CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57 del 06 /08/2026 – Omissis / FIP

Decisione n. 57

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONI UNITE

composto da

Gabriella Palmieri – Presidente

Massimo Zaccheo – Relatore

Vito Branca

Dante D’Alessio

Attilio Zimatore – Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2026, presentato, in data 7 marzo 2026, dalla Società Sportiva [Omissis]rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Cassì,

contro

la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), rappresentata e difesa dall’Avv. Paola Maria An- gela Vaccaro e dall’Avv. Giancarlo Guarino,

per l'annullamento

della decisione della Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) del 3 febbraio 2026, comunicata il 5 febbraio 2026, di cui al C.U. n. 478 del 3 febbraio 2026 C.S.A. n. 3, con la quale, nel respingere il reclamo presentato ex art. 96 R.G. dalla suddetta ricorrente, è stato confermato il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 12 gennaio 2026, di cui al C.U. n. 408 del 12 gennaio 2026 GSN, n. 116 – C.U. Omologazione gare e provvedimenti di legge - Serie A n. 26 Fase qualificazione Girone Unico (anch'esso impugnato quale connesso atto pre- supposto), con cui è stata omologata la gara n. 114, [Omissis] - [Omissis] del 10 gennaio 2026, con il risultato di 0-0; si è disposta l'esclusione della [Omissis]dalla partecipazione al Campionato di Serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto ad iscriversi al Cam- pionato Senior a libera partecipazione; sono state annullate tutte le partite disputate da [Omissis], come previsto dall'art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare; è stata applicata la san- zione dell'ammenda di € 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, come stabilito dall’art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia; è stata applicata, in capo al Legale Rappresentante della società, sig. [Omissis], la sanzione della inibizione per mesi 3, ai sensi dell'art. 44 R.G.; è stata disposta la trasmissione degli atti all'Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l'annulla- mento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Regolamento Esecutivo Tessera- mento e dell'art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia; infine, è stata disposta la trasmis- sione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 30 marzo 2026, il difensore della parte ricorrente - società sportiva [Omis- sis]s.r.l. - avv. Enrico Cassì; gli avv.ti Giancarlo Guarino e Paola Maria Angela Vaccaro, per la resistente FIP; nonché il Procuratore Generale dello Sport, pref. Ugo Taucer, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, che, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b) e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore Prof. Massimo Zaccheo.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 7 marzo 2026, la società sportiva [Omissis]s.r.l. (d’ora in poi, anche solo il [Omissis]) ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro del 3 febbraio 2026, comuni- cata il 5 febbraio 2026, di cui al C.U. n. 478 del 3 febbraio 2026 C.S.A. n. 3, con la quale, nel respingere il reclamo presentato ex art. 96 R.G. dalla suddetta ricorrente, è stato confermato il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 12 gennaio 2026, di cui al C.U. n. 408 del 12 gennaio 2026 GSN, n. 116 – C.U. Omologazione gare e provvedimenti di legge - Serie A n. 26 Fase qualificazione Girone Unico (anch'esso impugnato quale connesso atto presupposto).

1.1 È necessario premettere che l’odierna ricorrente è stata ammessa alla partecipazione del Campionato di Serie A 2025/2026 in pendenza di un accertamento avviato da AdE relativo al mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi IRPEF delle mensilità di gennaio e feb- braio 2025 (con scadenza 16 aprile 2025). Nella specie è stato accertato che la società aveva utilizzato indebitamente in compensazione crediti di imposta altrui, risultati inesistenti; siffatta omissione veniva sanzionata dal Consiglio Federale con la penalità di 4 punti, da scontarsi nella corrente stagione 2025/2026, e confermata dalla decisione del Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 76/2025 (avverso la quale la società di [Omissis] ha interposto ricorso al Tar del Lazio (n. 15720/25), allo stato definito solo in sede cautelare con ordinanza n. 467 del 20.01.2026, che ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente).

Al fine di definire la pendenza citata, ed iscriversi al Campionato corrente, il [Omissis] stipulava un accordo di rateizzazione con AdE, con il quale, in applicazione del c.d. ravvedimento operoso di cui agli artt. 13 e 13bis del D.lgs. n. 472/97, si era impegnata a pagare l’importo dovuto per sorte (crediti di imposta indebitamente utilizzati in compensazione) sanzioni (nella misura ridotta prevista per legge) e interessi, in 5 rate, delle quali una da corrispondere subito e le altre 4 in altrettante mensilità. Nell’ambito delle verifiche successive alla ammissione al campionato, rela- tive agli adempimenti del bimestre luglio/agosto 2025, con termine per adempiere fissato al 16 ottobre 2025, così come disposto alla Sez. 10.14 del Manuale delle Licenze 2025/2026, la Com- missione di controllo riscontrava l’inadempimento da parte della società ricorrente al pagamento del rateo scadente entro il 31 agosto 2025, relativo al Verbale concordato con AGE il 29 maggio 2025, ed ha trasmesso alla FIP l’esito della verifica con i relativi allegati.

Per tale inadempienza il Consiglio Federale, con deliberazione n. 151 del 24 novembre 2025 (C.U. n. 320 del 24 novembre 2025), applicava alla società ricorrente la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2025/2026, oltre al divieto di prov- vedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e allenatori, così come disposto alla Sez. 11.5 Lett. B del Manuale; tale provvedimento è stato impugnato innanzi al Collegio di Garanzia con ricorso del 24 dicembre 2025, medio tempore definito da queste Sezioni Unite con dispositivo di rigetto Prot. n. 232/2026 del 30 marzo 2026. Vale precisare, altresì, che il divieto di deposito di nuovi contratti, considerata la normativa federale, risulta tutt’ora in vigore, atteso che il [Omissis] non ha provveduto al pagamento dei ratei concordati; tant’è che l’AdE ha proceduto al recupero con atto N. TY9CR3S00175, impugnato dal [Omissis] dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [Omissis] che ha, nelle more, respinto la relativa istanza cautelare con provvedimento del 12 febbraio 2026.

2.         Le premesse, relative alla situazione finanziaria della società, sono di ausilio per comprendere il procedimento per cui è causa che, evidentemente, è conseguenza della situazione sportiva del [Omissis]. Ed invero, l’organico del [Omissis] si è ridotto progressivamente a causa della risolu- zione dei rapporti con i propri tesserati della prima squadra (allenatore e giocatori); in tale conte- sto, l’odierna ricorrente ha rinunciato a partecipare alla gara di Campionato del 05 gennaio 2026 (Gara n.105), ed è stata altresì esclusa dalla Basket Champions League con provvedimento adot- tato dalla FIBA in relazione a quanto occorso nella gara disputata il 6 gennaio 2026 con la [Omis- sis], persa a tavolino, avendo [Omissis] meno di due giocatori in campo utilizzabili.

Lo scorso 12 gennaio 2026 si svolgeva, dunque, la gara n. 114 tra l’odierna ricorrente e il Trento, che veniva dichiarata conclusa dagli arbitri a 5’49” del primo quarto, essendo rimasto in campo un solo giocatore della squadra del [Omissis].

Con il C.U. n. 408 del 12 gennaio 2026, G.S.N. N.116 SERIE A n. 26, il Giudice Sportivo Nazio- nale, sulla base del referto di gara e del rapporto del Sostituto Procuratore federale, nonché tenuto conto della predetta rinuncia fatta nella giornata n. 105, rilevava: «che nell’imminenza dell’inizio della partita, su richiesta del capitano della [Omissis], [Omissis], si è svolta una breve riunione negli spogliatoi degli arbitri alla presenza dello stesso Sostituto Procuratore Federale, degli arbitri, dei capitani delle due squadre, [Omissis] e lo stesso [Omissis], nonché dei rispettivi dirigenti, nel corso della quale il capitano della [Omissis] comunicava che l’atleta [Omissis], malgrado fosse iscritto a referto, non era nelle condizioni fisiche di potere scendere in campo, mentre lo stesso [Omissis], unitamente al compagno di squadra [Omissis], malgrado anch’essi infortunati, avreb- bero provato a giocare; che la [Omissis] inseriva a referto solo sette giocatori, due dei quali ([Omis- sis] e [Omissis]), dopo soli 6”, chiedevano loro stessi di abbandonare il campo senza avere par- tecipato attivamente al gioco, dichiarando di essere infortunati, mentre un terzo giocatore ([Omis- sis]), seduto in panchina, non entrava in campo al momento della sostituzione, dichiarando di essere indisposto»; e che «la gara in oggetto è stata dichiarata conclusa dagli arbitri a 5’49” del primo quarto, essendo rimasto in campo un solo giocatore della squadra del [Omissis], avendo gli altri commesso sistematicamente falli di gioco sino a raggiungerne il limite consentito».

Il giudice di prime cure, dunque, sottolineava il “comportamento generale della Società [Omissis], contraddistinto, nel corso della presente stagione sportiva, da delibere del Consiglio Federale re- lative a irregolarità regolamentari che hanno determinato l’applicazione di punti di penalizzazione e il blocco dei tesseramenti, nonché da deferimenti da parte della Procura Federale e relative decisioni del Tribunale Federale, con le quali sono stati applicati ulteriori punti di penalizzazione e la sanzione della inibizione nei confronti del legale rappresentante della Società [Omissis], oltre che da provvedimenti di questo GSN di applicazione della sanzione dell’ammenda ai sensi dell’art.

13.4 comma 4 DOA, per avere depositato presso la Lega Basket A un numero di contratti atleti inferiore a quello obbligatoriamente previsto in caso di opzione per la formula del 6+6, e, da ultimo, dal provvedimento di esclusione della [Omissis]dalla Basket Champions League adottato dalla FIBA per quanto accaduto il 6 gennaio 2026”.

Così discorrendo, “rilevato che tutti i soggetti coinvolti nelle attività della FIP sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali di integrità e lealtà implicanti il dovere di astenersi da pratiche fraudo- lente, nonché, tra l’altro, da comportamenti che possano danneggiare l’immagine della FIP o com- promettere la correttezza delle competizioni”, prendendo, altresì, in considerazione il precedente di questo Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 60/20219, il Giudice Sportivo escludeva che la fattispecie sottopostagli potesse sussumersi nella disciplina di cui all’art. 58 del Regolamento Esecutivo Gare (Inferiorità numerica), bensì nella ipotesi di una “palese alterazione della ugua- glianza competitiva delle squadre in campo, alterazione che deriva dallo schieramento in campo da parte della [Omissis]di una formazione evidentemente non in grado di competere con l’avver- saria, al fine di disputare formalmente la gara in questione e non incorrere in una seconda rinuncia che comporterebbe il ritiro definitivo dal presente Campionato”.

In ragione di quanto esposto, si riteneva “corretto ed equo, per il caso in questione, assimilare la disputa della gara con una formazione evidentemente non in grado di competere con l’avversaria, gara poi conclusasi a 5’49” del primo quarto per inferiorità numerica, ad una vera e propria rinuncia alla stessa”, aprendo alla applicazione dell’art. 16 del Regolamento Esecutivo gare, per cui la rinuncia a due gare è considerata ritiro definitivo dal Campionato, e dell’art. 19 del Regolamento di Giustizia, per cui l’esclusione dal Campionato è parificata ad ogni effetto al ritiro ed alla rinuncia. Il Giudice Sportivo, dunque, “visti gli artt. 19, 44, 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia e artt. 16 e 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare”, irrogava le seguenti sanzioni:

“- Dispone l’esclusione della [Omissis](cod. FIP 050927) dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campio- nati Senior a libera partecipazione;

-          annulla tutte le partite sin qui disputate dalla [Omissis]come previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare;

-          applica la sanzione dell’ammenda di Euro 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art. 56, comma 2, del Rego- lamento di Giustizia;

-          applica al Legale Rappresentante pro tempore, Sig. [Omissis], la sanzione della inibizione per mesi tre ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Giustizia;

-dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del regolamento Esecutivo Tesseramento e dell’art. 56, comma 3, del Regolamento di Giusti- zia;

-          dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di compe- tenza”.

3.         La Corte Sportiva d’Appello, con una approfondita motivazione, ha escluso la nullità del prov- vedimento di primo grado, esaminando poi la richiesta, posta in subordine, di revoca delle sanzioni inflitte e la rilevanza del fatto sussunto nell’’art. 58 R.E. Gare (inferiorità numerica), con la conse- guente omologazione della sconfitta a tavolino con il risultato di 0-2 a sfavore del [Omissis]; e in un siffatto procedere non ha ravvisato alcun vizio della motivazione in ordine alla decisione as- sunta dal Giudice Sportivo Nazionale.

4.         Il [Omissis] ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia, affidando le proprie doglianze ai se- guenti motivi di diritto.

I.          “Omessa motivazione, eccesso di potere, violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza del giudice sportivo”.

Deduce la società ricorrente che la Corte Sportiva d’Appello avrebbe omesso di motivare in ordine alla questione relativa all’asserita violazione dei criteri relativi alla diversa competenza dei giudici sportivi rispetto ai giudici federali. Deduce sul punto, che, in base allo Statuto Federale ed all’art. 88 del Regolamento di giustizia della FIP, i giudici sportivi hanno competenza in ordine alla omo- logazione delle gare sulla base delle notizie desumibili dal referto e rapporto di gara, mentre com- pete alla Procura Federale (e poi ai Giudici Federali) l’esercizio dell’azione disciplinare, secondo il principio sancito da Codesto Ecc.mo Collegio (decisione n. 84/2019). Deduce che, nel caso specifico, il Giudice Sportivo (e poi la Corte Sportiva d’appello) avrebbe assunto un provvedimento al di fuori della propria competenza, adottando una decisione di carattere disciplinare sulla base di valutazioni ricavate da fonti diverse dai soli documenti di gara. Deduce, infine, la ricorrente che la Corte Sportiva d’Appello non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali abbia inteso discostarsi dal citato precedente del Collegio di Garanzia n. 84/2019.

II.        “Violazione delle norme sul fascicolo di gara, arbitrio ed abuso di legge in punto di forma- zione della prova - Illegittimo utilizzo e ponderazione della relazione del Sostituto Procu- ratore Federale - Omessa motivazione”.

Secondo la Società, vi sarebbe stata una irrituale formazione del materiale probatorio utilizzato dal Giudice Sportivo per la decisione di primo grado (con particolare riferimento alle due relazioni della Procura Federale - presente in loco con un suo esponente) nonché una illegittima valuta- zione di “sistematicità” dei falli proveniente dalla stessa Procura. Si lamenta la violazione di principi di tipicità degli atti di gara, separazione delle funzioni tra organi di gara e organi inquirenti, diritto di difesa delle parti.

III.       “Difetto di motivazione e travisamento dei fatti e dei principi di diritto e normativi applicabili

- Erronea assimilazione ad un precedente del Collegio di Garanzia”.

La ricorrente ritiene erroneo il richiamo al precedente del Collegio di cui alla decisione n. 60/2019, assumendo trattarsi, in quel caso, di una situazione radicalmente diversa da quella esaminata, posto che, nel caso di Siena, la scelta di schierare giocatori giovanili sarebbe stata volontaria, mentre, nel caso de quo, la situazione sarebbe derivata da una serie di circostanze contingenti (infortuni, indisponibilità di giocatori, blocco dei tesseramenti), e giammai da una determinazione del Club.

IV.       “Falsa applicazione di legge, violazione dell’art. 58 Regolamento Esecutivo Gare e dei principi che disciplinano la tipicità delle sanzioni disciplinari - Travisamento delle regole ed abuso di potere nella qualificazione dei fatti come rinuncia alla gara”.

Con il quarto motivo di ricorso, la Società deduce la falsa applicazione dell’art. 58 del Regolamento Esecutivo Gare, allegando un travisamento dei fatti e abuso di potere.

V.        “Violazione del principio di proporzionalità della sanzione”.

Come ultimo motivo di ricorso, si eccepisce, poi, che “le sanzioni applicate risultano estremamente gravose,” affermandosi che la sproporzione della sanzione è di palmare evidenza ed integra chia- ramente un eccesso di potere sanzionatorio.

5.         Si è costituita in giudizio la FIP, chiedendo di respingere integralmente il ricorso e tutti i motivi e le domande principali e subordinate ivi formulati, in quanto inammissibili ed infondati.

Considerato in diritto

I.          Il primo motivo di ricorso è infondato.

La società ricorrente deduce, sotto plurimi profili, l’asserita violazione delle norme sulla compe- tenza del Giudice Sportivo Nazionale, sostenendo che quest’ultimo avrebbe adottato una deci- sione di natura disciplinare sulla base di valutazioni estranee ai documenti ufficiali di gara, così invadendo la sfera di attribuzioni riservata alla Procura Federale e agli organi della giustizia fede- rale.

La censura non può essere condivisa.

Va anzitutto escluso il denunciato vizio di omessa motivazione della decisione impugnata.

La Corte Sportiva d’Appello ha, infatti, espressamente affrontato la questione relativa alla compe- tenza del Giudice Sportivo Nazionale, richiamando l’art. 88, comma 3, del Regolamento di Giusti- zia FIP e rilevando come rientrino nelle attribuzioni del Giudice Sportivo “tutte le questioni con- nesse allo svolgimento delle gare”, ivi comprese quelle concernenti “la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati”, nonché “ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara”.

La motivazione della Corte Sportiva d’Appello appare, pertanto, pienamente idonea a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice del reclamo, il quale ha ritenuto che la vicenda in esame attenesse direttamente alla regolarità della competizione sportiva e ricadesse, conse- guentemente, nell’ambito della competenza funzionale del Giudice Sportivo Nazionale.

E’ bene poi considerare che l’art. 88 del Regolamento di Giustizia FIP attribuisce al Giudice Spor- tivo Nazionale non soltanto il potere di omologazione dei risultati di gara, ma più in generale la cognizione “su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare”, comprese quelle relative ai comportamenti dei partecipanti e “ad ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avve- nuto in occasione della gara”.

La norma delinea e attribuisce, dunque, una competenza ampia, funzionalmente preordinata alla tutela della regolarità della competizione sportiva, che non si esaurisce nella mera presa d’atto del risultato maturato sul campo, ma ricomprende anche il potere-dovere di verificare se lo svol- gimento della gara sia avvenuto nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e parità competitiva che informano l’ordinamento sportivo.

Nel caso di specie, il Giudice Sportivo Nazionale non ha accertato né contestato un illecito disci- plinare tipizzato, né ha esercitato poteri riservati alla Procura Federale.

Si tratta, dunque, di una valutazione strettamente inerente alla regolarità della competizione e agli effetti tecnico-sportivi derivanti dalla condotta tenuta in occasione della gara, pienamente ricon- ducibile all’ambito di attribuzioni del Giudice Sportivo.

Né può ritenersi pertinente il richiamo operato dalla ricorrente alla decisione di questo Collegio n. 84/2019.

Tale precedente, infatti, atteneva a una fattispecie nella quale il Giudice Sportivo aveva sostan- zialmente esercitato poteri di natura disciplinare attraverso un giudizio rivolto ad personam, in un ambito riservato alla Procura Federale e ai Giudici Federali.

Diversamente, nel caso in esame, il Giudice Sportivo non ha esercitato poteri disciplinari riservati alla Procura Federale o ai Giudici Federali, ma ha proceduto alla qualificazione della condotta tenuta dalla società ricorrente ai fini della regolarità della gara e dell’applicazione delle conse- guenze previste dagli artt. 16 e 17 del Regolamento Esecutivo Gare e dall’art. 56 del Regolamento di Giustizia.

In tale prospettiva, correttamente la Corte Sportiva d’Appello ha ritenuto maggiormente pertinente il richiamo alla decisione del Collegio di Garanzia n. 60/2019, concernente un’ipotesi analoga verificatasi nell’ambito della medesima Federazione sportiva e parimenti incentrata sulla tutela della regolarità della competizione e della parità competitiva tra le squadre partecipanti.

II.        Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

La società ricorrente lamenta l’illegittimo utilizzo, da parte del Giudice Sportivo Nazionale, delle relazioni trasmesse dal Sostituto Procuratore Federale presente in occasione della gara, dedu- cendo, sotto diversi profili, la violazione delle norme concernenti il fascicolo di gara, la tipicità delle fonti di prova, la separazione tra funzione requirente e funzione giudicante, nonché il difetto di motivazione della decisione impugnata.

Le censure non meritano accoglimento.

Occorre premettere che il sistema della giustizia sportiva, specie con riferimento ai procedimenti devoluti alla cognizione del Giudice Sportivo, è caratterizzato da esigenze di immediatezza, con- centrazione e celerità dell’accertamento, funzionali alla tempestiva definizione delle questioni ine- renti alla regolarità delle competizioni.

In tale prospettiva, l’art. 95 del Regolamento di Giustizia FIP attribuisce espressamente al Giudice Sportivo Nazionale il potere di “assumere le informazioni che reputa utili ai fini della pronuncia”, anche mediante audizioni. La disposizione regolamentare, pertanto, non circoscrive la cognizione del Giudice Sportivo ai soli atti formalmente qualificabili come referto arbitrale o rapporto di gara, né introduce alcun divieto di acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi utili alla verifica della regolarità della competizione.

Nel caso di specie, il Giudice Sportivo Nazionale, a fronte di una situazione oggettivamente ano- mala emergente già dal referto di gara – gara conclusasi dopo pochi minuti, uscita pressoché immediata di alcuni atleti dichiaratisi infortunati, successione ravvicinata di falli commessi dai gio- catori rimasti in campo – ha ritenuto di acquisire chiarimenti integrativi sia dagli arbitri sia dal Sostituto Procuratore Federale presente all’incontro.

Tale attività istruttoria deve ritenersi pienamente coerente con i poteri attribuiti al Giudice Sportivo dall’ordinamento federale e funzionale all’accertamento della effettiva regolarità della gara.

Né appare condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui le relazioni del Sostituto Procuratore Federale costituirebbero fonti “atipiche” o comunque inutilizzabili.

Come correttamente rilevato dalla Corte Sportiva d’Appello, il riferimento operato dal Giudice Sportivo alla documentazione “allegata al rapporto di gara” è espressione idonea a ricomprendere ogni documentazione acquisita nell’ambito del procedimento di omologazione e relativa ai fatti verificatisi in occasione della gara.

Sotto altro profilo, deve escludersi che il Giudice Sportivo abbia indebitamente delegato al Sosti- tuto Procuratore Federale valutazioni tecniche riservate agli ufficiali di gara.

La decisione impugnata chiarisce, infatti, che il riferimento alla “sistematicità” dei falli non è stato utilizzato quale qualificazione tecnica dei singoli episodi di gioco, ma quale elemento descrittivo della dinamica complessiva della gara, caratterizzata dalla reiterazione, in un ristretto arco tem- porale, di falli funzionali al rapido raggiungimento della situazione di inferiorità numerica.

La Corte Sportiva d’Appello ha, sul punto, logicamente distinto la valutazione tecnica del singolo fallo rimessa esclusivamente agli arbitri, dalla considerazione complessiva della condotta tenuta dalla squadra nel corso della gara ai fini dell’accertamento della regolarità della competizione. Infine, anche i denunciato il vizio di omessa motivazione appare insussistente.

La Corte Sportiva d’Appello ha, infatti, espressamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto legittimo l’utilizzo delle relazioni integrative della Procura Federale e ha chiarito come tali elementi abbiano costituito meri fattori di conferma rispetto alle anomalie già emergenti dagli atti ufficiali di gara e dagli ulteriori chiarimenti acquisiti dagli arbitri.

III.       Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

La società ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto pertinente il richiamo alla decisione del Collegio di Garanzia n. 60/2019, assumendo che la fattispecie oggetto di quel precedente sarebbe radicalmente diversa da quella oggi in esame.

La censura non può essere accolta.

Occorre osservare che il richiamo operato dal Giudice Sportivo Nazionale e condiviso dalla Corte Sportiva d’Appello non riguarda la perfetta sovrapponibilità fattuale delle due vicende, bensì il principio giuridico affermato dalla decisione n. 60/2019 in ordine alla tutela della regolarità della competizione sportiva e della parità competitiva tra le squadre partecipanti al campionato.

In tale precedente, infatti, questo Collegio ha evidenziato come il principio di lealtà sportiva costi- tuisca non soltanto una regola di comportamento imposta alle società e ai tesserati, ma anche un criterio interpretativo e valutativo dell’intero sistema sportivo, idoneo a consentire agli organi di giustizia di reprimere condotte formalmente conformi a singole disposizioni regolamentari, ma so- stanzialmente elusive dei principi di correttezza e regolarità della competizione. In questa prospet- tiva, la Corte Sportiva d’Appello ha correttamente ritenuto che la vicenda oggetto del presente giudizio presentasse significativi elementi di analogia con quella esaminata nella decisione n. 60/2019, in quanto anche nel caso odierno la società ricorrente ha schierato una formazione og- gettivamente non idonea a garantire il regolare svolgimento della gara e la effettiva parità compe- titiva tra le squadre.

Né assume rilievo decisivo la circostanza, valorizzata dalla ricorrente, secondo cui la situazione verificatasi sarebbe derivata da difficoltà economiche e organizzative pregresse e non da una deliberata scelta strategica del club.

La decisione impugnata, infatti, non fonda la qualificazione della condotta esclusivamente sulla volontarietà originaria della situazione determinatasi, bensì sulla oggettiva alterazione della rego- larità della gara concretamente disputata e sulle modalità attraverso cui la stessa si è svolta. Parimenti corretta risulta la ritenuta non pertinenza del richiamo alla decisione n. 84/2019 di que- sto Collegio, concernente una fattispecie diversa, nella quale venivano in rilievo profili propria- mente disciplinari e l’esercizio di poteri estranei alla competenza del Giudice Sportivo.

Nel caso oggi in esame, invece, come già rilevato in occasione dell’esame del primo motivo di ricorso, la decisione impugnata attiene alla qualificazione tecnico-sportiva della gara e alle con- seguenze regolamentari derivanti dalla ritenuta assimilabilità della condotta alla rinuncia alla com- petizione, profili pienamente rientranti nella competenza del Giudice Sportivo Nazionale.

IV.       Il quarto motivo di ricorso è anch’esso infondato.

La società ricorrente deduce la violazione dell’art. 58 del Regolamento Esecutivo Gare, soste- nendo che la fattispecie avrebbe dovuto essere ricondotta nell’ambito della mera “inferiorità nu- merica” e non già qualificata come rinuncia alla gara, con conseguente illegittimità delle sanzioni applicate.

Secondo la prospettazione difensiva, il Giudice Sportivo avrebbe arbitrariamente trasformato un evento di gioco – disciplinato espressamente dall’art. 58 R.E. Gare – in una rinuncia alla gara, in violazione dei principi di tipicità delle sanzioni e di tassatività delle fattispecie punitive.

La censura non può essere condivisa.

L’art. 58 del Regolamento Esecutivo Gare prevede che la squadra la quale, “per falli o altri eventi non voluti”, venga a trovarsi con meno di due atleti disponibili sul terreno di gioco sia dichiarata perdente per inferiorità numerica, con omologazione della gara con il risultato di 0-2 e senza che tale esito sia considerato rinuncia.

La norma disciplina, dunque, situazioni fisiologiche ed episodiche che possono verificarsi nel corso della competizione sportiva a causa di eventi accidentali o comunque non intenzionalmente orientati ad alterare il regolare svolgimento della gara.

Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice Sportivo Nazionale, con valutazione condivisa dalla Corte Sportiva d’Appello, ha motivatamente escluso che la situazione verificatasi potesse essere ricon- dotta nell’alveo della mera inferiorità numerica regolamentare.

La decisione impugnata ha, infatti, valorizzato il complesso delle circostanze concrete emerse dagli atti ufficiali e dai chiarimenti successivamente acquisiti: la preventiva consapevolezza delle condizioni fisiche di alcuni atleti; la presenza a referto di giocatori dichiarati indisponibili già prima dell’effettivo svolgimento della gara; l’immediata uscita dal campo di taluni giocatori dopo pochis- simi secondi; la reiterazione ravvicinata dei falli commessi dagli atleti rimasti in campo; nonché la rapidissima conclusione dell’incontro per sopravvenuta inferiorità numerica.

In tale contesto, i giudici sportivi hanno ritenuto correttamente che la gara fosse stata disputata non già allo scopo di competere regolarmente con l’avversaria, bensì al solo fine di evitare for- malmente una seconda rinuncia espressa, pur nella consapevolezza dell’impossibilità sostanziale di sostenere la competizione.

La qualificazione della condotta come rinuncia alla gara, pertanto, non costituisce una indebita estensione analogica della disciplina sanzionatoria né una violazione del principio di tipicità, ma rappresenta il risultato della valutazione sostanziale della concreta funzione assunta dalla parte- cipazione della società alla gara medesima. Tale conclusione risulta coerente con i principi già affermati da questo Collegio nella decisione n. 60/2019, ove si è evidenziato che il principio di lealtà sportiva opera non soltanto quale regola di comportamento imposta ai soggetti dell’ordina- mento federale, ma anche quale parametro di valutazione delle condotte suscettibili di alterare la regolarità della competizione.

V.        Relativamente al quinto motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni applicate, esso deve ritenersi inammissibile.

È, infatti, principio consolidato quello per cui il Collegio di Garanzia dello Sport «può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 6 settembre 2019, n. 71); e ancora, che la determinazione della sanzione è

«insindacabile in sede di legittimità, ove si collochi nell’ambito stabilito dalla norma sanzionatoria e sia assistita da una congrua motivazione» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 8 marzo 2015, n. 46).

Orbene, si reputa che nel caso in esame non ricorrano i presupposti per un sindacato da parte del Collegio.

Una volta ritenuta legittima la qualificazione della condotta come seconda rinuncia alla gara, risul- tano infatti correttamente applicate le conseguenze previste dal sistema regolamentare federale.

VI.       Tenuto conto della complessità della vicenda le spese sono compensate.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 marzo 2026.

Il Presidente                           Il Relatore

F.to Gabriella Palmieri          F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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