Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 13/03/02 n. 154/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VARESE F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE EDOARDO GORINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 139/C del 27.2.2002 – gara Varese-Arezzo del 23.2.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 13/03/02 n. 154/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' VARESE F.C. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE EDOARDO GORINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 139/C del 27.2.2002 - gara Varese-Arezzo del 23.2.2002) Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo sanzionava il calciatore Edoardo Gorini con la squalifica per due giornate di gara avendo costui posto in essere un atto di violenza verso un avversario a gioco fermo, ha interposto rituale impugnazione la società di appartenenza. Nella motivazione si sostiene che l’incolpato non aveva affatto colpito un avversario con uno schiaffo e che il referente (assistente n.1) aveva equivocato la identificazione anche per effetto della distanza corrente fra la sua posizione e quanto avvenuto in campo al 47’ del II° tempo. Si deduce altresì la inesistenza di motivazione alla condotta addebitat a posto che la squadra per la quale il Gorini è tesserato era in vantaggio, che si era al termine della partita e il medesimo non aveva quindi alcun interesse a surriscaldare “ulteriormente” il clima di una gara per lui propizia. Si faceva istanza perché venisse sentivo a chiarimenti l’assistente n. 1 che aveva refertato l’episodio; richiesta accolta dalla Commissione. In questa sede il referente nel confermare il rapporto precisava che l’episodio è stato da lui controllato ad una distanza di circa 15-20 metri e di averlo quindi potuto cogliere in ogni suo particolare: in conclusione l’assistente arbitrale ha ribadito di avere compiutamente identificato nel Gorini (n. 4 del Varese) il calciatore che aveva colpito un avversario con uno schiaffo. La sanzione appare adeguata e la decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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