F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0020/CFA pubblicata il 3 Agosto 2026 (motivazioni) –sigg.ri Apicella Raffaele-Cretella Francesco-De Vincenti Thomas-Marincolo Luigi-Cinelli Ermete-A.S.D. Mirto Crosia-PF

Decisione/0020/CFA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0206/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Davide Ponte – Componente

Oliviero Drigani - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0206/CFA/2025-2026, proposto dalla società A.S.D. Mirto Crosia, nonché dai sig.ri Raffaele Apicella, Francesco Cretella, Thomas De Vincenti, Luigi Marincolo ed Ermete Cinelli,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, n. 0287/TFNSD/2025-2026, depositata e pubblicata il 19 giugno 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 23 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Oliviero Drigani; sono presenti l’Avv. Piero Campana per i reclamanti e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento prot. n. 30210/1147pf25-26/GC/DP/ff del 18 maggio 2026 la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, i sig.ri Raffaele Apicella, Francesco Cretella, Thomas De Vincenti, Luigi Marincolo ed Ermete Cinelli, nonché la società A.S.D. Mirto Crosia.

Il procedimento traeva origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura federale il 24 aprile 2026 dalle società A.S.D. Città di Corigliano-Rossano, A.S.D. Diamante Caselli Pascale, U.S.D. Geppino Netti e A.S.D. Real Trebisacce Calcio, le quali riferivano che il sig. Raffaele Apicella, inserito nella squadra della società A.S.D. Mirto Crosia, aveva preso parte, quale calciatore in posizione irregolare perché non regolarmente tesserato, a una serie di gare valevoli per il girone A del campionato di Prima categoria del Comitato regionale Calabria.

Le società segnalanti allegavano la decisione del Giudice sportivo territoriale pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 144 del 19 marzo 2026 del Comitato regionale Calabria, con la quale, a seguito del reclamo proposto dalla società U.S.D. Geppino Netti in ordine alla gara Geppino Netti - Mirto Crosia del 7 marzo 2026, era stata accertata la partecipazione del sig. Apicella in posizione irregolare, per violazione del principio di unicità dello status tecnico, con conseguente irrogazione, alla società Mirto Crosia, della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e dell’ammenda di euro 50,00, dell’inibizione del dirigente accompagnatore sig. Ermete Cinelli e della squalifica per una gara del sig. Apicella.

La documentazione istruttoria confermava che il 12 settembre 2025 il sig. Apicella era stato tesserato quale tecnico dalla società A.S.D. Corigliano Calcio, partecipante al girone A del campionato di Prima categoria del Comitato regionale Calabria, e che il 3 novembre 2025 era stato esonerato.

Il 12 gennaio 2026 il medesimo aveva richiesto il tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. Mirto Crosia, partecipante al medesimo campionato e al medesimo girone (girone A del campionato di Prima categoria) della precedente società di tesseramento.

Dagli atti emergeva che il sig. Apicella aveva preso parte, senza averne titolo perché non regolarmente tesserato, alle gare Mirto Crosia - Diamante Caselli Pascale del 18 gennaio 2026, Mirto Crosia - San Fili 1926 del 25 gennaio 2026, Nuova Roggiano 2020 Mirto Crosia del 28 gennaio 2026, Mirto Crosia - Themesen dell’8 febbraio 2026, Fiumefreddo Calcio 1987 - Mirto Crosia del 15 febbraio 2026, Atletico San Lucido - Mirto Crosia del 21 febbraio 2026, Mirto Crosia - Corigliano Calcio del 1° marzo 2026, Geppino Netti - Mirto Crosia del 7 marzo 2026 e Juvenilia Roseto C.S. - Mirto Crosia dell’11 marzo 2026.

Con l’atto di deferimento la Procura federale contestava al sig. Apicella la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 32, comma 2, del medesimo Codice, all’art. 38, comma 4, delle NOIF e agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del settore tecnico.

Al sig. Cretella, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società, la Procura federale contestava la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2, del medesimo Codice, all’art. 38, comma 4, delle NOIF, all’art. 40, comma 1, del Regolamento del settore tecnico e all’art. 7, comma 1, dello Statuto federale, per avere consentito o comunque non impedito lo schieramento del calciatore in posizione irregolare.

Ai sig.ri De Vincenti, Marincolo e Cinelli la Procura federale contestava la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 61, comma 1, delle NOIF, per avere sottoscritto, quali dirigenti accompagnatori, le distinte di gara recanti il nominativo del sig. Apicella, così attestandone in modo non veridico il regolare tesseramento.

Alla società A.S.D. Mirto Crosia la Procura federale contestava la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

Con memorie difensive del 13 maggio 2026 e dell’8 giugno 2026 i deferiti, senza smentire i fatti contestati, deducevano di essere stati indotti in errore dall’approvazione del tesseramento del sig. Apicella da parte della Lega nazionale dilettanti, Comitato regionale Calabria, avvenuta il 12 gennaio 2026, riconducendo la problematica alla presenza di due portali dell’Ufficio tesseramenti e al ritardo nel processo di digitalizzazione.

Deducevano, altresì, di avere appreso dell’irregolarità del tesseramento solo dopo la gara del 7 marzo 2026 e chiedevano di ricondurre la condotta nell’ambito della colpa lieve e, comunque, di ritenerla già coperta dalla sanzione irrogata dal Giudice sportivo territoriale, in applicazione del principio del ne bis in idem.

Con la decisione impugnata il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, irrogava le sanzioni richieste dalla Procura federale, ritenendo integrata la violazione contestata e disattendendo le difese dei deferiti.

Avverso tale decisione hanno proposto reclamo la società A.S.D. Mirto Crosia e i sig.ri Apicella, Cretella, De Vincenti, Marincolo e Cinelli, affidandolo a quattro motivi e chiedendo, in via principale, la sostituzione delle sanzioni irrogate con l’obbligo, per le persone fisiche, di organizzare tre convegni nelle scuole del Comune di Crosia e, per la A.S.D. Mirto Crosia, di disputare a porte chiuse le prime due gare casalinghe della stagione sportiva 2026/2027 e, in via subordinata, la loro sensibile riduzione.

All’udienza del 23 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La decisione impugnata ha ritenuto provata, con evidenza documentale, la responsabilità disciplinare dei deferiti in ordine alle condotte oggetto di deferimento.

1.1. Il Tribunale federale nazionale ha accertato, per tabulas, che il 12 settembre 2025 il sig. Apicella era stato tesserato quale tecnico dalla società A.S.D. Corigliano Calcio, per essere poi esonerato il 3 novembre 2025, e che il 12 gennaio 2026 la società A.S.D. Mirto Crosia, partecipante al medesimo girone A del campionato di Prima categoria del Comitato regionale Calabria, ne aveva richiesto il tesseramento quale calciatore.

1.2. Ha ritenuto violato l’art. 38, comma 4, delle NOIF, il quale prevede che, nel corso della stessa stagione sportiva, i tecnici – salvo il disposto dell’art. 40, comma 1, del Regolamento del settore tecnico – non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società, nonché l’art. 40, comma 1, del medesimo Regolamento, che sancisce l’analogo divieto a prescindere dal tesseramento.

1.3. Ha escluso l’operatività della deroga di cui al Comunicato ufficiale n. 25 della Lega nazionale dilettanti, che consente all’allenatore esonerato prima del 30 dicembre 2025 di tesserarsi e svolgere attività per altra società nel corso della stessa stagione sportiva soltanto a condizione che la nuova società partecipi a un campionato o a un girone diverso rispetto alla precedente, condizione nella specie insussistente per avere la A.S.D. Mirto Crosia partecipato al medesimo girone A della A.S.D. Corigliano Calcio.

1.4. Ha disatteso l’eccezione di ne bis in idem, osservando che la penalizzazione in classifica – insieme all’ammenda e in disparte la perdita della gara – costituisce la sanzione tipica per le società che schierino calciatori privi dei titoli necessari e che essa non si pone in contrasto con il divieto del bis in idem, attesa la diversa natura dell’interesse protetto e la diversa funzione delle sanzioni, richiamando la decisione n. 116/CFA/2024-2025.

1.5. Ha respinto la difesa fondata sull’errore in buona fede, richiamando il principio ignorantia legis non excusat codificato dall’art. 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva.

1.6. Ha soggiunto, per mera completezza argomentativa, che la partecipazione dell’Apicella alle gare del 15 e del 22 marzo 2026 escludeva che i deferiti, quantomeno in tali occasioni, ignorassero l’irregolarità del tesseramento.

1.7. Ha infine ritenuto congrue, anche in considerazione dei precedenti della sezione, le sanzioni richieste dalla Procura federale.

2. Si premette che il reclamo si articola, anche graficamente, in quattro specifici motivi di doglianza, che qui vengono tutti, per una ragione di completezza di analisi, individualmente esaminati, ancorché essi finiscano – tanto formalmente quanto sostanzialmente – per sfociare in unico petitum che ne sintetizza il portato processuale: quello cioè, fissato nelle conclusioni del reclamo, riguardante la rimodulazione delle sanzioni irrogate ovvero, in via subordinata, la loro “sensibile riduzione”.

In quest’ottica, cioè, le conclusioni così come rassegnate dai reclamanti assorbono l’autonoma valenza degli specifici motivi di reclamo anteposti a quello di ordine sanzionatorio, limitando appunto lo spettro della loro possibile ricaduta decisoria alla sola questione riguardante la tipologia e l’entità delle sanzioni irrogate

2.1 Con il primo motivo i reclamanti deducono l’errata interpretazione dell’art. 38, comma 4, delle NOIF e dell’art. 40, comma 1, del Regolamento del settore tecnico, sostenendo che la risoluzione consensuale dell’accordo economico intercorsa il 3 novembre 2025 tra il sig. Apicella e la società A.S.D. Corigliano Calcio, con il conseguente venir meno del vincolo, avrebbe reso legittimo il successivo tesseramento del medesimo quale calciatore per la A.S.D. Mirto Crosia, approvato dalla Lega nazionale dilettanti il 12 gennaio 2026.

Il motivo è infondato.

Difatti, l’art. 38, comma 4, delle NOIF e l’art. 40, comma 1, del Regolamento del settore tecnico presidiano il principio di unicità dello status tecnico, vietando al tecnico di tesserarsi o di svolgere attività per più di una società nel corso della medesima stagione sportiva.

Come già affermato da questa Corte, l’art. 40 del Regolamento del settore tecnico configura un divieto generale di doppia attività nella medesima stagione sportiva a prescindere dal tesseramento presso due società, rilevando la circostanza che il tecnico abbia svolto la propria attività per due società nella medesima stagione (CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023).

La risoluzione consensuale dell’accordo economico invocata dai reclamanti non incide sul divieto in esame, poiché il rapporto economico e il vincolo di tesseramento operano su piani distinti e la cessazione del primo non elide né la qualifica tecnica pregressa né il divieto di doppia attività nell’arco della stessa stagione sportiva.

D’altronde, la stessa disciplina derogatoria presuppone la posizione dell’allenatore esonerato, ma subordina il nuovo tesseramento alla condizione – nella specie pacificamente insussistente – che la nuova società partecipi a un campionato o a un girone diverso da quello della precedente, sicché l’esonero e la risoluzione del contratto, lungi dal legittimare la condotta, ne confermano l’illiceità.

Ne discende che il tesseramento del sig. Apicella quale calciatore per una società del medesimo girone è avvenuto in violazione delle richiamate disposizioni e che la sua partecipazione alle gare integra l’impiego di calciatore in posizione irregolare, in contrasto con l’art. 32, comma 2, e con l’art. 4 del Codice di giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026).

L’approvazione del tesseramento da parte del Comitato regionale, poi, non vale a sanare l’illegittimità sostanziale della posizione, per le ragioni che si esporranno in sede di esame del terzo motivo.

3. Con il secondo motivo i reclamanti deducono la violazione del principio del ne bis in idem, avendo la società A.S.D. Mirto Crosia già subìto, per i medesimi fatti, la sanzione irrogata dal Giudice sportivo territoriale – perdita della gara con il punteggio di 0-3 e conseguente sottrazione di punti in classifica – confermata dalla Corte sportiva d’appello a livello territoriale.

Il motivo è infondato.                                

Difatti, la sanzione della perdita della gara e la penalizzazione in classifica sono cumulabili e non alternative, in ragione della natura plurioffensiva della condotta, lesiva di una pluralità di interessi distinti: la par condicio agonistica della singola gara, cui è preposta la perdita della gara con funzione ripristinatoria, e la regolarità complessiva del torneo, cui è preposta la penalizzazione con funzione afflittiva (CFA, Sez. I, n. 151/2025-2026).

La contestuale applicazione delle due misure non integra violazione del divieto del ne bis in idem di cui all’art. 4, Protocollo n. 7, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, attesa la diversa natura dell’interesse protetto e la diversa funzione delle sanzioni, che compongono un insieme unitario e coerente di procedure complementari e temporalmente concomitanti, con prevedibilità del doppio giudizio e proporzionalità complessiva rispetto al disvalore del fatto (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 116/2024-2025).

A ciò si aggiunga che difetta, nella specie, la stessa identità dell’idem, sotto un duplice profilo.

Sotto il profilo oggettivo, il provvedimento del Giudice sportivo territoriale ha avuto ad oggetto la sola gara Geppino Netti - Mirto Crosia del 7 marzo 2026, mentre il presente giudizio investe la condotta relativa a tutte le nove gare disputate dal calciatore in posizione irregolare.

Sotto il profilo soggettivo, poi, il provvedimento del Giudice sportivo territoriale non presenta piena identità con il presente giudizio, avendo esso investito la sola gara del 7 marzo 2026 e irrogato, quanto alle persone fisiche, la sola inibizione del dirigente accompagnatore sig. Cinelli e la squalifica per una gara del sig. Apicella.

Sussiste, dunque, al più una sovrapposizione parziale, circoscritta a un segmento del fatto storico e ad alcune sanzioni personali, ma non l’identità piena di fatto, di perimetro oggettivo e di titolo sanzionatorio richiesta dal divieto del ne bis in idem, atteso che il presente procedimento investe nove gare e coinvolge ulteriori soggetti e ulteriori titoli di responsabilità.

4. Con il terzo motivo i reclamanti deducono l’errata applicazione del principio ignorantia legis non excusat, sostenendo che l’approvazione del tesseramento del sig. Apicella da parte della Lega nazionale dilettanti, Comitato regionale Calabria, avrebbe pienamente legittimato la società a schierarlo, non disponendo la A.S.D. Mirto Crosia di alcun potere decisionale in materia di tesseramenti.

Il motivo è infondato.

Difatti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, l’ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto, operando tale principio in modo oggettivo, sicché il mero deficit informativo non vale a esimere dalla conoscenza della disciplina federale (CFA, Sez. I, n. 67/2025-2026; CFA, Sez. I, ordinanza n. 3/2025-2026).

La mera approvazione amministrativa del tesseramento non genera, poi, alcun legittimo affidamento sulla regolarità sostanziale della posizione del tesserato.

L’atto di approvazione, di carattere meramente ricognitivo, non vale infatti a sanare l’illegittimità sostanziale di una posizione costituitasi contra ius, tanto più ove – come nella specie – la regola federale ostativa fosse agevolmente conoscibile e la posizione sia stata successivamente revocata in via di autotutela.

La giurisprudenza esofederale, in proposito, ha chiarito che la buona fede non esime la società dal verificare, con la normale diligenza, il buon fine della richiesta di tesseramento, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente un legittimo affidamento nella corretta conclusione della relativa procedura (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 40/2019).

A conferma di ciò rileva che il tesseramento del sig. Apicella è stato successivamente revocato l’11 marzo 2026, in coerenza con il potere di autotutela riconosciuto all’amministrazione federale in caso di sopravvenuto accertamento del difetto dei requisiti (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 37/2017).

Sul tesserando e sulla società grava, del resto, uno specifico onere di verifica della conformità della propria posizione alla disciplina federale, in forza del principio di autoresponsabilità desumibile dall’art. 32 del Codice di giustizia sportiva e dall’art. 39, comma 2, delle NOIF (CFA, Sez. I, n. 107/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023).

Né il mancato rilievo dell’irregolarità da parte di un organo federale vale a sanare la posizione del calciatore o a fondare un legittimo affidamento della società circa la regolarità della sua posizione (CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026).

Non ricorrono, infine, i presupposti dell’errore scusabile, che postula incertezze e difficoltà obiettive di interpretazione della normativa, la novità della questione ovvero l’oscillazione della giurisprudenza (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 5/2014), profili nella specie insussistenti, essendo la regola – preclusione del nuovo tesseramento nel medesimo girone – chiara e il relativo Comunicato ufficiale conoscibile dalla pubblicazione.

5. Con il quarto motivo i reclamanti deducono l’erroneità dell’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui il sig. Apicella avrebbe preso parte alle gare del 15 e del 22 marzo 2026, posto che l’ultima gara da lui disputata fu quella dell’11 marzo 2026, nel corso della quale, alle ore 15.21, fu notificata alla società la revoca del tesseramento, con conseguente indisponibilità del calciatore.

Il motivo non è fondato: il rilievo, pur esatto in punto di fatto, è privo di decisività ai fini della riforma.

Difatti, l’inesattezza del riferimento alle gare del 15 e del 22 marzo 2026, pur sussistente, attiene a un’argomentazione svolta dal primo giudice, per sua stessa ammissione, “in ogni caso” e “per mera completezza argomentativa”, e non costituisce autonoma ratio decidendi della pronuncia.

La responsabilità disciplinare è stata infatti accertata sulla base delle nove gare contestate nel deferimento, comprese tra il 18 gennaio e l’11 marzo 2026, in ordine alle quali i reclamanti non negano in punto di fatto la partecipazione del sig. Apicella in posizione irregolare.

Un motivo che investa un’argomentazione ad abundantiam, priva di autonoma efficacia causale rispetto alla decisione, è privo di decisività e, come tale, inidoneo a determinarne la riforma.

Anzi, la revoca del tesseramento intervenuta l’11 marzo 2026, lungi dal giovare ai reclamanti, conferma a posteriori l’irregolarità della posizione del sig. Apicella per l’intero periodo pregresso oggetto di contestazione.

6. Con la domanda precisata in via principale, i reclamanti chiedono che le sanzioni irrogate siano sostituite, per le persone fisiche, con l’obbligo di organizzare tre convegni nelle scuole del Comune di Crosia e, per la società, con l’obbligo di disputare a porte chiuse le prime due gare casalinghe della stagione sportiva 2026/2027.

La domanda è inammissibile.

Difatti, il sistema sanzionatorio dell’ordinamento federale è retto dal principio di tipicità, essendo le sanzioni irrogabili ai dirigenti e ai tesserati tassativamente elencate dall’art. 9 del Codice di giustizia sportiva e quelle a carico delle società dall’art. 8 del medesimo Codice.

L’obbligo di organizzare convegni nelle scuole non figura tra le sanzioni previste dall’art. 9 del Codice di giustizia sportiva e non può essere introdotto in via pretoria dall’organo giudicante, cui è precluso creare misure atipiche.

Quanto alla società, la sanzione delle gare a porte chiuse, pur tipica ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), del Codice di giustizia sportiva, è apprestata per fattispecie eterogenee rispetto all’impiego di calciatore in posizione irregolare, per il quale l’ordinamento prevede, quale sanzione tipica, la penalizzazione in classifica di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), del medesimo Codice, sicché la sostituzione richiesta contrasterebbe con il criterio oggettivo e uniforme di commisurazione.

Il principio di tipicità, invero, non consente all’organo giudicante di convertire discrezionalmente la sanzione tipica prevista per la fattispecie accertata in altra e diversa sanzione, ancorché anch’essa contemplata dal catalogo generale, restando l’individuazione della misura vincolata al titolo di responsabilità in concreto ravvisato.

Con la domanda proposta in via subordinata i reclamanti chiedono la sensibile riduzione delle sanzioni irrogate.

La domanda è da ritenersi parzialmente fondata, nei termini che seguono.

Si rammenta, invero, che in tema di impiego di calciatore in posizione irregolare le Sezioni unite di questa Corte hanno enunciato criteri di commisurazione oggettivi e uniformi, in forza dei quali la società incorre nella penalizzazione di un punto in classifica, oltre all’ammenda, per ciascun incontro, il presidente risponde per ciascuna gara segnata dall’illecita utilizzazione con l’inibizione di un mese e gli altri esponenti rispondono con l’inibizione di un mese per ciascuna gara cui abbiano dato causa (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 90/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026).

Applicando tali coordinate, le sanzioni irrogate al sig. De Vincenti (due mesi di inibizione), al sig. Marincolo (un mese) e al sig. Cinelli (tre mesi) – riferite, rispettivamente, a due, a una e a cinque gare, e dunque non eccedenti la soglia delle cinque – vanno confermate.

La squalifica di nove giornate al sig. Apicella, l’inibizione di sei mesi al presidente sig. Cretella – responsabile per tutte le nove gare – e la penalizzazione di nove punti inflitta alla società corrispondono, invece, a un numero di gare superiore a cinque.

Per tali ultime posizioni, la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte ammette, quanto alle violazioni ulteriori rispetto alla quinta, l’applicazione di correttivi equitativi, con riduzione orientativamente compresa fra il 20% e il 30% (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 14/2025).

La più marcata diminuzione, sino al 50%, è riservata alla penalizzazione per violazioni commesse in campionati precedenti, ipotesi qui non ricorrente, trattandosi di stagione in corso.

Tale temperamento non poggia sul legittimo affidamento – già escluso in sede di esame del terzo motivo – bensì, sul solo piano della commisurazione, sul numero delle violazioni eccedente la soglia e sulla peculiarità oggettiva della vicenda, connotata dalla inusuale posizione di chi, già tesserato quale tecnico, sia stato successivamente tesserato quale calciatore per società del medesimo girone.

La circostanza che il tesseramento fosse stato approvato in via telematica dal Comitato regionale, pur non integrando alcuna scusante, può essere apprezzata quale mero elemento di equità nella determinazione della misura, e la criticità del disallineamento fra i portali dell’Ufficio tesseramenti merita segnalazione ai competenti organi federali.

Reputa pertanto il Collegio di rimodulare, in via equitativa e nella misura di circa un quinto, le sanzioni a carico dei soggetti responsabili di un numero di gare superiore a cinque, riducendo quella irrogata ad Apicella Raffaele a 7 giornate di squalifica, quella irrogata a Cretella Francesco a 5 mesi di inibizione e quella irrogata alla società A.S.D. Mirto Crosia a 7 punti di penalizzazione.

L’accoglimento è soltanto parziale e discende esclusivamente dalla rimodulazione delle sanzioni disposta in accoglimento della domanda subordinata, essendo per il resto i motivi di reclamo disattesi.

Dal parziale accoglimento del reclamo conseguono le ulteriori statuizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Raffaele Apicella: la squalifica di 7 (sette) giornate di gara, da scontare in gare ufficiali nella prima stagione sportiva utile;

- al sig. Francesco Cretella: l’inibizione di mesi 5 (cinque);

- alla società A.S.D. Mirto Crosia: la penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Conferma nel resto.                                   

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva corrisposto dal sig. Raffaele Apicella, dal sig. Francesco Cretella e dalla società A.S.D. Mirto Crosia.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Oliviero Drigani                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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