F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0033/CFA pubblicata il 4 Settembre 2026 (motivazioni) – A.S.D. San Marino Calcio/PF
Decisione/0033/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0016/CFA/2026-2027
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Giuseppe Castiglia - Componente
Oliviero Drigani - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0016/CFA/2026-2027, proposto in data 7 agosto 2026 dalla società A.S.D. San Marino Calcio, matricola n. 953709 per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0031/TFNSD-2026-2027, con la quale è stata irrogata alla società reclamante la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all’udienza del 27 agosto 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Oliviero Drigani; sono presenti l’Avv. Riccardo Veli per la reclamante e l’Avv. Daniele Labianca per la Procura federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il procedimento disciplinare definito con la decisione impugnata trae origine da due distinte segnalazioni pervenute alla Procura federale in data 4 marzo 2026.
La prima segnalazione è stata inoltrata dal calciatore sig. Alessandro Fabbri, per il tramite del proprio difensore, con la quale si denunciava il mancato pagamento, da parte della A.S.D. San Marino Calcio, delle somme accertate in suo favore dal Collegio arbitrale L.N.D. - A.I.C.
La seconda segnalazione è stata trasmessa dalla Lega nazionale dilettanti – Dipartimento Interregionale, che ha rimesso alla Procura federale la comunicazione del Collegio arbitrale, dando atto che a quella data la società risultava ancora inadempiente e richiamando espressamente gli effetti dell’art. 94-ter delle Norme organizzative interne federali.
Dalla documentazione acquisita risulta che il calciatore sig. Alessandro Fabbri, con istanza arbitrale d’urgenza del 5 novembre 2025, ha adito il Collegio arbitrale irrituale previsto dall’accordo collettivo A.I.C. – L.N.D. – F.I.G.C., chiedendo la condanna della società al pagamento della complessiva somma di euro 49.500,00, a titolo di compensi contrattuali maturati e non corrisposti per la stagione sportiva 2025-2026 e di risarcimento del danno per l’asserita ingiusta esclusione dall’attività sportiva.
Il Collegio arbitrale L.N.D. - A.I.C., con lodo n. 75/2025-2026 discusso e deciso in data 27 gennaio 2026, ha accolto il ricorso e ha condannato la A.S.D. San Marino Calcio al pagamento, in favore del calciatore, della somma di euro 27.656,85 a titolo di compensi maturati e non corrisposti e della somma di euro 21.843,15 a titolo di risarcimento del danno, per complessivi euro 49.500,00, oltre interessi e spese del Collegio e di assistenza legale, queste ultime quantificate in euro 700,00 nella comunicazione della Lega nazionale dilettanti.
Il lodo, espressamente qualificato come inappellabile e immediatamente esecutivo nel rispetto dei termini, delle modalità, delle tutele e le sanzioni previste dall’art. 94-ter delle Norme o ganizzative interne federali e dal Codice di giustizia sportiva, è stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, tra gli altri destinatari, alla A.S.D. San Marino Calcio, con notifica perfezionatasi in data 28 gennaio 2026.
Il procedimento disciplinare è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 26 marzo 2026 al n. 973 pf 25-26.
All’esito dell’attività istruttoria, la Procura federale ha notificato in data 10 giugno 2026 la comunicazione di conclusione delle indagini al sig. Emiliano Montanari, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società, e alla A.S.D. San Marino Calcio, avvisando gli interessati della facoltà di nominare un difensore, di prendere visione ed estrarre copia degli atti, di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, nonché di convenire l’applicazione di una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva.
Nessuno dei soggetti avvisati ha nominato un difensore, presentato memorie, chiesto di essere sentito o formulato proposte ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva.
Con atto n. 1263/973pf25-26/GC/PN/fm del 15 luglio 2026, depositato in data 17 luglio 2026, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito al Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, il sig. Emiliano Montanari, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 94-ter, comma 5, delle Norme organizzative interne federali e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva, per non aver pagato al calciatore sig. Alessandro Fabbri la somma di euro 49.500,00 accertata dal Collegio arbitrale L.N.D. - A.I.C. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia.
Con il medesimo atto è stata deferita la A.S.D. San Marino Calcio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, quale società alla quale apparteneva, al momento della commissione dei fatti, il sig. Emiliano Montanari nella qualità di presidente e legale rappresentante.
All’udienza del 6 agosto 2026, tenutasi in videoconferenza, è intervenuto per la Procura federale l’Avv. Daniele Labianca, il quale si è riportato al deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento, con richiesta della sanzione di sei mesi di inibizione per il sig. Emiliano Montanari e della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, per la A.S.D. San Marino Calcio.
I soggetti deferiti non sono intervenuti all’udienza e non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, ha ritenuto documentalmente acquisite tanto la sussistenza del debito della società nei confronti del calciatore, quanto l’infruttuoso spirare del termine di trenta giorni successivi alla notifica del lodo, quest’ultimo provato dalla notifica del lodo medesimo e dalla comunicazione della Segreteria della Lega nazionale dilettanti – Serie D del 4 marzo 2026, dalla quale risultava la perdurante inadempienza della società a quella data.
Ha quindi ritenuto integrata la violazione contestata nel deferimento, di cui all’art. 94-ter, comma 5, delle Norme organizzative interne federali, e la conseguente responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva.
Quanto alla misura delle sanzioni, il primo giudice ha irrogato al sig. Emiliano Montanari, alla luce dell’art. 31, comma 7, del Codice di giustizia sportiva, la sanzione di sei mesi di inibizione e, alla A.S.D. San Marino Calcio, ai sensi dell’art. 31, comma 6, del medesimo Codice, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo la sola A.S.D. San Marino Calcio, con atto depositato in data 7 agosto 2026, nella parte in cui la riguarda; la sanzione dell’inibizione irrogata al sig. Emiliano Montanari non è stata impugnata.
La reclamante osserva, in punto di fatto, che prima ancora che il procedimento disciplinare fosse definito in udienza la società aveva già integralmente adempiuto all’obbligazione pecuniaria.
A sostegno di tale assunto la reclamante ha indicato e prodotto tre documenti, e cioè un accordo transattivo a saldo e stralcio del 16 luglio 2026, sottoscritto dall’Avv. Gino Montella per la società e dal sig. Alessandro Fabbri, assistito dal proprio difensore, con il quale è stato definito in via transattiva, ai sensi dell’art. 1965 del codice civile, ogni rapporto economico tra le parti in relazione al lodo n. 75/2026; una conferma di bonifico SEPA Instant Credit Transfer del 17 luglio 2026, ore 14:29, per l’importo di euro 28.000,00, disposto da International Networking SA per conto della A.S.D. San Marino Calcio, con causale richiamante l’accordo transattivo e il lodo arbitrale; ed una dichiarazione liberatoria del 17 luglio 2026, resa dal calciatore sig. Alessandro Fabbri per il tramite del proprio difensore, con la quale si dà atto della ricezione dell’importo pattuito a saldo e stralcio in adempimento della statuizione arbitrale.
Con il primo motivo la reclamante deduce che le disposizioni degli artt. 90 e 94-ter delle Norme organizzative interne federali e dell’art. 33 del Codice di giustizia sportiva, unitamente all’art. 31, commi 6 e 7, del medesimo Codice, presupporrebbero, per la loro applicazione, la permanenza dell’inadempimento al momento della pronuncia disciplinare, sicché la ratio del sistema, consistente nell’assicurare agli atleti il pagamento dei compensi dovuti, sarebbe soddisfatta non appena l’obbligazione venga adempiuta, con conseguente venir meno del presupposto sanzionatorio.
Con il secondo motivo la reclamante deduce l’insussistenza del fatto contestato per pieno e integrale adempimento documentalmente provato, sostenendo che l’accordo transattivo, la conferma del bonifico e la dichiarazione liberatoria integrerebbero una prova triplicemente convergente dell’estinzione dell’obbligazione, che la quietanza avrebbe valore di prova legale ai sensi degli artt. 2733 e 2735 del codice civile e che l’intera documentazione sarebbe stata già disponibile per il primo giudice al momento dell’udienza del 6 agosto 2026.
Con il terzo motivo la reclamante deduce la violazione dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva e dell’art. 94-ter, comma 5, delle Norme organizzative interne federali, osservando che il lodo del Collegio arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha natura di lodo irrituale, produttivo degli effetti propri del contratto, e che la sua esecuzione spontanea mediante transazione e pagamento a saldo e stralcio costituirebbe adempimento pieno e definitivo, con effetto preclusivo di ogni ulteriore azione, tanto civile quanto disciplinare, volta a far valere il medesimo inadempimento.
Con il quarto motivo la reclamante deduce l’illegittimità dell’applicazione cumulativa dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in presenza di norme speciali tipizzate, assumendo che tale disposizione, quale norma di chiusura, opererebbe soltanto in via residuale e che la sua applicazione aggiuntiva si porrebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem disciplinare.
Con il quinto motivo la reclamante deduce il difetto del presupposto della responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che tale responsabilità presupporrebbe necessariamente la commissione di un illecito da parte del rappresentante e che, venuto meno l’illecito del sig. Emiliano Montanari per carenza del fatto contestato, non residuerebbe spazio per la responsabilità della società, tanto più che la riforma del 2020 avrebbe sostituito la responsabilità oggettiva automatica con una forma di colpa presunta che ammette prova contraria.
Con il sesto motivo la reclamante deduce la manifesta sproporzione e irragionevolezza della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, richiamando i principi di proporzionalità e ragionevolezza, la giurisprudenza sovranazionale in tema di natura sostanzialmente afflittiva delle sanzioni e una decisione del Tribunale federale nazionale che avrebbe valorizzato tali canoni per mitigare il complessivo trattamento sanzionatorio.
La reclamante ha conclusivamente chiesto, in via principale, l’immediata revoca del punto di penalizzazione in classifica; in via consequenziale, l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui riguarda la società, con accertamento del totale adempimento degli obblighi nei confronti del calciatore; in via cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato nelle more della definizione del procedimento di reclamo.
Non risultano depositate controdeduzioni da parte della Procura federale.
All’udienza del 27 agosto 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Riccardo Veli, nel riportarsi al reclamo in atti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, ha rilevato in particolare che è venuta meno la materia del contendere in quanto, successivamente alla pronuncia del lodo, era intervenuto con il calciatore un accordo pienamente satisfattivo; il rappresentante della Procura federale, a sua volta, ha chiesto in punto di merito la conferma della decisione di primo grado, in quanto l'adempimento risulterebbe tardivo (anche rispetto alla notifica dell'atto di deferimento), solamente parziale ed avente effetti esclusivamente in ambito civilistico; ha osservato poi che la decisione impugnata non è stata oggetto di reclamo da parte del Presidente della società, avendo quindi fatto ritenere definitivo l'accertamento dell'illecito disciplinare.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La decisione impugnata ha definito il procedimento disciplinare instaurato con l’atto di deferimento del Procuratore federale e del Procuratore federale aggiunto n. 1263/973pf25-26/GC/PN/fm.
1.1. Il Tribunale federale nazionale ha anzitutto dato atto di avere acquisito documentalmente la prova certa della sussistenza del de to la società nei confronti del calciatore, quale acce tato dal Collegio arbitrale L.N.D. - A.I.C. con il lodo del 27 gennaio 2026, reso all’esito del ricorso proposto dal medesimo calciatore.
1.2. I primi giudici hanno quindi accertato l’infruttuoso spirare del termine di trenta giorni successivi alla notifica del lodo, ritenendo provato un tanto dalla notifica del lodo medesimo, perfezionatasi il 28 gennaio 2026, e dalla comunicazione della Segreteria della Lega nazionale dilettanti – Serie D del 4 marzo 2026, dalla quale risultava la perdurante inadempienza della società a quella data.
1.3. Da tali risultanze il Tribunale federale nazionale ha tratto la conclusione che fosse integrata la violazione contestata nel deferimento, di cui all’art. 94-ter, comma 5, delle Norme organizzative interne federali, e la conseguente responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva.
1.4. Quanto alla misura delle sanzioni, i giudici di prime cure hanno ritenuto di irrogare al sig. Emiliano Montanari, alla luce dell’art. 31, comma 7, del Codice di giustizia sportiva, la sanzione di sei mesi di inibizione e alla società deferita, ai sensi dell’art. 31, comma 6, del medesimo Codice, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile.
1.5. La motivazione della decisione impugnata è dunque articolata sui due elementi costitutivi della fattispecie disciplinare contestata, e cioè l’esistenza di somme a debito accertate dal competente Collegio arbitrale e il decorso infruttuoso del termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della relativa pronuncia.
1.6. La decisione impugnata non contiene alcuna valutazione dell’adempimento sopravvenuto allegato in questa sede dalla reclamante, per la decisiva ragione che nulla al riguardo era stato dedotto, né documentato, dai soggetti deferiti, i quali, pur ritualmente destinatari della comunicazione di conclusione delle indagini notificata il 10 giugno 2026 e dell’avviso di convocazione per l’udienza del 6 agosto 2026, non si sono costituiti in primo grado.
1.7. Va altresì rilevato, in limine, che la sanzione dell’inibizione di sei mesi irrogata al sig. Emiliano Montanari non è stata impugnata, sicché il relativo capo della decisione è divenuto intangibile e che su di esso si è formato il giudicato interno, con la conseguenza che l’accertamento della responsabilità disciplinare del legale rappresentante della società, per il fatto storico del mancato pagamento nel termine, non è più suscettibile di riesame in questa sede.
2. Prima di procedere all’esame dei singoli motivi di reclamo, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
2.1. L’art. 94-ter, comma 5, delle Norme organizzative interne federali stabilisce che il pagamento ai calciatori, agli allenatori e ai preparatori atletici delle società della Lega nazionale dilettanti di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, che decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva e che, persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al campionato della stagione successiva qualora le pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
2.2. L’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta con il C.U. n. 236/A del 19 giugno 2025, dispone che il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94-ter, comma 5, 94-quinquies, comma 8, e 94-septies, comma 6, delle Norme organizzative interne federali, delle somme accertate dal competente Collegio arbitrale comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
2.3. L’art. 31, comma 7, del Codice di giustizia sportiva prevede che i dirigenti, i soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti sono soggetti alla sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
2.4. L’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva impone alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici e a tutti i soggetti dell’ordinamento federale l’osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
2.5. L’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva stabilisce che la società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
2.6. Rileva infine, sul piano sistematico, l’art. 136, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, a mente del quale l’eventuale impugnazione del lodo dinnanzi all’autorità giudiziaria non sospende gli effetti dell’esecutività dello stesso, né gli effetti della di h arazione di morosità.
3. Con il primo motivo la reclamante deduce che le disposizioni sanzionatorie invocate nel capo di incolpazione - e segnatamente gli artt. 90 e 94-ter delle Norme organizzative interne federali, l’art. 33 e l’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva presupporrebbero, per la loro applicazione, la permanenza dell’inadempimento al momento della pronuncia disciplinare sicché, essendo la ratio del sistema quella di assicurare agli atleti il pagamento dei compensi dovuti, l’avvenuto adempimento farebbe venir meno il presupposto sanzionatorio.
Con il secondo motivo la reclamante deduce l’insussistenza del fatto contestato, assumendo che l’accordo transattivo del 16 luglio 2026, il bonifico del 17 luglio 2026 e la dichiarazione liberatoria di pari data costituirebbero prova piena e triplicemente convergente dell’estinzione dell’obbligazione, e che tale documentazione sarebbe stata già disponibile per il primo giudice al momento dell’udienza del 6 agosto 2026.
Con il terzo motivo la reclamante deduce che il lodo del Collegio arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha natura irrituale e produce gli effetti propri del contratto, sicché la sua esecuzione spontanea mediante transazione e pagamento a saldo e stralcio integrerebbe adempimento pieno e definitivo dell’obbligazione accertata, con effetto preclusivo di qualsiasi ulteriore azione, tanto civile quanto disciplinare, rivolta a far valere tale inadempimento.
I tre motivi, in quanto tutti incentrati sulla medesima tesi di fondo – id est l’asserita idoneità dell’adempimento tardivo a elidere il presupposto sostanziale della sanzione - possono essere esaminati congiuntamente.
I motivi sono infondati.
3.1. Infatti, occorre in primo luogo dare atto della sorte processuale dei documenti sui quali l’intera impostazione del reclamo riposa.
L’art. 101, comma 3, terzo periodo, del Codice di giustizia sportiva consente la produzione, nel giudizio di reclamo, di nuovi documenti, purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
Tale disposizione, tuttavia, per costante e consolidato orientamento di questa Corte, non può essere letta nel senso che nel giudizio di reclamo sia sempre e comunque ammissibile la produzione di nuovi documenti, poiché ciò contraddirebbe la natura di tendenziale revisio prioris instantiae del giudizio di secondo grado, resa evidente dai primi due periodi del medesimo comma 3, i quali prescrivono che il reclamo debba contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata e che le domande nuove siano inammissibili (CFA, Sez. I, n. 59/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 93/2024-2025).
Ne discende che la novità dei documenti presuppone un giudizio di comparazione con l’attività compiuta dal reclamante nel precedente grado, e che è inammissibile la produzione, per la prima volta in appello, di documenti che la parte avrebbe potuto produrre nel giudizio di primo grado, e tanto più di quelli che la parte avrebbe potuto produrre se non avesse deciso, volontariamente, di restare contumace (CFA, Strasferiez. I, n. 55/2023-2024).
La disposizione, derogatoria rispetto ai principi generali dell’ordinamento, non è suscettibile di applicazione analogica e va intesa in senso restrittivo, nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza del presupposto per l’irrogazione delle sanzioni (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 115/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 17/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 90/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 83/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 138/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 143/2025-2026).
Nel caso di specie ricorre esattamente tale situazione, e per di più nella sua forma più netta.
I documenti oggi prodotti recano data 16 e 17 luglio 2026 e sono dunque anteriori di circa tre settimane all’udienza del 6 agosto 2026, oltre che anteriori - quanto all’accordo transattivo - al deposito stesso dell’atto di deferimento.
La società, che di quei documenti era parte - o comunque diretta destinataria - ha nondimeno scelto di non nominare un difensore, di non presentare memorie, di non chiedere di essere sentita e di non comparire all’udienza, benché ritualmente avvisata sin dal 10 giugno 2026.
Non ricorre, pertanto, alcuna causa non imputabile alla parte che possa giustificare l’omessa produzione in primo grado, secondo il criterio che anche il Collegio di Garanzia dello Sport ha di recente ribadito quale limite alla preclusione dei nova documentali (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 26/2026).
Né la fattispecie è riconducibile a una contumacia involonta ia, che avrebbe imposto, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, l’annullamento della decisione con rinvio al primo giudice e la piena rimessione in termini della parte, trattandosi al contrario di contumacia pienamente volontaria (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024).
Deve conseguentemente disattendersi l’assunto, contenuto nel reclamo, secondo cui l’intera documentazione sarebbe stata già disponibile per il primo giudice al momento dell’udienza del 6 agosto 2026, poiché la disponibilità in fatto dei documenti in capo alla parte non equivale alla loro acquisizione al fascicolo del procedimento, che presuppone un’attività di allegazione e produzione che la società ha consapevolmente omesso.
Non è pertanto addebitabile al Tribunale federale nazionale di non aver valutato ciò che nessuno gli aveva sottoposto, e la censura di difetto di istruttoria, formulata dalla reclamante nei termini di una asserita disattenzione dell’organo inquirente e giudicante, si risolve nella pretesa di riversare sull’organo di giustizia le conseguenze della propria inerzia difensiva.
3.2. In ogni caso, e ad abundantiam, ben si può osservare che tali motivi sarebbero infondati anche qualora quei documenti fossero ritenuti ammissibili e dunque valutati nel merito.
La tesi centrale della reclamante - secondo cui le norme sanzionatorie presupporrebbero la permanenza dell’inadempimento al momento della pronuncia - è infatti smentita dalla struttura della fattispecie disciplinare, dalla lettera delle disposizioni applicabili e da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi e mai contraddetto.
L’art. 94-ter, comma 5, delle Norme organizzative interne federali e l’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva sanzionano il mancato pagamento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione arbitrale, non la morosità perdurante alla data della pronuncia disciplinare.
Si tratta di un precetto che impone l’osservanza di un facere in un tempo determinato, sicché la fattispecie deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento, restando irrilevante lo status soggettivo del debitore e, in particolare, l’assenza di una condotta dolosa o colposa (CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2023-2024).
L’illecito è, in altri termini, a consumazione istantanea, e la responsabilità discende dalla mera violazione del termine, a prescindere dall’elemento soggettivo, dall’eventuale buona fede del deferito, dalla successiva volontà di adempiere e dall’effettivo pagamento tardivo (CFA, Sez. II, n. 78/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026).
Le due fattispecie dell’omesso pagamento e del ritardato pagamento sono, del resto, perfettamente equiparate dalle disposizioni vigenti, che sanzionano allo stesso modo il mancato pagamento nei trenta giorni dalla comunicazione (CFA, Sez. I, n. 62/20192020; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025; CFA, Sez. II, n. 78/2025-2026).
In particolare, è stato affermato che, in tema di mancato pagamento di somme accertate, è indifferente acclarare se il termine non sia stato rispettato anche per un solo giorno oppure se il pagamento non sia avvenuto tout court, integrandosi l’infrazione in virtù del mero dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine, posto che già in tal caso si registra un vulnus al principio di parità nella competizione, giacché il club che non adempie tempestivamente si arroga, nei confronti delle concorrenti, un vantaggio precluso dall’ordinamento (CFA, SS.UU., n. 104/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025).
È stato del pari affermato, con formulazione che intercetta direttamente l’odierna censura, che è irrilevante il fatto che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta, sia perché la fattispecie si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine sotto il profilo della sua materialità cronologica, sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa sopravvenuta di esclusione della punibilità sotto il profilo soggettivo (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025).
3.3. La lettura sistematica dell’art. 94-ter, comma 5, delle Norme organizzative interne federali offre, poi, un argomento testuale decisivo contro la tesi della reclamante.
La disposizione, infatti, distingue nettamente due piani, ricollegando al mero decorso infruttuoso del termine di trenta giorni l’applicazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, e riservando invece alla morosità persistente una conseguenza ulteriore e diversa, consistente nella mancata ammissione al campionato della stagione successiva ove le pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine fissato per l’iscrizione.
Se la permanenza dell’inadempimento fosse, come pretende la reclamante, elemento costitutivo della fattispecie sanzionata dall’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, la previsione di una autonoma e più grave conseguenza per il caso di morosità persistente sarebbe priva di qualsiasi significato precettivo.
È dunque proprio lo stesso legislatore federale ad avere espressamente scelto di sanzionare il ritardo in quanto tale, riservando alla persistenza dell’inadempimento un trattamento distinto e aggravato.
Tale assetto è coerente con la ratio della disciplina, che non si esaurisce nella tutela dell’interesse patrimoniale del singolo tesserato, ma presidia altresì la regolarità delle competizioni e la parità concorrenziale tra i club, prevenendo condotte dilatorie e privilegiando la certezza e la tempestività rispetto al soddisfacimento tardivo del credito.
Non è pertanto predicabile alcuna interpretazione teleologicamente orientata che, muovendo dalla pretesa esclusiva finalità di tutela del credito del calciatore, giunga a neutralizzare la portata precettiva del termine perentorio.
3.4. Non giova alla reclamante il richiamo all’accordo transattivo del 16 luglio 2026 e alla dichiarazione liberatoria del 17 luglio 2026.
Questa Corte non ignora l’orientamento secondo cui l’accordo transattivo - accompagnato dalla dichiarazione liberatoria del calciatore nella quale si dia atto, senza riserve, dell’esecuzione da parte della società - è idoneo a escludere la violazione disciplinare, sul rilievo che tanto la misura del credito quanto le modalità del pagamento restano nella disponibilità delle parti.
Tale orientamento, tuttavia, è espressamente e inequivocabilmente subordinato alla condizione che l’accordo, al quale le parti riconducono efficacia liberatoria, intervenga nei limiti di tempo stabiliti dalla disposizione federale, restando ferma l’inderogabilità del termine, in quanto posto a presidio di finalità ordinamentali che, travalicando l’interesse dei singoli, riguardano l’ordinato ed efficiente svolgimento delle attività federali e, in termini più ampi, la certezza delle situazioni giuridiche (CGF, SS.UU., n. 3/20142015).
Nella fattispecie che ha formato oggetto di quel precedente, in realtà, la transazione era intervenuta tempestivamente e soltanto la negoziazione degli assegni era avvenuta oltre la scadenza del termine di trenta giorni, sicché il principio ivi affermato non è in alcun modo trasponibile al caso in esame.
Qui, per contro, il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del lodo, perfezionatasi il 28 gennaio 2026, è venuto a scadenza il 27 febbraio 2026, mentre l’accordo transattivo è stato stipulato il 16 luglio 2026 e il pagamento è stato disposto il 17 luglio 2026, e dunque con un ritardo di quattro mesi e venti giorni rispetto alla scadenza.
La disponibilità negoziale del credito, che le parti conservano, non si estende dunque al termine federale, che è sottratto alla disponibilità delle parti stesse perché esso è posto a tutela di interessi ordinamentali ulteriori rispetto a quelli del creditore.
Ne consegue che la quietanza e la transazione prodotte, pur potendo spiegare pieni effetti estintivi sul piano civilistico dell’obbligazione - profilo su cui questa Corte non è chiamata a pronunciarsi e che resta estraneo al thema decidendum - sono del tutto inidonee a rimuovere ex post l’illecito disciplinare già consumatosi il 27 febbraio 2026.
Non giova, in questa prospettiva, il richiamo al valore di prova legale che la reclamante attribuisce alla dichiarazione liberatoria ai sensi degli artt. 2733 e 2735 del codice civile.
Il richiamo a istituti propri del diritto civile dei contratti non è pertinente in sede di procedimento disciplinare, attenendo essi ai rapporti interni tra le parti (CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026).
L’oggetto dell’accertamento disciplinare, d’altronde, non è l’esistenza del debito – pacifica e mai contestata – bensì l’osservanza di un termine perentorio, sicché la prova dell’estinzione dell’obbligazione dimostra un fatto diverso da quello contestato e, per di più, non controverso.
Sotto distinto profilo, del resto e comunque, il pagamento documentato è stato di euro 28.000,00, a fronte di una condanna arbitrale di euro 49.500,00 oltre interessi e spese, sicché l’adempimento è stato non soltanto tardivo ma altresì parziale rispetto alle somme accertate, che secondo la giurisprudenza di questa Corte devono essere integralmente corrisposte, ivi comprese le spese legali (CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023).
3.5. Priva di rilievo è, infine, l’argomentazione fondata sulla natura irrituale del lodo del Collegio arbitrale L.N.D. - A.I.C.
La natura irrituale del lodo, lungi dal deporre nel senso auspicato dalla reclamante, ne conferma anzi l’immediata vincolatività tra le parti sin dalla comunicazione, e con essa la piena esigibilità dell’obbligazione entro il termine federale.
Del resto, l’obbligo di eseguire le pronunce dei collegi arbitrali nel termine di trenta giorni sussiste finanche in caso di impugnazione del lodo, poiché la pendenza del gravame non sospende l’esecutività del lodo medesimo ai sensi dell’art. 136, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, e ciò nemmeno quando il lodo sia impugnato per nullità (CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 82/2025-2026).
A fortiori, dunque, l’esecuzione spontanea intervenuta ben oltre il termine non può assumere l’effetto preclusivo dell’azione disciplinare che la reclamante le attribuisce.
Va del pari disatteso il richiamo agli artt. 90 delle Norme organizzative interne federali e 33 del Codice di giustizia sportiva, i quali non sono stati evocati nel capo di incolpazione e attengono a fattispecie diverse da quella qui contestata, che è invece esclusivamente quella del mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme accertate dal competente Collegio arbitrale in favore di un calciatore tesserato per una società della Lega nazionale dilettanti.
Il riferimento a disposizioni estranee al capo di incolpazione non vale, evidentemente, a incrinare la legittimità dell’applicazione delle norme effettivamente contestate e correttamente applicate dal primo giudice.
Il fatto contestato, in definitiva, sussiste, è pienamente provato per tabulas dalla notifica del lodo al giorno 28 gennaio 2026 e dalla successiva segnalazione della Lega nazionale dilettanti del 4 marzo 2026, e non è stato in alcun modo contestato nella sua materialità neppure dalla reclamante, la quale anzi lo presuppone, limitandosi ad allegarne il successivo superamento.
Nella medesima direzione si è peraltro già orientata la giurisprudenza disciplinare in fattispecie del tutto sovrapponibile, affermandosi che il mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, delle somme dovute a un tesserato in forza di lodo arbitrale irrituale emesso dal Collegio arbitrale L.N.D. - A.I.C. integra violazione dell’art. 94-ter, comma 5, delle Norme organizzative interne federali e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di giustizia sportiva, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del medesimo Codice, con responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1 (TFNSD, n. 208/2025-2026).
4. Con il quarto motivo la reclamante deduce che il deferimento si fonda sulla violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, quale clausola generale di lealtà, correttezza e probità, e non sulla norma speciale, e che, secondo la dottrina e la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, tale disposizione avrebbe il proprio precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisi qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo, con la conseguenza che la sua applicazione aggiuntiva, in presenza di fattispecie tipiche quali quelle di cui agli artt. 94-ter delle Norme organizzative interne federali e 31 del Codice di giustizia sportiva, si porrebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem disciplinare.
Il motivo è infondato.
4.1. Infatti, il motivo muove da una premessa erronea, e cioè che il deferimento si fondi esclusivamente sull’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.
L’atto di deferimento contesta, per converso, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva «in relazione» all’art. 94-ter, comma 5, delle Norme organizzative interne federali e all’art. 31, commi 6 e 7, del medesimo Codice, e la decisione impugnata ha di conseguenza affermato la responsabilità disciplinare «ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7» del Codice di giustizia sportiva.
La contestazione disciplinare è dunque strutturata su una fattispecie tipica, integrata dal mancato pagamento nel termine, rispetto alla quale il richiamo alla clausola generale accede quale qualificazione del disvalore complessivo della condotta, e non quale autonomo e ulteriore titolo di addebito.
4.2. Sul piano dei principi, poi, è vero che la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità ha il proprio precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisi qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo, configurandosi quale ipotesi residuale di responsabilità (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2024; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025).
Da tale principio, tuttavia, non discende affatto il corollario che la reclamante ne trae.
La residualità dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva significa che la norma è idonea a fondare la responsabilità anche in assenza della violazione di una specifica prescrizione, e non già che il suo richiamo, in aggiunta alla norma speciale, sia di per sé illegittimo o determini una duplicazione sanzionatoria.
Per la sussistenza della violazione dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva non è necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma specifica, trattandosi di disposizione perfettamente autosufficiente e di chiusura, che permette l’applicazione delle sanzioni ove sia provata una condotta antisportiva (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 105/20232024; CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026).
Questa Corte ha peraltro chiarito che l’art. 4, comma 1, conserva efficacia di disposizione di chiusura di carattere generale, la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale (CFA, Sez. I, n. 70/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 111/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 106/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 79/2025-2026).
4.3. Del tutto inconferente, poi, è l’evocazione del principio del ne bis in idem.
Il divieto di bis in idem presuppone la duplicazione di procedimenti o di sanzioni per il medesimo fatto, mentre nel caso in esame è stato celebrato un unico procedimento disciplinare, definito con un’unica decisione, che ha irrogato alla società una sola sanzione, corrispondente a quella tipizzata dall’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva.
Il concorso di norme nella qualificazione giuridica di un unico fatto, del resto, non genera alcun cumulo sanzionatorio quando, come nella specie, la risposta punitiva resta unica ed ancorata alla previsione speciale.
È significativo, sotto tale profilo, che nella specie il richiamo alla clausola generale non abbia prodotto alcun aggravamento del trattamento sanzionatorio, essendo stata irrogata alla società esclusivamente la penalizzazione prevista dall’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, e nella misura minima.
Deve infine osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte esclude che la clausola generale dell’art. 4 possa essere invocata per «derubricare» condotte che integrano i presupposti di una fattispecie disciplinare specifica (CFA, SS.UU., n. 99/2025-2026), e ciò rende evidente come il rapporto tra clausola generale e norma speciale non possa essere utilizzato - in senso inverso a quello preteso - quale strumento di elisione della responsabilità tipica.
5. Con il quinto motivo la reclamante deduce il difetto del presupposto della responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, assumendo che tale responsabilità presuppone necessariamente la commissione di un illecito da parte del rappresentante e che, venuto meno l’illecito del sig. Emiliano Montanari per carenza del fatto contestato, non residuerebbe spazio per la responsabilità della società, tanto più che la riforma del 2020 avrebbe sostituito la responsabilità oggettiva automatica con una forma di colpa presunta che ammette prova contraria.
Il motivo è infondato.
5.1. Infatti, il motivo è costruito in via meramente derivata rispetto ai precedenti, poiché ne presuppone l’accoglimento e l’accertamento dell’insussistenza del fatto contestato al legale rappresentante.
Poiché, per le ragioni esposte ai paragrafi che precedono, l’illecito sussiste in toto e si è consumato il 27 febbraio 2026, viene meno alla radice la premessa maggiore del ragionamento.
Vi è di più, e di decisivo: la sanzione dell’inibizione irrogata al sig. Emiliano Montanari non è stata impugnata, sicché l’accertamento della sua responsabilità disciplinare è divenuto definitivo e non è più suscettibile di riesame, per effetto della formazione del giudicato interno sul relativo capo della decisione.
Non ricorre, pertanto, l’ipotesi - pure nota alla giurisprudenza - nella quale l’esito negativo dell’accertamento della responsabilità del rappresentante determina la assoluzione della società da ogni responsabilità diretta (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 25/2016), poiché quell’accertamento, nella specie, ha avuto esito positivo ed è ormai intangibile.
5.2. Quanto al preteso regime della colpa presunta con prova contraria, la reclamante confonde in realtà istituti eterogenei.
La responsabilità di cui all’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva è la responsabilità cosiddetta diretta, che trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di esso, e che si trasmette dal rappresentante al rappresentato senza necessità di alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 49/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 70/2025-2026).
Il sintagma «direttamente», riferito all’operato di chi rappresenta la società, va inteso nel senso che la responsabilità della società è direttamente riflessa, ovvero ad essa oggettivamente riversata, nella stessa misura in cui quella responsabilità è imputata e accertata in capo al rappresentante (CFA, Sez. I, n. 83/2021-2022).
La responsabilità diretta della società consegue pertanto automaticamente all’accertata responsabilità disciplinare del presidente pro tempore, senza che sia necessario dimostrare ulteriori e autonomi profili di colpa in capo all’ente (CFA, SS.UU., n. 102/20252026).
La prova liberatoria alla quale allude la reclamante attiene, per converso, alle diverse ipotesi di responsabilità previste dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 del Codice di giustizia sportiva, in relazione alle quali opera l’esimente di cui all’art. 7 del medesimo Codice, la cui applicabilità alla responsabilità diretta del comma 1 è stata anzi revocata in dubbio proprio per il difetto di alterità soggettiva tra rappresentante e società.
5.3. Sotto un ulteriore e concorrente profilo, deve rilevarsi che l’inadempimento contestato non è riferibile ad una condotta soggettivamente distinta del legale rappresentante rispetto alla società, ma consiste nell’omesso pagamento di un debito che è, per definizione, debito della società.
La società è dunque punita per fatto proprio, e non in via sussidiaria per fatto altrui, atteso che l’obbligazione inadempiuta grava direttamente su di essa in forza del lodo arbitrale.
Il motivo è pertanto infondato in ogni sua articolazione.
6. Con il sesto motivo la reclamante deduce che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica è manifestamente sproporzionata e irragionevole, richiamando a tale riguardo i canoni di proporzionalità e ragionevolezza, la giurisprudenza sovranazionale (che, prescindendo dal nomen dell’addebito, valorizza il carattere sostanzialmente afflittivo della sanzione per applicare il canone di non eccessività e congruità della pena), e una decisione del Tribunale federale nazionale che avrebbe valorizzato tali canoni al fine di mitigare il complessivo trattamento sanzionatorio.
Il motivo è infondato.
6.1. Infatti, il principio di proporzionalità, che pure costituisce canone imprescindibile della dosimetria sanzionatoria anche nell’ordinamento sportivo, non può operare in contrasto con il minimo edittale fissato dalla norma.
L’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva commina la sanzione della penalizzazione di «uno o più punti in classifica», sicché la penalizzazione di un solo punto costituisce la misura minima applicabile alla fattispecie.
Il limite edittale minimo, del resto, è insormontabile proprio quando la sanzione consiste nella penalizzazione di punti in classifica.
Questa Corte ha infatti rilevato che, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, correlativamente, in un vantaggio per le altre, sicché essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione, il che comporta l’insormontabilità dei limiti edittali (CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 93/20242025; CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026).
Ne discende che la misura irrogata dal primo giudice non era, in ogni caso, ulteriormente riducibile.
Il primo giudice ha irrogato esattamente tale misura minima, e non è dato comprendere quale ulteriore mitigazione la reclamante possa invocare se non l’integrale esenzione da ogni sanzione, che però equivarrebbe alla disapplicazione della norma.
Il motivo, in quanto sostanzialmente diretto a ottenere una sanzione inferiore al minimo edittale previsto dall’ordinamento federale, è dunque intrinsecamente inaccoglibile.
6.2. Neppure può darsi ingresso alla valorizzazione dell’adempimento tardivo quale circostanza attenuante.
Il tardivo pagamento non può essere ritenuto una circostanza attenuante, in quanto esso ed il mancato pagamento nel termine sono equiparati dalla giurisprudenza e rappresentano elementi costitutivi della fattispecie disciplinare prevista dall’art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, sicché il pagamento tardivo non può rappresentare, al contempo, un elemento costitutivo della fattispecie e una circostanza attenuante, né può essere considerato una forma di ravvedimento attivo (CFA, Sez. I, n. 55/20232024).
Il pagamento tardivo è del pari irrilevante ai fini della concessione delle attenuanti generiche e non costituisce attenuante specifica ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), del Codice di giustizia sportiva (CFA, Sez. II, n. 78/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 111/20252026).
6.3. Quanto alla giurisprudenza sovranazionale richiamata, essa attiene ai criteri di qualificazione sostanziale della sanzione e al canone di complessiva congruità del trattamento punitivo, e non può essere utilizzata per elidere il minimo edittale fissato dal legislatore federale né per introdurre una causa di non punibilità che l’ordinamento non contempla.
D’altra parte, va ricordato che l’entità della sanzione va commisurata, in primo luogo, alla gravità dell’illecito nel quadro delle circostanze di fatto, poiché la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale, deve essere proporzionale al disvalore della condotta (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021).
Nella specie, il ritardo nell’adempimento si è protratto per quattro mesi e venti giorni oltre la scadenza del termine perentorio, l’adempimento è stato conseguito in misura ridotta rispetto alle somme accertate e soltanto dopo la notificazione, in data 10 giugno 2026, della comunicazione di conclusione delle indagini, e la società è rimasta del tutto inerte nella fase predibattimentale ed in quella dibattimentale del giudizio di primo grado.
Alla luce di tali elementi, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, corrispondente al minimo edittale, si appalesa non soltanto proporzionata, ma persino contenuta.
Il precedente del Tribunale federale nazionale invocato dalla reclamante, oltre a non essere in alcun modo vincolante per questa Corte, è stato reso in fattispecie diversa e non attinente al mancato pagamento di somme accertate dai collegi arbitrali, e non è dunque suscettibile di essere utilmente richiamato.
7. La reiezione di tutti i motivi di reclamo comporta la conferma integrale della decisione impugnata nella parte in cui essa riguarda la società reclamante.
7.1. L’istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, formulata in via incidentale nel reclamo, resta assorbita dalla definizione del giudizio nel merito.
7.2. Resta impregiudicato, ai sensi dell’art. 94-ter, comma 5, delle Norme organizzative interne federali e dell’art. 31, comma 11, del Codice di giustizia sportiva, l’obbligo di integrale adempimento delle somme accertate dal Collegio arbitrale, che l’irrogazione della sanzione disciplinare non elide, nei limiti in cui esso non risulti estinto per effetto dell’accordo transattivo intercorso tra le parti.
7.3. Il reclamo deve essere pertanto respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oliviero Drigani Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
