F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0012/CFA pubblicata il 20 Luglio 2026 (motivazioni) – PFI / sig. Federico Mutti e società A.S.D. Medolese
Decisione/0012/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0195/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente
Stefano Papa - Componente
Stefano Toschei - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0195/CFA/2025-2026 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 16 giugno 2026, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, pubblicata con Comunicato ufficiale n. 124 dell’11 giugno 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore all’udienza del 10 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Stefano Toschei; sono presenti l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per il reclamante e l’Avv. Luca Musso per il Sig. Federico Mutti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di deferimento del 15 maggio 2026 il Procuratore federale interregionale conveniva dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia il sig. Federico Mutti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Medolese, e la medesima società.
Al sig. Mutti veniva contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere, in data 9 novembre 2025, nel corso dell’incontro A.S.D. U.S. Segnate - A.S.D. Medolese, valevole per il girone N del campionato di Seconda categoria, rivolto al calciatore avversario l’espressione «negro di merda», proferita a seguito di un contrasto di gioco conclusosi con la caduta a terra di entrambi gli atleti e ripetuta una seconda volta, in un lasso temporale immediatamente successivo, avvicinandosi nuovamente al medesimo avversario.
Alla società A.S.D. Medolese veniva contestata la responsabilità a titolo oggettivo, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato.
Il procedimento traeva origine dalla segnalazione di condotte discriminatorie a sfondo razziale trasmessa il 15 dicembre 2025 alla Commissione federale responsabile per le politiche di safeguarding, la quale ne investiva la Procura federale.
Nel corso dell’attività istruttoria, la Procura federale acquisiva, tra l’altro, il referto arbitrale della gara e i verbali di audizione del calciatore Okwa Peter Chidiebere, persona offesa, del calciatore Denny Bacchiega, del presidente della società Medolese Massimiliano Scutari, del calciatore Mattia Regattieri e dello stesso sig. Mutti.
La persona offesa dichiarava che il calciatore avversario che durante la gara in questione sulla maglia recava il n. 2, le aveva rivolto per due volte l’espressione «negro di merda», la prima a seguito del contrasto di gioco e la seconda avvicinandosi nuovamente, e che il compagno di squadra Denny Bacchiega aveva udito con chiarezza le parole proferite.
Il sig. Bacchiega, all’epoca dei fatti compagno di squadra della persona offesa e successivamente tesserato per altra società, confermava di avere udito il n. 2 della Medolese, identificato in Federico Mutti, offendere pesantemente, a sfondo razziale, il proprio compagno di squadra, aggiungendo che il direttore di gara non era distante e che l’insulto non era stato pronunciato sottovoce.
Il signor Mutti negava recisamente di avere pronunciato alcuna espressione offensiva, riferendo di essersi limitato a lamentarsi con l’arbitro dei reiterati calci a gioco fermo subiti dal calciatore avversario n. 9 e di essersi quindi allontanato.
Il presidente Scutari e il calciatore Regattieri dichiaravano di non avere udito alcuna frase discriminatoria, precisando quest’ultimo di trovarsi a circa due metri di distanza e di essere intento al controllo delle marcature.
All’udienza dinanzi al Tribunale federale territoriale, il difensore del signor Mutti eccepiva in via preliminare la nullità della comunicazione di conclusione delle indagini e del deferimento per asserita decorrenza dei termini di cui agli artt. 123 e 125 del Codice di giustizia sportiva, mentre la Procura federale ne chiedeva il rigetto e insisteva per l’applicazione della sanzione di dieci giornate di squalifica al signor Mutti e di euro 1.200,00 di ammenda alla società.
La difesa del deferito, richiamate le dichiarazioni testimoniali di segno contrario e il contenuto del referto arbitrale, chiedeva il proscioglimento o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima con le attenuanti del caso.
Con la decisione impugnata, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 124 dell’11 giugno 2026, il Tribunale federale territoriale, respinte le eccezioni preliminari, proscioglieva il signor Mutti e la società A.S.D. Medolese dagli addebiti loro ascritti. Il Tribunale, dopo aver richiamato i principi in tema di valutazione della prova dichiarativa e lo standard probatorio proprio del giudizio disciplinare sportivo, riteneva dirimente il contenuto del referto arbitrale.
Osservava, in particolare, che il direttore di gara, pur avendo assistito da breve distanza - trattandosi di un calcio d’angolo - al contrasto di gioco e ai successivi spintoni, e pur avendo ammonito la stessa persona offesa «per aver spintonato a gioco fermo il diretto avversario chiedendone l’ammonizione con urla e gesti non adeguati allo spirito del gioco», non aveva riportato nel referto alcun insulto a sfondo razziale, né aveva dato atto di essere stato reso edotto dalla persona offesa di una simile accusa.
Rilevava, inoltre, che tale ricostruzione contrastava con quanto affermato dalla stessa persona offesa nella segnalazione del 15 dicembre 2025, ove si dava atto ch’essa aveva richiesto l’intervento dell’arbitro e a lui riferito l’accaduto, nonché con la circostanza che al direttore di gara fosse stata richiesta la sola ammonizione dell’avversario, condotta ritenuta dal Tribunale non congruente con una denuncia di offese a carattere razziale. Valorizzava, infine, le plurime dichiarazioni dei tesserati presenti in campo che avevano negato di avere udito l’espressione contestata, concludendo che le prove acquisite impedivano di raggiungere un ragionevole convincimento in ordine alla responsabilità disciplinare del signor Mutti, con proscioglimento esteso, in via consequenziale, alla società deferita.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo il Procuratore federale interregionale, con atto del 16 giugno 2026, affidato a un unico motivo, chiedendone la riforma con affermazione della responsabilità dei deferiti e applicazione delle sanzioni già richieste in primo grado. Le parti deferite non hanno depositato controdeduzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di reclamo, la Procura federale deduce l’erronea valutazione delle evidenze probatorie acquisite agli atti del procedimento, in ordine alla ritenuta insussistenza della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva nei confronti del signor Federico Mutti; assume, in particolare, che il Tribunale abbia ingiustamente svalutato le dichiarazioni concordanti rese dalla persona offesa e dal sig. Denny Bacchiega, valorizzando indebitamente il silenzio serbato sul punto dal referto arbitrale, e chiede conseguentemente l’affermazione anche della responsabilità oggettiva della società A.S.D. Medolese.
Il motivo è infondato.
1.1. Occorre muovere dallo standard probatorio che governa l’accertamento della responsabilità disciplinare sportiva. Secondo la costante giurisprudenza endofederale ed esofederale, ai fini dell’affermazione della responsabilità non è richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio proprio del processo penale, essendo sufficiente un grado di prova superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, integrato dalla regola del «più probabile che non» e rafforzato dal canone del confortevole convincimento, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti (cfr., tra le molte, Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 71/2021; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 116/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 117/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 60/2023-2024).
Tale regola di giudizio non equivale, tuttavia, a un affievolimento dell’onere dimostrativo gravante sulla Procura federale, la quale resta tenuta a provare non soltanto la materialità storica della condotta, ma anche la sua riconducibilità all’incolpato secondo il grado di ragionevole affidamento richiesto dallo standard probatorio proprio del giudizio disciplinare, dovendo entrambi i profili essere autonomamente soddisfatti; ove residui un dubbio non altrimenti superabile, esso ridonda in favore dell’incolpato (cfr. Corte federale d’appello, Sez. I, n. 145/2025-2026).
Tale rigore valutativo si impone con maggiore intensità nelle situazioni in cui viene in risalto la rilevante afflittività delle sanzioni irrogabili, essendo in tal caso richiesto un particolare grado di attenzione e di scrupolo nella formazione e nella valutazione del materiale probatorio esibito a dimostrazione dell’episodio di responsabilità disciplinare (cfr. Corte federale d’appello, SS.UU., n. 81/2024-2025); e tale è il caso di specie, ove la condotta contestata è presidiata dalla sanzione minima di dieci giornate di squalifica prevista dall’art. 28, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.
1.2. È parimenti esatto, e questa Corte lo ribadisce, che le dichiarazioni della persona offesa non costituiscono una prova minoris generis e possono, anche da sole, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità, financo quando il dichiarante sia portatore di un interesse contrapposto a quello dell’incolpato (cfr. Corte federale d’appello, Sez. I, n. 118/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 59/2023-2024; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2025-2026; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 30/2025-2026).
Proprio in ragione di tale attitudine dimostrativa, però, la deposizione della persona offesa onera il giudicante di una verifica più penetrante e rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, tanto più stringente rispetto a quella riservata alle dichiarazioni di un testimone estraneo (cfr. Corte federale d’appello, Sez. I, n. 80/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 66/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 116/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 144/2025-2026).
Ne consegue che l’esito assolutorio non discende, nella specie, da un’astratta insufficienza del mezzo dichiarativo, bensì dall’esito - negativo - di quel vaglio di attendibilità rafforzato che il quadro processuale imponeva.
1.3. Non coglie nel segno la censura nella parte in cui imputa al Tribunale di avere elevato il referto arbitrale a prova legale del quod non.
È pacifico, e il Collegio ne conviene, che il rapporto del direttore di gara, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto ai sensi dell’art. 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, non assurge a prova legale anche del quod non, sicché il solo fatto che un evento non sia documentato nel referto non implica di necessità che esso non si sia verificato, potendo la relativa prova essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (cfr., tra le molte, Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 27/2025-2026). Sennonché il Tribunale non ha affatto attribuito al silenzio del referto il valore di prova legale dell’insussistenza del fatto: ha invece correttamente ricondotto tale silenzio - unitamente al contenuto positivo dell’atto - nell’alveo del libero convincimento, quale elemento concorrente di valutazione.
E ciò in coerenza con l’indirizzo per cui la mancata percezione di un fatto da parte del direttore di gara costituisce elemento apprezzabile nel più generale giudizio di libero convincimento, segnatamente quando si tratti di condotta che, per contesto, prossimità spaziale, intensità percettiva e immediata connessione con l’intervento disciplinare dell’arbitro, appaia ragionevolmente destinata a essere percepita, o quantomeno riferita, all’ufficiale di gara (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 2/2025-2026; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 81/2024-2025).
1.4. All’esito dell’autonoma rivalutazione delle risultanze istruttorie devolute con il reclamo, il Collegio perviene a conclusioni coincidenti con quelle del giudice di primo grado. Il fatto contestato si colloca, per stessa prospettazione accusatoria, in un contesto spazio-temporale pienamente rientrante nella sfera di controllo del direttore di gara: uno scontro di gioco nell’area di rigore, a seguito della battuta di un calcio d’angolo, culminato nella caduta a terra dei due contendenti e in un immediato alterco, al cui esito lo stesso arbitro è intervenuto ammonendo la persona offesa.
Il direttore di gara, dunque, era collocato in immediata prossimità dell’episodio e ne ha percepito la fase culminante, tanto da adottare un provvedimento disciplinare, sicché la reiterata pronuncia, a voce non sommessa - come riferito dallo stesso teste Bacchiega - di un’espressione gravemente ingiuriosa a sfondo razziale appariva ragionevolmente destinata a essere percepita, o quantomeno riferita, all’ufficiale di gara. A ciò si aggiunge una significativa discrasia tra la ricostruzione accusatoria e il contenuto positivo del referto arbitrale: mentre nella segnalazione del 15 dicembre 2025 la persona offesa afferma di avere richiesto l’intervento dell’arbitro e di avergli riferito «quanto occorso», il referto, pur descrivendo le proteste del medesimo calciatore, le relative urla e gesti e la richiesta di ammonizione dell’avversario, non reca alcun riferimento alla prospettazione di un’offesa discriminatoria.
Tale omissione non dimostra, di per sé, che la denuncia non sia stata formulata, ma priva di corroborazione esterna quella specifica parte del racconto e assume rilievo nel complessivo vaglio di attendibilità.
La discrasia non investe la descrizione dell’espressione contestata, ma un segmento non secondario della dinamica immediatamente successiva al fatto, giacché è arduo conciliare l’asserita immediata denuncia all’arbitro di un’offesa razzista con la circostanza, oggettiva e documentata, che a quest’ultimo sia stata richiesta la sola ammonizione dell’avversario e che il provvedimento disciplinare sia stato adottato, per giunta, a carico della stessa persona offesa.
Né a diversa conclusione conduce quanto la persona offesa ha riferito in sede di audizione, ossia che il proprio capitano di squadra, Riccardo Finatti, si sarebbe rivolto all’arbitro chiedendo una sanzione nei confronti del calciatore avversario n. 2, e che il direttore di gara avrebbe replicato «perché sempre lui, in queste occasioni».
Tale dichiarazione non risulta corroborata né dall’audizione del capitano né da quella del direttore di gara, nessuno dei quali è stato escusso nel corso dell’istruttoria, e neppure è dato stabilire se il dichiarante abbia percepito direttamente il colloquio; il suo valore deve pertanto essere apprezzato con cautela.
Essa, per di più, lungi dal superare la discrasia dianzi rilevata, la conferma, giacché anche in tale versione all’ufficiale di gara risulta essere stata sollecitata la sola sanzione disciplinare nei confronti dell’avversario, e non già denunciata l’offesa a sfondo razziale che ne avrebbe costituito la ragione.
L’omessa audizione dei due soggetti non consente di desumerne la falsità del racconto, ma impedisce di verificare e corroborare quel segmento della ricostruzione accusatoria; tale incompletezza istruttoria non può essere colmata mediante mere inferenze e si riflette, pertanto, sul mancato raggiungimento dello standard probatorio gravante sulla Procura federale. Un simile scarto tra la narrazione accusatoria e le risultanze dell’atto munito di fede privilegiata - non già invocato come prova legale del quod non, ma apprezzato quale elemento di mancata corroborazione esterna della specifica versione secondo cui la natura discriminatoria dell’offesa sarebbe stata immediatamente rappresentata all’arbitro - impedisce che il richiesto vaglio rafforzato di attendibilità della persona offesa possa dirsi positivamente superato.
1.5. Né la corroborazione offerta dalle dichiarazioni del sig. Bacchiega vale a colmare tale deficit.
Il dichiarante era, al tempo dei fatti, compagno di squadra della persona offesa e la sua deposizione, pur confermando la percezione diretta dell’espressione contestata, non offre elementi univoci quanto alla dinamica complessiva dell’episodio e, in particolare, quanto alla concreta possibilità che il direttore di gara l’avesse udita.
La precisazione del teste di non poter garantire che l’arbitro avesse percepito l’espressione non incide, dunque, sulla sua dichiarazione circa la pronuncia della frase, ma impedisce di trarne conferma del diverso assunto secondo cui l’insulto sarebbe stato necessariamente percepito dall’ufficiale di gara. A fronte delle due dichiarazioni accusatorie si collocano le dichiarazioni dei tesserati che hanno riferito di non avere udito l’espressione. Tali dichiarazioni non equivalgono, isolatamente considerate, alla prova positiva della mancata pronuncia della frase, ma assumono rilievo nel giudizio complessivo, avuto riguardo alla prossimità dei dichiaranti, alle condizioni nelle quali essi si trovavano e alla convergenza con gli ulteriori elementi di mancata corroborazione esterna.
Quanto al calciatore Regattieri, la sua collocazione a circa due metri dall’azione accresce la rilevanza della mancata percezione, pur dovendosi considerare che egli ha dichiarato di essere contestualmente intento al controllo delle marcature.
Né assume portata decisiva la circostanza, valorizzata dalla Procura federale, che il sig. Bacchiega non fosse più compagno di squadra della persona offesa al momento dell’audizione, poiché il dato rilevante, ai fini dell’apprezzamento della fonte, resta la sua collocazione soggettiva e relazionale al momento del fatto e, soprattutto, il confronto del suo narrato con le restanti risultanze oggettive e dichiarative.La concordanza tra le due dichiarazioni accusatorie, pur rilevante, non è di per sé sufficiente a degradare a irrilevanti gli elementi contrari, giacché il giudizio richiesto non è atomistico, ma complessivo, e deve verificare se la convergenza dichiarativa resista al confronto con il referto, con la condotta immediatamente tenuta dalla persona offesa e con le dichiarazioni antagoniste (cfr. Corte federale d’appello, SS.UU., n. 51/2019-2020).
Il quadro probatorio si presenta, pertanto, contrastante, e in esso il contenuto positivo del referto arbitrale non offre, per quanto sopra osservato, corroborazione esterna alla versione accusatoria.
1.6. In presenza di un compendio probatorio così strutturato, gli elementi acquisiti non raggiungono, nella loro valutazione complessiva, il grado di ragionevole affidamento richiesto dal canone del confortevole convincimento (cfr. Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 145/2025-2026).
Il Collegio, in particolare, ritiene non raggiunta la soglia dimostrativa richiesta, giacché il racconto della persona offesa non ha superato il vaglio rafforzato di attendibilità cui era soggetto, né ha ricevuto corroborazione esterna dal contenuto positivo del referto, a fronte delle convergenti dichiarazioni di segno contrario acquisite in atti.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale federale territoriale risultano, pertanto, confermate all’esito di tale autonomo apprezzamento, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulla tenuta della motivazione della decisione impugnata.
1.7. La questione qualificatoria non assume carattere decisivo, non essendo stata raggiunta, in ordine alla materialità del fatto e alla sua attribuzione all’incolpato, la soglia probatoria richiesta per l’affermazione della responsabilità disciplinare.
Può nondimeno precisarsi, al solo fine di delimitare il quadro normativo, che l’epiteto «negro» reca ex se, e senza necessità di contestualizzazione, il significato di un insulto a sfondo razziale, riconducibile all’art. 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e lesivo del principio di non discriminazione presidiato dall’art. 2, comma 5, dello Statuto federale (cfr. Corte federale d’appello, SS.UU., n. 105/2020-2021; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 53/2024-2025; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 145/2025-2026).
2. Dal rigetto del motivo relativo alla posizione del signor Mutti discende, in via consequenziale, l’infondatezza del reclamo anche nella parte concernente la società A.S.D. Medolese. La responsabilità contestata alla società ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva presuppone pur sempre l’accertamento del fatto disciplinarmente rilevante commesso dal tesserato; sicché, una volta escluso il raggiungimento dello standard probatorio in ordine alla condotta del signor Mutti, viene meno anche il presupposto dell’imputazione oggettiva alla società.
3. In conclusione, il reclamo deve essere respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Toschei Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
