F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0016/CFA pubblicata il 24 Luglio 2026 (motivazioni) – società F.C. Trapani 1905 s.r.l. et alios/PF

Decisione/0016/CFA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0194/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonino Anastasi – Componente

Domenico Luca Scordino – Componente

Alberto Mignone – Componente

Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0194/CFA/2025-2026, proposto dalla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, Gaetano Niscemi e Massimiliano Scialpi;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, n. 0267/TFNSD-2025-2026 dell'8 giugno 2026, adottata all'esito del deferimento della Procura federale n. 1138pf25-26;

visto il reclamo e i relativi allegati;

viste le controdeduzioni della Procura federale in data 9 luglio 2026;

visti gli atti tutti della causa;

relatore all'udienza del 15 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Sergio Della Rocca e uditi l'Avv. Paolo Rodella per i reclamanti e l'Avv. Alessandro D'Oria per la Procura federale; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 5 maggio 2026, il Procuratore federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale nazionale,sezione disciplinare, i sigg.ri Valerio Antonini, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Trapani 1905 s.r.l., Vito Giacalone e Andrea Oddo, all'epoca dei fatti procuratori dotati di poteri di rappresentanza della medesima società, Gaetano Niscemi e Massimiliano Scialpi, all'epoca dei fatti dirigenti dotati di poteri di rappresentanza della medesima società, nonché la società F.C. Trapani 1905 s.r.l.

Il procedimento trae origine dalla nota della Segreteria generale della F.I.G.C. del 29 aprile 2026, prot. n. 28529, con la quale è stato trasmesso il verbale n. 233/2026 del 27 aprile 2026 della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

Con tale verbale la Commissione ha segnalato il permanere, alla scadenza federale del 16 aprile 2026, del mancato versamento di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps oggetto del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 stipulato con l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trapani, a seguito della notifica dello schema d'atto n. TY9CR3S00073/2025, successivamente divenuto atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, notificato alla società in data 20 novembre 2025 in ragione del mancato integrale pagamento delle somme dovute.

Con il primo capo di incolpazione, sub lett. A), è stata contestata a ciascuno dei deferiti la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. f), del Codice di giustizia sportiva, in relazione all' rt. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. d), delle N.O.I.F., per non avere provveduto, alla scadenza del 16 aprile 2026, al versamento di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per un importo complessivamente pari a circa euro 270.900,00.

Con il secondo capo di incolpazione, sub lett. B), è stata contestata a ciascuno dei deferiti la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all'art. 85, lett. C), par. V, punto 4), e all'art. 85, lett. C), par. VI, punto 5), delle N.O.I.F., per avere provveduto, alla scadenza del 16 aprile 2026, al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, per un ammontare complessivo pari ad euro 553.815,00, mediante bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. e al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.

La società F.C. Trapani 1905 s.r.l. è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai predetti soggetti, tutti dotati di potere di rappresentanza, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi degli artt. 33, comma 4, lett. f), e 31, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione alle richiamate disposizioni delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

Per i sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi, nonché per la società F.C. Trapani 1905 s.r.l., è stata formulata richiesta di applicazione della recidiva di cui all'art. 18 del Codice di giustizia sportiva, in ragione delle sanzioni irrogate nell'ambito dei procedimenti disciplinari n. 345pf25-26, definito con decisione n. 135/TFNSD-2025-2026 del 19 gennaio 2026, confermata con decisione n. 93/CFA-2025-2026 del 2 marzo 2026, n. 649pf25-26, definito con decisione n. 188/TFNSD2025-2026 del 13 marzo 2026, confermata con decisione n. 108/CFA-2025-2026 del 3 aprile 2026, e n. 849pf25-26, definito con decisione n. 212/TFNSD-2025-2026 del 10 aprile 2026, confermata con decisione n. 125/CFA-2025-2026 del 30 aprile 2026.

2. Fissata l'udienza del 28 maggio 2026, i deferiti, tramite il proprio difensore, Avv. Paolo Rodella, hanno depositato memorie difensive.

Con esse la difesa ha sostenuto, in primo luogo, che la debitoria rimasta inevasa non riguarderebbe ritenute Irpef e contributi Inps, bensì esclusivamente una posizione debitoria a titolo di imposta sul valore aggiunto, come si desumerebbe dagli stessi atti dell'Agenzia delle entrate e, segnatamente, dalla nota della Direzione provinciale di Trapani prot. n. 156414 del 29 dicembre 2025.

Ha dedotto, in secondo luogo, la rilevanza, ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. VI, punto 4-bis, delle N.O.I.F., dell'ordinanza cautelare n. 149/2026 del 12 febbraio 2026, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025.

Ha dedotto, in terzo luogo, che il mancato pagamento di più rate del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 non integrerebbe una duplice violazione, in quanto il mancato pagamento anche di una sola rata di un accordo con l'amministrazione finanziaria comporta la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente debenza dell'intero e unico debito maturato.

Ha invocato, infine, la decisione del Tribunale federale della Federazione italiana pallacanestro, di cui al comunicato ufficiale n. 377 del 17 dicembre 2025, resa in analoga vicenda relativa alla società Trapani Shark s.r.l.

3. All'udienza del 28 maggio 2026 sono comparsi, per la Procura federale, gliAvv.ti Alessandro D'Oria e Francesco Salzano e, per i deferiti, l'Avv. Paolo Rodella.

La Procura federale, riportandosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi a carico di Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi la sanzione di quattro mesi di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda ciascuno, a carico di Massimiliano Scialpi la sanzione di tre mesi di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda e, a carico della società, cinque punti di penalizzazione in classifica ed euro 1.500,00 di ammenda.

L'Avv. Rodella si è riportato al contenuto delle memorie difensive, sottolineando che le contestazioni di cui al capo sub A) si riferirebbero ad un debito a titolo di imposta sul valore aggiunto.

4. Con la decisione n. 0267/TFNSD-2025-2026, pubblicata e comunicata l'8 giugno 2026, il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, ha accolto il deferimento.

Il Tribunale ha premesso che la vicenda non è nuova, essendosi lo stesso già pronunciato più volte sulla medesima fattispecie, ossia la permanenza di alcuni omessi pagamenti e l'utilizzo di un conto corrente bancario di un soggetto terzo e, dunque, non dedicato per i pagamenti federali, con le decisioni n. 135/TFNSD-2025-2026 e n. 188/TFNSD-2025-2026, entrambe confermate da questa Corte con le decisioni n. 93/CFA-2025-2026 e n. 108/CFA-2025-2026.

Ha quindi affermato di non ravvisare motivi per mutare il proprio precedente orientamento.

Quanto al capo di incolpazione sub lett. A), il Tribunale ha rilevato che l'omesso pagamento di quanto concordato con l'Agenzia delle entrate nel processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 riguarda quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, tuttora richiesti dall'Agenzia delle entrate con l'atto di recupero n. TY9CR3S00176/2025, impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani.

Ha osservato che risulta in atti che i deferiti hanno effettuato indebite compensazioni con credito a titolo di imposta sul valore aggiunto inesistente, al fine di procedere al versamento di ritenute Irpef, e relative addizionali, e di contributi previdenziali.

Ne ha tratto la conseguenza che i versamenti operati a seguito della notifica dello schema d'atto, a titolo di ravvedimento parziale, sono stati effettuati con il codice tributo 6099 non in quanto relativi ad una posizione debitoria a titolo di imposta sul valore aggiunto, bensì in quanto tale tributo rappresenta la corretta contropartita per la restituzione del corrispondente credito inesistente.

Ha pertanto ritenuto evidente che il debito residuo, ancora non saldato, non riguarda una posizione debitoria a titolo di imposta sul valore aggiunto, ma è riconducibile agli importi a debito riportati nei modelli F24 con i quali è stato effettuato l'utilizzo dei crediti inesistenti, ossia a ritenute Irpef, e relative addizionali, e a contributi previdenziali.

Il Tribunale ha inoltre osservato che le decisioni del giudice tributario, sia cautelari che di merito, oltre a non giustificare la sospensione del procedimento disciplinare, non conducono ad una diversa valutazione dei fatti, giacché la sentenza tributaria riconosce il mancato pagamento di quanto contestato, data l'accertata inesistenza del credito oggetto di compensazione, e si limita a valutare la misura della sanzione applicata.

Ha quindi ribadito, in ragione dell'autonomia della giustizia sportiva rispetto alla giustizia tributaria, quanto già pronunciato con le decisioni n. 135/TFNSD-2025-2026 e n. 188/TFNSD-2025-2026.

Ha escluso, altresì, ogni rilievo alle pronunce degli organi di giustizia di altre federazioni sportive e, segnatamente, a quella richiamata dai deferiti della Federazione italiana pallacanestro.

Quanto al capo di incolpazione sub lett. B), il Tribunale ha ritenuto accertata per tabulas la responsabilità disciplinare dei deferiti, trattandosi di circostanza documentalmente provata, pacifica e non contestata.

Ha quindi affermato la responsabilità della società F.C. Trapani 1905 s.r.l. sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 del Codice di giustizia sportiva, sia a titolo di responsabilità propria, ai sensi degli artt. 33, comma 4, lett. f), e 31, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione alle richiamate disposizioni dell'art. 85 delle N.O.I.F.

Sul trattamento sanzionatorio, il Tribunale ha ritenuto sussistente, a carico dei sigg.ri Antonini, Giacalone, Oddo e Niscemi, l'aggravante della recidiva e ha irrogato, parzialmente aggravando le richieste della Procura federale, la sanzione di sei mesi di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda per ciascuno.

Al sig. Massimiliano Scialpi, in assenza di recidiva, ha irrogato la sanzione di quattro mesi di inibizione ed euro 1.000,00 di ammenda.

Quanto alla società, il Tribunale ha ritenuto che l'omesso versamento delle ritenute Irpef e quello dei contributi Inps costituiscano, secondo la propria costante giurisprudenza, violazioni distinte e autonome e ha irrogato, per ciascuna di esse, il minimo edittale previsto dall'art. 33, comma 4, lett. f), del Codice di giustizia sportiva, pari a due punti di penalizzazione, per un totale di quattro punti.

Ha quindi incrementato la penalizzazione di un ulteriore punto, per un totale complessivo di cinque punti, in ragione della recidiva ex art. 18, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, di cui ha ritenuto ricorrenti i presupposti in forza delle precedenti sanzioni per fatti della stessa natura.

Alla società ha inoltre applicato l'ammenda di euro 1.500,00 per l'accertata violazione di cui al capo di incolpazione sub lett. B).

Con il dispositivo, il Tribunale ha irrogato al sig. Valerio Antonini, al sig. Vito Giacalone, al sig. Andrea Oddo e al sig. Gaetano Niscemi la sanzione di sei mesi di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda ciascuno, al sig. Massimiliano Scialpi la sanzione di quattro mesi di inibizione ed euro 1.000,00 di ammenda e alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. la penalizzazione di cinque punti in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile successiv alla presente, ed euro 1.500,00 di ammenda.

5. Avverso tale decisione la società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e isigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, Gaetano Niscemi e Massimiliano Scialpi hanno proposto reclamo in data 15 giugno 2026.

Con il primo motivo i reclamanti hanno censurato il capo della decisione con il quale il Tribunale ha qualificato il debito residuo come relativo a ritenute Irpef e contributi Inps anziché a imposta sul valore aggiunto.

Hanno dedotto che il debito erariale e contributivo sarebbe stato ritenuto assolto dalla stessa Agenzia delle entrate, che il cassetto fiscale della società non riporta debiti relativi a ritenute Irpef e a contributi previdenziali e che il dettaglio della cartella dell'Agenzia delle entrate - Riscossione del 20 aprile 2026, già depositato in primo grado, dimostra che l'agente della riscossione non sta recuperando ritenute o contributi, bensì imposta sul valore aggiunto.

Hanno richiamato la nota prot. n. 156414 del 29 dicembre 2025 della Direzione provinciale di Trapani, con la quale l'Ufficio avrebbe attestato che lo schema d'atto e il successivo atto di recupero riguardano esclusivamente indebite compensazioni con credito a titolo di imposta sul valore aggiunto inesistente, per un importo residuo di euro 225.155,21 a tale titolo, oltre interessi e sanzioni.

Hanno lamentato che il Tribunale abbia attinto alla successiva comunicazione dell'Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2025, di segno asseritamente opposto, ignorando del tutto quella precedente, risalente a sole ventiquattro ore prima.

Hanno invocato il parere tecnico pro veritate reso in data 19 marzo 2026 dal Dott. Massimo Strazzeri, secondo il quale l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, avrebbe validato i modelli F24 trasmessi il 13 febbraio 2025 e il 9 aprile 2025, con conseguente estinzione delle obbligazioni a titolo di ritenute Irpef e di contributi previdenziali, residuando il solo debito a titolo di imposta sul valore aggiunto.

Hanno concluso che, già alla data della scadenza federale, non esisteva alcun debito Irpef o Inps esigibile, bensì una posizione a titolo di imposta sul valore aggiunto oggetto di contenzioso tributario, sicché l'incolpazione cadrebbe in radice.

Con il secondo motivo i reclamanti hanno dedotto la reiterata omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, evidenziando che la parte motiva della decisione impugnata si esaurisce in poche righe e che il richiamo per relationem a precedenti decisioni non sarebbe in grado di sanarne i vizi.

Sotto un primo profilo, hanno censurato il capo relativo alle decisioni del giudice tributario, sostenendo che la fattispecie ricade a pieno titolo nel perimetro applicativo dell'art. 85, lett. C), par. VI, punto 4-bis, delle N.O.I.F., il quale valorizza, quale causa di esclusione dei debiti erariali, le pronunce del giudice tributario anche di natura cautelare.

Hanno precisato di non invocare né una pregiudizialità tecnica né un automatismo di esclusione del debito, bensì la doverosa valutazione della rilevanza dell'ordinanza cautelare e della sopravvenuta sentenza del 19 maggio 2026, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani ha parzialmente accolto il ricorso della società, escludendo la prova certa dell'adozione di una strategia di carattere fraudolento.

Sotto un secondo profilo, hanno escluso ogni responsabilità per culpa in eligendo e in vigilando, avendo la società operato la compensazione avvalendosi della società Compagnia del Risparmio s.r.l., qualificato intermediario finanziario, e hanno richiamato la decisione del Collegio di garanzia dello sport n. 85/2021.

Sotto un terzo profilo, hanno sostenuto che il trattamento sanzionatorio da riservare a chi non paga, perché espressamente e formalmente esentato dal farlo, non può essere il medesimo riservato a chi non paga senza alcuna giustificazione, sicché l'ordinanza cautelare avrebbe dovuto quanto meno operare come circostanza attenuante, anche richiamando la decisione del Collegio di garanzia dello sport n. 77/2025.

Sotto un quarto profilo, hanno censurato il capo con il quale il Tribunale ha escluso ogni rilievo alla decisione del Tribunale federale della Federazione italiana pallacanestro di cui al comunicato ufficiale n. 377 del 17 dicembre 2025, precisando di non avere inteso attribuire alle pronunce di altre federazioni efficacia vincolante, bensì di avere voluto porre in evidenza come, rispetto a casi identici, altri organi siano giunti a conclusioni opposte.

Con il terzo motivo i reclamanti hanno denunciato l'omessa motivazione sull'argomento difensivo, già svolto in primo grado, secondo cui, alla luce della decisione della Corte federale d'appello n. 108/CFA-2025-2026 del 3 aprile 2026, la quinta rata del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 sarebbe stata cancellata quale scadenza autonoma per effetto della decadenza dal beneficio del termine conseguita al mancato pagamento della quarta rata, e comunque resa irrilevante come rateizzazione dall'atto di recupero notificato il 20 novembre 2025.

Ne hanno tratto la conseguenza che non sarebbero ascrivibili alla società due distinte violazioni, bensì un'unica violazione, per la quale la società è già stata sanzionata, sicché quanto meno la penalizzazione di due punti riferita alla quinta rata non potrebbe essere comminata.

Hanno altresì osservato che la Procura federale, nell'atto di deferimento, si è per la prima volta astenuta dal fare riferimento alla quarta e alla quinta rata, limitandosi ad indicare l'ammontare economico complessivo, e che tale accorgimento non coglierebbe nel segno, poiché la segnalazione della Commissione indipendente, sulla quale il deferimento si fonda, continua a riferirsi al mancato versamento della quarta e della quinta rata.

I reclamanti hanno concluso chiedendo, in via principale, l'integrale proscioglimento dalle rispettive incolpazioni; in via subordinata, la riduzione della penalizzazione in classifica e delle sanzioni inflitte agli altri incolpati nella misura afflittiva minima e, in via ulteriormente subordinata, l'applicazione di un trattamento sanzionatorio nella misura minima ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

6. Con controdeduzioni depositate il 9 luglio 2026 il Procuratore federale ha contestato la fondatezza del reclamo e ne ha chiesto il rigetto, con conferma della decisione impugnata.

La Procura federale ha rilevato che la ricostruzione dei reclamanti contrasta con l'accertamento già compiuto, in ordine alla medesima vicenda, dal Tribunale federale nazionale e da questa Corte con le decisioni n. 93/CFA-2025-2026, n. 108/CFA-20252026 e n. 125/CFA-2025-2026, e che l'utilizzo di un credito inesistente rende il pagamento tamquam non esset.

Ha escluso ogni contraddizione tra le note dell'Agenzia delle entrate del 29 e del 30 dicembre 2025, la prima descrivendo il meccanismo contabile di imputazione dei versamenti parziali e la seconda esplicitando la natura sostanziale del debito residuo.

Ha richiamato la decisione n. 125/CFA-2025-2026 quanto all'inidoneità della cartella dell'agente della riscossione a mutare la natura sostanziale dell'obbligazione originaria e ha osservato che il parere tecnico di parte non può sovrastare le certificazioni ufficiali dell'amministrazione finanziaria.

Ha rilevato che l'ordinanza cautelare del giudice tributario riguarda esclusivamente l'efficacia esecutiva dell'atto fiscale, è stata subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria e si concentra sul solo periculum in mora, e che la sentenza del 19 maggio 2026 ha confermato la sussistenza del debito erariale, limitandosi a rimodulare il trattamento sanzionatorio ed escludendo l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997.

Ha ritenuto irrilevanti le deduzioni in ordine alla culpa in eligendo, attenendo il procedimento al dato oggettivo del mancato pagamento alle scadenze federali, ha ribadito il principio dell'insuperabilità dei limiti edittali ed ha escluso ogni rilievo alla pronuncia del Tribunale federale della Federazione italiana pallacanestro.

Ha infine osservato che la decisione n. 108/CFA-2025-2026, pur avendo ritenuto che a valle del mancato pagamento della quarta rata l'intero debito dovesse dirsi immediatamente scaduto, non ha escluso la rilevanza disciplinare dell'inadempimento, essendo il debito complessivo rimasto integralmente dovuto e non pagato alla scadenza federale del 16 aprile 2026.

7. All'udienza del 15 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, le parti hanno illustrato le rispettive posizioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

1.1. Le censure articolate dai reclamanti - benché formalmente scandite in tre motivi, dei quali il secondo ulteriormente suddiviso in una pluralità di profili - ruotano attorno a tre argomenti tra loro distinti.

Il primo attiene alla qualificazione sostanziale del debito rimasto insoluto alla scadenza federale del 16 aprile 2026, che si assume relativo ad imposta sul valore aggiunto e non a ritenute Irpef e contributi Inps.

Il secondo attiene alla dedotta insufficienza della motivazione della decisione impugnata su una serie di punti asseritamente decisivi, tra i quali la rilevanza delle pronunce del giudice tributario, l'insussistenza di una culpa in eligendo e in vigilando, la necessaria valorizzazione dell'ordinanza cautelare e sentenza di merito quale esimente o quanto meno quale attenuante e il rilievo della decisione assunta dagli organi di giustizia di altra federazione sportiva.

Il terzo attiene alla struttura e alla misura del trattamento sanzion torio, sotto il profilo dell'asserita unicità della violazione e della richiesta di riduzione delle sanzioni.

1.2. La Corte esamina i tre argomenti nell'ordine con cui sono stati proposti.

2. Con il primo motivo i reclamanti deducono che il debito residuo rimasto insoluto alla scadenza federale del 16 aprile 2026 non attiene a ritenute Irpef e a contributi Inps, bensì esclusivamente ad una posizione debitoria a titolo di imposta sul valore aggiunto, come attesterebbero la nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trapani prot. n. 156414 del 29 dicembre 2025, il dettaglio della cartella dell'Agenzia delle entrate - Riscossione del 20 aprile 2026 e il parere tecnicoproveritate del Dott. Massimo Strazzeri del 19 marzo 2026; con la conseguenza che l'incolpazione di cui al capo sub A) cadrebbe in radice, non essendo configurabile alcun inadempimento agli obblighi presidiati dall'art. 85, lett. C), delle N.O.I.F.

Il motivo è infondato.

2.1. Difatti, la questione della qualificazione sostanziale del debito residuo è già stata scrutinata e risolta, tra le medesime parti e in relazione alla medesima vicenda sostanziale, dalle decisioni di questa Corte n. 93/CFA-2025-2026 del 2 marzo 2026, n. 108/CFA2025-2026 del 3 aprile 2026 e n. 125/CFA-2025-2026 del 30 aprile 2026, tutte confermative delle corrispondenti decisioni del Tribunale federale nazionale.

Con esse, questa Corte ha accertato che la società F.C. Trapani 1905 s.r.l., al fine di procedere al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali relativi ai bimestri novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025, ha proceduto ad indebite compensazioni operate mediante crediti inesistenti a titolo di imposta sul valore aggiunto.

Il giudicato sportivo, in particolare, si è formato sull'accertamento contenuto nella decisione di questa Corte n. 120/CFA-20242025, comunicata il 30 giugno 2025, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso da parte del Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, con decisione n. 77/2025, depositata il 7 novembre 2025.

Tale accertamento ha ad oggetto proprio l'inadempimento degli obblighi di versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025, ossia il debito di cui oggi si controverte.

Il giudicato sportivo formatosi sull'accertamento dell'inadempimento degli obblighi contributivi e fiscali preclude ogni ulteriore contestazione in ordine alla debenza delle relative somme nell'ambito dei successivi procedimenti disciplinari aventi ad oggetto il permanere del medesimo inadempimento (CFA, SS.UU., n. 93/2025-2026).

Le decisioni n. 93/2025-2026, n. 108/2025-2026 e n. 125/2025-2026 costituiscono, per parte loro, precedenti conformi resi sulla medesima vicenda sostanziale.

2.2. Il rilievo assorbe, di per sé, il motivo, ma la Corte reputa opportuno, in ragione della insistita riproposizione dell'argomento, esaminarlo comunque nel merito, ad abundantiam, per ribadirne l'intrinseca infondatezza.

2.3. Sul piano del diritto sostanziale, la compensazione in materia tributaria è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, nonché ogni deduzione, è regolata da specifiche e inderogabili norme di legge (Cass. civ., sez. trib., 14 dicembre 2023, n. 35094; CFA, SS.UU., n. 98/2024-2025).

L'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne limita l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

L'art. 1, comma 3, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce, quale regola generale, che i versamenti effettuati in violazione dei divieti di compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.

2.4. Ne consegue che l'utilizzo di un credito inesistente in compensazione rende il pagamento tamquam non esset, con la conseguenza che l'obbligazione tributaria e contributiva - vale a dire, nella specie, quella avente ad oggetto le ritenute Irpef e i contributi Inps - deve considerarsi a tutti gli effetti non adempiuta (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 77/2025; CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 125/2025-2026).

La compensazione è, infatti, un modo di estinzione dell'obbligazione che si verifica quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro; ma se una delle due parti non è titolare di crediti da compensare, l'istituto non si concretizza e l'obbligazione che si voleva estinguere non si è mai estinta.

2.5. È dunque proprio l'accertata inesistenza del credito utilizzato in compensazione a rendere l'obbligazione originaria - quella per ritenute Irpef e contributi Inps - mai estinta e, perciò, tuttora dovuta.

L'argomento dei reclamanti, che vorrebbe desumere dalla natura del tributo indicato negli atti di recupero e di riscossione la natura sostanziale del debito, rovescia il rapporto logico tra il fatto costitutivo dell'obbligazione e la tecnica contabile della sua restituzione.

Il codice tributo 6099 rappresenta, infatti, la contropartita tecnico-contabile della restituzione del credito inesistente indebitamente utilizzato, non la fonte del debito: la fonte del debito resta l'obbligazione, mai estinta, per ritenute Irpef e contributi Inps portata dai modelli F24 nei quali quel credito fu speso.

2.6. Non giova ai reclamanti la nota dell'Agenzia delle entrate prot. n. 156414 del 29 dicembre 2025.

Essa, come correttamente osservato dalla Procura federale, descrive il meccanismo contabile di imputazione dei versamenti parziali effettuati in sede di ravvedimento, precisando che gli importi versati con codice tributo 6099 sono stati imputati come imposta sul valore aggiunto versata e, pertanto, detratti dagli importi dovuti a titolo di imposta.

La successiva comunicazione del 30 dicembre 2025, adottata ad integrazione della precedente, esplicita la natura sostanziale del debito residuo, chiarendo che le indebite compensazioni con credito inesistente sono state effettuate al fine di procedere al versamento di ritenute Irpef, e relative addizionali, e di contributi previdenziali.

Le due note, lette nella loro successione e nella loro rispettiva funzione, non si contraddicono: la prima attiene alla imputazione contabile dei versamenti, la seconda alla causa sostanziale del debito.

La ricostruzione dei reclamanti, che pretende di trarre dal raffronto tra le due note la prova di un resipiscente ravvedimento dell'Ufficio, si fonda su una lettura atomistica che ne travisa il rispettivo oggetto.

2.7. Non giova ai reclamanti neppure il dettaglio della cartella dell'Agenzia delle entrate - Riscossione del 20 aprile 2026.

La cartella esattoriale è atto emesso dall'agente della riscossione sulla base del ruolo formato dall'Agenzia delle entrate ed è atto consequenziale alla mancata esecuzione spontanea dell'atto di recupero; la sua intestazione formale indica il codice del tributo oggetto di recupero secondo la classificazione contabile interna dell'amministrazione finanziaria, ma non modifica la natura sostanziale dell'obbligazione originaria.

Diversamente opinando, si perverrebbe alla conseguenza paradossale di consentire al debitore di mutare la qualificazione dell'inadempimento attraverso la mera produzione di un atto di riscossione successivo, in violazione del principio di stabilità degli accertamenti già definiti in sede tributaria (CFA, SS.UU., n. 125/2025-2026).

2.8. Non giova ai reclamanti, infine, il parere tecnico pro veritate del Dott. Massimo Strazzeri.

Esso costituisce allegazione tecnica di parte, liberamente valutabile dal giudice sportivo ai sensi dell'art. 57 del Codice di giustizia sportiva, e non può sovrastare le certificazioni ufficiali dell'amministrazione finanziaria.

L'assunto ivi svolto, secondo cui la mancata contestazione dei modelli F24 entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 37, comma 49-ter, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, avrebbe prodotto l'estinzione definitiva delle obbligazioni a titolo di Irpef e Inps, è privo di fondamento.

La disposizione richiamata attribuisce all'Agenzia delle entrate la facoltà di sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che presentino profili di rischio, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito: si tratta di uno strumento di controllo preventivo di carattere procedimentale, il cui mancato esercizio non ha, né potrebbe avere, efficacia costitutiva o preclusiva rispetto ai successivi poteri di accertamento e di recupero dell'amministrazione finanziaria.

Ritenere il contrario significherebbe attribuire al silenzio serbato in sede di controllo automatizzato l'effetto di sanare, in via definitiva, l'utilizzo di un credito inesistente, con esiti manifestamente incompatibili con il sistema.

Nello stesso senso si è espresso il Collegio di garanzia dello sport nella decisione n. 77/2025, resa tra le medesime parti e sulla medesima operazione di compensazione, ove si è affermato che l'obbligo di verificare la regolarità e la legittimità dei versamenti fiscali e contributivi incombe, in via esclusiva, sul contribuente e, per esso, sui suoi organi amministrativi, e che tale dovere di diligenza non è in alcun modo attenuato o escluso da eventuali ritardi o omissioni degli organi di controllo, statali o federali (in senso conforme, Cass. civ., 20 luglio 2021, n. 20644).

La medesima decisione ha altresì chiarito che la quietanza rilasciata dal sistema telematico attesta unicamente l'avvenuta ricezione e processazione del modello F24, ma non certifica la validità sostanziale dell'operazione né l'esistenza e la legittima fruibilità del credito utilizzato in compensazione (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 77/2025; CFA, SS.UU., n. 93/2025-2026).

Il rilievo è, del resto, decisivamente confermato dallo stesso esito del giudizio tributario, nel quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani, con sentenza n. 401/2026, ha espressamente accertato l'inesistenza del credito oggetto di compensazione, accordando solo una riduzione delle sanzioni.

La medesima sentenza, del resto, ha affrontato e disatteso il medesimo argomento difensivo, riferito ai poteri di controllo formale e automatizzato di cui all'art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, osservando che l'argomento prova troppo e che l'indicazione, nei modelli F24, del codice identificativo 62 è stata oggettivamente idonea ad eludere i controlli automatizzati, rendendo in tal modo fruibile il beneficio della compensazione.

2.9. Da tutto quanto precede discende che, alla scadenza federale del 16 aprile 2026, permaneva l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, per un importo complessivo di circa euro 270.900,00.

La fattispecie di cui all'art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. d), delle N.O.I.F., in relazione all'art. 33, comma 4, lett. f), del Codice di giustizia sportiva, risulta pertanto integrata nei suoi elementi costitutivi.

3. Con il secondo motivo i reclamanti deducono l'omessa o insufficiente motivazione della decisione impugnata su una pluralità di punti decisivi, e segnatamente sulla rilevanza dell'ordinanza cautelare n. 149/2026 del 12 febbraio 2026 e della sentenza del 19 maggio 2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani ai sensi dell'art. 85, lett. C), par. VI, punto 4-bis, delle N.O.I.F., sull'insussistenza di unaculpa ineligendo e in vigilando, sulla necessaria valorizzazione dell'ordinanza cautelare quale esimente o quanto meno quale circostanza attenuante e sul rilievo della decisione del Tribunale federale della Federazione italiana pallacanestro di cui al comunicato ufficiale n. 377 del 17 dicembre 2025.

Il motivo è infondato in ciascuno dei profili in cui si articola.

3.1. Occorre premettere che la censura di omessa o insufficiente motivazione, ove pure fosse fondata, non condurrebbe all'annullamento della decisione impugnata.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice di giustizia sportiva questa Corte riforma la decisione impugnata e decide nel merito, potendo eliminare i vizi della decisione di primo grado, ivi comprese le carenze motivazionali, senza rinvio al primo giudice e integrando la motivazione, essendo le ipotesi di annullamento con rinvio circoscritte ai soli casi di lesione del contraddittorio processuale (CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 49/2025-2026).

Nel reclamo proposto a questa Corte deve, infatti, riconoscersi una particolare intensità al cosiddetto effetto devolutivo, con la conseguenza che si produce un'automatica riemersione in sede di gravame di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado, nei limiti degli specifici vizi dedotti, in modo tale che la cognitio della Corte è piena (CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 42/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 69/2025-2026).

La Corte federale d'appello, nell'ambito dei suoi ampi poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, può dunque procedere ad una ricostruzione dei fatti in maniera più ampia rispetto alla decisione di primo grado e colmare, là dove necessario, eventuali carenze motivazionali sotto ciascuno dei profili dedotti dalla difesa (CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026).

Il vizio di motivazione, nel giudizio sportivo di reclamo, non è dunque vizio autoconsistente, idoneo di per sé a travolgere la decisione, ma vale unicamente a devolvere al giudice del gravame la questione che si assume non esaminata.

Va peraltro osservato che la motivazione della decisione impugnata, benché concisa, non è né mancante né apparente.

Il Tribunale federale nazionale ha affrontato la questione della natura del debito, quella della rilevanza delle pronunce del giudice tributario e quella del rilievo delle decisioni degli organi di giustizia di altre federazioni, dando conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della propria decisione e richiamando i propri precedenti sulla medesima vicenda.

La motivazione per relationem a precedenti decisioni rese tra le medesime parti e sulla medesima vicenda sostanziale è legittima, purché il giudice dia conto delle ragioni per le quali reputa il precedente conferente e non ravvisa motivi per discostarsene: il che il Tribunale ha fatto.

3.2. Quanto al primo profilo, concernente la rilevanza delle pronunce del giudice tributario, la censura è infondata.

L'art. 85, lett. C), par. VI, punto 4-bis, delle N.O.I.F. si esprime in termini di rilevanza dell'eventuale pendenza di un contenzioso o della conseguente ordinanza cautelare e non dispone alcuna automatica pregiudizialità né alcuna sospensione necessaria.

Non sussiste, pertanto, alcuna pregiudizialità tecnica tra il contenzioso tributario e il procedimento disciplinare sportivo, conservando il giudice sportivo il proprio pieno margine di apprezzamento delle risultanze portate alla sua attenzione e pieno margine di valutazione della effettiva esistenza di una causa di esclusione del debito (CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 125/2025-2026).

Coerentemente, l'art. 111, comma 6, del Codice di giustizia sportiva stabilisce che gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti e che essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda (CFA, SS.UU., n. 6/2024-2025).

Al giudice sportivo è del resto consentita, ai sensi dell'art. 57 del Codice di giustizia sportiva, una piena libertà valutativa, in coerenza con l'autonomia dell'ordinamento sportivo riconosciuta dall'art. 2, comma 1, lett. b), della l. n. 280/2003 e ripetutamente affermata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte cost. n. 49/2011; Corte cost. n. 160/2019; Cass. civ., SS.UU., 13 dicembre 2018, n. 32358; CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023).

Non è, in particolare, condivisibile la premessa interpretativa dei reclamanti, secondo cui sarebbero rilevanti, quale causa di esclusione dei debiti, tutte le pronunce cautelari e irrilevanti soltanto i giudizi pendenti non ancora definiti da alcuna pronuncia.

Se questa fosse la corretta lettura della disposizione, il punto 4-bis introdurrebbe proprio quell'automatismo che i reclamanti dichiarano di non voler invocare, con l'effetto di consegnare al debitore la disponibilità della propria posizione federale mediante la mera proposizione di un ricorso tributario assistito da una misura cautelare.

La rilevanza di cui al punto 4-bis è, invece, nozione che rinvia alla valutazione del giudice sportivo circa l'idoneità della pronuncia ad incidere sull'esistenza e sull'esigibilità del debito, e non alla sua mera esistenza.

Nel caso di specie tale valutazione conduce ad esito negativo, per una pluralità di ragioni concorrenti, ciascuna delle quali autonomamente sufficiente.

In primo luogo, l'ordinanza n. 149/2026, pronunciata all'udienza del 6 febbraio 2026 e depositata il 12 febbraio 2026, ha sospeso la sola efficacia esecutiva dell'atto di recupero, vale a dire la possibilità per l'amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione coattiva nelle more del giudizio, senza incidere in alcun modo sull'esistenza del debito; e la sospensione cautelare dell'esecutività di un atto di recupero non equivale ad accertamento, neppure incidentale, della non debenza delle somme contestate (CFA, SS.UU., n. 93/2025-2026).

In secondo luogo, l'ordinanza si è fondata sui paventati rischi che dall'esecuzione dell'atto impugnato potevano derivare per la continuità aziendale e per la partecipazione alle competizioni sportive, ossia sul solo periculum in mora, senza affrontare il merito della fondatezza del ricorso tributario e, dunque, senza esprimere alcuna delibazione sul fumus boni iuris.

In terzo luogo, l'efficacia sospensiva dell'ordinanza è stata subordinata alla prestazione di idonea polizza fideiussoria o assicurativa, sicché essa non poteva ritenersi concretamente operante finché la garanzia non fosse stata prestata; e i reclamanti, sui quali gravava il relativo onere di allegazione, non hanno dedotto né documentato di avervi provveduto anteriormente alla scadenza federale del 16 aprile 2026 (CFA, SS.UU., n. 125/2025-2026).

In quarto luogo, il ricorso tributario cui l'ordinanza accede non investe l'an del debito: la stessa sentenza n. 401/2026 dà atto che, in ordine all'accertata inesistenza del credito oggetto di compensazione, le doglianze della società si concentravano sulla fondatezza e sulla misura della sanzione applicata, sicché il provvedimento cautelare risulta privo di rilevanza ai fini disciplinari (CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 125/2025-2026).

3.3. Né a diverse conclusioni conduce la sopravvenuta sentenza n. 401/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani, pronunciata all'udienza dell'8 maggio 2026 e depositata il 19 maggio 2026.

Tale pronuncia è, anzitutto, posteriore alla scadenza federale del 16 aprile 2026 e non può, pertanto, incidere sulla configurabilità di un illecito che si è perfezionato, in via istantanea, con l'inutile decorso di quel termine.

Essa, in ogni caso, ha confermato la sussistenza del debito erariale, riconoscendo espressamente l'accertata inesistenza del credito oggetto di compensazione, e si è limitata a rideterminare le sanzioni tributarie nella misura base di cui all'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997, a fronte di sanzioni originariamente irrogate per euro 461.799,64, compensando per metà le spese di giudizio e condannando la società al pagamento della restante parte.

Il giudice tributario, in altri termini, non ha negato l'esistenza del debito, ma ne ha rimodulato il solo aspetto sanzionatorio, escludendo la sussistenza di una prova certa di una strategia fraudolenta.

Va anzi rilevato che la medesima sentenza ha escluso l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, reputando inescusabile l'errore della società alla luce del parametro della diligenza professionale e delle competenze esigibili in capo ai soggetti che hanno ricoperto un ruolo di responsabilità nella gestione dell'operazione.

La pronuncia invocata dai reclamanti, dunque, lungi dal deporre in loro favore, corrobora l'accertamento compiuto dal Tribunale federale nazionale.

3.4. Quanto al secondo profilo, concernente l'asserita insussistenza di una culpa in eligendo e in vigilando, la censura è infondata.

L'illecito contestato ha struttura omissiva e si perfeziona con il mero mancato versamento delle somme dovute alla scadenza federale perentoriamente fissata dall'art. 85 delle N.O.I.F.

In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme di cui all'art. 85 delle N.O.I.F. e all'art. 33 del Codice di giustizia sportiva non è invocabile l'errore scusabile e nessuna discrezionalità è consentita agli organi di giustizia sportiva nel valutare le ragioni che possano avere determinato il mancato rispetto del termine perentorio, né può assumere rilevanza l'asserito stato di buona fede (CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025).

La responsabilità va esclusa unicamente in presenza di forza maggiore o di caso fortuito, ossia di circostanze oggettive e imprevedibili, o comunque non evitabili, indipendenti dalla volontà del soggetto agente e per esso invincibili, tali da determinare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 29/2025-2026).

3.5. Nella specie, non solo non ricorre alcuna causa di forza maggiore, ma la condotta della società si colloca all'estremo opposto rispetto all'inevitabilità.

Scegliendo di adempiere alle proprie obbligazioni fiscali e contributive attraverso un meccanismo complesso e rischioso quale la compensazione con crediti di terzi, la società si è assunta la responsabilità delle eventuali irregolarità di tale operazione (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 77/2025; CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 125/2025-2026).

Il rischio dell'operazione, in altri termini, grava su chi l'ha scelta e ne ha tratto il vantaggio finanziario immediato, non sull'ordinamento sportivo e, per esso, sulle società concorrenti che agli obblighi federali hanno puntualmente adempiuto.

Il rilievo trova puntuale riscontro nella decisione del Collegio di garanzia dello sport n. 77/2025, che ha già disatteso, tra le medesime parti e con riferimento alla medesima operazione, l'identica difesa fondata sull'affidamento ad un intermediario qualificato, affermando che la responsabilità della gestione sociale grava primariamente e in via non delegabile sugli amministratori, che affidarsi a consulenti esterni non esonera dal dovere di vigilanza e controllo, tanto più a fronte di operazioni finanziarie complesse e potenzialmente rischiose, e che la stessa ammissione di essere stati vittime di una truffa costituisce la più evidente conferma dell'assenza di adeguata vigilanza e del carattere superficiale e negligente della condotta tenuta.

Nella medesima direzione depongono gli accertamenti in fatto contenuti nella sentenza n. 401/2026, la quale ha rilevato che la società non ha acquisito informazioni sull'affidabilità della società veicolo cessionaria dei crediti, nonostante la sussistenza di molteplici indicatori di anomalia, che non ha verificato la regolarità del certificato - poi rivelatosi falso - attestante l'iscrizione di quella società nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia, circostanza accertabile mediante un semplice collegamento al relativo portale, che non ha verificato l'esistenza dei crediti ceduti e che ha operato in violazione del divieto di cui all'art. 43-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Va aggiunto che, secondo la medesima sentenza, la società veicolo cessionaria dei crediti fu individuata proprio all'esito di una ricerca affidata alla Compagnia del Risparmio s.r.l., sicché il richiamo dei reclamanti alla qualificazione professionale dell'intermediario si rivolge contro la tesi difensiva anziché sorreggerla.

3.6. Quanto al terzo profilo, con il quale si sostiene che chi non paga perché formalmente esentato dal farlo non può essere trattato come chi non paga senza alcuna giustificazione, la censura è infondata in punto di premessa.

L'ordinanza cautelare tributaria non ha esentato alcuno dal pagamento: essa ha sospeso, e per di più subordinatamente alla prestazione di garanzia, la sola efficacia esecutiva dell'atto di recupero, lasciando intatta l'esistenza e l'esigibilità dell'obbligazione.

La distinzione che i reclamanti pretendono di introdurre presuppone, dunque, un fatto che non si è verificato.

3.7. Quanto al quarto profilo, concernente la decisione del Tribunale federale della Federazione italiana pallacanestro di cui al comunicato ufficiale n. 377 del 17 dicembre 2025, la censura è infondata.

Le decisioni degli organi di giustizia di altre federazioni sportive sono rese in applicazione di ordinamenti settoriali distinti, dotati di propri statuti, di propri regolamenti di giustizia e di proprie disposizioni organizzative, e non costituiscono, nell'ordinamento federale calcistico, né fonte del diritto né precedente in alcun modo vincolante o anche solo persuasivo.

La pronuncia invocata è stata resa in applicazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di giustizia della Federazione italiana pallacanestro, disposizioni che non hanno alcuna corrispondenza strutturale con gli artt. 4, 31 e 33 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. e con l'art. 85 delle N.O.I.F., i quali fondano un illecito di natura omissiva ancorato a scadenze federali perentorie e a un sistema di controlli sull'equilibrio economico-finanziario delle società professionistiche del tutto peculiare.

Non è dunque possibile alcuna importazione, per usare il lessico del reclamo, dei principi affermati in altro ordinamento federale.

Il Tribunale federale nazionale, nell'escludere ogni rilievo a tale pronuncia, ha pertanto fatto corretta applicazione del principio di autonomia degli ordinamenti federali.

Del resto, va rilevato che la pronuncia invocata è stata resa in un contesto fattuale e temporale radicalmente diverso e non depone nel senso preteso dai reclamanti.

Dal medesimo comunicato ufficiale n. 377 del 17 dicembre 2025 risulta, infatti, che la società Trapani Shark s.r.l. era stata sanzionata dal Consiglio federale della Federazione italiana pallacanestro con quattro punti di penalizzazione e che il Collegio di garanzia dello sport, adito con ricorso iscritto al R.G. n. 47/2025, aveva rigettato l'impugnazione proposta dalla società avverso tale sanzione.

Il procedimento definito con quel comunicato riguardava, dunque, il solo presidente in proprio e verteva esclusivamente sulla contezza, da parte del deferito, dell'irregolarità dell'operazione e dell'inesistenza dei crediti acquisiti, ossia su un elemento soggettivo del tutto estraneo alla fattispecie omissiva di cui agli artt. 31 e 33 del Codice di giustizia sportiva, in relazione all'art. 85 delle N.O.I.F.

La stessa pronuncia, peraltro, si esprime nel senso di non ravvisare profili di responsabilità disciplinare al momento, con formula espressamente riferita allo stato degli atti, ed è anteriore all'accertamento dell'inesistenza del credito compiuto dal giudice tributario con la sentenza n. 401/2026.

3.8. Il capo di incolpazione sub lett. B), concernente il pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps mediante conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. e al legale rappresentante, diversi dal conto corrente dedicato intestato alla società, non è oggetto di censura specifica.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva la cognizione di questa Corte è limitata ai punti della decisione specificamente impugnati, sicché l'accertamento compiuto sul punto dal Tribunale federale nazionale non è devoluto al presente giudizio.

In ogni caso, la violazione è documentalmente provata e non contestata, costituendo violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F. l'effettuazione dei pagamenti di emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps attraverso bonifici bancari e addebiti su conti correnti intestati a soggetti terzi, siano essi il socio o il legale rappresentante, diversi dal conto corrente intestato alla società e dedicato a tali pagamenti (CFA, SS.UU., n. 93/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026).

Ne discende la conferma anche della sanzione dell'ammenda di euro 1.500,00 irrogata alla società per tale titolo.

4. Con il terzo motivo i reclamanti deducono, per un verso, che alla luce della decisione di questa Corte n. 108/CFA-2025-2026 la quinta rata del processo verbale di contraddittorio del 29 maggio 2025 dovrebbe considerarsi cancellata quale scadenza autonoma, per effetto della decadenza dal beneficio del termine conseguita al mancato pagamento della quarta rata, con la conseguenza che non sarebbero configurabili due distinte violazioni bensì un'unica violazione, e chiedono, per altro verso, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni nella misura afflittiva minima, anche ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

Il motivo è infondato.

4.1. Difatti, il primo profilo del motivo muove da un fraintendimento della decisione n. 108/CFA-2025-2026 e, prima ancora, non coglie la ratio decidendi della decisione qui impugnata.

4.2. Con la decisione n. 108/CFA-2025-2026 questa Corte ha effettivamente affermato che al ravvedimento operoso non può affidarsi natura novativa, che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 472/1997 e che, per conseguenza, l'intero debito deve dirsi immediatamente scaduto, sicché le rate successive alla decadenza non conservano valenza autonoma come scadenze.

Tale ricostruzione, tuttavia, è stata operata al fine di escludere che ricorressero i presupposti della più grave sanzione espulsiva invocata dalla Procura federale, e non certo al fine di ridurre l'ampiezza dell'inadempimento.

La decadenza dal beneficio del termine, come questa Corte ha espressamente chiarito, non riduce il debito, ma lo rende già tutto dovuto (CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026).

La ricostruzione sistematica della decadenza dal beneficio del termine non comporta, pertanto, l'elisione della rilevanza disciplinare autonoma di ciascun mancato versamento alla scadenza federale di riferimento (CFA, SS.UU., n. 125/2025-2026).

4.3. Il profilo è, inoltre, inconferente rispetto alla motivazione della decisione impugnata.

Il Tribunale federale nazionale non ha, infatti, ravvisato due violazioni distinte in ragione del mancato pagamento di due rate del ravvedimento, bensì in ragione dell'autonomia strutturale delle due obbligazioni rimaste inadempiute, quella per ritenute Irpef e quella per contributi Inps.

La censura, pertanto, non attinge la ratio decidendi.

4.4. Nel merito, il criterio adottato dal Tribunale è corretto.

I mancati versamenti di ritenute Irpef e di contributi Inps costituiscono fattispecie diverse (CFA, SS.UU., n. 132/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 97/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 118/2024-2025) e sarebbe irragionevole ipotizzare che l'ordinamento preveda l'irrogazione della medesima sanzione, pari a due punti di penalizzazione, sia in caso di omesso versamento di una sola delle obbligazioni previste sia in caso di omesso versamento cumulativo di tutte.

Ognuna di quelle obbligazioni è autonoma e indipendente rispetto alle altre, essendo diversi i soggetti creditori, lo Stato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, diversa la loro natura giuridica, tributaria nel caso delle ritenute Irpef e previdenziale nel caso dei contributi Inps, e diversa ancora la loro finalità, di fiscalità generale la prima e di garanzia per i lavoratori del settore la seconda.

È significativo, del resto, che l'art. 33, comma 4, del Codice di giustizia sportiva fissi la sanzione a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica, con ciò avvalorando la conclusione che il legislatore federale abbia considerato fonte di responsabilità ogni singola fattispecie di omesso versamento (CFA, SS.UU., n. 33/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 26/2024).

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha applicato il minimo edittale di due punti per ciascuna delle due violazioni, per un totale di quattro punti.

4.5. Quanto alla recidiva, essa è stata correttamente applicata.

Sussiste la recidiva di cui all'art. 18, comma 1, del Codice di giustizia sportiva allorché il soggetto, già destinatario di una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali, riceva altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva.

Tale è l'ipotesi in esame: le sanzioni poste a fondamento della contestazione, irrogate nei procedimenti n. 345pf25-26, n. 649pf2526 e n. 849pf25-26, definiti con le decisioni del Tribunale federale nazionale n. 135 del 19 gennaio 2026, n. 188 del 13 marzo 2026 e n. 212 del 10 aprile 2026, si collocano tutte, al pari della violazione qui accertata, all'interno della stagione sportiva 2025-2026 e attengono a fatti della medesima natura, consistenti nel permanere del medesimo inadempimento alle successive scadenze federali.

Ricorre dunque la fattispecie della recidiva intra-stagionale, che presuppone che il soggetto abbia già subito una sanzione, e non necessariamente una condanna, per fatti costituenti violazione delle norme federali, che il nuovo fatto sia della stessa natura di quello già sanzionato e che entrambi i fatti si collochino all'interno della medesima stagione sportiva (CFA, SS.UU., n. 125/20252026; CFA, SS.UU., n. 54/2025-2026).

Il riferimento al comma 2 dell'art. 18, contenuto nella decisione impugnata, va pertanto rettificato in quello al comma 1, conformemente alla richiesta formulata nell'atto di deferimento, senza che da ciò discenda alcuna conseguenza sul trattamento sanzionatorio, atteso che entrambe le fattispecie comportano l'applicazione di un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.

L'aumento conseguente alla recidiva non è commisurato al quantum di ogni singola sanzione irrogata, bensì alla pena complessiva da applicare come sommatoria delle diverse sanzioni (CFA, SS.UU., n. 118/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 125/2025-2026).

L'incremento di un solo punto sulla pena base di quattro punti, per un totale di cinque, costituisce il minimo aumento in concreto praticabile e non è, pertanto, censurabile in senso favorevole ai reclamanti.

4.6. Quanto alla richiesta di riduzione della penalizzazione al di sotto del minimo edittale, anche ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, essa non può essere accolta.

Non è infatti consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale puntualmente previsto dalla normativa federale, e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all'esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 93/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 71/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024).

La sanzione della penalizzazione in classifica, invero, incide non soltanto nella sfera del sanzionato, ma si riflette immediatamente sulla posizione dei competitori, che dallo svantaggio inflitto al trasgressore risultano avvantaggiati: proprio per questo essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza quanto alla sua graduazione, il che comporta, in via di principio, l'insormontabilità dei limiti edittali (CFA, Sez. I, n. 82/2025-2026).

4.7. La decisione del Collegio di garanzia dello sport n. 77/2025 - invocata dagli stessi reclamanti e resa sul ricorso proposto avverso la decisione di questa Corte n. 120/CFA-2024-2025 - avvalora tale approdo, avendo affermato che la determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità dell'organo giudicante, il quale deve però muoversi all'interno della cornice edittale prevista dalla norma, e che l'applicazione di una sanzione inferiore al minimo costituisce un'eccezione, la quale deve essere sorretta da circostanze assolutamente straordinarie e da un'espressa previsione normativa che la consenta.

Nel caso di specie, difetta la previsione normativa che consenta di scendere sotto il minimo edittale.

Non ricorrono, in ogni caso, le circostanze straordinarie.

La condotta in esame non è episodica né occasionale, ma si iscrive in una sequenza seriale di inadempimenti, protrattasi lungo sei consecutive scadenze federali: quelle del 17 febbraio 2025 e del 16 aprile 2025, oggetto della decisione di questa Corte n. 120/CFA-2024-2025, divenuta definitiva a seguito della decisione del Collegio di garanzia dello sport n. 77/2025; quelle del 16 ottobre 2025, del 16 dicembre 2025 e del 16 febbraio 2026, oggetto delle decisioni n. 93/CFA-2025-2026, n. 108/CFA-2025-2026 e n. 125/CFA-2025-2026; e quella del 16 aprile 2026 qui in esame.

Le circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, peraltro, devono consistere in elementi certi e obiettivi e la parte che ne invochi l'applicazione è onerata di una puntuale illustrazione, non essendo sufficiente una mera richiesta di parte (CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 37/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025).

4.8. Quanto alle sanzioni irrogate alle persone fisiche, la misura di sei mesi di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda per i sigg.ri Antonini, Giacalone, Oddo e Niscemi e di quattro mesi di inibizione ed euro 1.000,00 di ammenda per il sig. Scialpi non merita censura.

Essa tiene conto, per i primi quattro, della recidiva e della reiterazione seriale della condotta e, per il sig. Scialpi, dell'assenza di precedenti, in coerenza con il criterio di proporzionalità.

Né rileva, in senso favorevole ai reclamanti, la circostanza che il Tribunale abbia determinato le inibizioni in misura superiore a quella richiesta dalla Procura federale.

L'organo giudicante non è, infatti, vincolato al quantum sanzionatorio richiesto dall'organo requirente e può discostarsene anche in senso deteriore, esercitando in via autonoma il potere disciplinare di cui all'art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

4.9. Quanto, infine, alla decorrenza della penalizzazione, il dispositivo della decisione impugnata è conforme all'art. 33, comma 4, lett. f), del Codice di giustizia sportiva, il quale, per il mancato versamento delle competenze relative al quarto bimestre, ossia dal 1° gennaio al 28 o 29 febbraio, e a quelle precedenti ove non assolte prima, prevede la penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha disposto che la penalizzazione di cinque punti sia scontata nella prima stagione sportiva utile successiva.

5. In conclusione, per le ragioni esposte, tutti i motivi di reclamo devono essere respinti e la decisione impugnata deve essere integralmente confermata, con la motivazione sopra integrata ai sensi dell'art. 106 del Codice di giustizia sportiva

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca                                                           Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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