F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0001/CSA pubblicata del 7 Luglio 2026 – S.S. Taranto 2025 S.S.D. A R.L.
Decisione/0001/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0321/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Lorenzo D'Ascia - Presidente (relatore)
Lorenzo Attolico – Componente
Giulio Vasaturo – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0321/CSA/2025-2026 proposto dalla S.S. Taranto 2025 S.S.D. A R.L. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 499 pubblicato in data 15 giugno 2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Udito l’Avv. Mattia Grassani per la Società reclamante; è presente altresì il dott. Sebastiano Ladisa, Presidente della società S.S. Taranto 2025 S.S.D. A R.L. ed è altresì presente il dott. Vito Ladisa;
Relatore nell’udienza del 2 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 22 giugno 2026 la Società Taranto 2025 ha impugnato la sanzione della “squalifica del campo di gioco fino al 15.11.2026, campo neutro porte chiuse, ammenda di euro 6.500,00 penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella S.S. 2026/2027”, applicata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 15 giugno 2026 sul Comunicato Ufficiale n° 499 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Taranto 2025 e Gladiator 1924, valevole per il campionato di Eccellenza (gara spareggio delle seconde classificate) 2025/2026, disputata il 14 giugno 2026.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento impugnato: “Per avere propri sostenitori:
(i) Nel corso del primo tempo introdotto materiale pirotecnico (16 fumogeni) che veniva utilizzato all’interno del proprio settore (15) e lanciato sul terreno di gioco (1), insieme a 4 bottigliette da mezzo litro semipiene.
(ii) Al termine della gara, danneggiato un lucchetto e aperto un cancello della tribuna loro dedicata, dal quale invadevano il terreno di gioco; alcuni di essi rincorrevano e aggredivano fisicamente un calciatore della propria squadra, colpendolo con calci sul fondoschiena, mentre persona identificata come dirigente della società strattonava con forza il Quarto Uomo, tentando dapprima di colpirlo con una testata e, successivamente, attingendolo con un violento schiaffo al volto ( i cui esiti venivano refertati con 5 giorni di prognosi). Inoltre, venivano lanciate sul terreno di gioco 40 bottiglie d’acqua, piene e semipiene, da un litro e da mezzo litro. Sanzione così determinata in ragione della gravità delle condotte, della recidiva specifica di cui al CU 183 CR Puglia, nonché per la sospensione dell’attività agonistica. La presente sanzione deve essere considerata anche ai fini dell’applicazione delle misure amministrative di cui all’Art. 35 Comma 7 del CGS (RA – RQU – RCdC)”.
La Società reclamante ha censurato il provvedimento sanzionatorio sulla base dei seguenti motivi:
1) erronea o sperequata dosimetria sanzionatoria per quanto concerne le condotte alla base della sanzione:
1. a) sulla condotta del dirigente sig. Daniele Petrosino: i) incongruenza sulla circostanza dell’aggressione fisica nei confronti del Quarto Ufficiale; ii) iniziative assunte dalla Società nei confronti del detto dirigente (denunciato e rimosso dal suo incarico);
2. b) sulle condotte dei sostenitori; i) mancata interruzione della gara; ii) assenza di qualsivoglia lesione dovuta al lancio di fumogeni e bottigliette; iii) incongruenza della descrizione dell’invasione di campo e del colpo inferto al calciatore Loiodice da parte di più tifosi;
3. c) in generale, abnormità delle sanzioni rispetto alla condotta della Società reclamante, carattere isolato della condotta violenta di un solo sostenitore della squadra;
2) mancata considerazione di circostanze esimenti o attenuanti, tipiche e atipiche, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettere a), b), c), d), CGS;
3) eccessiva afflittività del provvedimento del Giudice Sportivo in relazione a giurisprudenza su casi analoghi;
4) sproporzione della natura della sanzione irrogata con riferimento all’applicazione della disputa delle gare a porte chiuse e in campo neutro, in luogo di quella della sola chiusura della Curva dalla quale provenivano i trenta tifosi autori delle condotte sanzionate.
Il reclamo si concludeva con la richiesta di annullamento e revoca delle sanzioni di due punti di penalizzazione in classifica, della squalifica del campo e dell’obbligo di disputare le gare in campo neutro a porte chiuse fino al 15 novembre 2026, da rideterminare con la chiusura del solo settore Curva per un periodo non superiore a due turni di gara, e comunque con la rideterminazione dell’ammenda di euro 6.500 nella misura minima ritenuta di giustizia.
All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 2 luglio 2026 è comparso l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante.
All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deriva da due condotte violative delle norme del codice della giustizia sportiva delle quali la Società risponde ai sensi degli articoli 6 e 26, CGS, e che, nel caso in esame, si caratterizzano per allarme e gravità estremi:
- la condotta di un dirigente della Società (il sig. Daniele Petrosino) che ha aggredito e colpito il Quarto Ufficiale;
- la condotta di alcuni sostenitori della Società reclamante che: i) hanno introdotto nell’impianto materiale pirotecnico; ii) nel corso del primo tempo hanno acceso 15 fumogeni nel proprio settore e lanciato sul terreno di gioco 1 fumogeno e 4 bottigliette d’acqua semipiene; iii) alla fine della partita hanno invaso il terreno, rincorso e aggredito un calciatore della propria squadra, lanciato 40 bottiglie d’acqua piene e semipiene.
Per quanto concerne la condotta del sig. Daniele Petrosino, il Collegio non riviene una incongruenza tra quanto riferito dal Quarto Ufficiale, che ha riportato la violenta aggressione subita che ha portato lesioni refertate con 5 giorni di prognosi, e il supplemento di rapporto dei Commissari di campo, che non riferiscono un episodio differente, ma riferiscono solo la parte del comportamento del sig. Petrosino cui hanno assistito, ossia le frasi offensive e minacciose rivolte alla quaterna arbitrale e agli organi federali e il suo successivo allontanamento.
È del tutto verosimile che, nel “frangente di confusione” descritto nel referto del Quarto Ufficiale, possa essere loro sfuggita l’aggressione violenta nei confronti di quest’ultimo. Il referto del Quarto Ufficiale è estremamente preciso e accurato, riferendo quanto avvenuto con dovizia di particolare e precisando che “l’intera dinamica dell’evento è stata integralmente documentata tramite riprese video”. Inoltre, in occasione del loro intervento in udienza, il difensore e il Presidente della Società reclamante non hanno contestato la circostanza riferita dal Quarto Ufficiale.
Per quanto concerne le condotte dei sostenitori, è irrilevante la circostanza, evocata nel reclamo, della mancata interruzione della gara a causa delle condotte stesse, che assumono disvalore a prescindere dalla loro capacità, in concreto, di determinare l’interruzione della gara. La maggior parte delle condotte più gravi è avvenuta del resto al termine della gara. Del pari, non è rilevante la circostanza che il lancio in campo di un fumogeno, l’accensione nel proprio settore di 15 fumogeni, il lancio in campo di numerose bottiglie e bottigliette d’acqua, piene e semipiene, non abbiano comportato alcuna lesione nei confronti degli ufficiali di gara e dei calciatori o di altri sostenitori. Si tratta in ogni caso di fatti violenti particolarmente gravi riconducibili alla previsione dell’art. 26, CGS, ove ne derivi un grave pericolo per l’incolumità pubblica (v. CSA, Sezioni Unite, decisione n. 0066/CFA/2022-2023), circostanza questa che ricorre pacificamente nel caso in esame e del resto mai negata nel reclamo della Società. Per quanto concerne la poca chiarezza della descrizione, nei referti degli ufficiali di gara, dell’invasione di campo e dell’aggressione di un calciatore della S.S. Taranto 2025, le censure mosse nel reclamo non colgono nel segno, atteso che è evidente che la gravità della condotta sta nell’inseguimento di un calciatore ad opera di più sostenitori, che hanno rincorso il calciatore con modalità particolarmente aggressiva e minacciosa; il fatto che questi sia stato attinto da un solo calcio, quindi ad opera di un solo sostenitore, non esclude che l’episodio violento vada valutato nel suo insieme, e che ad esso abbiano concorso tutti i sostenitori che hanno inseguito, in gruppo, il calciatore.
La Società reclamante contesta, infine, in ogni caso, con il secondo, terzo e quarto motivo, l’eccessività del provvedimento sanzionatorio impugnato, che ha cumulato l’ammenda di cui all’art. 8, lettera b), CGS, in misura nettamente superiore al minimo di euro 500 di cui all’art. 26, CGS, e le sanzioni di cui all’art. 8, lettere e) ed f), CGS, pervenendo a un complesso sanzionatorio eccessivo in relazione alla gravità delle condotte. La Società reclamante invoca l’applicazione delle circostanze esimenti o attenuanti dell’art. 29, CGS e la rimodulazione della sanzione anche in considerazione di precedenti giurisprudenziali in caso analoghi.
Sul punto, i motivi di reclamo, relativi all’entità e tipologia delle misure sanzionatorie irrogate, sono meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che le condotte violente sono ascritte sia a un tesserato della Società sia ad alcuni suoi sostenitori: pertanto trovano applicazione sia l’art. 8 che l’art. 26, CGS.
Si tratta, in entrambi i casi, di condotte particolarmente gravi, dal momento che si sono tradotte sia in episodi di violenza perpetrata ai danni del Quarto ufficiale e di un calciatore della Società reclamante, sia nella creazione di un grave pericolo per l’incolumità pubblica (accensione di 15 fumogeni in un settore dell’impianto, lancio sul terreno di gioco di un fumogeno, di bottiglie d’acqua piene e semipiene, invasione di circa trenta sostenitori).
Il Collegio ritiene che il complesso di sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo possa essere rideterminato, tenendo conto di alcune delle circostanze attenuanti evocate dalla reclamante ed effettivamente ricorrenti nel caso di specie.
La Società ha dedotto l’applicabilità delle esimenti e attenuanti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art., 29, comma 1, CGS.
Di queste, non è ravvisabile quella di cui alla lettera a) dell’art. 29, comma 1, CGS: non risulta, infatti, l’adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i comportamenti verificatisi nel caso in esame, vista l’introduzione nell’impianto di sedici fumogeni e il modo con cui circa trenta sostenitori sono riusciti a entrare nel terreno di gioco e aggredire un calciatore (il referto del Quarto ufficiale riferisce che “era stato aperto volutamente un cancello d’accesso proveniente dal settore curva”); inoltre la presenza di soli sei steward (v. rapporto del commissario di campo) contrariamente a quanto risultava dal piano di gestione evento elaborato dalla Società, evidenzia un numero insufficiente di addetti per impedire l’invasione di campo, anche a voler considerare che l’apertura dei cancello non sia stata voluta ma, come riferito dai Commissari di campo, determinata la una sua “forzatura”. Ad ogni modo la facilità con cui i sostenitori in questione sono stati in grado di forzare il cancello e invadere il campo dimostra la scarsa idoneità delle misure organizzative di prevenzione atte a proteggere efficacemente i calciatori e gli ufficiali di gara da iniziative violente di sostenitori.
Non risulta pienamente integrata neanche la circostanza attenuante di cui alla lettera d) dell’art. 29, comma 1, CGS, non risultando un efficace intervento, al momento del fatto, per impedire il perpetrarsi di alcuni dei fatti di violenza sanzionati (uso e lancio di fumogeno e bottigliette), già iniziati fin dal primo tempo, ripresi nel secondo tempo e proseguiti dopo il termine della gara.
Tanto considerato, valutate complessivamente le condotte illecite e le circostanze attenuanti ex art. 29, comma 1, lettere b) e c), CGS (queste ultime applicabili solo per la sanzione della condotta violenta dei sostenitori), il Collegio ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo della squalifica del campo fino al 15.11.2026 con obbligo di disputare le partite in campo neutro a porte chiuse possa essere rideterminata in termini meno afflittivi.
Il Collegio ritiene che in ragione delle attenuanti sopra menzionate, nel caso di specie possa essere applicata una sanzione meno gravosa sia sul piano della durata che del tipo, corrispondente all’obbligo di disputare tre gare della stagione 2026-2027 a porte chiuse. La gravità dei fatti complessivamente considerati non consente di disporre la chiusura della sola curva dalla quale provenivano i trenta tifosi, anche tenuto conto del fatto che dal supplemento di rapporto dei Commissari di gara emerge che il lancio di bottiglie durante e dopo la partita è avvenuto da parte di sostenitori posizionati sia in curva che in tribuna.
Il Collegio ritiene di confermare, inoltre, la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica per la stagione 2026-2027 (conforme al minimo edittale previsto dall’art. 35, comma 5-bis, CGS) e l’ammenda di euro 6.500,00 tenuto conto del fatto che la stessa si pone in posizione intermedia tra il minimo e il massimo edittale della sanzione prevista dall’art. 29, CGS (più vicina al minimo) per la sola condotta dei sostenitori (nel caso di specie, di particolare violenza e gravità) e considerata l’ulteriore condotta illecita del dirigente della Società reclamante.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata ridetermina la sanzione irrogata alla società S.S. Taranto 2025 S.S.D. A R.L. nei seguenti termini:
- obbligo di disputa di 3 (tre) gare della s.s. 2026/2027 a porte chiuse;
- ammenda di € 6.500,00 alla società;
- penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella s.s. 2026/2027.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
IL PRESIDENTE ED ESTENS
Lorenzo D’Ascia
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
