Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 20/03/02 n. 159/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE IVANOE LANZARA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 149/C del 6.3.2002 – gara Albinoleffe-Lumezzane del 3.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 20/03/02 n. 159/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE IVANOE LANZARA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 149/C del 6.3.2002 - gara Albinoleffe-Lumezzane del 3.3.2002) La società U.C. Albinoleffe ha preannunciato reclamo avverso la squalifica per due gare del calciatore Ivanoe Lanzara inflitta dal Giudice Sportivo. Successivamente la società suddetta con fax del 15.3.2002 ha rinunciato al reclamo, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità ex art. 29 co. 9° del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo. La tassa va incamerata.
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