CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 60 del 03/09/2026 – Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo / omissis / UITS
Decisione n. 60
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Wally Ferrante - Presidente
Tonio Di Iacovo - Relatore
Lucio Giacomardo
Mario Serio
Mario Stella Richter - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2026, presentato, in data 27-28 aprile 2026, da Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo, assistita e difesa dall’avv. Gianfranco Passaretti,
contro
la Procura Generale dello Sport presso il Coni, in persona del Procuratore pro tempore,
la Sig. ra [omissis], rappresentata dall’avv. Francesco Rondini,
la Procura Federale dell’Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), in persona del Procuratore pro-tempore,
e nei confronti
della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), rappresentata e difesa dal avv. Costantino Carugno,
avverso
la decisione del 30 marzo 2026, resa nell’ambito delle cause riunite n. 2/2026 e n. 4/2026, da parte della Corte Federale di Appello della Unione Italiana Tiro a Segno, con la quale - in riforma della decisione resa dal Tribunale Federale in data 19 gennaio 2026 nel procedimento
n. R.G. T.F. 22/2025, che aveva statuito l’inammissibilità del ricorso di [omissis], stante il proprio il “difetto di giurisdizione” - sono stati accolti i reclami proposti dalla Procura Federale e da [omissis] e, per l’effetto, è stata annullata la delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Palermo del 16 novembre 2025, con la quale la socia [omissis] era stata esclusa dalla Sezione.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza del 28 luglio 2026, il difensore della parte ricorrente, avv. Gianfranco Passaretti, l’avv. Francesco Rondini, per [omissis], l’avv. Costantino Carugno, per la Unione Italia Tiro a Segno;
udito il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Tonio Di Iacovo.
Svolgimento del procedimento
1. In data 16 novembre 2025, l’Assemblea straordinaria della Associazione Tiro a Segno - Sezione di Palermo (di seguito “ATS – Palermo” o semplicemente la “Sezione”) deliberava l’esclusione della socia [omissis], sulla base dell’art. 24 c.c., motivando la decisione con riferimento a comportamenti ritenuti incompatibili con la permanenza nell’associazione, per il venir meno dei requisiti di irreprensibilità della condotta morale, civile e sportiva.
2. Avverso tale delibera, la sig.ra [omissis] proponeva ricorso al Tribunale Federale UITS, chiedendone l’annullamento. Costituitisi la Procura Federale, con argomentazioni adesive rispetto al ricorso, e la ATS – Palermo, che invece opponeva il “difetto di giurisdizione” del Tribunale adito, quest’ultimo, con decisione del 19 gennaio 2026, dichiarava l’inammissibilità del ricorso in conseguenza del ritenuto proprio “difetto di giurisdizione”.
3. Avverso la decisione proponevano reclamo sia la Procura Federale sia [omissis]. Nella resistenza della ATS – Palermo, la Corte Federale d’Appello, riuniti i procedimenti, con decisione del 30 marzo 2026, ha affermato la “giurisdizione” degli organi di giustizia sportiva UITS e, ritenuto che “nel caso di specie non è dato riscontrare alcun profilo di rilevanza disciplinare nei comportamenti contestati alla reclamante”, ha affermato che la fattispecie ricadesse nelle materie di cui all’art. 2 L. n. 280/2003, conseguentemente annullando la delibera assembleare sul rilievo che l’Assemblea sezionale si fosse sostituita agli organi di giustizia federale nell’irrogazione di misura con effetti assimilabili a quella disciplinare, pur in assenza dei presupposti già esclusi dalla Procura Federale.
4. In particolar modo, la decisione in questa sede impugnata ha ricostruito quanto segue: “La Procura, nel proprio reclamo, ha rilevato che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal Tribunale a fondamento della sua decisione afferiscono all’esclusione di soci da associazioni non riconosciute, non affiliate a federazioni sportive e che, viceversa, la decisione impugnata viola il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo stabilito dalla legge n. 280/2003 secondo cui «è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: (a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive», nonché l’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, l’art. 62 dello Statuto U.I.T.S. e l’art. 34 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S.. Ad avviso della Procura, tali norme, complessivamente considerate, riconoscono «ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo» (anzitutto, quello allo svolgimento dell’attività sportiva) e che «l’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale». Il sistema di Giustizia Sportiva federale garantisce l’applicazione delle sanzioni disciplinari (tra cui la radiazione) al verificarsi di illeciti e comunque di comportamenti non compatibili con la qualità di tesserato che sono così sottratti alla competenza delle sezioni.
Poiché l’esclusione di un tesserato da una Sezione del tiro a segno nazionale equivarrebbe a una radiazione dalla Sezione stessa, si deve affermare, secondo la Procura, una competenza degli Organi di Giustizia sportiva federali essendo la reclamante chiaramente titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale, coincidente con il diritto soggettivo.
La reclamante [omissis] ha dedotto la giurisdizione dei Giudici Federali in forza dell’art. 33 comma 7 del Regolamento di Giustizia UITS che consente ai tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale di ricorrere avverso le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti UITS, qualora abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. Ad avviso della Sezione TSN di Palermo, invece, non sussisterebbe la giurisdizione di questa Corte, e prima ancora del Tribunale Federale, in quanto l’esclusione di [omissis] non è avvenuta né per motivi sportivi né per motivi disciplinari ma ex art. 24 c.c.
Tanto premesso, occorre ora valutare se sussista o meno la giurisdizione di codesta Corte a decidere la presente controversia.
L’art. 2 della legge 280/2003 dispone che «[…] è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo […]».
L’art. 53 comma 2 del Regolamento di Giustizia UITS prevede che «Gli affiliati e i tesserati all’UITS hanno l’onere di adire esclusivamente gli Organi di Giustizia dell’ordinamento sportivo nelle materie di cui all’art. 2 del decreto legge del 19 agosto 2003 n. 220 convertito nella legge 17 ottobre 2003 n. 280 […]».
Nel caso di specie, non v’è dubbio che il provvedimento impugnato abbia ad oggetto le materie di cui all’art. 2 della legge 280/2003 e, pertanto, sussiste la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della UITS. Peraltro, dai documenti agli atti risulta che l’assemblea del 18.11.2025 è stata convocata per «deliberare sulla proposta del Consiglio Direttivo di escludere dal sodalizio, ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, alcuni soci resisi responsabili di gravi comportamenti non compatibili con la permanenza nell'Associazione del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Palermo, a causa della venuta meno dei requisiti di "Irreprensibilità" della Condotta Morale, Civile e Sportiva». Dalla lettura del verbale della suddetta assemblea, emerge che le motivazioni alla base della richiesta esclusione sono state esplicitate mediante richiamo per relationem a una nota sottoscritta da alcuni associati e allegata al verbale stesso. In tale nota, si fa riferimento a «comportamenti contrari ai principi statutari e regolamentari di irreprensibilità della condotta morale, civile e sportiva, nonché di correttezza, lealtà e probità, posti in essere, direttamente, dai suddetti Soci di questa Sezione [omissis], [omissis] e [omissis] […]».
Più in particolare, viene imputato alla reclamante la circostanza di aver omesso la compilazione di un questionario sottoposto dal Presidente della Sezione e di aver fornito alla Procura, nel corso delle audizioni svoltesi nell’ambito del procedimento disciplinare aperto su segnalazione della Sezione, le risposte alle domande contenute nel suddetto questionario, in tal modo «danneggiando, di fatto, la onorabilità e la credibilità di questa Sezione TSN presso gli Organi della Federazione e della Giustizia Sportiva […]».
In sostanza, l’Assemblea ha contestato alla Sig.ra [omissis] la violazione degli artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo del Coni nonché la violazione di norme statutarie e regolamentari della Sezione TSN. La fattispecie in esame, pertanto, rientra nel campo di applicazione dell’art. 67 dello Statuto UITS a norma del quale «Costituiscono infrazioni disciplinari, sanzionabili con l’adozione delle misure di cui all’articolo 68:
a) la violazione, da parte degli affiliati o dei tesserati all’UITS, delle norme dell’ordinamento giuridico sportivo, del presente Statuto, dello Statuto della Sezione TSN di appartenenza, e dei relativi Regolamenti, dei provvedimenti, delle direttive, delle decisioni dell’UITS, nonché del principio di correttezza e lealtà […]; d) l’esternazione, da parte dei tesserati all’UITS, di dichiarazioni scritte o orali, lesive dell’immagine dell’Unione o del prestigio, dignità e onorabilità degli organi della stessa […]».
L’art. 33 comma 1 dello Statuto UITS prevede che «Il Tribunale Federale è organo giudicante collegiale di primo grado, competente in materia di infrazioni disciplinari commesse dagli affiliati e dai tesserati all’UITS». Il successivo art. 34 comma 3 dello Statuto UITS dispone che
«La Corte Federale d’Appello è organo giudicante collegiale di secondo e ultimo grado, competente sulle impugnazioni proposte per infrazioni disciplinari avverso le decisioni del Tribunale Federale».
Analoghe disposizioni si rinvengono altresì negli artt. 5 comma 1 lett. a) e f), e 33 commi 4 e 5 del Regolamento di Giustizia UITS.
Inoltre, l’art. 33 del Regolamento di Giustizia UITS intitolato “Tribunale federale e Corte federale d’Appello” dispone al comma 7 che «Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della UITS possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni […]».
Analoga disposizione si rinviene anche nell’art. 31 del Codice di giustizia sportiva del Coni. Allo stesso modo, l’art. 62 dello Statuto UITS riconosce la possibilità di ricorrere al Tribunale Federale al soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.
Sulla scorta del combinato disposto delle norme sopra richiamate, sussiste, ad avviso di questo Collegio, l’onere per la tesserata esclusa di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo e, quindi, la giurisdizione della Corte d’Appello Federale a decidere la presente controversia.
Sotto un diverso profilo, poi, costituisce situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale il diritto di [omissis] alla permanenza nel vincolo associativo, in quanto la delibera dell’Assemblea della Sezione TSN è stata assunta in violazione delle norme e dei principi previsti dallo Statuto e dal Regolamento di giustizia della UITS, oltre che dell’art. 2 della legge 280/2003, avendo essa deliberato su materie riservate all’ordinamento sportivo.
Fermo quanto sopra, a ogni modo nel caso di specie non è dato riscontrare alcun profilo di rilevanza disciplinare nei comportamenti contestati alla reclamante.
Risulta dagli atti del giudizio di primo grado che, nei confronti della Sig.ra [omissis] (e di altri associati), era stato aperto dalla Procura Federale un procedimento a seguito di proposta di deferimento ricevuta dal Presidente f.f. della Sezione TSN di Palermo. L’illecito denunciato consisteva nella circostanza che la Sig.ra [omissis] si era rifiutata di rispondere a un questionario alla stessa sottoposto dal Presidente della Sezione e di aver dichiarato di essere disponibile a rispondere soltanto alle Autorità competenti, con ciò violando, ad avviso del denunciante, l’art. 5 comma 1 lett. b) dello Statuto delle Sezioni.
La Procura Federale, all’esito delle indagini espletate e delle audizioni acquisite, ha escluso la sussistenza di alcun profilo di responsabilità disciplinare nel contegno della reclamante e ha disposto l’archiviazione del procedimento disciplinare per assenza dei presupposti dell’azione e perché, comunque, i fatti non erano idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
Le medesime motivazioni utilizzate per la formulazione della proposta di deferimento del Presidente della Sezione sono state poi impiegate dall’Assemblea per escludere la reclamante dal sodalizio associativo. In altre parole, l’Assemblea della Sezione TSN si è, di fatto, sostituita agli organi di giustizia federale nell’irrogazione di una sanzione (l’esclusione) avente i medesimi effetti della radiazione, pur nell’assenza dei relativi presupposti. Né può rilevare sul piano disciplinare la condotta della reclamante tenuta in sede di audizione alla Procura, trattandosi di condotta del tutto lecita tenuta, peraltro, nell’adempimento di un dovere”.
5. Avverso la decisione di seconde cure, ha proposto ricorso a questo Collegio di Garanzia la ATS – Palermo, in persona del sig. [omissis], dichiaratosi nella procura speciale del 27 aprile 2026 “legale rappresentante pro tempore” e indicato in ricorso quale “Vice Presidente della Sezione e legale rappresentante pro tempore” (ricorso, pag. 1).
6. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
a) violazione dei limiti esterni della “giurisdizione sportiva”; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L. n. 280/2003, nonché dell'art. 24 c.c.;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 33 e 62 Statuto UITS, dell'art. 33, comma 7, Reg. Giustizia UITS e dell'art. 2 L. n. 280/2003, per avere la CFA erroneamente qualificato l'esclusione assembleare come sanzione di natura disciplinare sportiva equivalente alla radiazione;
c) violazione dei principi in materia di pregiudiziale sportiva e di accesso alla giurisdizione statale;
d) vizi di motivazione su punti decisivi della controversia.
7. Si è costituita in giudizio [omissis], opponendo:
a) in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale, deducendo che il sig. [omissis] si sia dimesso dalla carica associativa in data antecedente al conferimento della procura speciale del 27 aprile 2026 che assiste la proposizione del ricorso innanzi a questo Collegio e che, pertanto, la procura speciale sia stata conferita da soggetto privo di poteri;
b) nel merito:
- che lo Statuto sezionale e il sistema dei rinvii allo Statuto UITS e al Regolamento di Giustizia radicano la “giurisdizione sportiva” sulle controversie relative all'iscrizione, permanenza ed esclusione del tesserato;
- che la fattispecie attiene sia all'osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo, sia a profili sostanzialmente disciplinari;
- che correttamente è stato rilevato dal giudice di seconde cure l'assenza di rilievo disciplinare nei fatti contestati e, per tale ragione, l'illegittimità dell'iniziativa assembleare sostitutiva degli organi disciplinari.
8. Anche la Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), costituitasi in giudizio e depositata ulteriore memoria, ha avversato il ricorso dell’ATS – Palermo, deducendo la piena riconducibilità della controversia alla riserva di “giustizia sportiva” ex art. 2 D.L. n. 220/2003, la natura delle Sezioni Tiro a Segno quali articolazioni territoriali dell'UITS, soggette a coordinamento, vigilanza e controllo federale, l'esigenza di un controllo di conformità interna sugli atti sezionali incidenti sul rapporto associativo-sportivo del tesserato, la correttezza della decisione impugnata nell'annullare la deliberazione assembleare che, a fronte di fatti già scrutinati dalla Procura Federale sotto il profilo disciplinare, aveva sostanzialmente prodotto effetti espulsivi sul rapporto sportivo della tesserata.
9. La ATS – Palermo, nella ulteriore memoria inammissibilmente depositata (perché tardiva), ha insistito nelle proprie tesi e ribadito come “i gravi motivi per la esclusione dei soci attengono al comportamento dei sig.ri [omissis], [omissis] ed [omissis] i quali, come detto, hanno procurato un grave turbamento all’interno della Sezione … in spregio a tutti gli altri soci che nelle stesse vicende sezionali si sono dimostrati rispettosi delle Norme Statutarie e Regolamentari”. Con riferimento, poi, alla “presunta inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale”, si è limitata ad osservare che “al riguardo valgono le stesse considerazioni espresse per le altre controparti”, con ciò assumendo che abbia inteso far riferimento all’altro procedimento pendente innanzi al medesimo Collegio sub R.G. n. 35/2026, chiamato alla medesima udienza, in cui la ATS – Palermo ha rilevato che il “presunto difetto di legittimazione ad impugnare risulta essere già stato vagliato dal Tribunale Federale e ritenuto infondato”, osservando che “al riguardo appare di tutta evidenza che la situazione relativa alla ASD Sezione TSN di Palermo si è determinata non per cause dovute allo stesso organo gestionale che invece ha adottato ogni iniziativa legittima nel pieno rispetto delle Norme Statutarie e Regolamentari che certamente non possono limitare il diritto di difesa eccepito dalle controparti”.
10. All’udienza di discussione del 28 luglio 2026, tutte le parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste. La Procura Generale del CONI ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Considerato in diritto
11. L’impugnazione, ad avviso del Collegio, è inammissibile.
12. Il ricorso è assistito da procura datata 27 aprile 2026 e rilasciata dall’“Associazione Tiro a Segno Sezione di Palermo … in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [omissis]”, senza indicazione di quale sarebbe la carica sociale ricoperta dal medesimo. Nel ricorso è altresì indicato che lo stesso è proposto dall’Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo “in persona del Vice Presidente della Sezione e legale rappresentante pro tempore, sig. [omissis]”.
13. Tuttavia, innanzi alla contestazione in punto di inammissibilità dell’impugnazione per nullità della procura speciale, sollevata dalla sig.ra [omissis], la quale ha dedotto che il sig. [omissis] si fosse dimesso dalla carica associativa in data antecedente al conferimento della procura speciale del 27 aprile 2026, la ATS – Palermo nulla ha replicato in udienza, essendosi limitata ad osservare nella (inammissibile) memoria del 22 luglio 2026 che “al riguardo valgono le stesse considerazioni espresse per le altre controparti”, con ciò dovendosi ritenere che abbia inteso far riferimento all’altro procedimento pendente innanzi a questo Collegio sub
R.G. n. 35/2026, in cui la ATS – Palermo ha affermato che il “presunto difetto di legittimazione ad impugnare risulta essere già stato vagliato dal Tribunale Federale e ritenuto infondato”.
14. Dunque, la ATS – Palermo pare non negare che il sig. [omissis] si sia dimesso dalla carica di Vicepresidente della medesima Associazione in data antecedente al rilascio della procura speciale del 27 aprile 2026, ma oppone solamente che una tale questione sarebbe stata già valutata e risolta favorevolmente dal Tribunale Federale.
15. A tal riguardo si osserva che il tema della legittimazione alla proposizione dell’impugnativa innanzi a questo Collegio non possa essere affatto “questione” affrontata e risolta dal Tribunale Federale, atteso che il ricorso al Collegio di Garanzia deve essere assistito da procura speciale da rilasciarsi in data successiva alla pubblicazione della decisione da impugnare e prima della notificazione del ricorso medesimo (Cass. civ., Ordinanza, 27/03/2024, n. 8334, in coerenza con Cass., Sez. Un., n. 2075/2024 e n. 35466/2021).
16. Va dunque verificata la legittimazione del sig. [omissis] al conferimento della procura speciale del 27 aprile 2026, atteso che, ai sensi degli articoli 36 c.c. e 75 c.p.c., le associazioni stanno in giudizio in persona di coloro ai quali, secondo gli accordi tra gli associati, è conferita la presidenza o la direzione e, dunque, le rappresenta per legge o statuto.
17. Orbene, gli statuti delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale attribuiscono la legale rappresentanza principalmente al Presidente, consentendo, al fine di garantire la continuità delle attività della Sezione, la elezione, fra i Consiglieri, anche del Vicepresidente, così che, in caso di impedimento permanente del Presidente, le relative funzioni siano svolte dal Vicepresidente. In caso di ulteriore impedimento del Vicepresidente o di sua non effettuata nomina, le funzioni sono svolte invece dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.
18. Ora, pur assumendo l’impedimento permanente del Presidente, non risulta che, alla data del rilascio della procura speciale del 27 aprile 2026, il sig. [omissis] ricoprisse effettivamente la carica di Vicepresidente della ATS – Palermo. Anzi, nel procedimento a cui la stessa ATS
– Palermo ha inteso far riferimento in memoria (pag. 4) (R.G. n. 35/2026 chiamato in pari data innanzi a questo medesimo Collegio), v’è documentazione, di provenienza dell’Unione Italiana Tiro a Segno, in cui è attestato che:
a) “il sig. [omissis] si è dimesso dalla carica di Vice presidente della Sezione di Palermo in data 3/11/2025 e dalla carica di consigliere della medesima Sezione in data 22/11/2025”;
b) sono intervenute successivamente le “dimissioni del consigliere [omissis] dalla carica di Vice Presidente comunicate con verbale della riunione del Consiglio direttivo del 12.12.2025 prot. 9842 del 16.12.2025 e successive dimissioni dello stesso dalla carica di consigliere comunicate con verbale della riunione del Consiglio direttivo del 16.12.2025”, con espressa menzione che “potranno essere svolte esclusivamente attività di ordinaria amministrazione da parte dei consiglieri non dimissionari”.
19. Dunque, alla data del conferimento della procura speciale per il ricorso a questo Collegio, il sig. [omissis] non ricopriva (più) la carica di Vicepresidente della Sezione e legale rappresentante (né di consigliere), con conseguente accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla sig.ra [omissis] e declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto a nome della ATS – Palermo.
20. Ferma la conclusione di cui sopra, evidentemente assorbente rispetto ad ogni altra questione, il Collegio, vista anche la delicatezza delle questioni agitate, intende comunque rilevare che il ricorso sarebbe risultato comunque infondato.
21. La ricorrente, con i primi tre motivi di impugnazione, lamenta violazione dei limiti esterni della "giurisdizione sportiva", violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L. n. 280/2003, nonché dell'art. 24 c.c., oltre che violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 33 e 62 Statuto UITS, dell'art. 33, comma 7, Reg. Giustizia UITS e dell'art. 2 L. n. 280/2003, per avere la CFA erroneamente qualificato l'esclusione assembleare come sanzione di natura disciplinare sportiva equivalente alla radiazione, oltre che violazione dei principi in materia di pregiudiziale sportiva e di accesso alla giurisdizione statale.
22. Le censure, come detto, appaiono infondate.
23. È noto che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica siano regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
24. In applicazione di tali princìpi, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. In tali materie, le società, associazioni, affiliati e tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
25. L’art. 30 dello Statuto UITS prescrive che l’UITS istituisca, nel rispetto del principio di separazione dei poteri, un apparato di giustizia sportiva e che questa sia amministrata, all’interno dell’Unione, con competenza estesa su tutto il territorio nazionale, – per quanto qui di interesse in relazione anche alle infrazioni disciplinari - in primo grado, dal Tribunale Federale (art. 33), in secondo grado, dalla Corte Federale d’Appello, mentre le funzioni inquirenti e requirenti siano svolte dal Procuratore Federale (art. 31), il quale, a seguito di denunzia degli interessati, affiliati, tesserati o degli organi centrali e periferici, dell’UITS, o anche d’ufficio, provvede a svolgere le indagini e, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione, esercita l’azione disciplinare.
26. È altresì previsto all’art. 59 del medesimo Statuto il c.d. vincolo di giustizia, secondo cui i provvedimenti adottati dagli organi di giustizia hanno piena efficacia nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati UITS e che questi ultimi hanno l’onere di adire esclusivamente gli Organi di Giustizia dell’ordinamento sportivo nelle materie di cui all’art. 2 D.L. 220/2003, vincolo ribadito all’art. 53 del Regolamento di Giustizia UITS. È altresì previsto (art. 52) che un eventuale regolamento interno della Sezione, che sia approvato dalla relativa Assemblea sezionale, debba essere conforme alle norme statutarie, dettando esclusivamente le prescrizioni necessarie per l'attuazione dello Statuto UITS e, in particolare, quelle per la organizzazione di gare, per la conservazione di materiali, armi e munizioni, nonché per la tenuta del carteggio, degli atti e dei registri di amministrazione.
27. Nel Regolamento di Giustizia UITS sono corrispondentemente previsti l’ambito di applicazione (art. 1), la disciplina dell’ordinamento processuale sportivo e le modalità di svolgimento innanzi agli organi di giustizia, il dovere (art. 3) di osservanza degli statuti, regolamenti, provvedimenti e decisioni da parte degli affiliati, tesserati e Sezioni, le infrazioni (art. 5), tra cui quelle costituenti violazione dei doveri ed obblighi di cui alle norme dell’ordinamento sportivo, dello statuto, dei regolamenti, dei provvedimenti, delle decisioni e delle direttive UITS, dei principi di lealtà e correttezza, nonché quelle derivanti da dichiarazioni gravemente lesive dell’UITS e dei suoi Organi. È previsto che il Procuratore Federale (art. 30) eserciti “in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati” secondo le norme della UITS, nelle forme e nei termini previsti, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione di controversie aventi ad oggetto l’osservanza e applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, nonché aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni (art. 17), con previsione delle attribuzioni al Tribunale federale e alla Corte Federale d’Appello (art. 33), nonché del vincolo di giustizia (art. 53).
28. Orbene, tornando alla fattispecie concreta, per come già rilevato dal decreto del Presidente del Collegio di Garanzia, di assegnazione del ricorso a questa Sezione, “la controversia in questione attiene a profili disciplinari, vertendo sull’impugnazione della decisione della CFA UITS nelle cause riunite RG C.F.A. nn. 2/2026 e 4/2026 del 30 marzo 2026, con la quale in riforma della decisione del Tribunale Federale UITS nel procedimento RGTF n. 22/2025 del 19 gennaio 2026 (il quale, rilevato il difetto di giurisdizione sportiva sulla controversia sottoposta al suo esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso della sig.ra [omissis] e revocato la sospensione del provvedimento con il quale quest'ultima è stata esclusa dal sodalizio associativo), sono stati accolti i reclami proposti dalla Procura Federale UITS e dalla sig.ra [omissis] e, per l'effetto, è stata annullata la delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione TSN di Palermo del 16 novembre 2025 di esclusione, ex art. 24 c.c., della predetta sig.ra [omissis], dal succitato sodalizio associativo, a seguito di comportamenti asseritamente tenuti dalla medesima sig.ra [omissis] e ritenuti contrari ai principi statuari e regolamentari dell’associazione”.
29. La decisione impugnata, per come sopra ritrascritto, ha rilevato in punto di fatto che “dai documenti agli atti risulta che l’assemblea del 18.11.2025 è stata convocata per «deliberare sulla proposta del Consiglio Direttivo di escludere dal sodalizio, ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, alcuni soci resisi responsabili di gravi comportamenti non compatibili con la permanenza nell'Associazione del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Palermo, a causa della venuta meno dei requisiti di "Irreprensibilità" della Condotta Morale, Civile e Sportiva»” e che “Dalla lettura del verbale della suddetta assemblea, emerge che le motivazioni alla base della richiesta esclusione sono state esplicitate” con riferimento a «comportamenti contrari ai principi statutari e regolamentari di irreprensibilità della condotta morale, civile e sportiva, nonché di correttezza, lealtà e probità, posti in essere, direttamente, dai suddetti Soci di questa Sezione [omissis], [omissis] e [omissis] […]». Ancora la decisione richiama la circostanza di fatto che sia stato imputato alla sig.ra [omissis] “di aver omesso la compilazione di un questionario sottoposto dal Presidente della Sezione e di aver fornito alla Procura, nel corso delle audizioni svoltesi nell’ambito del procedimento disciplinare aperto su segnalazione della Sezione, le risposte alle domande contenute nel suddetto questionario, in tal modo «danneggiando, di fatto, la onorabilità e la credibilità di questa Sezione TSN presso gli Organi della Federazione e della Giustizia Sportiva […]»”, con seguente contestazione della “violazione degli artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo del Coni nonché … di norme statutarie e regolamentari della Sezione TSN”, rientrando “la fattispecie in esame … nel campo di applicazione dell’art. 67 dello Statuto UITS a norma del quale «Costituiscono infrazioni disciplinari, sanzionabili con l’adozione delle misure di cui all’articolo 68: a) la violazione, da parte degli affiliati o dei tesserati all’UITS, delle norme dell’ordinamento giuridico sportivo, del presente Statuto, dello Statuto della Sezione TSN di appartenenza, e dei relativi Regolamenti, dei provvedimenti, delle direttive, delle decisioni dell’UITS, nonché del principio di correttezza e lealtà […]; d) l’esternazione, da parte dei tesserati all’UITS, di dichiarazioni scritte o orali, lesive dell’immagine dell’Unione o del prestigio, dignità e onorabilità degli organi della stessa […]»”.
30. In conclusione, la Corte Federale ha ritenuto che l’esclusione della sig.ra [omissis], disposta con la delibera assembleare, violasse “lo Statuto e il Regolamento di giustizia della
UITS, oltre che l’art. 2 della legge 280/2003, avendo essa deliberato su materie riservate all’ordinamento sportivo”, laddove peraltro le medesime condotte, poste alla base della delibera, erano state già valutate da parte degli organi competenti (la Procura Federale) che avevano escluso la sussistenza di profili di responsabilità disciplinare e disposto l’archiviazione del procedimento disciplinare per assenza dei presupposti dell’azione: di qui anche l’annullamento della delibera di esclusione che, sulla rilevanza di quelle condotte, pretendeva di rinvenire il proprio fondamento.
31. Così ricostruita la fattispecie, non pare che la decisione sia incorsa nelle lamentate violazioni.
32. A parere di questo Collegio, l’assemblea della ATS – Palermo non avrebbe potuto procedere all’esclusione dell’associata ai sensi dell’art. 24 c.c. per “gravi motivi”, adducendo la pretesa rilevanza, sotto il profilo della norma civilistica, di condotte da essa apprezzate come aventi rilievo disciplinare, la cui valutazione spetta invece ai competenti organi federali e che, nel caso di specie, erano state già delibate e ritenute prive di alcun rilievo, vista la disposta archiviazione da parte del Procuratore Federale.
33. Se, d’altro canto, l’esercizio della azione disciplinare spetta in via esclusiva al Procuratore Federale (art. 30, comma 4, Regolamento di Giustizia UITS) e dunque all’apparato di giustizia federale nel suo complesso, appare conseguenziale concludere che le condotte in rilievo non possano costituire “materia” sulla quale l’assemblea sezionale possa essere chiamata a decidere l’esclusione dell’associata, pena l’inosservanza da parte della Sezione UITS del complesso normativo sopra richiamato che, invece, riserva la valutazione di condotte disciplinarmente rilevanti alla competenza degli organi di giustizia federali, rimanendo così esclusa quella della singola Sezione.
34. Conforta tale conclusione, a parere del Collegio, Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 07/05/2021, n. 12149, secondo cui le regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (cc.dd. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni, costituiscono espressione dell'autonomia interna delle Federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona. Pertanto – continuano le SS.UU. – “ogniqualvolta dalla violazione delle suddette regole si originino controversie … disciplinari, concernenti l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo, sussiste il difetto assoluto di tutela giurisdizionale statale e le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati - quali soggetti dell'ordinamento sportivo - sono tenuti, secondo le previsioni e i regolamenti del Coni e delle singole Federazioni, ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo”.
35. In quella fattispecie, in particolare, le SS.UU. hanno dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario in riferimento a domande di:
a) “accertamento e declaratoria dell'illegittimità delle condotte della” Federazione “sfociate nell'esclusione... dalla categoria arbitrale di appartenenza … disposta” con delibere del Consiglio Direttivo Arbitri e del Consiglio Federale della Federazione interessata;
b) "annullamento delle predette Delibere ex artt. 23 e 24 c.c.".
36. La Suprema Corte ha valorizzato la circostanza che “l'ordinamento giuridico statuale riconosce e favorisce l'"autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale", quale "articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale", facente capo al C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), e cioè l'articolazione italiana di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione internazionale e una struttura organizzativa extra-statale (v. Corte Cost., 11/2/2011, n. 49), e all'ordinamento sportivo è riservata autonomia in tema di osservanza e applicazione delle regole tecniche nonché sul piano disciplinare, ivi ricompresi l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive (v. Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32358)”. Del pari, ha posto in rilievo che il D.L. 19 agosto 2003, n. 220, “assicura l'autonomia dell'ordinamento sportivo e garantisce tutela giurisdizionale solo a quelle posizioni giuridiche soggettive che, pur legate con l'ordinamento sportivo, siano rilevanti per l'ordinamento statale; all'art. 2, devolve all'ordinamento sportivo (a) l'osservanza delle disposizioni regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, (b) le condotte di rilievo disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni sportive, trattandosi del c.d. "vincolo sportivo", in base al quale le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire, secondo statuti e regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni, gli organismi di giustizia dell'ordinamento settoriale; all'art. 3 stabilisce che, una volta esauritisi i ricorsi interni alla giustizia sportiva -e fatta salva la giurisdizione ordinaria sui soli rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti- ogni altra vertenza su atti del
C.O.N.I. e/o delle Federazioni sportive è disciplinata dal codice del processo amministrativo (v. Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32358)”, affermando che “È pertanto all'ordinamento sportivo riservata la disciplina delle questioni concernenti, oltre che l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive - cioè di quelle che sono comunemente note come "regole tecniche", anche "i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari" (v. Corte Cost., 11/2/2011, n. 49)”.
37. Ed ancora, ha osservato che le “regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti - come detto - l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (c.d. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari costituiscono dunque espressione dell'autonomia normativa interna delle Federazioni (quali associazioni aventi personalità giuridica di diritto privato: v. già Cass., Sez. Un., 23/3/2004, n. 5775), che non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale, o, meglio, hanno una rilevanza meramente mediata e limitata ai c.d. "controlimiti", costituiti dai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dai diritti umani, dagli "elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stessi sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)" (così Corte Cost., 22/10/2014, n. 238), ovvero dai "diritti inalienabili della persona umana" (v. già Corte Cost., 21/4/1989, n. 232)”, rilevando che “A tale stregua, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati - quali soggetti propri dell'ordinamento sportivo -, sono tenuti ad adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive indicate al D. Lgs. n. 242 del 1999, artt. 15 e 16, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ogniqualvolta vengano in rilievo controversie (…) disciplinari, concernenti l'irrogazione nei loro confronti di provvedimenti di carattere punitivo (v. Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32358)”.
38. Sulla base di quanto sopra richiamato, le SS.UU. hanno concluso che, “in ordine alle domande concernenti l'esclusione dalla categoria arbitrale e l'ordine di reintegra si verta invero in tema di sanzioni sportive, in ordine alle quali vi è difetto assoluto di giurisdizione degli organi di giustizia statuali”.
39. Ne consegue pertanto la correttezza della decisione di seconde cure, stante anche l’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso.
40. Quanto, infine, al quarto motivo di ricorso, con cui vengono denunciati “vizi di motivazione su punti decisivi ex art. 54 CGS CONI” (ricorso, pag. 13), accennati in tre sottopunti (“Archiviazione disciplina vs. qualificazione disciplinare dell’esclusione”; “Equivalenza tra esclusione associativa e radiazione disciplinare”, “Assenza di valutazione delle norme di diritto comune sull’esclusione associativa”), il medesimo sarebbe incorso comunque nella declaratoria di inammissibilità, siccome non rientrante nel paradigma dell’art. 54 detto, viceversa, relativo all’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della
controversia che abbia formato oggetto di discussione, in coerenza con quanto, a suo tempo previsto, dall’art. 360, n. 5, c.p.c..
41. Quanto alla regolazione delle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione, vista la peculiarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28 luglio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
F.to Wally Ferrante F.to Tonio Di Iacovo
Depositato in Roma, in data 3 settembre 2026.
IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face
