CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 58 del 07/08/2026 – Omissis / FIGC
Decisione n. 58
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Anna Cusimano - Relatrice
Virgilio D’Antonio
Angelo Guadagnino
Enzo Paolini - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2026, presentato, in data 5 giugno 2026, dalla società [Omissis], rappresentata e difesa dall’avv. Federico Bagattini,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente Federale, dott. Giovanni Malagò, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
avverso
la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC - LND, emessa in data 9 maggio 2026, con la quale la Corte ha respinto il reclamo presentato dall’odierna ricorrente e ha confermato la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Pistoia in data 4 aprile 2026 (C.R.T. D.P. Pistoia – C.U. n. 42/2026), con cui è stata irrogata, in capo alla società [Omissis], la sanzione della perdita della gara [Omissis] -– [Omissis] del 2 maggio 2025, oltre all’ammenda di euro 250,00.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 14 luglio 2026, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente – [Omissis] - avv. Federico Bagattini; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, avv. Anna Cusimano.
Premesso in fatto
1. Con ricorso del 5 giugno 2026, la società [Omissis] ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale della Toscana FIGC - LND, emessa in data 9 maggio 2026, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dall’odierna ricorrente e confermata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Pistoia in data 4 aprile 2026 (C.R.T. D.P. Pistoia – C.U. n. 42/2026), con cui è stata irrogata, in capo alla società [Omissis], la sanzione della sconfitta a tavolino della gara “[Omissis] - [Omissis]” del 2 maggio 2025, oltre all’ammenda di euro 250,00.
2. All’esito della predetta gara, penultima giornata del Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 - Pistoia, s.s. 2025/2026, il Giudice Sportivo Provinciale, con la decisione citata, così si determinava: “…, esaminati gli Atti Ufficiali relativi alla gara in epigrafe; preso atto che la stessa è stata interrotta dal D.G. al 32' del s.t. avendo lo stesso ritenuto che la situazione creatasi in campo a seguito della condotta di giocatori, dirigenti e sostenitori di entrambe le squadre fosse tale da non consentire di riprendere il gioco e terminare la gara; fermi i provvedimenti disciplinari comminati a carico di calciatori e società; ciò premesso DELIBERA di infliggere ai sensi del combinato disposto degli art. 8 e 10 del C.G.S., ad entrambe le società, [Omissis] e [Omissis] ritenute responsabili dei fatti di cui in epigrafe che hanno causato la sospensione della gara: 1) la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; l'ammenda di euro 250/00 (duecentocinquanta/00). Restano i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei calciatori o Dirigenti pubblicati in separata ma contestuale parte del presente C.U.”.
3. Avverso il detto provvedimento, l’odierna ricorrente ha proposto reclamo. All’esito dell’udienza dell’8 maggio 2026, veniva inviato alla [Omissis]un primo dispositivo nel quale il reclamo risultava accolto, con conseguente ordine di ripetizione della gara e, subito dopo, veniva inviata alla ricorrente una seconda comunicazione, qualificata come “errata corrige”, con la quale si dichiarava l’inammissibilità del reclamo per il mancato rispetto dei termini decadenziali previsti dal
C.U. n. 155/A FIGC per la stagione 2025/2026.
Il 9 maggio 2026 venivano pubblicate le motivazioni della decisone quivi impugnata: “La società [Omissis] inviava alla segreteria della Corte il reclamo contro il provvedimento sopra riportato, a mezzo pec il giorno 5/5/2026 alle ore 19.48. La Corte, verificato che non sono stati rispettati i termini ridotti ai sensi del C.U. 155/A FIGC relativi alla fase finale dei campionati, in quanto non è stato presentato il preannuncio di reclamo entro le ore 24.00 del 4/5/2026 ed il reclamo è stato inviato il giorno 5/5/2026 alle ore 19.48 e non entro le ore 11.00 dello stesso giorno, non prende in esame il reclamo perché fuori termini. P.Q.M. respinge il reclamo, conferma la decisione del G.S. e dispone incamerarsi la tassa di ricorso”.
4. Avverso la pronuncia della Corte Sportiva d’Appello Territoriale della Toscana, la [Omissis] ha proposto ricorso innanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport, affidando le proprie ragioni a due motivi di doglianza:
I. “Violazione delle norme di cui agli artt. 24, commi 1 e 2; 111, comma 1, Cost.; art. 2, comma 2, C.G.S. CONI; art. 44, comma 1, C.G.S. FIGC, in materia di diritto di difesa”.
II. “Violazione delle norme di cui agli artt. 53 e 56 C.G.S. FIGC: abnormità della decisione della Corte Sportiva d’Appello Toscana”.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo a questo Collegio di Garanzia di “cassare la decisione impugnata con rinvio alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana affinché si uniformi ai principi di diritto affermati”.
5. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
6. All’udienza del 14 luglio 2026, le Parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La Procura Generale dello Sport, intervenuta in udienza, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e, comunque, per il rigetto.
Considerato in diritto
I. Con il primo motivo, Parte ricorrente deduce che la declaratoria di inammissibilità del reclamo presentato in secondo grado viola i principi del diritto di difesa e del giusto processo, considerato che – se è vero che la ricorrente ha presentato direttamente il reclamo a mezzo PEC in data 5 maggio 2026 alle ore 19:48, senza aver presentato preventivamente il preannuncio di reclamo entro le ore 24:00 del 4 maggio 2026 (giorno di pubblicazione della decisione del giudice sportivo secondo le prescrizioni del C.U. n. 155/A) – la società non sarebbe stata messa nelle condizioni materiali di poter presentare il citato preannuncio, atteso che la decisone di primo grado gli era stata notificata alle 21:50 del medesimo 4 maggio, ossia circa solamente 2 ore prima della scadenza, in tarda serata e ad uffici chiusi.
L’argomentazione della [Omissis] è meritevole di accoglimento.
I.I L’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e l’art. 2 dei Principi di Giustizia Sportiva, nell’enunciare i principi del processo sportivo, dispongono che tutti i procedimenti di giustizia sportiva assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il Procedimento sportivo, inoltre, attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
Sebbene le Federazioni Sportive siano dotate di una autonomia propria delle istituzioni intermedie, che si sostanzia in una autonomia statutaria, la stessa è comunque soggetta al rispetto di una serie di principi e di obblighi, che impongono doveri di conformazione nell’elaborazione degli Statuti e/o degli atti normativi interni ai principi dell’ordito regolatorio che fa capo al CONI (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 26 aprile 2016, n. 5).
I.II Ebbene, l’art. 76 C.G.S. FIGC disciplina i procedimenti di seconda istanza innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e statuisce, al secondo e al terzo comma, che: “2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. Il C.G.S. FIGC prevede, inoltre, all’art. 49, comma 12, che il Presidente Federale possa stabilire un’abbreviazione dei termini previsti dal codice “nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti”.
In virtù di tale disciplina, il Presidente Federale ha disposto l’abbreviazione del termine di impugnazione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, per le ultime quattro giornate dei campionati indicati nel C.U. n. 155/A del 5 febbraio 2026, stabilendo che:
“2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti”.
Sebbene l’anticipazione del termine di impugnazione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo nelle ultime quattro giornate di campionato sia finalizzata a garantire il celere accertamento delle irregolarità in vista della fine delle competizioni, tale termine non può certamente determinare la violazione o la eccessiva riduzione delle prerogative di difesa dei soggetti sanzionati.
Non si dubita, infatti, dell’astratto potere di conformare il termine a impugnare, che rientra nei poteri del Presidente Federale in base alla richiamata disciplina del C.G.S. FIGC, quanto piuttosto del suo esercizio nel caso concreto.
I.III L’applicazione della Delibera ha l’effetto di comprimere i termini per preannunciare e proporre il reclamo in maniera talmente ristretta da costituire – ad avviso di questo Collegio – una violazione del diritto di difesa sancito a livello nazionale e sovranazionale, nonché previsto tra i principi fondamentali della giustizia sportiva.
L’art. 24 della Costituzione, l’art. 47 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali e l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, enunciano il diritto di difesa quale diritto inviolabile dei singoli, che si sostanzia nel diritto a un ricorso effettivo dinanzi al Giudice e al diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie a preparare adeguatamente la propria difesa. La giurisprudenza delle Corti sovranazionali può senz’altro essere applicata nell’ordinamento sportivo, tenuto conto che i principi del giusto processo devono essere rispettati anche dinanzi agli Organi di giustizia sportiva (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 5 maggio 2016, n. 19, e, in senso conforme, Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 27 maggio 2025, n. 36).
I.IV Il termine di pochissime ore per la dichiarazione di preannuncio di reclamo, e di meno di 24 ore per la predisposizione del reclamo, non appaiono, all’evidenza, idonei a consentire al soggetto sanzionato lo svolgimento delle varie attività necessarie per la propria difesa: individuare un difensore, consentire a questo di potere, considerato il normale volume di lavoro professionale e la complessità del caso, consultarsi con il proprio cliente, studiare la questione, elaborare una strategia difensiva e redigere adeguatamente gli atti di causa.
I.V La violazione del diritto di difesa può essere apprezzata anche sotto il profilo della decorrenza del termine. Difatti, le decisioni degli Organi di giustizia sportiva devono essere pubblicate integralmente, a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione. Inoltre, l’art. 13, comma 2, N.O.I.F. FIGC prevede che le decisioni si presumono conosciute dal momento della pubblicazione e, salvo che non siano previste specifiche modalità di notifica, tale momento costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 4 giugno 2018, n. 33).
l termini di preannuncio e di impugnazione ridotti – già di per sé inidonei ut supra – iniziano a decorrere dal momento della pubblicazione del comunicato, rendendo ulteriormente gravosa la possibilità di conoscere immediatamente il contenuto della decisione, assumere le conseguenziali determinazioni e predisporre la difesa.
II. Con il secondo motivo, Parte ricorrente deduce che la correzione del dispositivo dell’8 maggio, di contenuto opposto rispetto a quello subito prima comunicato di accoglimento, e oggetto di errata corrige, rappresenta un’ipotesi patologica di abnormità, avendo la Corte Sportiva d’Appello già esaurito del tutto il potere giurisdizionale con la pronuncia effettuata nel primo dispositivo. Sostiene la ricorrente che “risulta (…) in aperta violazione dei principi fondamentali alla base del processo la condotta della Corte di pronunciarsi nuovamente su fatti appena decisi, stravolgendone completamente l’esito. (…). Ma è la stessa etichetta “errata corrige” usata dalla Corte di Appello Territoriale a disvelare l’abnormità del provvedimento atteso che detto istituto trova collocazione all’interno dell’ordinamento giuridico esclusivamente al fine di emendare eventuali errori materiali, non potendo in alcun modo intervenire quale strumento volto a modificare il contenuto decisorio di una pronuncia già emessa (…)”.
Anche il secondo motivo di doglianza è fondato, e merita accoglimento.
II.I Giova premettere che, secondo il principio iura novit curia, di cui all'articolo 113, comma 1, del c.p.c., viene fatta salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di mutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. civ., sez. terza, 23 novembre 2022, n. 34432), il che si traduce, ovviamente, in un potere/dovere del giudice (specialmente quello di legittimità) di presidiare la tenuta del sistema ordinamentale laddove principi generali sia sostanziali che processuali vengano violati.
II.II Orbene, in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, Codice della Giustizia Sportiva CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile, questo Collegio intende uniformarsi a quanto disposto dall’art. 287 c.p.c., nella parte in cui prevede che l’errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza non può essere corretto d’ufficio, ma solo su ricorso di parte (con l’unica eccezione prevista dall’art. 391 bis c.p.c. per le sole decisioni della Corte di Cassazione).
II.III A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato da parte ricorrente, la correzione è ammessa solo se si è in presenza di un vero errore materiale o di calcolo, cioè di una difformità tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione testuale, rilevabile dal provvedimento stesso, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
Nel caso che ci occupa non solo la Corte di seconda istanza ha provveduto d’ufficio alla correzione di un errore, ma non risulta neppure evidenza dello stesso, non essendo mai stato comunicato il contenuto della prima decisione di accoglimento del ricorso, dal quale, se del caso, evincere l’eventuale difetto di corrispondenza tra il decisum e la parte motiva. Il dichiarato “errata corrige”, inoltre, si è risolto nella integrale modifica della decisione, che è passata da “accoglimento” a “rigetto”.
Questo Collegio di Garanzia condivide gli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, che hanno ripetutamente chiarito che il procedimento di correzione serve a rimediare a un difetto di corrispondenza fra ideazione del giudice e rappresentazione grafica (cfr. Cass. civ., sez. sesta, 20 novembre 2019, n. 30260, e 25 novembre 2022, n. 34857), e che lo stesso non può essere usato per modificare il contenuto concettuale della decisione o per rimediare a errori di giudizio (cfr. Cass. civ., sez. sesta, 20 novembre 2019, n. 30260; Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2621).
III. Alla luce di quanto esposto, la pronuncia impugnata va cassata con rinvio alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia nei limiti devoluti, attenendosi al seguente principio di diritto: “i termini ridotti per il preannuncio di reclamo e per la proposizione del reclamo stesso, stabiliti dal C.U. n. 155/A FIGC per le ultime giornate di campionato in applicazione dell’art. 49, comma 12, C.G.S. FIGC, non possono operare in modo da comprimere il diritto di difesa oltre la soglia di effettività garantita dall’art. 24 della Costituzione, dall’art. 47 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dai principi di giustizia sportiva (art. 2 C.G.S. CONI). In particolare, ove la decisione del Giudice Sportivo sia stata notificata alla parte sanzionata in orario tale da renderle materialmente impossibile, o comunque particolarmente gravoso – nel residuo lasso di tempo prima della scadenza del termine di preannuncio e di reclamo – svolgere le attività minime necessarie alla difesa, la declaratoria di inammissibilità del reclamo per tardività è illegittima per violazione del diritto di difesa”.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata con rinvio alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale della Toscana FIGC-LND in diversa composizione, con riferimento al principio di diritto di cui in parte motiva.
Spese al definitivo.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle Parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 luglio 2026.
IL PRESIDENTE LA RELATRICE
F.to Vito Branca F.to Anna Cusimano
Depositato in Roma, in data 7 agosto 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
