F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0032/CFA pubblicata il 2 Settembre 2026 (motivazioni) – PFI – Omissis
Decisione/0032/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0011/CFA/2026-2027
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Roberta Landi – Componente
Salvatore Casula - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0011/CFA/2026-2027 proposto in data 30.7.2026 dal Procuratore federale interregionale,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale (omissis) della F.I.G.C. - L.N.D. assunta nella riunione del 14 luglio 2026 e pubblicata, unitamente alle motivazioni, con il Comunicato ufficiale n. 5 del 24 luglio 2026, resa all’esito del deferimento n. 534 pfi 25-26 a carico del sig. (omissis) e della società (omissis) ;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 26.8.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Salvatore Casula e sentita l’Avv. Giulia Conti in rappresentanza della Procura federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il presente procedimento trae origine da una segnalazione pervenuta alla Procura federale in data 13.11.2025, inoltrata dalla
Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding, che aveva ricevuto sulla propria piattaforma, già in data 13.8.2025, una nota avente ad oggetto l’esclusione del calciatore minorenne (omissis) dall’attività sportiva della società ( omissis ) (omissis) (di seguito anche (omissis) ), disposta al termine della stagione sportiva 2024/2025.
Secondo quanto riferito, tale esclusione sarebbe stata determinata dal malumore venutosi a creare all’interno del sodalizio sportivo a causa del dissenso espresso dal padre del calciatore nella chat “(omissis) ”, in merito alla decisione, inizialmente assunta dalla società, di limitare le convocazioni al torneo svoltosi nel mese di giugno 2025 presso lo stadio “(omissis) ” di (omissis) , escludendo il figlio dalla partecipazione alla manifestazione. A seguito delle proteste del padre, la società (omissis) avrebbe poi ammesso la convocazione anche di (omissis) , ma a condizione che i genitori potessero assistere al torneo solo accedendovi a gara già iniziata e posizionandosi distanziati dai genitori degli altri calciatori presenti. La medesima società avrebbe infine rifiutato il rinnovo del tesseramento del calciatore (omissis) per la successiva stagione sportiva 2025/26.
A ciò si aggiunge che la società (omissis) risultava avere omesso la nomina (e la conseguente comunicazione) del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, e non aveva adottato il modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva ed il Codice di condotta, nonostante i reiterati solleciti della Commissione federale responsabile per le politiche di safeguarding nel corso dell’attività di accertamento svolta a seguito della segnalazione.
Nel corso dell’attività inquirente venivano quindi acquisiti, tra l’altro, il foglio di censimento e l’organigramma della società, l’estratto storico di tesseramento del minore (omissis) - svincolato in data 1.7.2025 e tesserato, a decorrere dal 26.8.2025, per la società (omissis) - gli screenshot della corrispondenza intercorsa sulla chat “(omissis) ”, nonché la nota di riscontro pervenuta in data 12.1.2026 dalla Commissione federale responsabile per le politiche di safeguarding, attestante il mancato deposito, da parte della (omissis) e della (omissis) , delle autocertificazioni di cui all’art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni. Venivano altresì escussi i genitori del minore, i genitori di altri calciatori minorenni tesserati per la società, il signor (omissis) , all’epoca dei fatti dirigente tesserato e preposto al settore giovanile, il signor (omissis) , all’epoca dei fatti non tesserato ma operante all’interno e nell’interesse della società, il presidente (omissis) , nonché la signora (omissis) e il signor (omissis) , all’epoca dei fatti tecnici tesserati per la società.
A seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, il signor (omissis) e la società ( omissis ) (omissis) convenivano con la Procura federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva.
Concluse le indagini, in data 21.5.2026 la Procura federale deferiva il signor (omissis) , all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società (omissis), per rispondere:
“A. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall’art. 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026, omesso di nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nonché di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C., raggiungibile all’indirizzo https://anagrafefederale.figc.it/, il nominativo del Responsabile Safeguarding e l’adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell’attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023, mediante l’invio delle autocertificazioni sottoscritte quale legale rappresentant della (omissis)
"B. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 4, commi 1 e 2 lett. e) ed f), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della societ ( omissis ) manifestato una evidente trascuratezza delle esigenze psicologiche ed emotive del minoresig. (omissis) contribuendo ad amplificarne la percezione di isolamento e differenziazione dal restante gruppo squadra, consentendo allo stesso di partecipare al Torneo svoltosi nel mese di giugno 2025 presso lo stadio (omissis) di(omissis) a condizione che non vi venisse condotto dai genitori, autorizzati ad assistervi solo accendendo all’evento sportivo tardivamente e posizionandosi distanziati dalle altre figure genitoriali presenti; tanto in ragione del malumore determinato all’interno del sodalizio sportivo a seguito del dissenso espresso in maniera aspramente critica dal padre del minore nella chat (omissis) rispetto alla decisione inizialmente assunta di limitare le convocazioni al Torneo ad un numero ristretto di giovani atleti; nonché ancora per avere lo stesso ritenuto di non rinnovare il tesseramento del minor sig. (omissis) per la stagione sportiva 2025 - 2026 facendo dipendere tale decisione dall’atteggiamento assunto dal padre nella chat del gruppo squadra nei termini già riportati”.
La società (omissis) era quindi chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritti nei capi di incolpazione.
Nel giudizio di primo grado, celebratosi dinanzi al Tribunale federale territoriale del Comitato regionale (omissis) della F.I.G.C. L.N.D., all’udienza del 14.7.2026 la Procura federale chiedeva l’irrogazione, nei confronti del signor (omissis) , della inibizione per mesi 6 e, nei confronti della società, dell’ammenda di € 1.500,00. Non risultavano depositati atti difensivi dei deferiti, sicché le uniche argomentazioni difensive erano rinvenibili nelle dichiarazioni rese dal signor (omissis) in sede di audizione dinanzi alla Procura federale, nelle quali questi aveva riferito di non essere al corrente degli adempimenti normativi specifici in materia e di essersi limitato a fare generico affidamento su figure terze presenti all’interno del sodalizio sportivo.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale federale territoriale accoglieva solo parzialmente le richieste della Procura federale. Riteneva infatti adeguatamente provata la mancata nomina e comunicazione del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, così come la mancata adozione del modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice di condotta.
Proscioglieva invece il presidente (omissis) dagli addebiti disciplinari mossi al capo b) della incolpazione sul presupposto che costui fosse risultato del tutto estraneo alla “complessa ed accesa conflittualità” sorta all’interno del gruppo dei genitori e quindi rimasto sostanzialmente all’oscuro delle specifiche e concrete modalità attuative della decisione.
A fronte di una conclamata crisi ambientale, il primo giudice escludeva cioè che la condotta del presidente, così come quella degli altri dirigenti della società, potesse in alcun modo essere qualificata come negligente, arbitraria o improntata a intenzioni discriminatorie, ed irrogava nei confronti del signor (omissis) la inibizione per mesi 3 e, nei confronti della società (omissis) , l’ammenda di € 600,00, con riferimento per entrambi esclusivamente all’incolpazione di cui al capo a).
Avverso tale decisione, in data 30.7.2026 la Procura federale ha proposto il reclamo in epigrafe, chiedendo che venga affermata la responsabilità del signor (omissis) e della società (omissis) anche con riferimento al capo b) della incolpazione.
Con un unico ed articolato motivo di impugnazione, la reclamante ha sostenuto che il Tribunale federale territoriale abbia ingiustamente prosciolto il presidente (omissis) , e conseguentemente la società (omissis) , dalla contestazione di cui al capo b) sulla base di una erronea qualificazione giuridica dei fatti. Sarebbe infatti inequivocabilmente provato, a detta della Procura federale, che la decisione di escludere le figure genitoriali di riferimento dal Torneo del giugno 2025 presso lo stadio “(omissis) ” di (omissis) , nonché quella di non rinnovare il tesseramento del minore (omissis) per la stagione sportiva 2025 - 2026, siano dipese dal conflittuale rapporto tra il padre del calciatore ed i genitori degli altri giovani atleti, come esplicitamente riferito in sede di indagini dal sig. (omissis) , all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società (omissis) .
A detta della reclamante, tali decisioni delineerebbero “... una evidente trascuratezza delle esigenze psicologiche ed emotive di un giovane atleta che all’epoca dei fatti aveva solo nove anni, posto nella condizione di dover subire un effetto discriminatorio determinato da scelte societarie che affondavano le loro radici in malumori pregressi strettamente connessi a vicende del tutto estranee al suo personale percorso di crescita all’internodella (omissis) da sempre improntato alla massima diligenza ed al rispetto assoluto delle regole di correttezza, dunque immune da qualsivoglia profilo di colpa”.
Sempre secondo la reclamante, sarebbe inoltre illogico sostenere una estraneità del presidente (omissis) rispetto alle concrete modalità attuative della decisione assunta dalla compagine societaria, giacché, secondo il costante orientamento della giurisprudenza endofederale, il Presidente è sempre responsabile di quanto accade in seno alla società per effetto del nesso formale che lega il tesserato al sodalizio e del suo ruolo di tutela e garanzia dell’operato societario. Errerebbe quindi il primo giudice nel motivare il proscioglimento del signor (omissis) dalla contestazione di cui al capo b) sul presupposto che le condotte contestate, ossia i fatti relativi alla partecipazione del calciatore al Torneo ed il diniego di rinnovo del suo tesseramento, fossero state gestite ed attuate in via autonoma dalla struttura operativa del settore giovanile, guidata dal dirigente (omissis) .
All’udienza del 26.8.2026, il rappresentante della Procura federale ha insistito nei motivi di impugnazione e nelle richieste di sanzione avanzate in primo grado. Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.
Il procedimento è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reclamo proposto merita accoglimento, nei sensi di cui in motivazione.
Con l’unico motivo di reclamo la Procura federale interregionale deduce che il Tribunale federale territoriale ha erroneamente qualificato i fatti e ingiustamente prosciolto il signor (omissis) , e con lui la società, dall’addebito di cui al capo b) della incolpazione, avendo trascurato che le determinazioni assunte in danno del minore dipesero dal conflitto insorto con il padre e che sul presidente grava un ruolo di tutela e di garanzia non delegabile ad altri soggetti.
Il motivo è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
Difatti, la ricostruzione del fatto storico operata dal primo giudice non è, nei suoi elementi essenziali, in contestazione, mentre è la sua qualificazione giuridica e la sua imputazione soggettiva a rivelarsi erronea, per le ragioni che seguono.
2. È opportuno prendere le mosse dal quadro normativo che presiede alla tutela dei tesserati minori nell’ordinamento federale.
L’art. 33, ultimo comma, della Costituzione, aggiunto con legge costituzionale 26.9.2023 n. 1, riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme ed autorizza una lettura dell’attività sportiva non soltanto come valore in sé, ma soprattutto come veicolo di valori, quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 115/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 52/2025-2026).
Già prima dell’introduzione della norma costituzionale, l’art. 16 del d.lgs. 28.2.2021, n. 39, aveva individuato come obiettivo primario quello di promuovere nel mondo dello sport la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di discriminazione, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e di presidi di controllo, imponendo alle federazioni sportive la redazione di linee guida e alle società la predisposizione e l’adozione di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e codici di condotta (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025).
In attuazione della delibera n. 255 del 25.7.2023 della Giunta nazionale del C.O.N.I., la F.I.G.C. ha quindi adottato le proprie linee guida con il C.U. n. 87/A del 31.8.2023, il Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni con il C.U. n. 68/A del 27.8.2024 ed ha introdotto l’art. 28 bis del Codice di giustizia sportiva con il C.U. n. 69/A del 27.8.2024.
L’art. 1, comma 3, del Regolamento precisa che esso disciplina le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, “comunque consumata in ogni forma, anche omissiva” ed il successivo art. 3 riconosce a tutti i tesserati il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, stabilendo al comma 2 che il diritto alla salute e al benessere psico-fisico costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo, sicché i tesserati hanno diritto a svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025).
A ben vedere, la ratio del sistema safeguarding introdotto nell’ordinamento federale non è solo quella di prevenire situazioni di pregiudizio, ma anche di intercettare tempestivamente qualsiasi segnale di disagio ed impedire che il contesto sportivo produca, amplifichi o tolleri qualsiasi fenomeno di esclusione, mortificazione, stigmatizzazione o vulnerazione dell’equilibrio psicofisico dei tesserati minori di età.
La normativa federale in tema di safeguarding, cioè, non è destinata a operare soltanto in presenza di fatti eclatanti o di condotte apertamente violente, vessatorie o discriminatorie, giacché la sua portata preventiva è ben più ampia ed impone di ricomprendere anche tutte le scelte organizzative o gestionali che, pur non sorrette da un intento dichiaratamente persecutorio, risultino in concreto idonee a ledere la dignità, la serenità, il senso di appartenenza o l’equilibrio emotivo del minore in ambito sportivo.
3. Ciò premesso, come è noto, è onere della Procura federale fornire la prova della sussistenza dell’illecito contestato; tale onere va assolto raggiungendo, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, Sez. I, n. 143/2025-2026).
Secondo l’orientamento consolidato degli organi di giustizia sportiva, endofederali ed esofederali, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio come nel processo penale, essendo sufficiente un grado di prova superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 6/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 34/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 37/2016; CFA, Sez. I, n. 25/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 64/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 104/20252026; CFA, Sez. I, n. 144/2025-2026).
Gli indizi devono nondimeno corrispondere a dati di fatto certi e non consistere in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza (CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 2/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 51/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 144/2025-2026).
4. Nel caso in esame, si ritiene che tale onere probatorio sia stato raggiunto.
È stato adeguatamente provato che, in occasione del torneo da disputarsi nel giugno 2025 presso l’impianto “(omissis) ” di (omissis) , la società (omissis) limitava dapprima le convocazioni a un numero ristretto di giovani atleti, tra i quali non era compreso il calciatore (omissis) , di anni 9.
Ottenuta dalla società organizzatrice la possibilità di una partecipazione libera, il (omissis) comunicava quindi, nella chat del gruppo squadra, che avrebbe inviato nuove convocazioni, «effettuate senza tener conto dei toni offensivi, poco rispettosi e per nulla idonei ad una scuola calcio utilizzati da taluni genitori», precisando che «si premiano i figli, nonostante i genitori».
In tale seconda fase l’invito a partecipare veniva esteso a tutti i bambini con la sola eccezione di (omissis) , e ciò - come riferito dalla madre in sede di audizione - «con la spiegazione, ripeto, che non era accettabile quanto scritto da suo padre».
Soltanto il giorno stesso della manifestazione, a un’ora dal suo inizio, la società rivedeva la propria determinazione e consentiva la partecipazione anche del minore, ma alla condizione che egli non fosse accompagnato dai genitori e che costoro accedessero all’impianto a evento iniziato, sistemandosi sugli spalti separati rispetto agli altri genitori dei calciatori.
Alla madre del minore, in particolare, veniva intimato di non avvicinarsi agli altri genitori durante la manifestazione, con l’espresso avvertimento che, in caso contrario, il bambino sarebbe stato fatto uscire dal terreno di gioco ed escluso dal torneo.
Il dato assume rilievo dirimente: a tutti i bambini la partecipazione veniva estesa senza condizione alcuna, al solo ( omissis ) dapprima negata e poi concessa a condizioni che nessun altro tesserato è stato chiamato a subire.
La ragione di tale decisione, così come quella di rifiutare il rinnovo del tesseramento di (omissis) per la stagione sportiva successiva, è risultata essere la diretta conseguenza dell’atteggiamento conflittuale tenuto dal padre del bambino nella chat del gruppo squadra nei confronti della società, nonché della conflittualità che ne era conseguita con gli altri genitori.
Sotto questo specifico profilo, è da ritenersi inequivocabile l’affermazione del dirigente (omissis) che, sentito in sede di indagini preliminari, nel riferire dell’atteggiamento ostile tenuto dal padre verso le decisioni della società, ha così concluso: “Di lì nacque l’idea di far partecipare solo il figlio al torneo senza i genitori e successivamente di escludere il bambino dalla stagione successiva”.
Convergente, e ancor più significativo, è quanto riferito dalla madre del minore, alla quale i dirigenti prospettavano la possibilità di rivalutare il tesseramento del figlio a condizione che ella contattasse le famiglie che ne avevano chiesto l’allontanamento, per chiederne il permesso di restare, e presentasse pubbliche scuse sulla chat dei genitori per quanto scritto dal marito.
La permanenza di un bambino di nove anni nel sodalizio veniva dunque subordinata a un atto di sottomissione pubblica del genitore, il che dimostra in modo non equivoco che il criterio della scelta non fu il benessere del minore, bensì la composizione del conflitto tra adulti.
È infine pacifico - e del resto concordemente riferito da tutti i soggetti escussi, ivi compresi i dirigenti - che il minore non abbia mai tenuto alcun comportamento censurabile durante la propria permanenza nel sodalizio.
5. Così ricostruito il fatto nella sua oggettività, la sua qualificazione giuridica non può che essere quella prospettata dalla Procura federale nel suo atto di deferimento.
È di tutta evidenza che subordinare la partecipazione di un bambino di nove anni a una manifestazione sportiva alla condizione che i suoi genitori non lo accompagnino, non accedano all’impianto se non tardivamente e si tengano fisicamente distanziati dalle altre figure genitoriali sotto la minaccia esplicita di farlo uscire dal terreno di gioco, integra un trattamento differenziato e umiliante che incide direttamente sul senso di identità, di dignità e di autostima del minore.
Tra i principi ispiratori della disciplina federale in tema di safeguarding (ma lo stesso ragionamento vale per quella statale) assume rilievo centrale quello per cui il minore non può essere mai reso destinatario, neppure indirettamente, delle conseguenze pregiudizievoli derivanti da dissensi, attriti o rotture insorte tra genitori, dirigenti, tecnici o altri adulti gravitanti nell’ambiente sportivo.
Nella fattispecie in questione, invece, le determinazioni assunte nei confronti del minore sono state la reazione ad una frizione tra adulti, il che appare del tutto incompatibile con la logica di protezione sottesa al sistema safeguarding, che vuole il minore sottratto ai conflitti degli adulti e non ne fa, invece, la vittima.
Tale modalità di ammissione ha introdotto una forma eccezionale e differenziata di partecipazione, inevitabilmente percepibile dal minore e dal contesto come segno di alterità rispetto al gruppo.
Il rifiuto, poi, di rinnovo del suo tesseramento per la stagione successiva ha definitivamente marcato la separatezza del bambino, facendo ricadere su di lui un conflitto al quale egli era estraneo e tale sarebbe dovuto rimanere.
Tutto ciò contrasta frontalmente con l’art. 3, comma 2, del già citato Regolamento, che eleva il diritto alla salute e al benessere psico-fisico del tesserato a valore preminente rispetto ad ogni altra considerazione.
Il principio di inclusione, che permea la normativa in tema di s afeguarding, avrebbe invece dovuto imporre una risposta esattamente opposta: costruire condizioni relazionali tali da proteggere il minore dal conflitto ambientale, non formalizzarne la separazione definitiva.
Né vale osservare che il tesseramento per l’attività dilettantistica ha durata annuale e che nessun obbligo di rinnovo grava sulla società, trattandosi di scelta rimessa alla sua autonomia organizzativa e tecnica.
L’esercizio di una facoltà astrattamente libera diviene, infatti, disciplinarmente rilevante quando se ne accerti la funzione concretamente perseguita, giacché nell’ordinamento federale nessuna prerogativa societaria può essere piegata a fini contrastanti con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e con i doveri di cui agli artt. 3 e 5 del Regolamento.
Nel caso di specie la scelta non è stata determinata da valutazioni tecniche, organizzative o educative riferite al minore, bensì dalla volontà di reagire alle espressioni critiche del padre e di assecondare la pressione esercitata da altri nuclei familiari.
Del resto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la fattispecie dell’abuso psicologico è integrata da qualsiasi condotta o trattamento alienante idoneo a indurre nel tesserato sentimenti di turbamento, smarrimento di sé e perdita di autostima, sino a indurlo a isolarsi o ad essere isolato dal gruppo in quanto considerato non meritevole di farne parte (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025).
6. Alla luce di quanto esposto, la condotta ascritta al capo b) della incolpazione è sussumibile nella fattispecie della negligenza di cui all’art. 4, comma 2, lett. e), del Regolamento, nonché in quella dell’incuria di cui alla successiva lett. f).
A mente dell’art. 4 del Regolamento safeguarding della F.I.G.C., costituiscono infatti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, tra le altre, anche la negligenza (comma 1, lett. e) e l’incuria (comma 1, lett. f), delle quali il successivo comma 2 fornisce la definizione.
Per «negligenza» si intende, ai sensi del comma 2, lett. e), «il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, comportamento, condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno»; e la medesima disposizione soggiunge che la negligenza «può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1».
Per «incuria» si intende, ai sensi del comma 2, lett. f), «la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo».
La fattispecie della negligenza si articola, dunque, in due ipotesi tra loro alternative: la prima - il mancato intervento di chi, presa conoscenza dell’evento, ometta di intervenire - postula la conoscenza dello specifico accadimento; la seconda - il persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e psicologici del tesserato - non la richiede affatto, descrivendo un contegno di durevole abdicazione alla cura dei bisogni di coloro che alla società sono affidati.
È a questa seconda ipotesi che va ricondotta la condotta contestata al capo b), il quale non a caso adopera il sostantivo «trascuratezza» in aderenza letterale al testo regolamentare.
Analoga considerazione vale per l’incuria, definita in termini puramente oggettivi come mancata soddisfazione di necessità fondamentali, e perciò del pari indifferente alla conoscenza di un singolo episodio.
Tale condotta integra, al contempo e in via autonoma, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, quale norma di chiusura posta a presidio dei doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva (CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026).
7. A questo punto occorre verificare se il fatto così accertato sia ascrivibile al presidente (omissis) e, in caso affermativo, se sia a lui applicabile la norma specifica di cui all’art. 28 bis C.G.S. ovvero quella più generale prevista dall’art. 4, comma 1, C.G.S., questione della quale si dirà appresso, al punto 10.
Va detto subito che le risultanze istruttorie non offrono la prova che il signor (omissis) abbia personalmente ideato, deliberato o comunicato le misure adottate in danno del minore, che furono invece poste in essere dal dirigente (omissis) e dal signor (omissis) , quest’ultimo non tesserato ma operante all’interno e nell’interesse della società.
Ciò, tuttavia, non può condurre all’esito assolutorio invece raggiunto dal primo giudice, per una pluralità di ragioni concorrenti.
In primo luogo, già dalla lettura del capo di incolpazione sub b), emerge che a costui non è stata contestata una condotta materiale, quanto piuttosto una evidente trascuratezza rispetto alle esigenze psicologiche ed emotive del minore, che ha contribuito ad amplificarne la percezione di isolamento e che si è manifestata nell’avere consentito la partecipazione al torneo alle condizioni vessatorie che si sono sopra richiamate.
La contestazione così formulata non individua una forma di responsabilità oggettiva in senso stretto, bensì una responsabilità dell’incolpato rinvenibile nella specifica violazione degli obblighi di garanzia derivanti dall’assunzione della funzione presidenziale, e segnatamente nella mancata adozione di misure volte ad assicurare il rispetto delle regole e a prevenire in concreto forme di abusi, violenze e discriminazioni, ovvero in un inadeguato esercizio del potere di controllo che fa capo direttamente al presidente, tanto in termini di organizzazione dei servizi quanto in termini di mancata adozione di strumenti concreti volti ad arginare, attraverso un’avveduta valutazione dei rischi propri di questo delicato settore, possibili fatti illeciti di tale natura (CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 142/2025-2026).
Del resto, incombe sugli organi direttivi delle società sportive un preciso dovere di vigilanza e di intervento nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), delle linee guida, giacché lo sport deve costituire veicolo per la promozione del benessere dei minori e ciò implica la necessità di reprimere ogni azione o omissione che possa comprometterne la sicurezza e l’integrità (CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 52/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 142/2025-2026).
È stato altresì precisato che non è sufficiente, per andare esenti da responsabilità, la semplice adozione dei modelli organizzativi e dei codici di condotta, incombendo sul presidente, per effetto della posizione di garanzia rivestita, un’opera a monte di organizzazione societaria idonea ad assicurare quell’ambiente sano nel quale i tesserati sono chiamati a operare (CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 142/2025-2026).
Ora, se ciò vale per il presidente che quei presidi abbia formalmente adottato, a maggior ragione deve valere per il presidente che, come nel caso di specie, non li abbia adottati affatto.
Coglie quindi nel segno il reclamo nella parte in cui evidenzia l’illogicità del provvedimento impugnato nel motivare il proscioglimento del signor (omissis) dalla contestazione di cui al capo b).
Nell’affermare la responsabilità del presidente (omissis) quanto al capo a), infatti, il Tribunale federale territoriale - peraltro del tutto condivisibilmente - ha rilevato che “la responsabilità per l'adozione dei presidi obbligatori a tutela dei minori e per l'adeguamento alle politiche di safeguarding ricade in via esclusiva ed inderogabile sul legale rappresentante della società”, e che “non sono ammesse deleghe di fatto idonee a esonerare il presidente dalle proprie funzioni di garanzia”.
Tale affermazione, già posta a fondamento della responsabilità per il capo a), non può non valere anche rispetto al capo b), giacché se il presidente di una società sportiva è direttamente responsabile dell’adozione dei presidi di tutela dei minori, egli è, a fortiori, il garante del fatto che le decisioni societarie concretamente assunte verso un minore siano compatibili con quei medesimi principi.
Il presidente, quale legale rappresentante della società, insomma, riveste una posizione apicale e di garanzia che lo rende responsabile dell’osservanza, da parte del sodalizio sportivo, dei principi di correttezza, probità, tutela della persona e salvaguardia dei minori.
Detta funzione non può essere neutralizzata invocando assetti organizzativi interni o deleghe di fatto, tanto più in presenza di condotte che incidono direttamente sul rapporto sportivo di un tesserato minore di età.
Delegare i propri poteri ad altri soggetti della società non significa, invero, spogliarsi della necessaria attività di controllo e di vigilanza sul corretto esercizio dell’attività delegata e, comunque, delle correlate responsabilità (CFA, SS.UU., n. 78/2019-2020), e ciò anche a prescindere dal fatto che la delega di funzioni esonera il titolare dalle responsabilità connesse alla posizione di garanzia soltanto ove conferita per iscritto al delegato, essendo inidoneo il conferimento in forma orale (CFA, SS.UU., n. 103/2020-2021), mentre, nel caso di specie, non risulta conferita alcuna delega formale ed è stato lo stesso signor (omissis) a dichiarare di essersi limitato a un “generico affidamento su figure terze” presenti nel sodalizio.
Costituisce, del resto, principio consolidato che l’amministratore non possa eccepire di avere affidato a propri collaboratori una determinata attività, disinteressandosi poi del dovere di assumere informazioni e di vigilare in ordine alla corretta esecuzione dell’attività delegata, restando l’eventuale responsabilità dei collaboratori aggiuntiva e non elisiva della sua (CFA, Sez. I, n. 67/2025-2026).
8. Neppure è condivisibile il ricorso ad una presunta scriminante di legittimo affidamento, posta dal primo giudice a sostegno della pronuncia di proscioglimento del presidente (omissis) dalla contestazione di cui al capo b).
Tale scriminante troverebbe fondamento in un parere chiesto dai dirigenti del settore giovanile della società ad uno psicologo (asseritamente) federale, il quale avrebbe suggerito un cambio di ambiente relazionale per il minore.
Peraltro, tale parere non risulta in atti ed il suo contenuto è richiamato solo dal dirigente (omissis) nella sua deposizione.
Costui ha riferito in sede di indagini che il professionista lo “confortò sulla bontà della decisione di prendere provvedimenti per quelle espressioni usate a margine del torneo e di valutare in seguito la permanenza del minore nella squadra per la stagione successiva”; e che il professionista così concludeva: “in questi casi le colpe dei padri non possono non ricadere sui figli”.
Quand’anche il menzionato psicologo avesse effettivamente pronunciato una simile affermazione – affermazione che appare, anche in psicologia, ictu oculi scorretta - essa si porrebbe in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 5 del Regolamento, che vietano che il tesserato di minore età sia reso destinatario delle conseguenze di condotte altrui; e comunque, ad ogni buon conto, non risulta che il professionista abbia avallato la partecipazione del bambino al torneo senza accompagnamento dei genitori, con un loro accesso agli impianti sportivi tardivo e separato, né tanto meno il mancato rinnovo del suo tesseramento.
Se quindi, in linea generale, è certamente vero che un minore debba essere sottratto ad un ambiente per lui conflittuale, non altrettanto può dirsi nel caso in cui tale decisione si risolva in una ulteriore sua esposizione a dinamiche di esclusione ed ancor più in una sua estromissione dal percorso sportivo per effetto di tensioni a lui estranee, connesse piuttosto al comportamento degli adulti.
Non può quindi ritenersi che il ricorso al consulto specialistico invocato abbia avuto efficacia esimente, poiché esso non ha eliminato il dovere di verificare - sempre e comunque - che le determinazioni concretamente assunte siano conformi ai principi di tutela del minore e non invece una reazione indiretta a condotte altrui.
9. Questa Corte federale non condivide neppure gli ulteriori argomenti sviluppati dal Tribunale federale territoriale per giungere al proscioglimento dal medesimo addebito.
Nel provvedimento impugnato si fa riferimento ad una presunta, preesistente condizione di isolamento emotivo del minore.
Anche a voler ritenere accertata una simile circostanza, ne risulterebbe accresciuto, e non attenuato, il disvalore delle misure adottate, poiché la società sarebbe stata chiamata ad un dovere di attenzione rafforzato ai sensi dell’art. 5, lett. c) e g), del Regolamento.
Se, come riferito dai tecnici del settore giovanile, (omissis) era un bambino particolarmente sensibile, soggetto a frequenti crisi di pianto e progressivamente emarginato dal gruppo, egli sarebbe stato il tesserato che più di ogni altro andava protetto, e non quello rispetto al quale fosse consentito allentare la tutela sino a farne il destinatario di una misura esemplare.
Sempre nel provvedimento impugnato si evidenzia altresì che il rifiuto di tesseramento non avrebbe coinvolto il fratello di ( omissis ) (omissis) , di sette anni e militante in diversa leva.
Tale circostanza, però, non elide il disvalore della condotta, ma ne conferma piuttosto la selettività, avendo riguardato la posizione del solo tesserato appartenente alla leva nella quale il conflitto tra i genitori si era prodotto.
Il dato trova, del resto, riscontro dichiarativo diretto nelle parole dello stesso dirigente che assunse la decisione, il quale ha riferito di averla adottata con riguardo al solo figlio militante nell’annata 2016, «in cui si era creato il notevole problema descritto», e di non averla estesa all’altro figlio «in quanto per quell’annata non si erano all’epoca verificati problemi tra i genitori».
Se la scelta fosse stata effettivamente dettata dall’esigenza di sottrarre il minore a un contesto cronicamente tossico, non si comprenderebbe la ragione per la quale il fratello del calciatore (omissis) vi sia stato lasciato.
Va infine chiarito, per completezza, che l’affermazione della responsabilità in ordine al capo b) non determina alcuna duplicazione sanzionatoria rispetto al capo a), divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Il capo a) sanziona l’omissione di adempimenti tipizzati e a forma vincolata - la nomina del Responsabile, l’adozione del Modello e del Codice, l’invio delle autocertificazioni - la cui consumazione prescinde dal verificarsi di qualsiasi evento lesivo; il capo b) sanziona, invece, la trascuratezza e l’incuria in danno di uno specifico tesserato minore di età, il cui disvalore risiede nella lesione concretamente arrecata al suo benessere psicologico ed emotivo.
Distinti sono i fatti, distinti i beni giuridici protetti e distinta la struttura delle due fattispecie, sicché nessuna preclusione discende dall’una all’altra affermazione di responsabilità.
Resta inteso che dell’omissione dei presidi di safeguarding, rilevante quanto al capo b) come mero elemento indiziario del disinteresse serbato dal dirigente apicale, non si terrà conto una seconda volta in sede di determinazione della sanzione.
10. Ritenuto, dunque, che sussistano in capo al deferito entrambi gli addebiti ascritti, occorre a questo punto valutare quale sia la sanzione più corretta, alla luce delle risultanze del procedimento.
L’art. 12 del Regolamento safeguarding prevede che il mancato adempimento degli obblighi previsti sia sanzionato secondo quanto disposto dal Codice di giustizia sportiva.
E l’art. 28 bis, al comma 5, del C.G.S. dispone che i tesserati che pongano in essere, o tentino di porre in essere, le condotte di abuso, violenza e/o discriminazione di cui all’art. 4 del Regolamento safeguarding siano puniti con la inibizione o con la squalifica non inferiore a sei mesi o nei casi più gravi con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., nonché per il settore professionistico, con l’ammenda non inferiore a € 20.000,00.
Quanto alla posizione del signor (omissis) , l’accoglimento del reclamo comporta l’accertamento della sua responsabilità anche in ordine alla violazione di cui al capo b), che si aggiunge a quella, già affermata in primo grado e non oggetto di impugnazione, di cui al capo a).
La responsabilità di costui non è riconducibile alla previsione sanzionatoria di cui all’art. 28 bis, comma 5, C.G.S. - che colpisce, come si è visto, gli autori materiali di quelle condotte - bensì alla violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in ragione della specifica posizione di garanzia che il presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo.
A ciò si aggiunge, con rilievo di per sé assorbente, che il capo b) del deferimento non ha contestato l’art. 28 bis, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, avendo la Procura federale contestato la violazione dell’art. 4, comma 1, del medesimo Codice in relazione all’art. 4 del Regolamento safeguarding.
Il principio di corrispondenza tra contestazione e decisione, che presidia il diritto di difesa dell’incolpato, impedisce di applicare d’ufficio una fattispecie sanzionatoria non evocata dall’organo requirente, a maggior ragione ove più severa.
Ne consegue che la sanzione a suo carico non soggiace al minimo edittale di sei mesi previsto dal citato art. 28 bis, comma 5, ma va determinata, secondo il criterio generale di cui all’art. 12, comma 1, C.G.S. - che impone di tenere conto della natura e della gravità dei fatti commessi e di valutare le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva - e nell’ambito del catalogo sanzionatorio di cui all’art. 9 del medesimo Codice, secondo l’ampia discrezionalità valutativa rimessa al giudice disciplinare.
Depongono nel senso della gravità dei fatti l’età del tesserato coinvolto, di nove anni all’epoca, la sua accertata estraneità a qualsiasi condotta censurabile, la duplicità delle determinazioni assunte in suo danno e il loro carattere pubblico, essendosi consumate al cospetto del gruppo squadra e delle famiglie; e assume rilievo particolarmente grave la condizione prospettata per il ripensamento sul tesseramento, che subordinava la permanenza del bambino nel sodalizio a un atto di sottomissione pubblica della madre.
Depongono, per contro, in senso attenuativo la natura omissiva della condotta ascritta al signor (omissis) , il quale non ne è autore materiale né ideatore, l’assenza di precedenti disciplinari a suo carico e il contesto di grave conflittualità tra adulti nel quale la vicenda è maturata che, pur non giustificando la condotta, contribuisce a spiegarne la genesi.
Va altresì rammentato che, nel commisurare la sanzione, il giudice sportivo non è vincolato alle richieste formulate dalla Procura federale, ben potendo rideterminarne il quantum sia in peius sia in melius (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 34/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 104/2025-2026).
In tale cornice, ritiene il Collegio che il sopravvenuto accertamento di tale ulteriore profilo di responsabilità imponga un aggravamento della sanzione inflitta in primo grado nella misura di un ulteriore mese di inibizione, e dunque la determinazione della sanzione complessiva in mesi quattro di inibizione.
Quanto alla società (omissis) , la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva va estesa anche all’addebito di cui al capo b), giacché essa consegue automaticamente all’accertata responsabilità disciplinare del presidente pro tempore per violazione dell’art. 4, comma 1, del medesimo Codice, senza che sia necessario dimostrare ulteriori e autonomi profili di colpa in capo all’ente (CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026).
Tenuto conto della gravità dei fatti, della natura dilettantistica e di puro settore giovanile e scolastico del sodalizio, nonché della circostanza che la condotta materiale è ascrivibile a soggetti non deferiti nel presente procedimento, il Collegio ritiene congruo un aumento di € 100,00 rispetto a quanto stabilito in primo grado, e dunque la determinazione dell’ammenda nella misura complessiva di € 700,00.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni: - al Sig. (omissis) : l’inibizione di mesi 4 (quattro);
- alla società (omissis) : l’ammenda di € 700,00 (settecento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Salvatore Casula Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
