CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 61 del 03/09/2026 – Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo / omissis / UITS

Decisione n. 61

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA

QUARTA SEZIONE

composta da

Wally Ferrante - Presidente

Mario Stella Richter – Relatore

Tonio Di Iacovo

Lucio Giacomardo

Mario Serio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2026, introdotto con ricorso, datato 27 aprile 2026 e depositato il 28 aprile 2026, della Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo, “in persona del Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. [omissis]”, assistita e difesa dall’avv. Gianfranco Passaretti,

contro

la Procura Generale dello Sport presso il Coni, in persona del Procuratore pro tempore,

i signori [omissis] e [omissis], entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Piazza,

la Procura Federale della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), in persona del Procuratore pro tempore,

e nei confronti

della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), rappresentata e difesa dall’avv. Costantino Carugno,

avverso

la decisione della Corte Federale di Appello della UITS, resa nei procedimenti riuniti R.G. C.F.A. nn. 3/2026 e 5/2026, depositata in data 30 marzo 2026, con cui, in riforma della decisione del Tribunale Federale della UITS n. R.G.T.F. 23/2025 del 19 gennaio 2026, sono stati accolti i reclami del Procuratore Federale e dei sigg. [omissis] e [omissis] ed è stata annullata  la delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci della Sezione del Tiro a Segno Nazionale di Palermo del 16 novembre 2025 di esclusione dei sigg. [omissis] e [omissis].

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 28 luglio 2026, il difensore della parte ricorrente, avv. Gianfranco Passaretti, l’avv. Giuseppe Piazza, per i signori [omissis] e [omissis], e l’avv. Costantino Carugno, per la Unione Italiana Tiro a Segno;

udito, nella udienza del 28 luglio 2026, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Stella Richter.

Svolgimento del procedimento

1.         Il 16 novembre 2025, l’Assemblea straordinaria dell’Associazione Tiro a Segno di Palermo deliberava, in base all’art. 24 cod. civ., la esclusione degli associati signori [omissis] e [omissis], odierni resistenti, per comportamenti non compatibili con la permanenza nell’associazione.

2.

3.         Contro la suddetta deliberazione, i suddetti signori [omissis] e [omissis] proponevano ricorso al Tribunale Federale UITS, chiedendone l’annullamento.

4.         Con sentenza del 19 gennaio 2026, il Tribunale Federale, rilevando che il provvedimento di esclusione era stato adottato in applicazione dell’art. 24 cod. civ. e che quindi si trattava di controversia relativa all’ordinamento generale della Repubblica e non all’ordinamento sportivo, dichiarava la inammissibilità del ricorso in conseguenza del ritenuto proprio difetto di giurisdizione.

5.         Avverso tale decisione, proponevano reclamo tanto la Procura Federale della UITS quanto i signori [omissis] e [omissis].

6.         La Corte Federale di Appello, riuniti i procedimenti, con la decisione del 30 marzo 2026 (ora impugnata) riteneva sussistente la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva UITS e, accertato come “nel caso di specie” non fosse dato “riscontrare alcun profilo di rilevanza disciplinare nei comportamenti contestati alla reclamante”, statuiva che la controversia rientrasse tra le materie di cui all’art. 2 della l. n. 280/2003 e annullava la deliberazione assembleare impugnata.

7.         Avverso la decisione della Corte Federale di Appello, ha proposto ricorso a questo Collegio di Garanzia dello Sport la ATS di Palermo, in persona del sig. [omissis], dichiaratosi nella procura speciale “legale rappresentante pro tempore” e indicato nel ricorso quale “Vice Presidente della Sezione e legale rappresentante pro tempore”, chiedendo:

- in via principale, di accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare la decisione della Corte di Appello UITS; dichiarare che, in relazione all’esclusione del socio ex art. 24 cod. civ. deliberata dall’assemblea straordinaria della Sezione TSN di Palermo del 16 novembre 2025, difetta la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva UITS, spettando la cognizione al giudice ordinario; conseguentemente, ripristinare la sentenza del Tribunale Federale UITS R.G.T.F. n. 23/2025 nella parte in cui dichiarava l’inammissibilità del ricorso di [omissis] e [omissis] per difetto di giurisdizione;

-          in via subordinata, per l’ipotesi che questo Collegio ritenga sussistente la giurisdizione sportiva sulla controversia, accertare e dichiarare la piena legittimità della deliberazione dell’Assemblea straordinaria di esclusione dei sigg. [omissis] e [omissis] ex art. 24 cod. civ. e riformare, per l’effetto, la decisione impugnata nella parte in cui ha annullato detta delibera;

-          in via ulteriormente subordinata, annullarla con rinvio all’organo di giustizia federale competente per nuovo esame nei limiti indicati dal Collegio;

-          in ogni caso con vittoria si spese del presente giudizio in favore del TSN di Palermo, anche ai sensi delle norme regolamentari del CONI in materia di condanna alle spese per lite temeraria.

8.         Il ricorso risulta affidato ai seguenti quattro ordini di motivi:

(i)        violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 d.l. 220/2003 convertito in l. 280/2003, degli artt. 24 cod. civ. e 57 Statuto sezioni TSN; eccesso di potere per travisamento ed erronea qualificazione del thema decidendum; erronea affermazione della giurisdizione della giustizia sportiva in materia di esclusione ex art. 24 cod. civ.;

(ii)       violazione dell’art. 33, comma 7, Regolamento di Giustizia UITS, degli artt. 62 e 67 Statuto UITS; erronea interpretazione della nozione di “situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”; eccesso di potere per sviamento e per sconfinamento in materia civilistica;

(iii)     violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 1 e 2 l. 280/2003; eccesso di potere per “abnormità” della decisione, in quanto resa in difetto assoluto di giurisdizione e in contrasto con la stessa giurisprudenza federale UITS;

(iv)      violazione e falsa applicazione dell’art. 24 cod. civ.; degli artt. 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI e delle norme statutarie TSN; difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti: erronea valutazione della legittimità della delibera di esclusione.

9.         Si sono costituiti in giudizio, con atto di intervento in data 7 maggio 2026, i sig.ri [omissis] e [omissis], rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto ecc.mo Collegio di Garanzia, dichiarare inammissibile, o in subordine, rigettare il ricorso della Sezione TSN di Palermo e per l’effetto confermare la decisione del Tribunale Federale, con consequenziale soccombenza per il regime delle spese, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.

10.       Anche la Unione Italiana Tiro a Segno si è costituita in giudizio, eccependo la inammissibilità del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza e, per l’effetto, richiedendone il rigetto con conseguente conferma della decisione della Corte Federale di Appello UITS, con condanna altresì della ricorrente alle spese di giustizia.

11.       Le parti hanno depositato memorie illustrative.

12.       Alla udienza di discussione del 28 luglio 2026, tutte le parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste. La Procura Generale del CONI ha concluso per la infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

13.       Il ricorso è inammissibile.

14.       Esso risulta proposto sulla base di procura speciale rilasciata, in data il 27 aprile 2026, dalla “Associazione Tiro a Segno Sezione di Palermo […] in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [omissis]”.

 Nel ricorso si specifica che lo stesso è proposto dall’Associazione Tiro a Segno – Sezione di Palermo “in persona del Vice Presidente della Sezione e legale rappresentante pro tempore, sig. [omissis]”.

Tuttavia, la legittimazione (attiva) di [omissis] e la validità della procura speciale sono state eccepite e contestate dai resistenti, i quali hanno dedotto che il [omissis] si fosse dimesso dalla carica di consigliere e vicepresidente della ATS di Palermo in data antecedente al rilascio della procura speciale.

Rispetto a ciò, la ATS di Palermo nulla ha replicato in udienza, essendosi limitata ad argomentare nella memoria che il “presunto difetto di legittimazione ad impugnare risulta essere già stato vagliato dal Tribunale Federale e ritenuto infondato”, ma senza negare il fatto delle dimissioni antecedenti al rilascio della procura speciale.

Invero, le questioni relative alla legittimazione attiva del [omissis] a proporre il ricorso al Collegio di Garanzia e alla validità della relativa procura speciale non possono all’evidenza essere state in alcun modo “già vagliate dal Tribunale Federale”, non foss’altro perché il ricorso al Collegio di Garanzia deve essere assistito da procura speciale da rilasciarsi in data successiva alla pubblicazione della decisione da impugnare (e prima della notificazione del ricorso medesimo).

15.       Deve quindi verificarsi la legittimazione del sig. [omissis] al conferimento della procura speciale del 27 aprile 2026.

In base all’art. 36, comma 2, cod. civ., le associazioni non riconosciute (quale l’ATS di Palermo) “possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali […] è conferita la presidenza o la direzione” secondo gli accordi degli associati e, quindi, in sostanza secondo le previsioni dei loro atti costitutivi o statuti.

Ora, è vero che gli statuti delle Sezioni di tiro a segno nazionale attribuiscono la rappresentanza legale ai loro presidenti e anche, al fine di garantire la continuità delle attività della Sezione, in caso di impedimento permanente di costoro, ai vicepresidenti (o ancora, in ulteriore subordine, al consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, al consigliere con maggiore anzianità anagrafica); tuttavia, pur volendosi assumere nel caso di specie la esistenza di un impedimento permanente del Presidente (peraltro non documentato), risulta che, alla data del rilascio della procura speciale (e cioè al 24 aprile 2026), il sig. [omissis] non ricoprisse più la carica di Vice-Presidente della Associazione.

Dalla documentazione prodotta dai sig.ri [omissis] e [omissis], di provenienza della Unione Italiana Tiro a Segno, risulta che:

a) “il sig. [omissis] si è dimesso dalla carica di Vice presidente della Sezione di Palermo in data 3/11/2025 e dalla carica di consigliere della medesima Sezione in data 22/11/2025”;

b) sono intervenute successivamente le “dimissioni del consigliere [omissis] dalla carica di Vice Presidente comunicate con verbale della riunione del Consiglio direttivo del 12.12.2025 prot. 9842 del 16.12.2025 e successive dimissioni dello stesso dalla carica di consigliere comunicate con verbale della riunione del Consiglio direttivo del 16.12.2025”, con espressa menzione che “potranno essere svolte esclusivamente attività di ordinaria amministrazione da parte dei consiglieri non dimissionari”.

16.       Dunque, alla data del conferimento della procura speciale per il ricorso a questo Collegio, il sig. [omissis] non ricopriva più la carica di Vicepresidente della Sezione e legale rappresentante della Associazione.

La eccezione di difetto di legittimazione sollevata dai signori [omissis] e [omissis] deve essere accolta e il ricorso deve, quindi, dichiararsi inammissibile.

17.       A ogni modo, e per quanto può valere anche a fini nomifilattici, questo Collegio intende aggiungere che il ricorso appare infondato nel merito.

In particolare, merita di essere rilevato come, nel caso di specie, ricorra la giurisdizione degli organi di giustizia sportiva.

In base ai principi di teoria generale e alle regole dettate dagli artt. 1 e 2 della legge n. 280/2003, i rapporti tra l’ordinamento sportivo speciale e l’ordinamento generale della Repubblica Italiana sono improntati alla autonomia dei due ordini giuridici, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.

18.       Coerentemente con questa impostazione, la legge riserva espressamente  all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

-          la osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

-          i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e la irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

In tali materie, le società, associazioni, affiliati e tesserati debbono adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del CONI e delle federazioni sportive, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.

19.       Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che la controversia, pur riguardando una deliberazione di esclusione dalla associazione formalmente fondata sull’art. 24 cod. civ., atteneva a profili disciplinari, traducendosi nella impossibilità per gli associati esclusi di svolgere nel territorio di appartenenza la attività sportiva del tiro a segno, sicché correttamente la Corte Federale di Appello ha ritenuto che la esclusione dei sig.ri [omissis] e [omissis] violasse le disposizioni previste dallo “Statuto e dal Regolamento di giustizia della UITS, oltre che dell’art. 2 della legge 280/2003, avendo essa deliberato su materie riservate all’ordinamento sportivo”, là dove, peraltro, le medesime condotte poste alla base della deliberazione di esclusione erano state già valutate da parte della competente Procura Federale, che ne aveva escluso profili di responsabilità disciplinare e aveva disposto l’archiviazione del procedimento disciplinare per assenza dei presupposti dell’azione: di qui anche l’annullamento della delibera di esclusione che, sulla rilevanza di quelle condotte, pretendeva di rinvenire il proprio fondamento.

20.       Infine, quanto alla regolazione delle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione, vista la peculiarità della fattispecie trattata.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 28 luglio 2026.

IL PRESIDENTE                                                                             IL RELATORE

F.to Wally Ferrante                                                                         F.to Mario Stella Richter

Depositato in Roma, in data 3 settembre 2026.

IL SEGRETARIO

F.to Alvio La Face

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