CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53 del 31/07/2026 – A.S.D. Oratorio Urago Mella / FIGC

Decisione n. 53

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SECONDA SEZIONE

Composta da

Piero Sandulli – Presidente

Antonio Poli - Relatore

Giuseppe Albenzio

Raffaele Tuccillo

Alessandro Di Majo – Componenti

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. n. 12/2026, presentato, in data 21 febbraio 2026, dalla A.S.D. Oratorio Urago Mella, in persona del l.r. p.t., Sig. [Omissis], con sede in Brescia, Via Risorgimento, n. 5, rappr. to e difeso dall’avv. Marco Gavezzoli, del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso la sede dello Studio Legale, in Via A. Saffi, n. 5, Brescia, e domicilio digitale marco.gavezzoli@brescia.pecavvocati.it ed indirizzo pec: oratoriouragomella@goleepec.it,

CONTRO

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con sede in Roma, Via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del rapp. te p.t., Dott. Giovanni Malagò, non costituitasi in giudizio;

 -         la Lega Nazionale Dilettanti (LND), con sede in Roma, Piazzale Flaminio, n. 9, in persona del legale rapp. te p.t., Dott. Giancarlo Abete, non costituitasi in giudizio;

-          il Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti (FIGC - LND Lombardia), con sede in Milano, Via Riccardo Pitteri, n. 95, in persona del legale rapp. te p.t., Sig. ra Valentina Battistini, non costituitosi in giudizio;

e nei confronti

della Procura Generale dello Sport presso il CONI;

avverso

la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale della Lombardia FIGC-LND, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 64 del 22 gennaio 2026 e pubblicata in pari data, con la quale quest’ultima ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da ASD Oratorio Urago Mella avverso la sanzione di 10 giornate di squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore tesserato Gamalero Pietro, per “condotta discriminatoria nei confronti di un giocatore avversario”.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

uditi, nell’udienza del 22 luglio 2026, il difensore della parte ricorrente, ASD Oratorio Urago Mella, avv. Marco Gavezzoli, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof.ssa Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b) e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Antonio Poli.

Ritenuto in fatto

I.          In data 21 febbraio 2026, la ASD Oratorio Urago Mella ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale FIGC-LND, che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso la sanzione di 10 (dieci) giornate di squalifica irrogata  dal  Giudice  Sportivo  Territoriale  al  calciatore  tesserato  [Omissis],  per  “condotta discriminatoria nei confronti di un giocatore avversario”.

II.        La vicenda trae origine dalla gara del Campionato Juniores Regionali U19 tra AC Lodrino e ASD Oratorio Urago Mella del 6 dicembre 2025, al termine della quale il Giudice Sportivo irrogava al calciatore [Omissis] la squalifica di dieci giornate per aver rivolto espressioni discriminatorie di carattere razzista nei confronti di un avversario.

Nel ricorso, la società rileva che il tesserato ha sempre negato di essere l’autore delle frasi contestate e che, a seguito di verifiche interne, essa ha accertato che il direttore di gara aveva erroneamente identificato il responsabile, individuando invece un diverso proprio calciatore quale effettivo autore delle espressioni offensive.

III.       La società proponeva, quindi, reclamo alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, chiedendo che la sanzione fosse riferita al reale responsabile, anche al fine di tutelare l’onorabilità e la integrità morale del tesserato ingiustamente colpito. La Corte, tuttavia, dichiarava il reclamo inammissibile, ritenendo che il testo dell’impugnazione, riportato nel corpo del messaggio PEC e privo di sottoscrizione analogica o digitale del legale rappresentante, non soddisfacesse i requisiti formali richiesti. Con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 64 del 22 gennaio 2026, la Corte statuiva che «...la sottoscrizione analogica o digitale del reclamo, in conformità al disposto di cui al d.lgs. 82/2005, è un requisito previsto a pena di nullità/inesistenza dell’atto e non può essere supplita dalla trasmissione del testo a mezzo PEC, che non fornisce garanzia alcuna in merito alla provenienza del documento dall’avente diritto (nella specie, il legale rappresentante pro tempore della società)».

IV.       A sostegno del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la società ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso:

-          Violazione   e   falsa   applicazione   dell’art.   44   e   ss.   CGS   FIGC   e   del   Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

La ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione delle disposizioni del Codice di giustizia sportiva e del Codice dell’amministrazione digitale, sostenendo che la Corte territoriale abbia attribuito un rilievo eccessivo alla mancanza della sottoscrizione, senza considerare che la trasmissione mediante posta elettronica certificata proveniente dalla casella istituzionale della società garantiva comunque la provenienza dell’atto, la sua integrità e la riferibilità al mittente. Secondo il ricorrente, una simile interpretazione si pone in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con il giusto processo sportivo, tanto più in assenza di contestazioni sulla paternità del reclamo o di ostacoli all’esercizio del diritto di difesa; la Corte avrebbe, pertanto, dovuto esaminare il merito dell’impugnazione o, quantomeno, consentire la regolarizzazione dell’atto.

-          Violazione del principio del raggiungimento dello scopo.

Con il secondo motivo, viene denunciata la violazione del principio del raggiungimento dello scopo,  osservandosi  che  il  reclamo  aveva  comunque  consentito  al  giudice  di  conoscere tempestivamente le doglianze della società e alla controparte di difendersi. Il ricorrente sostiene che il Codice di giustizia sportiva non prevede espressamente, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione digitale del reclamo e che le cause di inammissibilità non possono essere estese in via analogica. Richiamando il principio del favor impugnationis, si afferma che la declaratoria di inammissibilità abbia sacrificato ingiustificatamente l’accertamento della verità sostanziale, impedendo di verificare uno scambio di persona che avrebbe determinato l’irrogazione di una grave sanzione disciplinare nei confronti di un atleta estraneo ai fatti contestati.

Alla luce delle suesposte ragioni, la Società ASD Oratorio Urago Mella chiede:

«In  via  principale:  annullare  la  decisione  della  Corte  Sportiva  d’  Appello  Territoriale  della Lombardia dichiarando l’ammissibilità del reclamo originario;

Per l’effetto: rimettere gli atti alla Corte d’Appello affinché decida nel merito della sanzione irrogata al calciatore [Omissis] o, in subordine, decidere direttamente ai sensi dell’art. 62 del Regolamento del Collegio di Garanzia».

V.        La Federazione Italiana Giuoco Calcio non risulta essersi costituita in giudizio.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di iniziare dall’esame del primo motivo di gravame concernente “... Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 e ss. CGS FIGC e del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) …”.

Va, preliminarmente, ricordato che l’art. 54 CGS CONI consente il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “esclusivamente per violazioni di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, stabilendo, pertanto, un confine preciso di ammissibilità dei ricorsi.

Sul punto, le Sezioni Unite di Questo Collegio hanno affermato che, in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile occorre conformarsi all’art. 360 c.p.c. e qualificare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.

Ne consegue che in tale sede, qualificabile come giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, al fine di rispettare l’ordine dei gradi di giustizia (decisione n. 93/2017).

La questione principale verte intorno al fatto che, secondo la Società ASD Oratorio Urago Mella, la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il CRL FIGC - LND sarebbe viziata dalla violazione e falsa applicazione dell’art. 44 e ss. CGS FIGC e del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

In particolare, la Società ricorrente evidenzia la violazione delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva e del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), sul presupposto che la trasmissione del ricorso con PEC garantisce comunque la provenienza dell’atto e la sua riferibilità alla Società ricorrente e che, di conseguenza, una simile interpretazione contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con il giusto processo sportivo.

La analisi della vicenda va fatta attraverso il rinvio operato dall’art. 2, comma 6, C.G.S. CONI al processo civile, alle norme esistenti in materia di validità degli atti processuali e delle relative notificazioni o comunicazioni.

Ebbene, l’art. 125 c.p.c. impone, tra le altre, la sottoscrizione dell’atto a pena di nullità/inesistenza, atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (Cass., 20 gennaio 2011, n. 1275).

La sottoscrizione di un atto può essere apposta nelle forme ordinarie, con la firma della parte o del difensore, oppure digitalmente, secondo le forme contemplate dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice delle amministrazioni  digitali, CAD) e, d’altra parte, la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa, in forza dell’applicazione del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) al processo civile, come normativamente previsto dall’art. 4 del D.L. n. 193/2009, convertito, con modificazioni dalla L. n. 24/2010 (e consequenzialmente al processo sportivo per le ragioni anzidette).

Si conclude, sulla scorta di tali premesse, nel senso di ritenere che la trasmissione via PEC del documento (del ricorso da parte della Società ASD Oratorio Urago Mella) certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti che, nel caso di specie, difettavano.

Infatti, il reclamo è stato inserito nel corpo del messaggio PEC e privo di sottoscrizione analogica o digitale del L.R. e, quindi, tale da non soddisfare i requisiti formali richiesti (sul punto, vedi sent. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 66/2022; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 12/2021; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 32/2022).

In conclusione, alla luce di quanto innanzi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

La statuizione assorbe qualsiasi altra questione o censura denunciata. Sulla base di quanto innanzi, sia in fatto che in diritto, il ricorso è da ritenersi inammissibile.

Nulla per le spese.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 luglio 2026.

Il Presidente               Il Relatore

F.to Piero Sandulli     F.to Antonio Poli

Depositato in Roma, in data 31 luglio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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