considerarsi realmente inesigibile.
9.1 Infatti, il dovere di conoscenza delle norme federali che disciplinano l’attività sportiva va valutato con particolare rigore, tanto da far assumere rilevanza anche alla colpa lieve nell’inesatta o incompleta assunzione di informazioni sulle regole che presidiano l’esercizio delle funzioni professionali in ambito sportivo, anche dilettantistico. Ed è sufficiente una normale diligenza per accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione degli atleti alle singole gare, anche per rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione (CFA, n. 31/2024-2025).
9.2 Questa diligenza, anche in relazione a comunicati di Leghe diverse da quella di appartenenza, discende a sua volta dai principi di lealtà, correttezza e probità di cui l’art. 4, comma 1, CGS.
9.3 Peraltro se, come risulta in fatto, la scoperta dell’irregolare impiego del calciatore è avvenuta ad opera di una delle società terze coinvolte, il cui ricorso al Giudice sportivo si è concluso con una decisione poi annullata dalla Corte sportiva d’appello per difetto di competenza - senza il quale l’impiego del calciatore Lascala sarebbe verosimilmente proseguito per tutto il campionato - è evidente che un sistema di accesso ai dati in questione, per quanto difficoltoso, sarebbe stato possibile con impiego di maggior diligenza da parte della società U.S. Pio XI Speranza. Pertanto, nella specie, non è scusabile l’errore commesso dalla suddetta società nello schierare in campo un atleta squalificato.
10. Il fatto che il sistema Intranet della LND non consentisse di verificare lo storico dei calciatori provenienti da altre Leghe o da stagioni pregresse e il fatto che non esista un database che riporta l’elenco delle sanzioni irrogate ai singoli tesserati, non integra un’impossibilità oggettiva di accertamento, quanto piuttosto una circostanza che avrebbe dovuto imporre alla società una maggiore cautela e diligenza nella verifica della posizione disciplinare del calciatore, senza accontentarsi delle supposte dimenticanze del tesserato.
10.1 Tanto detto, occorre anche rilevare, ancora una volta (cfr. decisione n. 117/2025-2026), la persistente assenza di un sistema di rilevazione, automatica e d’ufficio, delle irregolarità relative alla posizione dei giocatori che non hanno scontato la squalifica.
10.2 Si tratta di una lacuna derivante dalla perdurante mancata istituzione del registro delle sanzioni disciplinari previsto dall’art. 112 CGS, che “avrebbe facilitato e reso più sicuro e immediato per la società sportiva il riscontro della condizione ostativa alla partecipazione del proprio calciatore alla gara; si può certo immaginare, tanto più in epoca dominata dall’uso diffuso di tecnologie, che l’impiego di archivi cartacei o il ricorso alla memoria storica degli operatori possano generare con maggiore facilità l’emergere di errori nella verifica dei dati” (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025).
10.3 Tale rilevante criticità organizzativa del sistema informativo federale rende significativamente più difficoltosa, soprattutto per le società dilettantistiche, la verifica delle sanzioni pregresse non ancora integralmente eseguite, senza tuttavia escludere il dovere di diligente verifica gravante sulla società.
11. Ciò detto, fermo restando che le società hanno il dovere generale di verificare con attenzione la regolare posizione dei propri tesserati e che “la mancanza di una banca dati accessibile non genera una situazione di assoluta inesigibilità della condotta addebitata alla reclamante, che possa valere ad esentare o ad attenuare la colpevolezza della società” (CFA, SS.UU., n. 31/2024- 2025), il Collegio non può non rinnovare, ancora una volta, il pressante invito a che “un archivio elettronico con la raccolta sistematica delle squalifiche sia implementato dalla Federazione e reso accessibile agli utenti” (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025).
12. La responsabilità di tutti i deferiti, come sopra rilevato, è ormai definitivamente accertata per formazione del giudicato interno; le circostanze dedotte dalla difesa rilevano pertanto esclusivamente ai fini della determinazione delle sanzioni, alla quale occorre ora procedere.
13. Come illustrato in fatto, il Giudice di prime cure ha irrogato sanzioni notevolmente inferiori rispetto a quelle richieste dalla Procura federale, sulla base della motivazione già integralmente riportata al punto 2 che precede.
13.1 Ciò premesso, il Collegio ritiene, sulla scorta dei principi in precedenza enunciati, che la motivazione complessivamente addotta dal giudice di prime cure a sostegno della mitigazione della responsabilità dei soggetti incolpati non risulti coerente con i criteri di proporzionalità e gradualità elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e meriti una specifica e analitica confutazione.
13.2 Quanto alla risalenza nel tempo della squalifica inflitta al calciatore Lascala rispetto al suo tesseramento da parte della compagine deferita, il Collegio osserva che l’argomento non vale a escludere la responsabilità, ormai definitivamente accertata, sulla base delle considerazioni sopra dette. La distanza temporale non incide sulla permanenza e sull’esigibilità della squalifica, che permane, in forza del principio della perpetuatio sanzionatoria, fino alla sua integrale esecuzione; essa può, tuttavia, concorrere, unitamente alle accertate criticità del sistema informativo federale, alla graduazione della sanzione riferibile alla società e ai suoi dirigenti, senza valere quale causa di esclusione della responsabilità, ormai definitivamente accertata.
13.3 Analoghe considerazioni valgono, a giudizio del Collegio, per quanto attiene alla pretesa attenuazione del trattamento sanzionatorio della società e dei suoi dirigenti in ragione del rilevante numero di gare nelle quali il calciatore in posizione irregolare venne schierato, che deporrebbe in favore della asserita inconsapevolezza iniziale circa l’irregolarità della posizione del calciatore da parte dei dirigenti della nuova Società di appartenenza, con richiamo al punto 10 e seguente della decisione. L’argomento, del resto, si risolve in un evidente paradosso: il rilevante numero delle gare disputate dal calciatore in posizione irregolare non depone per una maggiore inconsapevolezza dei dirigenti, bensì, al contrario, per un difetto di controllo tanto più grave quanto più a lungo protratto, integrando semmai un profilo di aggravamento nella direzione della recidiva, e non una circostanza di attenuazione del trattamento sanzionatorio.
14. Tutto quanto sopra premesso, occorre ora procedere alla valutazione della congruità delle sanzioni irrogate a ciascuno dei soggetti incolpati in funzione delle richieste di aggravamento formulate dalla Procura federale nel giudizio d’appello e di quelle di segno esattamente contrario formulate dalle parti resistenti.
14.1 Sul punto va richiamata la fondamentale decisione delle Sezioni Unite n. 67/2022-2023 che, affrontando il problema dei criteri di esercizio della discrezionalità del giudice nella scelta della misura della sanzione, ove difetti una precisa determinazione normativa, esamina la questione della penalizzazione della società di uno o più punti in classifica che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.). Ebbene, facendo riferimento al principio di proporzionalità che - a tutela di esigenze di civiltà giuridica - deve presidiare anche l’esercizio del potere discrezionale nell’applicazione della sanzione disciplinare e il sottostante intrinseco principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), la Corte ha concluso, richiamando altra precedente decisione (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023) che la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro. Tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell’art. 11, comma 2, in cui l’utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore. Per quanto riguarda gli altri deferiti, a partire dal presidente della società, va considerato che lo status di questi “si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità” (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022). Il Presidente, pertanto, è responsabile con riguardo a tutte le partite segnate dalla illecita utilizzazione del giocatore deferito, mentre per gli altri esponenti della società occorre considerare il numero delle gare nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata perpetrata.
14.2 Infine, per quanto concerne i calciatori, va escluso che la loro responsabilità sia sostanzialmente assorbita da quella della società e dei soggetti operanti per questa, posto che non si vede davvero come si possa ritenere quasi inesigibile da parte del giocatore l’obbligo (o l’onere) di osservare una sia pur minima diligenza nell’accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione (cfr. CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 20 e n. 21/2021-2022). Rispetto a tutti i soggetti concorrenti nell’illecito, diversi dalla società, appare congruo stabilire la misura della sanzione nell’inibizione di un mese, per il presidente e i dirigenti, e nella squalifica di una giornata, per il calciatore, per ciascuna violazione.
14.3 Alla luce del carattere equitativo del processo sportivo, già sottolineato, le Sezioni Unite ritengono, tuttavia, congruo che, quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni: (i) in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30; (ii) più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove, come nei casi in questione, la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso; (iii) in ordine all’ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%.
15. In conclusione si reputa che le sanzioni stesse vadano rideterminate, applicando i suddetti canoni, nella misura di seguito riportata. Quanto alla misura della riduzione per le gare successive alla quinta, il criterio enunciato dalle Sezioni Unite non opera in modo uniforme: la riduzione fino al cinquanta per cento è espressamente prevista per la penalizzazione in classifica, in quanto la violazione è stata commessa in un campionato ormai concluso, e per l’ammenda, in ragione delle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, mentre non si applica alle sanzioni personali dei dirigenti, per i quali il numero delle violazioni ascritte a ciascuno è inferiore a cinque.
15.1 Per quanto riguarda il calciatore Lascala, che ha preso parte a nove gare senza avere integralmente scontato la squalifica di cui al Comunicato Ufficiale n. 78/AA del 20 agosto 2024, appare congruo determinare la squalifica in 7 (sette) giornate, muovendo dal parametro di una giornata per ciascuna delle nove violazioni accertate e riducendo, per le gare successive alla quinta, in applicazione del criterio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza per le fattispecie plurioffensive.
Tale riduzione discende dal solo principio di proporzionalità e non da un affidamento o da una minore rimproverabilità del calciatore, il quale conosceva personalmente la squalifica derivante dall’accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva. La squalifica così determinata si somma alla parte residua, se non ancora scontata, della squalifica di cui al Comunicato Ufficiale n. 78/AA del 20 agosto 2024.
15.2 Le rispettive sanzioni vanno così determinate, tenendo conto, per i dirigenti accompagnatori, del numero delle distinte da ciascuno sottoscritte, nella misura di un mese di inibizione per ciascuna violazione e senza riduzione, essendo per ciascuno di essi il numero delle violazioni inferiore a cinque:
- al sig. Gianpaolo Radrezza, responsabile per tutte e nove le gare, mesi 7 (sette) di inibizione, avuto riguardo, in senso mitigatore, all’inconsapevolezza iniziale, all’inefficienza informativa del portale e al carattere dilettantistico del campionato;
- al Sig. Michele Diana: l’inibizione di mesi 3 (tre);
- al Sig. Mattia Alfano: l’inibizione di mesi 4 (quattro);
- al Sig. Francesco Antonio Anania: l’inibizione di mesi 2 (due);
- alla società U.S. Pio XI Speranza, la penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica e l’ammenda di € 700,00 (settecento/00), così determinate: un punto ed € 100,00 per ciascuna delle prime cinque gare (5 punti ed € 500,00) e, per le quattro gare successive, la metà (2 punti ed € 200,00), da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al Sig. Gianpaolo Radrezza: l’inibizione di mesi 7 (sette);
- al Sig. Michele Diana: l’inibizione di mesi 3 (tre);
- al Sig. Mattia Alfano: l’inibizione di mesi 4 (quattro);
- al Sig. Francesco Antonio Anania: l’inibizione di mesi 2 (due);
- al Sig. Andrea Lascala: la squalifica di 7 (sette) giornate da scontarsi in gare ufficiali, da sommarsi alla parte residua, se non ancora scontata, della squalifica di cui al Com. Uff. n. 78/AA del 20 agosto 2024;
- alla società U.S. Pio XI Speranza: l’ammenda di € 700,00 (settecento/00) e la penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027. Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo De Zotti Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
