F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0017/CFA pubblicata il 27 Luglio 2026 (motivazioni) –sig. Daniele Deoma / PF
Decisione/0017/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0203/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Andrea Marco Colarusso - Componente
Ivo Correale - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0203/CFA/2025-2026, proposto da Daniele Deoma,
per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0281/TFNSD/2025-2026 del 9 giugno 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 21 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Ivo Correale e uditi l’avv. Lorenzo Signorini, per la parte reclamante, e l’avv. Alessandro D’Oria, per la Procura federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. La vicenda trae origine, per quel che rileva in questa sede, dal deferimento del sig. Daniele Deoma, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società ASD San Marino Calcio dal 27 settembre 2024 al 9 ottobre 2025, per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, NOIF, per avere lo stesso disposto - in qualità di Direttore sportivo della ASD San Marino Calcio, tesserato fino al 9 ottobre 2025 - dal 25 settembre 2025, l’esclusione dalla rosa della prima squadra dei calciatori Filippo Fabbri e Alessandro Fabbri, entrambi tesserati nella stagione sportiva 2025-2026 con la medesima Società per il campionato di serie D, nonché per aver imposto il loro utilizzo per le gare del campionato della squadra Juniores Nazionale e lo svolgimento di allenamenti separati da parte dei predetti calciatori e in orari differenti rispetto alla prima squadra.
Il deferimento era intervenuto all’esito delle indagini avviate a seguito di due distinti esposti presentati nell’interesse dei calciatori interessati e svolte anche nei confronti di altri dirigenti della Società e della Società stessa, del pari deferiti.
In seguito a ciò, erano promosse, da parte degli incolpati, proposte di accordo, di cui solo una ritenuta congrua dalla Procura federale, non riguardante però l’odierno reclamante.
Nel corso dell’attività istruttoria erano acquisiti: la scheda di censimento della società, la documentazione estratta dal sistema “AS400” relativa ai tesserati coinvolti e le integrazioni documentali trasmesse dal legale dei calciatori.
Inoltre, erano auditi i calciatori Filippo Fabbri e Alessandro Fabbri, in data 17 dicembre 2025, l’allenatore responsabile della prima squadra, sig. Andrea Malgrati, in data 16 gennaio 2026, il calciatore Enrico Pezzi, in data 30 gennaio 2026, il sig. Deoma, in data 18 febbraio 2026, e il vice presidente della Società, sig. Gino Montella, in data 4 marzo 2026; il direttore sportivo sig. Alessio Ferroni, succeduto al reclamante e ritualmente convocato per le audizioni del 14 e del 23 gennaio 2026, non si presentava in alcuna delle due occasioni.
2. Nel giudizio di primo grado il sig. Deoma si costituiva con memoria difensiva, con la quale deduceva di avere ricoperto la carica di direttore sportivo dal 27 settembre 2025 al 9 ottobre 2025, data del suo esonero, e di essere stato assente dal lavoro per malattia dal 26 settembre al 7 ottobre 2025, come da certificato medico prodotto; sosteneva che l’esclusione dei due calciatori dall’attività della prima squadra era avvenuta in un’unica occasione, all’esito della gara del 24 settembre 2025 contro l’Ancona, per ragioni di natura esclusivamente tecnica non decise da lui, e che i calciatori erano consapevoli di essere destinatari di trattamenti personalizzati finalizzati al recupero delle rispettive potenzialità; confermava lo svolgimento di allenamenti separati, precisando che anch’essi erano avvenuti per motivazioni tecniche non a lui riferibili; chiedeva, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale.
3. All’udienza del 9 giugno 2026, tenutasi in videoconferenza, il rappresentante della Procura federale, richiamati i contenuti dell’atto di deferimento, chiedeva l’irrogazione delle sanzioni di mesi dodici di inibizione per il sig. Emiliano Montanari, di mesi otto di inibizione per il sig. Deoma, di mesi otto di inibizione per il sig. Alessio Ferroni e dell’ammenda di euro 2.000,00 per la Società; il sig. Deoma, presente personalmente e assistito dal proprio difensore, contestava il deferimento e chiedeva il proscioglimento, riportandosi integralmente alla memoria difensiva; non si costituivano il sig. Montanari e la Società ASD San Marino Calcio.
4. Seguiva il dibattimento avanti all’organo di giustizia di primo grado, il quale perveniva alla decisione con la seguente motivazione:
“L’art. 91 NOIF, richiamato nel deferimento e posto in relazione con l’art. 4 comma 1 CGS, prevede al primo comma che “le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento delle attività sportive con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di competenza in conformità al tipo di rapporto instaurato con il contratto o con il tesseramento”.
Il secondo comma di tale articolo dispone che “l’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e di quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari”.
Occorre premettere che i calciatori Filippo ed Alessandro Fabbri erano stati tesserati dalla Società ASD San Marino Calcio per la loro partecipazione al Campionato di Serie D stagione sportiva 2025/2026, di competenza della prima squadra.
Il tesseramento era posto in relazione al “Contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta) ai sensi dell’art. 28 Decreto Lgs. n. 36/2021”, sottoscritto dalle parti e depositato agli atti del presente procedimento, il cui art. 5 (“Obblighi della Società”) prevedeva che “l’Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa ed impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa. La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al Decreto Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell’Accordo collettivo”.
La Procura federale, attraverso una complessa ed articolata attività d’indagine, ha accertato che i calciatori Filippo ed Alessandro Fabbri, nel periodo corrente dal 25 settembre al 4 dicembre 2025, erano stati esclusi dalla rosa della prima squadra militante nel Campionato di Serie D; erano stati indotti dalla Società ad allenarsi da soli senza alcun contatto con il resto della squadra; erano stati convocati per disputare gare del Campionato Juniores Nazionali, al quale la Società partecipava, nonostante che i due calciatori fossero stati tesserati per il loro impiego in Serie D.
L’istruttoria svolta dalla Procura federale - invero - non ha accertato l’esistenza di ragioni propriamente tecniche suscettibili di essere propedeutiche alle iniziative assunte dalla Società, rimaste nel vago, mentre alcuni elementi emersi nel corso dell’istruttoria sembrerebbero ricondurre i fatti al tentativo della Società di riconsiderare al ribasso l’importo dei compensi pattuiti con i due calciatori, che a posteriori erano stati ritenuti eccessivi: si trattava di compensi di € 40 mila lordi, oltre ai premi, per ciascun calciatore.
Ma, anche a voler prescindere dalla motivazione dei provvedimenti adottati a carico dei due calciatori per relegarle nell’ambito di scelte societarie di natura squisitamente tecnica e come tali insindacabili in sede disciplinare se correttamente motivati, di ben altra attenzione va posta sulla circostanza di aver costretto i due calciatori ad allenarsi in solitudine, separati dal resto della squadra e di averli sottoposti a condizioni intrinsecamente punitive, come lo sono state l’esclusione dal Gruppo WhatsApp della squadra e l’imposizione di orari d’allenamento quanto meno inusuali (le 7 del mattino); né può costituire un’attenuante il fatto che gli allenamenti solitari siano stati in qualche modo sorvegliati da personale predisposto dalla Società, come è stato ammesso dai calciatori nelle loro audizioni, perché il contrario avrebbe costituito una precisa ed ineludibile fonte di responsabilità a carico della Società.
Colpisce l’attenzione di questo Tribunale il fatto che né il Deoma né il Ferroni abbiano eccepito la inesistenza dei fatti che avevano coinvolto i due calciatori, che anzi hanno confermato, e che gli stessi si siano limitati ad imputare tali fatti a scelte tecniche da parte di altri, per poi affermare di essere stati semplici esecutori di disposizioni societarie, ad essi del tutto estranee.
Così però non è stato, perché nel periodo in cui sono stati adottati i provvedimenti a carico dei due calciatori (25 settembre - 4 dicembre 2025), tanto il Deoma, quanto il Ferroni avevano ricoperto le rispettive cariche di direttore sportivo della Società, per cui erano entrambi ben consci di ciò che stava accadendo: il Deoma lo era stato dal 27 settembre 2024 al 9 ottobre 2025 ed il Ferroni da metà ottobre 2025 sino al 21 dicembre 2025, senza che da parte loro fossero state assunte concrete iniziative finalizzate alla completa e totale rimozione dei provvedimenti; prova ne sia che il Deoma si era rifiutato di parlarne con il calciatore Alessandro Fabbri e che il Ferroni, allo scopo di giustificare la situazione nella quale si trovavano i due calciatori, si era limitato a riferire di asserite direttive della Società, che consideravano i due calciatori fuori lista, tanto che dovevano restare separati dal resto della squadra.
In questo preciso contesto, appare certo che tutti i deferiti hanno avuto un ruolo ed una porzione di responsabilità nei fatti descritti nel deferimento, che sono incontestabili ove riferiti alla persona del Montanari, presidente della Società, rimasto del tutto inerte di fronte alla situazione dei due calciatori, di fatto avallandola e che sono evidenti nelle persone del Deoma e del Ferroni, che nei fatti hanno condiviso tutti i provvedimenti che erano stati assunti nei confronti dei calciatori Filippo ed Alessandro Fabbri, nonché dell’altro calciatore Enrico Pezzi.
In punto di sanzioni applicabili al caso in esame, nel mentre si ritiene inconferente il richiamo alla decisione di questo Tribunale n. 0096/TFNSD 2023-2024, operato dal Ferroni nella propria memoria difensiva, perché relativa all’affermazione di principi non attinenti al caso in esame, si ritiene equo applicare ai Sigg.ri Montanari, Deoma e Ferroni sanzioni inferiori al chiesto e di applicare nel contempo l’importo dell’ammenda a carico della Società così come quantificata dalla Procura federale, perché appare congrua”.
5. Il Tribunale, quindi, per quel che qui rileva, pur riducendo l’entità richiesta dalla Procura federale, irrogava al sig. Deoma la sanzione di mesi sei di inibizione e di mesi tre al sig. Alessio Ferroni, direttore sportivo che a lui era succeduto, oltre a dieci mesi di inibizione al presidente della Società, sig. Emiliano Montanari, e una ammenda di euro 2.000 alla Società ASD San Marino Calcio.
6. Avverso tale decisione proponeva reclamo a questa Corte federale d’appello il solo sig. Deoma, deducendo quanto segue.
“Difetto assoluto di motivazione.”
Il Tribunale aveva inflitto una pesante sanzione afflittiva al Sig. Deoma senza motivare adeguatamente la propria decisione e, soprattutto, senza spendere nemmeno una parola sulle deduzioni difensive svolte nella memoria difensiva depositata in quel giudizio.
Il sig. Deoma, infatti, aveva evidenziato di essere stato in carica per brevissimo tempo, dal 25 settembre 2025 al 9 ottobre 2025 e, comunque, di essere stato assente dal lavoro per malattia dal 26 settembre 2025 al 7 ottobre 2025.
Parte reclamante, inoltre, evidenziava che, terminato il rapporto con la Società in data 9 ottobre 2025, i calciatori avevano lamentato la loro esclusione solo “a partire dal mese di ottobre”, diffidando la società alla reintegrazione il 23-24 ottobre 2025 e promuovendo l’esposto alla Procura federale il 5 novembre 2025, per cui il comportamento violativo della Società, come lamentato, aveva avuto luogo, semmai, dopo l’allontanamento del Sig. Deoma e l’avvento del nuovo direttore sportivo, tanto che nessuno dei due fratelli Fabbri, nelle proprie audizioni, aveva menzionato il reclamante.
Del tutto illogica e immotivata, pertanto, era la sanzione al sig. Deoma, oltretutto per un periodo di inibizione “doppio” rispetto a quello del successivo direttore sportivo.
Sotto un secondo profilo, il reclamante evidenziava che la sentenza del Tribunale aveva tralasciato di considerare la circostanza, definita “pacifica e non contestata”, per cui i calciatori Fabbri Alessandro e Fabbri Filippo avevano disputato regolarmente tutte le gare ufficiali della prima squadra fino al 24 settembre 2025 (il secondo anche quale “capitano”) e che non erano stati successivamente convocati solo per ragioni di natura tecnica, nel periodo in cui il sig. Deoma era “in malattia”, fermo restando che in serie D, diversamente da quanto accade nelle categorie professionistiche, v’è un limite numerico ai calciatori che possono essere convocati per una singola partita, precisamente venti, ed era circostanza normale che almeno 5/6 calciatori “over” della rosa non erano tra i convocati per le singole partite.
In relazione a un diverbio tra il reclamante e i fratelli Fabbri al termine della partita contro l’Ancona, il sig. Deoma rappresentava che questo era stato un caso isolato e legato a scelta tecnica in relazione alla loro riscontrata “scarsa concentrazione”, accettato dai calciatori per la partita successiva, e che gli stessi non avevano contestato alcunché al reclamante, procedendo agli esposti solo in data successiva al termine della sua esperienza quale direttore sportivo.
Proprio per questo, l’assenza di qualsivoglia volontà ad excludendum dei due calciatori nel periodo di gestione del Sig. Deoma ovvero fino al 9 ottobre 2025 - si evinceva anche da alcuni passaggi della decisione impugnata che erano riportati, con conseguente contraddittorietà nell’attribuzione di una sanzione al reclamante, là dove era evidenziato il “tentativo della Società di riconsiderare al ribasso l’importo dei compensi pattuiti con i due calciatori, che a posteriori erano stati ritenuti eccessivi”, condotta, questa, non riconducibile al direttore sportivo, del tutto estraneo a tali dinamiche e che mai aveva fatto pressioni di ordine economico nei confronti dei calciatori, che infatti non avevano contestato questo profilo, fermo restando che il reclamante interruppe il proprio rapporto con la società proprio perché in dissenso su tali temi.
Se era vero che i due calciatori erano stati convocati per le sole successive gare della squadra “Juniores”, ciò era intervenuto successivamente all’esonero del sig. Deoma, fermo restando che il calciatore Alessandro Fabbri era comunque sceso in campo sia il 24 settembre sia il 12 ottobre 2025, così venendo meno in radice la contestazione che lo riguardava per il periodo relativo alla direzione sportiva da parte del reclamante.
Riguardo all’esclusione dagli allenamenti della prima squadra, il sig. Deoma rilevava che, durante la sua “gestione”, soltanto in un paio di occasioni i calciatori si erano allenati in orari diversi da quelli della squadra (ma mai ad orari ‘insoliti’), esclusivamente per le motivazioni tecniche sopra ricordate, legate alla gestione del gruppo squadra ed alla credibilità della società e dello “staff” tecnico. Inoltre, il reclamante non gestiva il gruppo WhatsApp da cui i due calciatori lamentavano l’intervenuta esclusione.
In definitiva, il comportamento dei calciatori, che nelle loro audizioni mai avevano menzionato il sig. Deoma e che avevano iniziato a contestare la scelta della società solo circa venti giorni dopo l’allontanamento del predetto, appariva, per il reclamante, fortemente indicativo circa il momento in cui aveva avuto luogo effettivamente la violazione contestata, tutta semmai riconducibile a periodo successivo al suo esonero.
Proseguendo la sua esposizione, sotto un terzo e un quarto profilo, il sig. Deoma: 1) lamentava che la decisione impugnata non aveva considerato che nessuno dei calciatori ascoltati aveva mai riferito di pressioni di profilo economico da lui provenienti, essendo le richieste di riduzione dell’ingaggio e le proposte di buonuscita tutte da ricondursi alla gestione successiva; 2) deduceva l’assenza dell’elemento soggettivo, rilevando che, essendo egli stato esonerato dall’incarico in data 9 ottobre 2025 e risultando le missive di diffida e di richiesta di reintegro inviate dal legale dei calciatori datate 23 e 24 ottobre 2025, la formale contestazione della condotta di esclusione era stata sollevata quando egli non era più in carica, per cui la violazione dell’obbligo di reintegro entro sette giorni dalla diffida, richiamato dall’esposto ai sensi dell’art. 10.3 dell’Accordo collettivo, si collocava integralmente in un arco temporale successivo all’esonero.
7. Infine, in via subordinata, il reclamante, invocando i principi generali di proporzionalità, gradualità e parità di trattamento, chiedeva una riduzione dell’inibizione inflittagli, commisurandola alla gravità effettiva del fatto, al suo grado di partecipazione e alla durata della condotta contestata, tenuto conto che per un caso più grave, riguardante altra fattispecie, era stata comminata un’inibizione più ridotta rispetto a quella operata nel caso di specie dal Tribunale federale e che una inibizione di durata pari alla metà era stata inflitta, nella presente fattispecie, al direttore sportivo a lui succeduto, che era rimasto in carica per più tempo.
8. La Procura federale concludeva per il rigetto del reclamo e per la conferma della decisione impugnata.
All’udienza del 21 luglio 2026, tenutasi in modalità di videoconferenza con il contraddittorio tra i difensori delle parti, la causa era trattenuta in decisione e, in pari data, era pubblicato il dispositivo della presente decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I.1. Con il primo motivo, il reclamante deduce il difetto assoluto di motivazione e l’illogicità della decisione impugnata, che avrebbe omesso di prendere in considerazione le deduzioni difensive svolte in primo grado in ordine alla brevità del periodo di permanenza in carica, all’assenza per malattia dal 26 settembre al 7 ottobre 2025 e alla collocazione cronologica delle condotte contestate.
Il motivo è infondato.
I.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione che può assumere rilevanza ai fini dell’annullamento della decisione di primo grado è soltanto quello che si traduce in una violazione di precetti di rilievo costituzionale.
In particolare, escludendo qualunque rilevanza del mero “difetto di sufficienza” della motivazione, l’anomalia rilevante si identifica, in ordine decrescente di gravità, nella mancanza assoluta di motivi sotto il profilo grafico e materiale, nella motivazione apparente, nella motivazione oggettivamente incomprensibile, nel contrasto irriducibile tra affermazioni non conciliabili e nella motivazione di carattere meramente assertivo, tautologico o apodittico, ossia quando le anomalie argomentative siano di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del limite costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost. (CFA, Sez. I, n. 70/20232024; CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026; nello stesso senso Cons. Stato, Ad. plen., nn. 10 e 11 del 2018; Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2020, n. 4455).
In termini analoghi si è pronunciato il Collegio di garanzia dello sport, il quale ha chiarito che il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione, dell’insufficienza o della contraddittorietà, può dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di un punto decisivo della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 4/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 19/2017).
A ciò si aggiunga che, in ossequio ai principi di celerità ed economicità su cui è improntata la giustizia sportiva, i relativi organi giudicanti possono motivare i propri provvedimenti in forma sintetica, senza che ciò dia luogo, di per sé, al vizio di difetto di motivazione (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 32/2019; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 63/2018).
I.3. Applicando tali coordinate al caso di specie, questa Corte rileva che la decisione impugnata non è affetta dal denunciato vizio, in quanto - come può evincersi dalla lettura della motivazione sopra appositamente riportata in narrativa - il giudice di primo grado ha comunque: i) esposto in modo compiuto il quadro normativo applicabile; ii) dato analiticamente conto delle risultanze istruttorie; iii) illustrato i motivi per i quali ha ritenuto non provata l’esistenza di ragioni propriamente tecniche a fondamento dell’esclusione dei calciatori; iv) specificamente affrontato la linea difensiva del Deoma, disattendendola con motivazione espressa, sia pur sintetica.
Il fulcro della decisione è infatti legato alla circostanza per la quale nessuno dei due direttori sportivi succedutisi aveva contestato la materialità dei fatti, limitandosi entrambi a imputarli a scelte tecniche, e, soprattutto, alla circostanza per cui nel periodo in cui i provvedimenti furono adottati e attuati, essi ricoprivano comunque le rispettive cariche e non avevano assunto alcuna concreta iniziativa diretta alla rimozione dei provvedimenti medesimi.
Per quel che riguarda l’odierno reclamante, poi, risultava valorizzato, quale elemento a suo carico, il rifiuto da questi opposto al calciatore Alessandro Fabbri di discutere della vicenda.
L’iter logico-giuridico seguito dal primo giudice risulta dunque pienamente ricostruibile e, come tale, si sottrae alla censura di difetto assoluto di motivazione.
I.4. Dalla lettura complessiva del reclamo, semmai, si ricava, in realtà, che il sig. Deoma non lamenta un’assenza di motivazione, bensì la mancata condivisione, da parte del Tribunale, delle proprie deduzioni difensive, ma tale doglianza attiene al merito dell’apprezzamento e, come tale, deve scrutinarsi in sede di esame dei successivi motivi, fermo restando che l’obbligo di motivazione non impone al giudice di confutare partitamente ogni singolo argomento speso dalle parti, essendo sufficiente che la decisione dia conto delle ragioni essenziali poste a fondamento del convincimento, con implicito superamento delle tesi incompatibili.
I.5. Premesso ciò, si osserva che l’art. 106 del C.G.S., al comma 1, attribuisce a questa Corte la cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati, e, al comma 2, prevede che la Corte, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito.
Ne discende che il reclamo dinanzi alla Corte federale d’appello costituisce un mezzo di gravame a carattere devolutivo pieno, nei limiti della domanda come riproposta, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame complessivo della causa nel merito, sicché il giudice dell’impugnazione può decidere finanche su motivi non adeguatamente affrontati dal primo giudice (CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025), così che l’effetto devolutivo consente di porre rimedio a ogni incompletezza, carenza o irregolarità dell’attività istruttoria (CFA, SS.UU., n. 74/20172018; Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4374).
II.1. Esaminando, allora, il contenuto effettivo del reclamo, si prende in esame la tesi del sig. Deoma, secondo il quale sino al 24 settembre 2025 i due calciatori avevano regolarmente disputato le gare ufficiali della prima squadra; la successiva mancata convocazione era riconducibile a una legittima scelta tecnica, giustificata da un comportamento poco gradevole dopo la gara con l’Ancona; il limite dei venti calciatori convocabili nel campionato di Serie D imponeva comunque l’esclusione di cinque o sei calciatori per ciascuna gara; gli allenamenti separati avevano riguardato soltanto un paio di sedute su dodici; egli era estraneo al gruppo WhatsApp della squadra; le convocazioni con la formazione Juniores erano successive al suo esonero.
Tali tesi non appaiono convincenti per fare ritenere la condotta a lui imputabile scevra da criticità.
II.2 Valga osservare, infatti, che dagli atti dell’istruttoria emerge come la condotta posta a fondamento del deferimento non fosse quella consistita nella mancata convocazione dei due calciatori per una o più gare del campionato di Serie D, ma quella consistita nell’avere disposto la loro esclusione dalla rosa della prima squadra e, soprattutto, nell’avere imposto lo svolgimento di allenamenti separati e in orari differenti rispetto al resto del gruppo squadra; a ciò si aggiungeva l’impiego nel campionato Juniores nazionale, in chiara difformità dal tipo di rapporto instaurato con il tesseramento e con il contratto di prestazione sportiva.
Valga rammentare che l’art. 4, comma 1, del C.G.S. stabilisce che i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme organizzative interne della F.I.G.C. e delle altre norme federali, e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Ebbene, il rispetto di tali principi si impone per tutto il rapporto tra Società di tesseramento e atleti, anche e soprattutto con riferimento alla partecipazione agli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla società per cui l’atleta è tesserato (CFA, Sez. II, n. 6/2022-2023), senza dare luogo a condotte afflittive, emarginanti e comunque lesive della dignità del tesserato e nel rispetto di una regola di condotta generale, che riguarda ogni attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, riferibile anche al di fuori dell’ambito della competizione sportiva e della corretta applicazione delle regole di gioco (CFA, Sez. I, n. 38/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 69/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024).
II.3. Tant’è che lo stesso art. 91, comma 1, delle N.O.I.F. della F.I.G.C. impone alle società, in relazione alla serie di appartenenza, di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento delle attività sportive con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di riferimento, in conformità al tipo di rapporto instaurato con il contratto o con il tesseramento, e il successivo comma 2 sanziona con il deferimento agli organi della giustizia sportiva l’inosservanza degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari, dagli accordi collettivi e dai contratti tipo.
Sul punto questa Corte ha già avuto modo di affermare, in fattispecie del tutto sovrapponibile, che la disposizione, interpretata anche alla luce delle norme del Protocollo di intesa e dell’Accordo collettivo, tutela il calciatore assicurandogli un nucleo di tutele minime e sanziona disciplinarmente la società che non gli garantisca lo svolgimento degli allenamenti o che di fatto gli impedisca l’accesso alle strutture sportive in condizioni paritarie (CFA, SS.UU., n. 77/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026).
In sintesi, se il responsabile tecnico è certamente libero, per sua scelta tecnica, di non schierare un calciatore in una o più competizioni, ciò non toglie che non sia consentito escluderlo anche dagli allenamenti del gruppo di riferimento, configurando altrimenti tale condotta una violazione del principio di rispetto della dignità del lavoratore sportivo espresso dall’art. 91 cit., oltre che dei ricordati principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 4 del C.G.S., perché idonea a ostacolare la crescita tecnica e a incrinare la fiducia e l’autostima dei soggetti coinvolti.
II.4. A ciò si ritiene opportuno aggiungere il richiamo all’art. 5 del “contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa” sottoscritto dai due calciatori ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 36/2021, rubricato «Obblighi della Società», nel quale è trasfuso il contenuto dell’art. 8 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, che riconosce all’atleta il diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature idonee alla preparazione atletica, in un ambiente consono alla sua dignità lavorativa, e impegna la società a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra e - per quel che principalmente rileva nella presente sede - in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.
Non si tratta, dunque, di una mera pattuizione individuale, bensì di una clausola recettiva di fonte collettiva, il che ne rafforza la rilevanza disciplinare: l’art. 91, comma 2, delle N.O.I.F. sanziona per l’appunto l’inosservanza degli obblighi contenuti “negli accordi collettivi e nei contratti tipo”.
Chiarito ciò, non coglie nel segno l’argomento difensivo fondato sul limite dei venti calciatori convocabili per ciascuna gara del campionato di Serie D.
Tale limite incide, infatti, sulla sola composizione della distinta di gara e non può in alcun modo giustificare l’estromissione dalle sedute di allenamento, che costituisce il nucleo dell’addebito; esso attiene, pertanto, a un profilo estraneo al perimetro dell’incolpazione, la quale non riguarda singoli episodi di mancata convocazione, ma il complessivo trattamento riservato ai due calciatori.
Parimenti inconferente è il rilievo secondo cui, sino al 24 settembre 2025, i due calciatori avevano regolarmente disputato le gare della prima squadra e Filippo Fabbri ne era stato addirittura capitano, perché ciò, semmai, rende ancor più marcata la cesura intervenuta a partire dal 25 settembre 2025 e priva di plausibilità la tesi di una repentina scelta “tecnica” che avrebbe costretto la Società, e quindi i suoi dirigenti tra cui il reclamante, a rinunciare a due calciatori sino a quel momento stabilmente impiegati.
In realtà, non risulta traccia di motivazione da parte dei soggetti rappresentanti la Società di ragioni squisitamente tecniche a sostegno della mancata partecipazione ai successivi incontri di campionato e, in principal modo, manca una giustificazione dell’esclusione dagli allenamenti con la prima squadra; con la conseguenza che appare evidente che l’esclusione suddetta non sia stata motivata da effettive ragioni tecniche o atletiche, ma abbia avuto carattere afflittivo ed emarginante, lesivo della dignità professionale dei calciatori (CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026).
Va precisato, al riguardo, che il principio da ultimo richiamato è stato affermato da questa Corte in relazione a una condotta protrattasi per quasi quattro mesi, là dove nella presente vicenda il segmento riferibile al reclamante è assai più contenuto: la qualificazione della condotta in termini afflittivi ed emarginanti attiene, pertanto, alla natura dell’iniziativa assunta e non alla sua estensione, la quale rileverà invece, in senso favorevole al reclamante, ai fini della commisurazione della sanzione.
Né può ritenersi che l’episodio riferito dal sig. Deoma possa giustificare una così drastica iniziativa escludente: il reclamante, in sede di audizione, ha ricondotto la propria valutazione allo scarso impegno e alla poca concentrazione dei calciatori, riferendo che, durante la merenda che precedeva la gara con l’Ancona, taluno si sarebbe preoccupato più del cibo che degli avversari.
A sostegno di ciò emerge dall’istruttoria che l’allenatore responsabile della prima squadra, sig. Andrea Malgrati, a richiesta espressa se vi fossero motivazioni tecniche alla base dell’esclusione dei due calciatori, aveva risposto in senso decisamente negativo, precisando di averlo già più volte riferito ai calciatori medesimi e che era stato il Deoma a comunicargli, “dopo una partita di fine settembre”, di avere messo fuori lista i due calciatori Fabbri, aggiungendo che le istruzioni relative agli allenamenti separati e agli orari differenziati provenivano verbalmente e direttamente dal Deoma e, in seguito, dal direttore sportivo che a lui era succeduto.
Ora, se pure l’allenatore poteva dirsi soggetto interessato - che ha poi definito il procedimento con accordo - le sue dichiarazioni trovano puntuale riscontro estrinseco in una pluralità di elementi di diversa provenienza: le ammissioni rese dallo stesso reclamante in ordine alla messa fuori lista, agli allenamenti separati e all’impiego nella formazione Juniores; la dichiarazione del calciatore Enrico Pezzi, estraneo alla posizione dei due Fabbri, il quale ha riferito di avere chiesto un confronto al direttore sportivo Deoma e di averlo visto negato; la collocazione temporale della vicenda riferita dal calciatore Alessandro Fabbri, di cui appresso.
II.5. Né appare idonea in senso contrario l’argomentazione difensiva per la quale i due Fabbri, nelle rispettive audizioni, non lo avrebbero mai menzionato, dato che, oltre a quanto sopra, emerge invece che Alessandro Fabbri aveva espressamente collegato la breve parentesi di reinserimento nel gruppo squadra, culminata nella gara del 12 ottobre 2025, proprio all’avvicendamento nella carica di direttore sportivo, dimostrando così che l’esclusione era stata posta in atto durante la gestione del Deoma e che essa conobbe una - temporanea - attenuazione soltanto in coincidenza con la cessazione del suo incarico.
II.6. Sulle convocazioni con la formazione Juniores, questa Corte rileva che il sig. Deoma stesso, richiesto se fosse stato lui a decidere che i calciatori venissero convocati nella Juniores, aveva testualmente risposto che, “per scelta tecnica, dato che erano stati esclusi dalle gare della prima squadra”, si era deciso di farli giocare con la Juniores.
Come detto, tale situazione non deve essere esaminata “atomisticamente” ma nel complesso della vicenda e delle contestazioni, risultando anche sotto tale profilo una violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 91 delle N.O.I.F., là dove calciatori utilizzati fino ad allora in prima squadra siano stati oggetto di una repentina deminutio mediante l’assegnazione alla formazione giovanile.
II.7 Nella medesima audizione il reclamante ha altresì confermato che i calciatori si erano effettivamente allenati lontani dal resto della squadra, in orari diversi, sia pure soltanto in un paio di occasioni.
Con ciò è intervenuta l’ammissione del fatto contestato. La circostanza che tali allenamenti “separati” abbiano riguardato, nella prospettazione difensiva, soltanto due sedute su dodici non vale a escludere la violazione, ma incide semmai sulla sua gravità, e sarà pertanto apprezzata in sede di determinazione della sanzione.
Infatti, l’illecito di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 91 N.O.I.F., si perfeziona con la sottoposizione dell’atleta a un regime di allenamento separato non giustificato da oggettive e documentate ragioni tecnico-atletiche, senza che sia necessario che tale regime si protragga per un numero minimo di sedute.
II.8. Quanto, infine, all’esclusione dal gruppo WhatsApp della squadra, questa Corte osserva che tale circostanza, pur valorizzata dal Tribunale quale indice del carattere intrinsecamente punitivo del trattamento riservato ai calciatori, non forma oggetto di specifica contestazione nel capo di incolpazione elevato a carico del sig. Deoma, per cui, se pur la relativa deduzione difensiva è fondata in fatto, essa è inidonea a incidere sull’accertamento della responsabilità, che riposa su condotte diverse e autonomamente contestate, fermo restando che essa si riverbera, anche in questo caso, sulla commisurazione della sanzione.
II.9. In conclusione, deve ritenersi raggiunto quello che la costante giurisprudenza di questa Corte e del Collegio di garanzia dello sport definisce “confortevole convincimento” in ordine alla commissione dell’illecito, fondato su un grado di prova che supera la semplice valutazione della probabilità, pur potendo restare inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, e che ben può essere raggiunto anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 93/2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 71/2021; CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026).
Concorrono, in tal senso: la dichiarazione dell’allenatore responsabile della prima squadra circa l’insussistenza di ragioni tecniche e circa la provenienza delle istruzioni relative agli allenamenti separati e agli orari differenziati; le ammissioni rese dal reclamante nella propria audizione in ordine alla messa fuori lista, agli allenamenti svolti lontano dal gruppo squadra e alla decisione di impiegare i calciatori nella formazione Juniores; la dichiarazione del calciatore Enrico Pezzi sul confronto richiesto al direttore sportivo e negato; la collocazione temporale della breve parentesi di reinserimento riferita dal calciatore Alessandro Fabbri;
l’assenza in atti di qualsiasi programma tecnico-atletico formalizzato che possa dare conto, in termini oggettivi, del trattamento differenziato riservato ai due calciatori.
III. Con il terzo profilo il reclamante deduce che nessuno dei calciatori ascoltati ha mai riferito di pressioni economiche a lui riconducibili, essendo le richieste di riduzione dell’ingaggio e le proposte di buonuscita state tutte ricondotte alla gestione del successivo direttore sportivo e del vice presidente.
III.1 Tale deduzione, però, pur sostanzialmente corrispondente alle risultanze istruttorie, non è idonea a incidere sull’affermazione di responsabilità, dato che il capo di incolpazione elevato a carico del sig. Deoma non contestava, invero, alcuna condotta di pressione economica sui calciatori, ma esclusivamente l’esclusione dalla rosa della prima squadra, l’imposizione di allenamenti separati e in orari differenti e l’utilizzo dei calciatori nel campionato Juniores nazionale.
A ciò si aggiunga che il riferimento, contenuto nella decisione impugnata, agli elementi che sembrerebbero ricondurre i fatti al tentativo della società di riconsiderare al ribasso l’importo dei compensi pattuiti è, del resto, espressamente riferito alla società e non al singolo deferito, ed è formulato dal primo giudice in termini dubitativi e comunque non decisivi, avendo il Tribunale espressamente affermato di volere prescindere dalle motivazioni dei provvedimenti adottati per concentrare il proprio scrutinio sulla oggettiva afflittività del trattamento riservato ai calciatori.
IV. Con il quarto profilo, il reclamante deduce la mancanza dell’elemento soggettivo, sul rilievo che egli è stato esonerato il 9 ottobre 2025, mentre le diffide al reintegro sono datate 23 e 24 ottobre 2025, sicché nessun addebito di mancato reintegro potrebbe essergli mosso e la violazione dell’obbligo di reintegro entro sette giorni dalla diffida si colloca integralmente in epoca successiva al suo allontanamento.
Il motivo non è fondato.
IV.1. Il presupposto argomentativo da cui muove la censura non rileva, in quanto, anche in questo caso, al sig. Deoma non risulta contestata l’omessa reintegrazione dei calciatori a seguito della diffida, bensì la condotta “commissiva” consistita nell’avere disposto, a far data dal 25 settembre 2025, l’esclusione dalla rosa e nell’avere imposto gli allenamenti separati e l’impiego nella formazione Juniores, come sopra detto, condotte - queste - integralmente collocate all’interno del periodo in cui il reclamante ricopriva la carica di direttore sportivo, come del resto lo stesso capo di incolpazione precisa, individuando quale termine finale della sua responsabilità la data del 9 ottobre 2025.
La circostanza che le diffide siano successive a tale data è dunque priva di rilievo esimente, riguardando un profilo, quello dell’inadempimento all’obbligo di reintegro, che non forma oggetto di contestazione nei confronti del sig. Deoma.
IV.2. Quanto all’elemento psicologico, deve rammentarsi che la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. non richiede il “dolo specifico”, essendo sufficiente la coscienza e volontà della condotta, e che i doveri ivi enunciati non si esauriscono in una formula di stile, comportando qualcosa di più, e anche di diverso, rispetto alle fattispecie penalistiche o comunque sanzionatorie, sicché il giudice sportivo è chiamato a valutare se le modalità con le quali la persona deferita si è comportata, o il contesto in cui ha agito, abbiano determinato una compromissione dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo (CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026); la violazione dei doveri in parola, del resto, integra un’ipotesi di responsabilità residuale, che prescinde da uno specifico inadempimento di ulteriori doveri previsti dall’ordinamento sportivo (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016).
Nella specie, la consapevolezza e la volontarietà della condotta emergono dalle stesse dichiarazioni rese dal reclamante, il quale ha ammesso di essersi confrontato con l’allenatore sulla situazione dei calciatori, di avere condiviso la decisione di non convocarli e di avere concorso alla determinazione di impiegarli nella formazione Juniores.
Esse trovano puntuale conferma nelle dichiarazioni dell’allenatore, che ha attribuito al sig. Deoma tanto la comunicazione della messa fuori lista quanto le istruzioni verbali relative agli allenamenti separati: dichiarazioni la cui attendibilità, per le ragioni già esposte al paragrafo II, risulta corroborata da elementi di riscontro di diversa provenienza.
IV.3. Parimenti irrilevante, ai fini di una ritenuta esimente totale, è il richiamo all’assenza per malattia dal 26 settembre al 7 ottobre 2025.
Il certificato medico prodotto attesta una prognosi clinica e un’assenza dal lavoro, ma non dimostra l’impossibilità di esercitare le funzioni proprie della carica, che nel caso del direttore sportivo ben possono esplicarsi anche mediante comunicazioni verbali e telefoniche senza recarsi presso la sede della Società.
Inoltre, la contestazione decorre dal 25 settembre 2025, mentre la certificazione medica copre il periodo dal 26 settembre al 7 ottobre 2025: almeno un giorno di piena operatività precede dunque l’insorgere dello stato di malattia ed è proprio in quel torno di tempo che si colloca la comunicazione all’allenatore, intervenuta all’indomani della gara del 24 settembre 2025.
La determinazione di collocare i due calciatori fuori dalla rosa della prima squadra ha peraltro prodotto effetti che si sono protratti per l’intero periodo successivo.
La mancata rimozione di tali effetti, nel limitato periodo in cui il reclamante rimase in carica, non integra un autonomo illecito omissivo ma costituisce elemento valutabile, unitamente agli altri, ai fini della ricostruzione della consapevole persistenza della determinazione già assunta.
Depone in tal senso la posizione funzionale del direttore sportivo, organo preposto alla cura dei rapporti con i tesserati e chiamato a partecipare alle determinazioni della società in ordine alla loro gestione (CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026), alla luce della regola di condotta generale posta dall’art. 4, comma 1, del C.G.S.; sotto tale profilo, e nei limiti anzidetti, non a caso il primo giudice ha valorizzato la mancata assunzione di concrete iniziative dirette alla rimozione dei provvedimenti quale indice della persistente adesione del reclamante alla determinazione già assunta.
E ciò assume analogo rilievo ove si acceda alla prospettazione del reclamante, secondo cui la determinazione sarebbe stata assunta da altri, giacché anche in tale ipotesi la sua consapevole inerzia, in ragione della carica rivestita, concorrerebbe a confermare l’adesione alla condotta, senza per ciò solo integrare un autonomo illecito omissivo.
IV.4. Del pari privo di pregio è l’argomento secondo cui i calciatori non avrebbero mosso alcuna contestazione prima del 9 ottobre 2025.
La tutela dell’ordine sportivo, e con essa la rilevanza disciplinare della condotta, non è rimessa alla disponibilità delle parti, sicché la mancata proposizione di reclami o diffide da parte dei tesserati lesi non elide la rilevanza disciplinare del fatto (CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026).
Il ritardo nella reazione dei calciatori, peraltro, trova ragionevole spiegazione nella progressiva percezione della definitività dell’esclusione, inizialmente presentata come misura transitoria e di natura tecnica.
V. Con il quinto motivo, proposto in via gradata, il reclamante invoca i principi di proporzionalità, gradualità e parità di trattamento, deducendo la sperequazione della sanzione irrogatagli rispetto a quelle applicate agli altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda e rispetto ai precedenti richiamati.
Il motivo è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
V.1. Vi è da premettere che non colgono nel segno i raffronti operati dal reclamante con le sanzioni definite in sede di applicazione di sanzioni su richiesta ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva.
I Comunicati ufficiali F.I.G.C. nn. 224/AA e 522/AA, quest’ultimo relativo alla posizione dell’allenatore, attengono ad accordi conclusi tra la Procura federale e i soggetti interessati nella fase anteriore al deferimento.
Questa Corte ha già chiarito che l’accordo ex art. 126 del Codice di giustizia sportiva non comporta ammissione di responsabilità in ordine ai fatti contestati, operando esclusivamente nei rapporti tra Procura federale e soggetto dell’ordinamento e producendo, una volta perfezionato, il solo effetto di impedire l’azione disciplinare senza estinguerla (CFA, SS.UU., n. 102/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026).
Ne consegue che il contenuto dell’accordo non può essere equiparato a un parametro di partenza per definire la misura della sanzione irrogata in sede contenziosa, né se ne può indebitamente trarre argomento ai fini di contestarne la misura (CFA, Sez. III, n. 120/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026).
Deve inoltre ribadirsi il principio dell’autonomia delle valutazioni del collegio giudicante rispetto a quanto concordato tra Procura federale e incolpato nell’ambito degli accordi pregiudiziali, non essendo l’organo di giustizia in alcun modo vincolato dalla misura ivi convenuta (CFA, SS.UU., n. 88/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025).
V.2. Il raffronto con la posizione dell’allenatore è, in ogni caso, inconferente anche sotto il profilo sostanziale.
Questa Corte ha infatti già avuto occasione di rimarcare la strutturale diversità funzionale tra la posizione dell’allenatore e quella del direttore sportivo, osservando che l’allenatore è preposto alla conduzione tecnica della squadra e non partecipa, di regola, alle decisioni gestionali attinenti alla composizione della rosa, mentre il direttore sportivo è l’organo che, per definizione, cura i rapporti con i tesserati e partecipa alle determinazioni della società in merito alla loro gestione (CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026).
Peraltro, va precisato che è proprio la ratio del precedente da ultimo richiamato - il quale ha disatteso una doglianza di disparità di trattamento in ragione della diversità funzionale dei ruoli posti a confronto - a rendere invece pienamente legittimo il raffronto che il reclamante istituisce con la posizione del direttore sportivo che gli è succeduto, trattandosi in tal caso di due soggetti che hanno rivestito la medesima carica nella medesima vicenda.
V.3. Diversamente si atteggia il richiamo alla decisione di questa Corte n. 0096/CFA-2025-2026, con la quale è stata confermata la sanzione di mesi tre di inibizione irrogata ad altro direttore sportivo.
La fattispecie ivi esaminata presentava, per converso, profili di ben maggiore estensione oggettiva, avendo riguardato tre calciatori ed essendosi protratta dal 5 marzo al 30 giugno 2025, mentre si connotava, sul piano soggettivo, per un contributo di mera adesione consapevole a una determinazione assunta collegialmente dal vertice societario, là dove nella vicenda odierna il contributo del reclamante assume, secondo quanto sopra accertato, carattere di iniziativa.
Il precedente, dunque, non è invocabile quale termine di paragone immediato, ma offre nondimeno un utile parametro: a fronte di una condotta che ha interessato tre calciatori per quasi quattro mesi è stata stimata congrua la sanzione di tre mesi di inibizione, sicché la sensibilmente minore estensione oggettiva della vicenda odierna - due calciatori e un segmento temporale di quindici giorni riferibile al reclamante - impone di collocare la risposta sanzionatoria su un gradino inferiore, salvo il correttivo, in senso opposto, imposto dalla maggiore intensità del contributo soggettivo.
V.4. Coglie nel segno la censura con cui il reclamante lamenta l’intrinseca incoerenza della dosimetria adottata dal Tribunale federale nazionale.
Giova premettere che, avendo proposto reclamo il solo sig. Deoma, la sanzione irrogata al direttore sportivo che gli è succeduto è ormai definitiva e sottratta alla cognizione di questa Corte, la quale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, conosce del procedimento di primo grado nei soli limiti dei punti specificamente impugnati: essa costituisce, pertanto, un dato processuale ormai definitivo nel presente procedimento, alla luce del quale va apprezzata la coerenza complessiva del trattamento sanzionatorio.
L’art. 12, comma 1, del Codice attribuisce agli organi della giustizia sportiva un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della specie e della misura della sanzione, da esercitarsi tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi, delle circostanze aggravanti e attenuanti e dell’eventuale recidiva (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023).
Tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei principi di effettività e afflittività di cui all’art. 44, comma 5, del Codice, coordinati e temperati con quelli di proporzionalità, di derivazione europea, e di ragionevolezza, che impongono di adottare una determinazione non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e di rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie o irrazionali (CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 44/20232024; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 18/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 37/20252026).
Una volta accertato l’illecito disciplinare, la misura della relativa sanzione deve essere commisurata anzitutto alla gravità dell’illecito, la quale non può che essere accertata in concreto, attraverso un’adeguata ponderazione di tutte le circostanze di fatto nelle quali l’illecito si è verificato e nel ragionevole bilanciamento di ogni interesse da queste inciso (CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026).
È noto che il principio di eguaglianza sostanziale, in particolare, chiama il giudice a declinare la propria risposta sanzionatoria differenziandola adeguatamente in ragione della specifica gravità delle condotte accertate (CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026).
V.5. Applicando tali coordinate alla decisione impugnata, il Collegio rileva che il giudice di primo grado ha descritto la responsabilità del sig. Deoma e quella del sig. Ferroni in termini sostanzialmente omogenei, affermando che i fatti «sono evidenti nelle persone del Deoma e del Ferroni, che nei fatti hanno condiviso tutti i provvedimenti che erano stati assunti nei confronti dei calciatori Filippo ed Alessandro Fabbri, nonché dell’altro calciatore Enrico Pezzi».
A fronte di tale accertamento, e pur avendo la Procura federale richiesto per entrambi la medesima sanzione di mesi otto di inibizione, il primo giudice ha irrogato al sig. Deoma mesi sei di inibizione e al sig. Ferroni mesi tre, senza indicare alcuna ragione idonea a giustificare una differenziazione pari al doppio.
La divaricazione così operata è tanto meno perspicua ove si consideri che il periodo in cui il sig. Deoma ha ricoperto la carica nel corso della vicenda contestata (dal 25 settembre al 9 ottobre 2025) è sensibilmente più breve di quello riferibile al sig. Ferroni (da metà ottobre al 21 dicembre 2025), e che le condotte di maggiore intensità offensiva - la reiterata convocazione dei calciatori per le gare della formazione Juniores, la mancata ottemperanza alle diffide al reintegro, le pressioni finalizzate alla riduzione dei compensi e alla risoluzione dei tesseramenti - si collocano pacificamente nella fase successiva all’esonero del reclamante.
Gli elementi differenziali ora richiamati non impongono soltanto di rimuovere l’inversione operata dal primo giudice, ma giustificano una misura inferiore a quella inflitta al sig. Ferroni.
A quest’ultimo, infatti, è riferibile non soltanto un periodo di gestione di durata quattro volte superiore, ma anche il nucleo delle condotte di maggiore disvalore: le convocazioni effettivamente diramate per le gare della formazione Juniores, l’inottemperanza alle diffide al reintegro e le trattative dirette alla riduzione dei compensi e alla risoluzione anticipata dei tesseramenti.
Poiché, per quanto premesso, la sanzione a lui irrogata non è più modificabile, la coerenza interna del trattamento sanzionatorio può essere ristabilita soltanto collocando la posizione del reclamante al di sotto di quella del successore, in misura corrispondente al minore apporto causale e alla minore estensione temporale della condotta a lui ascrivibile.
Sotto questo specifico profilo la decisione impugnata va pertanto riformata in parte qua.
V.6. Ai fini della rideterminazione della sanzione, e in applicazione dell’effetto devolutivo di cui all’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, che consente a questa Corte di decidere anche nel merito e di svolgere altresì la funzione di giudice di equità, proporzionando la sanzione in maniera effettiva alla gravità dei fatti scrutinati (CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 6/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026), il Collegio ritiene di dover valorizzare, in senso sfavorevole al reclamante, la gravità intrinseca della condotta, che ha inciso su un bene giuridico di primario rilievo quale la dignità professionale del calciatore, e il ruolo di iniziativa dal medesimo assunto nella determinazione della messa fuori lista dei due atleti.
In senso favorevole al reclamante depongono, per contro, la breve durata del periodo in cui la condotta gli è riferibile, circoscritto a quindici giorni, la documentata assenza per malattia dal 26 settembre al 7 ottobre 2025, che può avere ridotto - ma non eliminato la sua presenza operativa presso la società, il numero contenuto delle sedute di allenamento separato riferibili alla sua gestione, l’estraneità alle condotte di pressione economica sui calciatori e alla mancata ottemperanza alle diffide al reintegro, nonché la circostanza che la cessazione del suo rapporto con la società sia stata determinata da un dissidio con il presidente avente a oggetto proprio il mancato pagamento dei compensi dei calciatori.
Deve inoltre rilevarsi che l’esclusione dal gruppo WhatsApp di squadra non è specificamente riferibile al reclamante, il quale ha dichiarato di non farne parte, e che l’imposizione di orari di allenamento particolarmente disagevoli è stata ricondotta dal calciatore Enrico Pezzi a una determinazione della “società”, senza che alcun elemento consenta di attribuire al reclamante la scelta dello specifico orario: si tratta, pertanto, di circostanze di significativo disvalore complessivo, che tuttavia non possono essergli personalmente ascritte.
Gli elementi da ultimo indicati, per la loro consistenza obiettiva e in quanto documentalmente o testimonialmente accertati, integrano circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, disposizione che il Collegio ritiene di applicare dandone, come è doveroso, espressa motivazione (CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025), trattandosi di elementi certi e obiettivi e non di una generica invocazione di clemenza (CFA, Sez. I, n. 37/2024-2025).
V.7. Alla luce del complessivo bilanciamento di tali elementi, e tenuto conto del parametro desumibile dalla richiamata decisione n. 0096/CFA-2025-2026 nonché della necessità di graduare il trattamento sanzionatorio dei due direttori sportivi succedutisi nella medesima vicenda in ragione del diverso apporto causale e della diversa estensione temporale delle rispettive condotte, il Collegio ritiene congrua la riduzione della sanzione inflitta al sig. Daniele Deoma nella misura di un mese di inibizione.
Tale misura appare idonea a garantire l’effettività e l’afflittività della risposta sanzionatoria richieste dall’art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, assicurando al contempo un adeguato effetto dissuasivo rispetto a condotte lesive della dignità del lavoratore sportivo, e risulta al contempo proporzionata al concreto disvalore della condotta accertata.
Non ricorrono, per converso, i presupposti per l’accoglimento della richiesta subordinata di contenimento della sanzione entro il limite di quindici giorni, misura che non assicurerebbe quel grado minimo di adeguatezza della risposta sanzionatoria rispetto alla lesione del bene protetto - la dignità professionale del calciatore - che i canoni di effettività e afflittività di cui all’art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva impongono di preservare, anche in funzione di prevenzione generale e speciale.
VI. In conclusione, il reclamo va accolto nei soli limiti di cui al paragrafo V e, per l’effetto, la sanzione inflitta al sig. Daniele Deoma va ridotta a un mese di inibizione, con conferma nel resto della decisione impugnata.
Ai sensi dell’art. 48, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, trattandosi di giudizio proposto in ambito della Lega nazionale dilettanti e ricorrendo un’ipotesi di accoglimento anche solo parziale del reclamo, deve disporsi la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Daniele Deoma la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno).
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ivo Correale Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
