Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE MATTEO PELATTI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 – gara Brescello-San Marino del 17.2.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE MATTEO PELATTI
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 - gara Brescello-San Marino
del 17.2.2002)
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha sanzionato
il calciatore Matteo Pelatti della società San Marino Calcio con la squalifica
per tre giornate di gara - avendo costui, dalla panchina sulla quale aveva
preso posto dopo la sua sostituzione, lanciato un sasso di piccole dimensioni
all'indirizzo di un assistente dell'arbitro, senza peraltro attingerlo -, ha
interposto rituale e motivato reclamo la società di appartenenza, chiedendo la
revoca del provvedimento o, in ipotesi, la riduzione della squalifica.
Premesso che il fatto sarebbe avvenuto al 49' del secondo tempo, e
cioè mentre la gara stava per terminare, quando la società San Marino era in
vantaggio, grazie a due reti segnate proprio dal Pelatti, e il pallone non era in
gioco, così che già le circostanze rendono incredibile l'assunto accusatorio, la
reclamante protesta che non di sasso si sia trattato, bensì di nastro adesivo
bianco, del tipo usato per piccole fasciature, appallottolato e non solo inidoneo
ad attentare all'incolumità delle persone, ma comunque non lanciato contro la
persona dell'assistente.
Si puntualizza, altresì, che se è vero che gli atti ufficiali hanno fede
privilegiata, è anche vero che gli stessi non hanno tale proprietà quando
riferiscono circostanze che sono frutto di valutazioni soggettive.
Alla riunione odierna il calciatore e il rappresentante della società
hanno ribadito i motivi del reclamo dopo essere stati informati di quanto
precisato dall'arbitro e dall'assistente interessato in sede di supplemento di
rapporto, ritenuto necessario dalla Commissione.
Osserva la Commissione che i chiarimenti acquisiti impongono un
ridimensionamento dell'accaduto. Infatti, l'assistente dell'arbitro ha spiegato
che al momento del lancio si trovava a circa tre metri dalla panchina del San
Marino, i cui occupanti si alzavano ripetutamente per incitare i compagni di
squadra; intervenuto per invitarli a starsene seduti, il Pelatti aveva lanciato il
sasso, la cui traiettoria si era arrestata a circa un metro da lui. Proprio la
gettata dell'oggetto, sasso grande come una noce o nastro adesivo che fosse
(come, ritiene la Commissione), evidenzia che non era nelle intenzioni del
calciatore colpire l'assistente, e che nella specie si é trattato non di atto di
violenza, bensì di un gesto di irritaz ione determinato dal fatto che l'assistente
arbitrale aveva appena ripreso gli occupanti la panchina del San Marino.
Così ricostruito l'accaduto, ritiene la Commissione che la condotta
debba essere qualificata come atto irriguardoso verso uno dei componenti la
terna arbitrale, congruamente sanzionato con una giornata di squalifica.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo ad una giornata la
squalifica inflitta al calciatore Matteo Pelatti del San Marino Calcio.
La tassa va restituita.
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