CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54 del 05/08/2026 – Omissis / FIGC
Decisione n. 54
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE
composta da
Attilio Zimatore - Presidente
Oreste Michele Fasano – Relatore/Estensore
Enrico Del Prato
Silvio Martuccelli
Mauro Sferrazza - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 80/2025, presentato, in data 1° dicembre 2025, dal sig. [Omissis], rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Chiolo, Giambattista Alimonda e Francesco Virgilio,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giovanni Malagò, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
nonché contro
la Procura Federale della FIGC,
avverso
la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC – Sezioni Unite – n. 0041/CFA-2025-2026, pubblicata in data 31 ottobre 2025, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dal deferito, sig. [Omissis], esclusivamente ai fini della rideterminazione della sanzione, e confermata, per il resto, la decisione del Tribunale Federale Nazionale in ordine alla responsabilità disciplinare per le violazioni contestate ed irrogata, a carico del ricorrente, la sanzione della squalifica di anni 2 e mesi 6.
Esaminate le difese scritte e vista la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 21 luglio 2026, i difensori del ricorrente – sig. [Omissis] - avv.ti Giambattista Alimonda e Francesco Virgilio, il difensore della resistente FIGC, avv. Giancarlo Viglione, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport presso la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avv. Livia Rossi, intervenuto ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della giustizia sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio, il relatore, avv. Oreste Michele Fasano.
Ritenuto in fatto
I. In data 1° dicembre 2025, il sig. [Omissis] ha proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport per l’annullamento e/o la riforma della decisione n.0041/CFA-2025-2026 pubblicata il 31 ottobre 2025, emessa dalla Corte Federale d’Appello presso la FIGC, Sez. Unite, a definizione del reclamo proposto per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n.0059/TFNSD-2025-2026 - Registro procedimenti n.0037/TFNSD/ 2025- 2026.
II. La vicenda trae origine dall’atto del 7 agosto 2025, con cui la Procura Federale FIGC deferiva [Omissis] – allenatore tesserato dapprima per la A.S.D. Gear Piazza Armerina e successivamente per la A.S.D. Marsala Futsal 2012 – contestandogli plurime violazioni del Codice di giustizia sportiva e del Regolamento del Settore tecnico. In particolare, gli veniva addebitata: i) la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver tenuto una condotta reiteratamente offensiva e denigratoria nei confronti della società Gear Piazza Armerina, dei suoi dirigenti e di alcuni tesserati, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettera L), del C.G.S., per avere commesso i fatti tramite il mezzo di diffusione costituito dal gruppo Whatsapp “La Banda di Piazza”; ii) la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, e dell’art. 28-bis, comma 5, del C.G.S. (entrato in vigore il 1° settembre 2024), in relazione all’art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (pubblicato sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 69/A del 27 agosto 2024), per avere, nel mese di settembre 2024, creato un nuovo gruppo Whatsapp, denominato “La Banda Infame”, al quale venivano aggiunti circa dieci calciatori minorenni precedentemente tesserati nella stagione sportiva 2023-2024 per la A.S.D. Gear Piazza Armerina, nell’ambito del quale proseguiva (almeno fino al 23 settembre 2024) l’opera di denigrazione della società A.S.D. Gear Piazza Armerina, nel suo complesso, e di specifici tesserati e dirigenti della stessa, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettere H) e I), del C.G.S., per avere posto in essere le condotte offensive e denigratorie tramite il nuovo gruppo Whatsapp “La Banda Infame”; iii) la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, e dell’art. 28-bis, comma 5, del C.G.S. (entrato in vigore il 1° settembre 2024 e, dunque, applicabile ratione temporis alla condotta del 2 settembre 2024), quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (pubblicato sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 69/A del 27 agosto 2024), per avere, in data 13 marzo 2024, 31 maggio 2024, 7 giugno 2024, 10 giugno 2024 e 2 settembre 2024, inviato sul gruppo Whatsapp denominato “La Banda di Piazza”, al quale partecipavano calciatori minorenni, un’immagine (c.d. sticker) raffigurante un bambino di colore, in piedi e svestito dall’addome in giù, che nel sollevarsi la maglietta con una mano si tocca le parti intime con l’altra mano, accompagnandolo, altresì, con un’ulteriore espressione offensiva a connotazione sessuale (“suca”); iv) la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma sia in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, in data 23 aprile 2024, 28 maggio 2024 e 16 giugno 2024 (cfr. allegati 12A, 13 e 50 alla segnalazione della A.S.D. Gear Piazza Armerina), inviato sul gruppo Whatsapp denominato “La Banda di Piazza”, al quale partecipavano calciatori minorenni, messaggi relativi alla presunta liceità dell’accesso di minorenni a centri scommesse, nonché per avere giustificato e incoraggiato la condotta dei calciatori minorenni presenti all’interno di un centro scommesse e, successivamente, irridendo i predetti tesserati minorenni; v) la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 100, comma 5, delle N.O.I.F., per avere, in costanza di tesseramento come tecnico della società A.S.D. Gear Piazza Armerina e, in particolare, nei mesi di maggio e giugno 2024, anche mediante il programma di messaggistica istantanea Whatsapp, invitando all’allontanamento dei tesserati dalla società
A.S.D. Gear Piazza Armerina, proponendo altresì il trasferimento di alcuni calciatori minorenni presso la società A.S.D. Marsala Futsal 2012, nella stagione sportiva 2024-2025, ottenendo il risultato sperato nei confronti di tali calciatori.
III. Con decisione del 25 settembre 2025, il Tribunale Federale Nazionale, previa esclusione dell’aggravante di cui alla lett. L) dell’art. 14 C.G.S. (fatto commesso a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione) riferita al primo capo di incolpazione, dell’aggravante di cui all’art.14. lett. H), C.G.S., in relazione al secondo capo di incolpazione, nonché della violazione dell’art. 28-bis C.G.S., in relazione all’art. 4 Regolamento F.I.G.C. di cui al secondo capo di incolpazione (c.d. Safeguarding), valutata non accoglibile la richiesta istruttoria formulata dal deferito, riteneva sussistenti le violazioni disciplinari di cui ai restanti fatti contestati e, per l’effetto, tenendo conto della gravità, pluralità delle violazioni e coinvolgimento di minorenni, irrogava al sig. [Omissis] la sanzione di 2 anni e 8 mesi di squalifica.
In sede di reclamo, la Corte Federale d'Appello, con decisione del 31 ottobre 2025, accoglieva solo parzialmente le doglianze del deferito, confermando la responsabilità per i fatti contestati, compresa la violazione della disciplina sul safeguarding di cui all'art. 28-bis C.G.S., e rideterminava la sanzione nella squalifica di due anni e sei mesi.
IV. Il sig. [Omissis] ha, quindi, impugnato la decisione dinanzi a questo Collegio, affidando il ricorso ai seguenti motivi di impugnazione:
- a) Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 125, comma 4, C.G.S. – Nullità dell’atto di deferimento per indeterminatezza del terzo capo d’incolpazione – Erroneità del punto 8 della decisione della Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite.
Il ricorrente deduce anzitutto la violazione dell'art. 125, comma 4, C.G.S., sostenendo che il terzo capo di incolpazione sarebbe formulato in maniera generica e indeterminata. In particolare, il richiamo all'art. 4 del Regolamento FIGC Safeguarding non consentirebbe di individuare con precisione quale delle diverse fattispecie previste dalla norma (abuso psicologico, molestia sessuale, discriminazione, bullismo, ecc.) fosse concretamente contestata, con conseguente lesione del diritto di difesa. La Corte Federale avrebbe illegittimamente integrato ex post la qualificazione giuridica dell'addebito, ritenendo sufficiente la sola descrizione materiale dei fatti.
- b) Violazione dell’art. 60 C.G.S., del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e dell’obbligo di adeguata istruttoria – Erronea valutazione di irrilevanza delle prove testimoniali e delle investigazioni difensive (censura del punto 9 della decisione impugnata) – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di disputa tra le parti – inammissibilità/irrilevanza - violazione dell’art.2 comma 2 del C.G.S., in relazione all’art.115 c.p.c., e dell’art.2 comma 6 C.G.S., nonché violazione dell’art.25 Cost.
Il ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello per avere ritenuto irrilevanti le prove testimoniali richieste e le investigazioni difensive svolte dalla difesa. Secondo la prospettazione del ricorso, tali prove avrebbero potuto chiarire la concreta percezione dei messaggi e delle immagini da parte dei destinatari, nonché escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per configurare la molestia sessuale. Si lamenta pertanto la violazione dell'art. 60 C.G.S., dell'art. 24 Cost. e dei principi del giusto procedimento, oltre all'omesso esame di fatti decisivi.
- c) Violazione e erronea applicazione dell’art. 28-bis C.G.S. e dell’art.4 comma 2 del Regolamento F.I.G.C. – Erroneità del punto 11 della decisione della Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite.
Con il terzo motivo, si contesta la qualificazione come molestia sessuale della diffusione, all'interno della chat WhatsApp, di uno sticker raffigurante un bambino nudo dalla cintola in giù e dell'espressione «suca». Il ricorrente sostiene che la Corte federale avrebbe impropriamente assimilato tale condotta alla fattispecie di molestia sessuale prevista dall'art. 4 del Regolamento Safeguarding e ricondotta all'art. 660 c.p., senza accertare l'esistenza di comportamenti indesiderati, offensivi o tali da provocare grave noia, fastidio o disturbo ai destinatari. Viene, inoltre, evidenziata l'assenza di segnalazioni o denunce da parte dei minori coinvolti o dei loro genitori. Quanto all'espressione «suca», se ne evidenzia la diffusione nel linguaggio colloquiale siciliano e nazionale, sostenendone l'uso gergale, ironico o volgare, ma non necessariamente connotato in senso sessuale, e comunque non idoneo a integrare una molestia sessuale ai sensi della normativa federale.
Il ricorrente deduce, altresì, che l'art. 28-bis C.G.S. è entrato in vigore soltanto il 1° settembre 2024 e non potrebbe quindi essere applicato agli episodi verificatisi anteriormente a tale data.
Soltanto l'episodio del 2 settembre 2024 sarebbe astrattamente scrutinabile ai sensi della nuova disciplina sul safeguarding.
- d) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 37 commi 1 e 2, del Regolamento Settore Tecnico e dell’art.4 C.G.S. – Erroneità del punto 12, 13 e 14 della decisione della Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite.
Il motivo di impugnazione censura la decisione della Corte Federale d’Appello per erronea interpretazione e applicazione dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 4 C.G.S., sostenendo che le contestate violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sarebbero state indebitamente ricondotte a messaggi scambiati in un gruppo WhatsApp privato. Il ricorrente evidenzia, inoltre, che le conversazioni sarebbero state estrapolate, selezionate e decontestualizzate sia dall’autore dell’esposto sia dalla Procura Federale, con conseguente alterazione del quadro fattuale. Richiamando la giurisprudenza civile e, in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 5936 del 6 marzo 2025, si sostiene che il diritto alla riservatezza non possa essere sacrificato in ragione del linguaggio utilizzato in comunicazioni private e non destinate alla diffusione, con conseguente esclusione, o quantomeno attenuazione, della rilevanza disciplinare delle condotte contestate.
In ragione dei suesposti motivi, il ricorrente ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «Piaccia al Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., adito quale giudice di legittimità dell’ordinamento sportivo, ogni contraria istanza respinta,
1. In via principale
• accogliere il presente ricorso e per l’effetto, annullare la decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C. n. 0041/CFA-2025-2026 pubblicata il 31.10.2025, nelle parti specificamente impugnate, ed in particolare ai punti 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, nonché in ogni altro punto ad essi logicamente o giuridicamente connesso, presupposto o consequenziale;
• dichiarare la nullità e/o l’illegittimità dell’intero capo di incolpazione n. 3, per violazione dell’art. 125, comma 4, C.G.S., e per tutti i vizi dedotti nei motivi di ricorso;
• annullare la sanzione irrogata, con conseguente piena restitutio in integrum del ricorrente, sotto ogni profilo disciplinare, reputazionale ed effetti derivati.
2. In via subordinata
Qualora il Collegio ritenga necessari ulteriori accertamenti in fatto o in diritto, si chiede:
• di rinviare la causa alla Corte Federale d’Appello F.I.G.C., in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della vicenda nel rispetto dei principi di diritto fissati dal Collegio e delle garanzie procedurali violate, con particolare riferimento a:
o violazione dell’art. 125, comma 4 C.G.S.;
o violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 60 e 61 C.G.S.;
o erronea applicazione dell’art. 234 c.p.p. in tema di acquisizione di screenshot WhatsApp; o violazione degli artt. 24 e 15 Cost.;
o violazione dell’art.2 comma 2 C.G.S. in relazione all’art.115 c.p.c., nonché dell’art.2 comma 6 C.G.S. e art.25 Cost. per mancata ammissione di prove testimoniali rilevanti e decisive; o travisamento di fatti e omesso esame delle doglianze prospettate nella fase di reclamo; o erronea applicazione dell’art. 28-bis C.G.S. e dell’art. 4 Reg. F.I.G.C. Safeguarding;
o errata sussunzione giuridica delle condotte contestate ai punti 11 e 12–14 della decisione impugnata».
V. In data 11 dicembre 2025, si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio che, riservandosi di argomentare successivamente con riferimento alla infondatezza del ricorso, ne ha eccepito l’inammissibilità sotto diversi profili. Anzitutto, secondo la resistente, le doglianze concernenti il mancato espletamento delle prove testimoniali e delle investigazioni difensive mirano, in realtà, a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio, precluso in sede di legittimità; inoltre, il ricorso sollecita un inammissibile riesame del merito, contestando la qualificazione dello sticker, il significato dell'espressione «suca» e le finalità della chat «La Banda Infame». Tali profili attengono alla ricostruzione fattuale e alla qualificazione delle condotte, riservate al giudice di merito e non riesaminabili dal Collegio di Garanzia. Infine, la FIGC eccepisce l'inammissibilità delle doglianze relative alla dosimetria della sanzione, osservando che il sindacato del Collegio è limitato alle ipotesi di manifesta irragionevolezza o di violazione dei presupposti di fatto o di diritto, circostanze che non ricorrerebbero nel caso di specie.
Con successiva memoria, la FIGC, richiamando integralmente le difese già svolte nella memoria di costituzione, insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, per il suo rigetto nel merito.
Con riferimento al primo motivo, la Federazione contesta la dedotta nullità del terzo capo di incolpazione, osservando che l'atto di deferimento rispettava pienamente i requisiti previsti dall'art. 125, comma 4, CGS, in quanto descriveva puntualmente le condotte contestate, indicava le norme violate e le fonti di prova. In particolare, la Federazione sostiene che l'omessa indicazione della specifica sottocategoria di abuso prevista dal Regolamento Safeguarding non abbia inciso sul diritto di difesa, essendo stato il ricorrente perfettamente in grado di comprendere l'addebito e di difendersi nel merito.
Quanto al secondo motivo, la FIGC evidenzia che l’art. 60 C.G.S. dispone che il giudice sportivo possa, anche, disporre l’assunzione di prove testimoniali quando ne ravvisi la “necessità di provvedere” (ex multis, CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022). Osserva, al riguardo, che la responsabilità del ricorrente risultava già pienamente dimostrata dalla documentazione acquisita, in particolare dai messaggi WhatsApp riconosciuti dallo stesso [Omissis], sicché le prove testimoniali richieste avrebbero potuto offrire soltanto valutazioni soggettive sul carattere scherzoso dei messaggi, senza incidere sul quadro probatorio. Esclude, pertanto, qualsiasi violazione del diritto di difesa.
Con riguardo al terzo motivo, la Federazione sostiene la correttezza della qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 28-bis CGS e del Regolamento Safeguarding. Sul punto, evidenzia che l'invio reiterato a un gruppo di calciatori minorenni di uno sticker raffigurante un bambino con i genitali esposti, accompagnato dall'espressione “suca”, integri una molestia sessuale ai sensi del Regolamento FIGC, trattandosi di una condotta oggettivamente idonea a provocare grave fastidio e turbamento. Esclude, inoltre, qualsiasi violazione del principio di irretroattività, rilevando che, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 28-bis CGS, analoghi obblighi di tutela dei minori discendevano dall'ordinamento sportivo e dalla normativa statale già vigente.
In relazione al quarto motivo, la FIGC afferma che la finalità del secondo gruppo WhatsApp è stata correttamente accertata dai giudici federali sulla base dei messaggi inviati dallo stesso ricorrente, dai quali emergeva l'intento di proseguire le conversazioni in un gruppo riservato e sottratto alla conoscenza degli altri partecipanti. Ritiene, pertanto, correttamente applicata l'aggravante prevista dall'art. 14, comma 1, lett. i), CGS.
Quanto al quinto motivo, la Federazione contesta la tesi secondo cui i messaggi relativi ad alcool, droghe e scommesse sarebbero stati inviati con spirito goliardico e senza intento diseducativo. Sostiene che, anche qualora fossero stati formulati in tono scherzoso, questi rimarrebbero, comunque, oggettivamente incompatibili con i doveri educativi gravanti su un allenatore, richiamando, in particolare, il messaggio con cui il ricorrente invitava alcuni minori ad accedere a un centro scommesse, in contrasto con la normativa vigente e con gli obblighi di correttezza e lealtà imposti ai tecnici federali.
Infine, con riguardo al sesto motivo, la FIGC sostiene che l'attività di proselitismo contestata al ricorrente risulti pienamente dimostrata sia dai messaggi WhatsApp, nei quali il tecnico invitava ripetutamente i giovani calciatori a trasferirsi presso un'altra società, sia dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso delle indagini. Osserva, ancora, che la censura del ricorrente si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità, e conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Ritenuto in diritto
Primo motivo – Asserita nullità dell'atto di deferimento per violazione dell'art. 125, comma 4, C.G.S.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'indeterminatezza del terzo capo d'incolpazione, sostenendo che il richiamo all'art. 4 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni non consentisse di comprendere quale specifica fattispecie fosse contestata.
La censura non può essere condivisa.
L'art. 125, comma 4, C.G.S. richiede che nell'atto di deferimento siano descritti i fatti contestati, indicate le norme che si assumono violate e le fonti di prova acquisite.
Nel caso di specie tali requisiti risultano integralmente rispettati. L'atto di deferimento descrive, infatti, in maniera dettagliata:
• le condotte attribuite al deferito;
• il contesto nel quale esse si sarebbero svolte;
• le norme ritenute violate;
• le fonti probatorie poste a fondamento della contestazione.
Come già chiarito da questo Collegio (Sezioni Unite, decisione n. 40/2023), l'obbligo di contestazione riguarda il fatto storico e non la sua qualificazione giuridica.
Ciò che deve rimanere immutabile è il nucleo fattuale della contestazione e non la qualificazione normativa attribuita dall'organo requirente.
Ne consegue che la diversa qualificazione giuridica delle condotte operata dal giudice disciplinare non determina alcuna violazione dell'art. 125 C.G.S., purché rimanga immutato il nucleo storico dei fatti contestati e sia garantito l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie il ricorrente ha articolato una difesa ampia e puntuale su tutte le condotte oggetto del deferimento, dimostrando di avere perfettamente compreso l'addebito mosso nei suoi confronti.
Secondo motivo - Mancata ammissione delle prove testimoniali e delle investigazioni difensive.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 60 C.G.S., dell'art. 24 Cost. e del diritto di difesa, lamentando il mancato espletamento delle prove testimoniali richieste. La censura, tuttavia, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dell'attività istruttoria già compiuta dai giudici federali ed è perciò inammissibile.
Secondo il costante orientamento di questo Collegio, la mancata ammissione di una prova può assumere rilievo in sede di legittimità soltanto ove essa abbia determinato l'omissione della motivazione su un fatto decisivo e sempre che la prova non ammessa sia idonea, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a sovvertire il quadro probatorio posto a fondamento della decisione (Collegio di Garanzia, Sez. II, n. 46/2022).
Tale evenienza non ricorre nel caso di specie.
La Corte Federale d'Appello ha, infatti, dato conto delle ragioni della ritenuta irrilevanza delle prove richieste, osservando come il materiale documentale acquisito — costituito principalmente dai messaggi WhatsApp la cui provenienza non è mai stata contestata dal deferito — fosse già pienamente idoneo a fondare il convincimento circa la responsabilità disciplinare.
Le prove testimoniali prospettate dal ricorrente risultavano finalizzate esclusivamente ad ottenere una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni ovvero una differente valutazione dell'elemento soggettivo.
Si tratta, tuttavia, di profili che attengono esclusivamente al merito della controversia.
Come ripetutamente affermato da questo Collegio, il ricorso previsto dall'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI non può trasformarsi in un terzo grado di merito mediante la rivalutazione delle risultanze istruttorie già esaminate dai giudici federali.
Deve, infatti, ribadirsi che il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia non può in alcun caso configurarsi come un nuovo giudizio rispetto agli accertamenti compiuti dagli organi della giustizia federale. I fatti storici accertati dal giudice di merito e le risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione devono essere assunti dal Collegio come insuscettibili di nuovo esame, essendo il sindacato di legittimità limitato ai soli vizi consentiti dall'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
Terzo motivo – Qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 28-bis C.G.S., del Regolamento Safeguarding e dedotta irretroattività della disciplina.
Le censure formulate dal ricorrente risultano, per larga parte, inammissibili e, per la restante parte, infondate.
Sotto il profilo dell'inammissibilità, il ricorrente chiede sostanzialmente al Collegio di rivalutare:
• il significato dello sticker;
• la portata dell'espressione “suca”;
• il concreto impatto delle comunicazioni sui destinatari;
• la percezione che ne avrebbero avuto i minori coinvolti.
Si tratta di valutazioni integralmente compiute dalla Corte Federale d'Appello attraverso l'esame del materiale istruttorio.
Esse investono l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e sottratte al sindacato di questo Collegio.
Le doglianze formulate dal ricorrente non censurano, in realtà, la correttezza giuridica della motivazione resa dalla Corte Federale d'Appello, ma propongono una diversa e soggettiva lettura del materiale probatorio, finalizzata ad ottenere una differente ricostruzione del fatto storico. Una simile prospettazione si colloca integralmente sul piano del merito e, come tale, è estranea ai limiti del giudizio demandato a questo Collegio.
La Corte Federale d'Appello ha proceduto ad una motivata qualificazione giuridica e fattuale delle condotte, valorizzandone il contenuto oggettivo, il contesto nel quale esse si sono svolte e la particolare qualità dei destinatari, costituiti da giovani atleti minorenni affidati alla responsabilità educativa del tecnico.
Per quanto concerne, invece, la dedotta violazione del principio di irretroattività, la censura non coglie nel segno.
La Corte Federale ha, infatti, chiarito che la contestazione riferita all'art. 28-bis C.G.S. riguarda esclusivamente la condotta del 2 settembre 2024, successiva all'entrata in vigore della disposizione.
Per gli episodi verificatisi anteriormente, la responsabilità disciplinare è stata invece ricondotta ai principi generali di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 C.G.S. ed agli obblighi gravanti sui tecnici federali.
La motivazione risulta, pertanto, immune dai vizi denunciati.
Quarto motivo - Valutazione delle conversazioni WhatsApp, violazione dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, art. 4 C.G.S., attività di proselitismo e misura della sanzione.
Con l'ultimo motivo, il ricorrente censura la rilevanza disciplinare delle conversazioni intercorse nei gruppi WhatsApp, la ricostruzione del loro contenuto, la sussistenza dell'attività di proselitismo, la valutazione dei messaggi concernenti alcool, scommesse e rapporti con i calciatori minorenni, nonché la misura della sanzione irrogata.
Il motivo è inammissibile.
Le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, si risolvono nella richiesta di una nuova ricostruzione della vicenda fattuale.
Le argomentazioni sviluppate insistono sulla diversa interpretazione del significato delle conversazioni, del contesto nel quale esse sarebbero maturate e della loro effettiva portata disciplinare.
Si tratta di questioni che implicano un riesame del materiale probatorio e dell'apprezzamento di merito svolto dalla Corte Federale d'Appello.
La valutazione delle risultanze istruttorie, la scelta delle prove ritenute maggiormente attendibili e il relativo apprezzamento costituiscono attività riservate al giudice di merito, il quale è libero di fondare il proprio convincimento sugli elementi probatori reputati più affidabili, senza che il Collegio di Garanzia possa sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dagli organi della giustizia federale.
Analogo discorso vale con riferimento alla dedotta irrilevanza disciplinare delle comunicazioni private.
La Corte Federale ha, infatti, espressamente motivato circa la rilevanza disciplinare delle condotte, valorizzando non già la mera natura privata delle conversazioni, bensì il particolare ruolo educativo rivestito dal ricorrente quale allenatore di giovani atleti, il coinvolgimento di numerosi tesserati minorenni e l'oggettiva incompatibilità delle condotte accertate con i doveri di lealtà, correttezza e probità imposti dall'ordinamento sportivo.
Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure investono esclusivamente il merito della valutazione. Infine, è inammissibile la censura relativa alla misura della sanzione.
Quanto, infine, alla censura concernente la misura della sanzione, deve ribadirsi che la relativa determinazione costituisce espressione di una valutazione di merito riservata agli Organi della giustizia federale. Esula, pertanto, dalla competenza di questo Collegio ogni valutazione sulla pretesa eccessività della sanzione disciplinare, salvo che la stessa risulti irrogata in violazione dei presupposti di fatto o di diritto ovvero sia manifestamente irragionevole. Tali evenienze non ricorrono nel caso di specie, avendo la Corte Federale d'Appello dato puntualmente conto dei criteri seguiti nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, nella camera di consiglio del 21 luglio 2026.
Il Presidente Il Relatore
Depositato in Roma, in data 5 agosto 2026.
Il Segretario
