F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0019/CFA pubblicata il 29 Luglio 2026 (motivazioni) – PFI / società A.S.D. Torri Stimigliano 2024 et alios
Decisione/0019/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0205/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Antonia Fiordelisi – Componente
Francesco Tuccari - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0205/CFA/2025-2026, proposto dalla Procura federale interregionale nei confronti dei Sig.ri Simone Magrini e Marco Giambenedetti, nonché della società A.S.D. Torri Stimigliano 2024,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 462 del 19 giugno 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 20 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesco Tuccari; uditi, per la Procura federale, l’Avv. Francesco Vignoli e, per la società A.S.D. Torri Stimigliano 2024, l’Avv. Mattia Piccolino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 5 maggio 2026, la Procura federale interregionale deferiva al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio:
- il Sig. Simone Magrini, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Torri Stimigliano 2024: a) per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito la partecipazione del calciatore, Sig. Samuele Pucci, a sei gare del girone B del campionato di Seconda Categoria (Velinia - Torri Stimigliano 2024 del 30 novembre 2025, Torri Stimigliano 2024 - Piazza Tevere del 7 dicembre 2025, Amatrice S.S.D. a r.l. - Torri Stimigliano 2024 del 13 dicembre 2025, Torri Stimigliano 2024 - S. Susanna del 21 dicembre 2025, Città di Poggio Mirteto - Torri Stimigliano 2024 del 4 gennaio 2026 e Torri Stimigliano 2024 - Gens Cantalupo 2.0 F.C. dell’11 gennaio 2026), pur non avendone titolo perché all’epoca dei fatti tesserato per la società Poggio Mirteto Calcio); b) per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta della gara Torri Stimigliano 2024 - Piazza Tevere del 7 dicembre 2025, attestando in maniera non veridica il regolare tesseramento del calciatore;
- il Sig. Daniele Cerquetani, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Torri Stimigliano, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, la distinta recante il nominativo del Sig. Samuele Pucci, con riferimento alla gara Velinia - Torri Stimigliano 2024 del 30 novembre 2025;
- il Sig. Alessandro Triburzi, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Torri Stimigliano, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, la distinta recante il nominativo del Sig. Samuele Pucci, con riferimento alla gara Amatrice S.S.D. a r.l. - Torri Stimigliano 2024 del 13 dicembre 2025;
- il Sig. Marco Giambenedetti, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Torri Stimigliano, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, la distinta recante il nominativo del Sig. Samuele Pucci, con riferimento alle gare Torri Stimigliano 2024 - S. Susanna del 21 dicembre 2025 e Città di Poggio Mirteto - Torri Stimigliano 2024 del 4 gennaio 2026;
- il Sig. Massimo Latini, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Torri Stimigliano, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, la distinta recante il nominativo del Sig. Samuele Pucci, con riferimento alla gara Torri Stimigliano 2024 - Gens Cantalupo 2.0 F.C. dell’11 gennaio 2026;
- il Sig. Samuele Pucci, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per avere preso parte alle sei suddette gare, nonostante non ne avesse titolo perché tesserato per la società Poggio Mirteto Calcio;
- la società A.S.D. Torri Stimigliano 2024, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.
Con memoria depositata il 16 aprile 2026, la società e i dirigenti deferiti chiedevano il proscioglimento, assumendo la piena conformità del proprio operato alle disposizioni federali e segnatamente: a) che al momento dell’inserimento della richiesta di tesseramento del Sig. Pucci, avvenuto il 26 novembre 2025, il sistema informatico della Lega nazionale dilettanti aveva rilasciato regolare foglio provvisorio di tesseramento munito di “coccardina” identificativa, così legittimando l’impiego del calciatore nelle more della ratifica; b) che il precedente tesseramento con la società Poggio Mirteto Calcio, pur se inserito nel sistema, non risultava all’epoca ratificato e non era conoscibile neppure agli Uffici della Lega, sicché la società aveva fatto incolpevole affidamento sulle risultanze dello stesso sistema; c) l’urgenza tecnica connessa alla necessità di sostituire il secondo portiere, la scoperta spontanea dell’irregolarità a seguito di contatto telefonico intercorso il 15 gennaio 2026 tra un dirigente e una funzionaria della Lega, e l’immediata cessazione dell’utilizzo del calciatore. Invocavano, infine, il precedente con cui la stessa Procura federale aveva escluso la responsabilità della società Poggio Mirteto Calcio in ragione della non conoscibilità dei fatti, chiedendo l’estensione del medesimo trattamento e, in subordine, il riconoscimento delle più ampie attenuanti.
Con memoria del 17 aprile 2026, anche il calciatore chiedeva il proscioglimento, allegando la propria buona fede, l’avvenuta richiesta di svincolo alla società Poggio Mirteto Calcio, l’affidamento riposto nelle assicurazioni ricevute e nelle risultanze del portale, nonché la cessazione dell’attività una volta venuto a conoscenza dell’occorso.
All’udienza del 21 maggio 2026:
- la Procura federale chiedeva: a) l’inibizione per otto mesi del Sig. Magrini, per quattro mesi del Sig. Giambenedetti e per tre mesi ciascuno dei Sig.ri Cerquetani, Triburzi e Latini; b) la squalifica per otto giornate del calciatore; c) la penalizzazione di sei punti in classifica e l’ammenda di € 550,00 a carico della società;
- la difesa dei deferiti insisteva per il proscioglimento e, in subordine, per una quantificazione proporzionale delle sanzioni.
Con la decisione reclamata, il Tribunale federale territoriale:accertava che, all’epoca dei fatti, il Sig. Pucci era effettivamente tesserato per la società Poggio Mirteto Calcio (che aveva avanzato per prima la domanda di tesseramento), che la successiva richiesta della società A.S.D. Torri Stimigliano 2024 doveva perciò ritenersi irregolare e che la stessa diveniva regolare soltanto con il secondo tesseramento del 23 gennaio 2026, all’esito dello svincolo;
- distingueva la posizione del calciatore a seconda delle singole gare, rilevando che egli era sceso effettivamente in campo nelle sole gare Torri Stimigliano 2024 - Piazza Tevere del 7 dicembre 2025, Torri Stimigliano 2024 - S. Susanna del 21 dicembre 2025 e Torri Stimigliano 2024 - Gens Cantalupo 2.0 F.C. dell’11 gennaio 2026, mentre nelle restanti tre gare risultava soltanto inserito in distinta tra i calciatori di riserva senza prendere parte all’incontro;
- rilevava una carenza dei sistemi informatici federali, evidenziando che il portale, a fronte dell’inserimento della richiesta, rilascia una ricevuta con “coccardina” attestante la corretta ricezione, senza alcun avviso circa l’esistenza di una precedente richiesta di tesseramento presso altra società, così inducendo in errore incolpevole la società richiedente;
- ravvisava in ciò la violazione del principio di affidamento, in forza del quale l’amministrazione non può far ricadere sul privato le conseguenze di irregolarità non conoscibili, richiamando in proposito la giurisprudenza esofederale, con conseguente attenuazione della responsabilità dei dirigenti e della società;
- valorizzava la circostanza che il calciatore fosse sceso in campo soltanto in tre delle gare in contestazione, osservando che, nel calcio a undici, il mancato ingresso in campo di un calciatore di riserva in posizione irregolare non determina la perdita della gara;
- rilevava che, per le infrazioni ripetute, la sanzione va quantificata non già per somma matematica, bensì applicando il principio del cumulo giuridico e che l’ambito dilettantistico regionale imponeva di ricondurre a equità le richieste della Procura, perché eccessive;
- riteneva, per contro, più grave la posizione del calciatore, che ben sapeva di avere sottoscritto una precedente richiesta di tesseramento con altra società;
- conseguentemente, irrogava al Sig. Magrini due mesi di inibizione, ai Sig.ri Cerquetani, Triburzi, Giambenedetti e Latini un mese di inibizione ciascuno, al Sig. Pucci sei giornate di squalifica e alla società A.S.D. Torri Stimigliano 2024, l’ammenda di € 400,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica (da scontare nella stagione sportiva 2026/2027, in quanto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera g), del Codice di giustizia sportiva, la sua applicazione alla stagione in corso sarebbe risultata priva di effetti afflittivi).
Avverso questa decisione proponeva reclamo la Procura federale interregionale limitatamente alle posizioni dei Sig.ri Magrini e Giambenedetti e della società, affidandolo a un unico motivo di impugnazione, vertente sulla violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività e sulla conseguente incongruità delle sanzioni comminate, per avere il Tribunale attribuito peso, quali attenuanti, a circostanze in realtà prive di tale attitudine e, perciò, irrogato sanzioni di gran lunga inferiori ai consolidati canoni operanti in materia.
Da qui la richiesta di irrogazione delle seguenti sanzioni:
- otto mesi di inibizione al Sig. Magrini;
- quattro mesi di inibizione al Sig. Giambenedetti;
- ammenda di € 550,00 e penalizzazione di 6 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027, a carico della società.
Si costituiva in giudizio la società, depositando memoria lo stesso giorno dell’udienza di discussione, con cui eccepiva l’infondatezza del reclamo, riproponendo e sviluppando le difese di primo grado.
All’udienza del 20 luglio 2026, la Procura eccepiva l’inammissibilità del deposito di detta memoria; per il resto, entrambe le parti ribadivano le rispettive posizioni.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio:
- preliminarmente, prende atto che l’appello risulta proposto soltanto nei confronti dei Sig.ri Magrini e Giambenedetti e della società;
- conseguentemente, dà atto che la decisione di primo grado è divenuta definitiva e irrevocabile e, pertanto, va confermata con riferimento alla posizione dei Sig.ri Cerquetani, Triburzi, Latini e Pucci.
Sempre in via preliminare, va delibata l’eccezione con cui la Procura federale ha censurato l’inammissibilità del deposito della memoria della società, avvenuto il giorno stesso dell’udienza: il deposito, intervenuto oltre il termine a difesa, è invero tardivo; nondimeno, poiché la memoria si limita a riproporre le difese già svolte nel giudizio di primo grado e ivi acquisite, la questione non spiega effetti sul merito del decisum, risultando comunque integro il contraddittorio.
Tanto premesso, non essendovi contestazione sui fatti di causa, che dunque possono essere ritenuti pacifici e acclarati, la res controversa verte esclusivamente su questioni di diritto.
Il reclamo è fondato, nei termini e nei limiti che seguono.
1.1. Il principio di afflittività costituisce, nell’ordinamento sportivo, un canone positivo e non meramente orientativo, essendo espressamente sancito dall’art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, a norma del quale tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
A tale canone si affianca l’art. 12 dello stesso Codice, che demanda agli organi di giustizia la determinazione della specie e della misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti.
Questa Corte ha più volte chiarito che l’entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell’illecito, dovendo la sua efficacia deterrente, per assolvere alla funzione di prevenzione speciale e generale, risultare proporzionata al disvalore della condotta e idonea a esercitare un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026); pertanto, l’irrogazione di una sanzione, che sia inferiore alla soglia minima di afflittività richiesta dalla gravità del fatto, non assolve alla propria funzione, prestando così il fianco a censura ed, eventualmente, a rideterminazione in aumento.
1.2. Ciò posto, va precisato che la partecipazione a gare ufficiali di un calciatore non legittimato, perché non tesserato ovvero tesserato per altra società, integra un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto altera il regolare svolgimento dei tornei e viola gli obblighi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, oltre allo specifico precetto dell’art. 32, comma 2, del medesimo Codice, che impone che le attività attinenti al tesseramento siano svolte conformemente alle disposizioni federali e ai regolamenti delle Leghe, con rinvio alle particolari modalità di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.
Il tema è stato compiutamente affrontato dalla giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023 e n. 86/2022-2023), le cui statuizioni possono così compendiarsi:
- ai fini della configurabilità dell’illecito e della quantificazione della sanzione non è richiesta l’effettiva utilizzazione del calciatore, poiché anche la sola convocazione e iscrizione nella distinta di gara di un soggetto privo del titolo per partecipare integra una utilizzazione impropria meritevole di sanzione (CFA, Sez. I, n. 27/2023-2024);
- è irrilevante la mancata incidenza della condotta sul risultato finale della gara, giacché la gravità della violazione non può essere desunta o esclusa risalendo dall’entità delle conseguenze sportive (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023);
- la sanzione tipica a carico della società che schiera un calciatore privo dei titoli necessari è rappresentata, insieme all’ammenda, dalla penalizzazione di un punto in classifica, oltre all’ammenda di € 100,00, per ciascun incontro; per il presidente, l’inibizione di un mese per ciascuna violazione accertata (CFA, Sez. I, n. 151/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027). Sono fatti salvi gli opportuni correttivi equitativi necessari a evitare sanzioni eccessivamente gravose e non compatibili con le specificità e il carattere amatoriale del calcio dilettantistico (CFA, Sez. I, n. 27/2023-2024).
Più in particolare, quando il numero delle gare sia superiore a cinque, per le ulteriori violazioni la misura della sanzione può essere ridotta, apprezzate le circostanze del caso, in una percentuale compresa fra il 20% e il 30%, mentre per l’ammenda la mitigazione può giungere fino a un abbattimento del 50% (CFA, Sez. I, n. 151/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 146/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027, in continuità con Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 14 del 17 febbraio 2025).
2. Facendo applicazione di queste coordinate al caso di specie, vanno ora esaminate le posizioni dei Sig.ri Magrini e Giambenedetti.
Più in particolare e nell’ordine.
2.1. La posizione del Sig. Magrini è connotata da una duplice violazione, avendo egli, nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, da un lato consentito e comunque non impedito la partecipazione del calciatore in posizione irregolare, dall’altro sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta della gara Torri Stimigliano 2024 - Piazza Tevere del 7 dicembre 2025, attestando in maniera non veridica il regolare tesseramento del Sig. Pucci.
Va premesso che sul presidente della società grava una specifica funzione di garanzia nei confronti dell’ordinamento sportivo circa il rispetto, da parte dei tesserati e di coloro che agiscono per conto e nell’interesse della società, degli obblighi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, CGS (CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 3/20262027).
Ciò posto (e fermo restando che questa funzione di garanzia intanto può essere esercitata in quanto il presidente sia il primo a rispettare detti obblighi), la sanzione di due mesi irrogata dal Tribunale non riflette adeguatamente né la duplicità delle condotte, né la posizione apicale rivestita, né il disvalore proprio dell’attestazione non veridica resa nella distinta, collocandosi al di sotto della soglia di afflittività richiesta dalla gravità del fatto.
A tanto aggiungasi che l’inibizione, se di durata esigua, verrebbe integralmente scontata nel periodo di sospensione dell’attività dilettantistica, così risultando in concreto priva di reale portata afflittiva.
Alla luce di quanto precede e valutata la peculiare graduazione della sanzione a carico delle persone fisiche in funzione dell’apporto causale e del ruolo, e considerato che il criterio di riferimento ascrive al presidente l’inibizione di un mese per ciascuna delle sei gare in cui ha consentito l’impiego irregolare del calciatore, l’inibizione del Sig. Magrini va rideterminata – ex artt. 106, comma 2, e 12 del Codice di giustizia sportiva – in 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni, all’esito di una valutazione unitaria che, muovendo da quel parametro e apprezzato il temperamento equitativo previsto per le violazioni successive alla quinta, tiene conto della duplice condotta, della posizione apicale rivestita, del periodo di sospensione dell’attività dilettantistica in cui la sanzione sarebbe eseguita e, in senso mitigatore, del carattere amatoriale del contesto, così da attingere una misura complessivamente proporzionata al disvalore del fatto, cui la duplice violazione accertata osta ogni ulteriore attenuazione.
2.2. Il Sig. Giambenedetti ha sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, due distinte di gara (Torri Stimigliano 2024 - S. Susanna del 21 dicembre 2025 e Città di Poggio Mirteto - Torri Stimigliano 2024 del 4 gennaio 2026), attestando per due volte, in maniera non veridica, il regolare tesseramento del Sig. Pucci.
La circostanza che si tratti di due attestazioni connota la posizione del Sig. Giambenedetti - con tutta evidenza - in termini di maggiore gravità rispetto a quella degli altri dirigenti che hanno sottoscritto una sola distinta, sicché la sanzione di un mese, che equipara la posizione del primo a quella dei secondi, non ne colpisce adeguatamente il disvalore, tanto più in considerazione del periodo di inattività in cui essa verrebbe scontata.
L’inibizione del Sig. Giambenedetti va pertanto rideterminata - sempre ex artt. 106, comma 2, e 12 del Codice di giustizia sportiva - in mesi 2 (due), misura che, raddoppiando quella irrogata ai dirigenti che hanno sottoscritto una sola distinta - ormai definitiva riflette la duplice attestazione non veridica senza eccedere il canone di proporzione rispetto a quelle posizioni.
3. Passando a esaminare la posizione della società, giova ribadire che il Tribunale ha fondato la propria decisione:
- sull’affidamento riposto dalla società sulle risultanze del sistema informatico federale, asseritamente carente e privo di segnalazioni d’allerta;
- sulla circostanza che il calciatore fosse sceso in campo in sole tre delle sei gare in contestazione;
- sull’applicazione, alle infrazioni ripetute, del principio del cumulo giuridico, in luogo di una somma delle sanzioni relative a ciascuna gara.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
3.1. Come chiarito da questa Corte (da ultima, CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027), il principio del legittimo affidamento presuppone una situazione di buona fede soggettiva, ossia l’ignoranza incolpevole dell’irregolarità della situazione giuridica su cui si è fatto affidamento e, tenuto anche conto della preminenza dell’interesse pubblico alla regolarità delle procedure di tesseramento, non può formarsi quando il destinatario abbia la chiara e incontrovertibile percezione della natura e degli effetti del provvedimento richiesto (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 38/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 15/2025).
Specificamente in materia di tesseramento, la buona fede non esime la società dal verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento, con conseguente insussistenza di un legittimo affidamento nella corretta conclusione della relativa procedura (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 40/2019).
Nella fattispecie di causa, la precedente posizione di tesseramento del calciatore, era pienamente conoscibile con l’ordinaria diligenza e risulta, in concreto, anche conosciuta, ove si considerino:
- il contenuto della corrispondenza WhatsApp intercorsa tra la società e il calciatore (doc. 9, atti del giudizio di primo grado, pag. 9);
- la formulazione della richiesta di tesseramento inoltrata dalla società il 26 novembre 2025, quale aggiornamento di posizione di tesseramento recante l’espressa indicazione della compagine di provenienza Poggio Mirteto Calcio con la relativa matricola (doc. 9, atti del giudizio di primo grado, pag. 10).
A tanto aggiungasi che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, l’ignoranza delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto (CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027) e che grava sulla società e sui suoi dirigenti l’onere di verificare l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento e la regolarità della posizione dei calciatori impiegati (CFA, Sez. I, n. 52/20242025).
La mera carenza di un sistema automatico di rilevazione delle irregolarità non integra, di per sé, un’esimente, poiché gli obblighi generali di correttezza e di osservanza delle norme federali racchiudono il rispetto delle ordinarie regole di diligenza, la cui violazione, anche solo colposa, giustifica la sanzione.
In quest’ordine di idee, si è ritenuto che la validazione della pratica da parte dell’ufficio tesseramenti, al pari della mancata rilevazione dell’irregolarità da parte degli organi federali, non vale a sanare la posizione irregolare del calciatore né a fondare un legittimo affidamento in capo alla società, permanendo comunque su quest’ultima l’obbligo di verifica preventiva (CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027); e ciò anche perché l’ufficio tesseramenti non opera quale mero organo di riscontro formale, ma esercita un controllo che presuppone la veridicità e la regolarità degli atti ad esso sottoposti (CFA, Sez. I, n. 3/20262027).
Né può accedersi all’invocata equiparazione con la posizione della società Poggio Mirteto Calcio, che versava in una condizione affatto diversa, essendo la società di provenienza estranea alla concreta utilizzazione del calciatore in gare per essa non disputate.
Deve, del resto, ribadirsi che la responsabilità della società A.S.D. Torri Stimigliano 2024 è stata affermata anche a titolo oggettivo ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva; resta, in ogni caso, non controverso in questa sede l’accertamento di tale responsabilità, essendo il reclamo circoscritto al profilo della congruità e afflittività delle sanzioni, sicché l’eventuale buona fede soggettiva dei dirigenti non sarebbe comunque idonea, di per sé, a elidere la responsabilità dell’ente per le condotte dei propri tesserati (CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026).
3.2. La distinzione tra le gare effettivamente disputate dal calciatore e quelle nelle quali egli era soltanto iscritto in distinta, non rileva ai fini della quantificazione della sanzione a carico della società.
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, a fini sanzionatori, non è necessaria l’effettiva utilizzazione del calciatore, essendo sufficiente la sua convocazione e iscrizione nella distinta di gara consegnata all’arbitro (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 27/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024), posto che la gara alla quale sia iscritto un calciatore in posizione irregolare risulta comunque alterata dalla presenza, nella distinta, di un soggetto che non avrebbe potuto prendervi parte, indipendentemente dall’esito agonistico delle gare (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 146/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027).
Pertanto, ai fini della penalizzazione della società, devono computarsi tutte e sei le competizioni per le quali il calciatore è stato irregolarmente inserito in distinta e non le sole tre gare nelle quali egli è sceso in campo.
3.3. Il cumulo giuridico non può trovare ingresso.
La penalizzazione per l’impiego di un calciatore in posizione irregolare è concepita, nel su richiamato indirizzo consolidato, come sanzione parametrata a ciascun incontro, secondo una logica di corrispondenza tra il numero delle gare irregolari e i punti di penalizzazione, e non secondo il meccanismo del cumulo giuridico proprio delle sanzioni personali.
Il principio trova un preciso riscontro nell’art. 11, comma 2, del Codice di giustizia sportiva che, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi del tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla società, prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui partecipa il calciatore, così confermando la natura, per gara e non personale, della sanzione.
Il temperamento equitativo operante per le violazioni successive alla quinta non costituisce applicazione del cumulo giuridico né attenuante in senso proprio, ma criterio di proporzionalità interna alla fattispecie plurioffensiva, volto a evitare che la progressione aritmetica delle sanzioni determini, nel peculiare contesto dilettantistico, un risultato non proporzionato al complessivo disvalore del fatto.
3.4. Conseguentemente, le sanzioni a carico della società, ancorate al parametro di un punto di penalizzazione e di € 100,00 di ammenda per ciascuno dei sei incontri disputati in posizione irregolare, vanno:
- per un verso, aumentate ex 12 e 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva;
- per l’altro, ridotte equitativamente in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, considerato il carattere amatoriale del calcio dilettantistico: muovendo dal parametro-base di sei punti (uno per ciascuna delle sei gare disputate in posizione irregolare) e di € 600,00 di ammenda (€ 100,00 per gara), opera il temperamento equitativo previsto, per le violazioni successive alla quinta, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 3/20262027), in forza del quale l’incidenza della sesta gara sul punteggio è contenuta sino a ricondurre la penalizzazione a cinque punti, mentre l’ammenda è determinata in € 550,00, in misura coerente con la peculiarità dilettantistica della vicenda e non sproporzionata al disvalore complessivo del fatto.
Dette sanzioni devono essere pertanto così rideterminate:
- penalizzazione di 5 (cinque) punti in classifica;
- ammenda di € 550,00, come peraltro richiesto dalla Procura.
In applicazione dell’art. 8, comma 1, lettera g), del Codice di giustizia sportiva e conformemente a quanto già statuito dal Tribunale, la penalizzazione di 5 (cinque) punti in classifica, deve essere scontata nella stagione sportiva 2026/2027, essendo la sua applicazione alla stagione conclusa priva di effetti afflittivi.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al Sig. Simone Magrini: l’inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 15 (quindici);
- al Sig. Marco Giambenedetti: l’inibizione di mesi 2 (due);
- alla società A.S.D. Torri Stimigliano 2024: la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica e l’ammenda di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Tuccari Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
