Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 20/03/02 n. 159/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. AVELLINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE DAVIDE TEDOLDI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 149/C del 6.3.2002 – gara Chieti-Avellino del 3.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 20/03/02 n. 159/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. AVELLINO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE DAVIDE TEDOLDI (Delibera G.S.
Com. Uff.n. 149/C del 6.3.2002 - gara Chieti-Avellino del 3.3.2002)
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per quattro gare al calciatore Davide Tedoldi dell’Avellino,
adottando la seguente motivazione: “per atto di particolare violenza in azione
di gioco, consistito nell’aver colpito l’avversario sul petto a gamba tesa,
provocandogli danni fisici che gli impedivano di proseguire (art, 14/f C.G.S.)” .
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la
riduzione della squalifica, ritenuta troppo severa. Al riguardo ha sostenuto che
il Tedoldi avrebbe teso la gamba per arpionare il pallone, passatogli dal
portiere, senza avvedersi dell’arrivo dell’avversario, che avrebbe quindi
involontariamente colpito.
Alla riunione odierna nessuno è comparso.
Dal referto di gara risulta che al 48° del primo tempo il Tedoldi è entrato
con particolare rudezza in scontro frontale con un avversario, colpendolo sul
torace con la gamba tesa e lasciandogli i segni dei tacchetti sulla pelle; risulta
poi che l’antagonista è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco in barella
e non è più rientrato. Nel supplemento acquisito dalla Commissione l’arbitro
ha precisato che il Tedoldi si è reso conto dell’intervento dell’avversario una
“frazione di secondo” prima dell’impatto ed ha aggiunto di aver valutato la
condotta del Tedoldi come un pericoloso gravissimo fallo di gioco e non come
atto di violenza.
Alla stregua delle emergenze odierne è da escludere la qualificazione
di atto di violenza formulata dal Giudice Sportivo ed è da ritenere che si sia
trattato, come chiarito dall’arbitro nel supplemento, di un grave e pericoloso
fallo di gioco, che può essere congruamente sanzionato con soli due turni di
squalifica, in tal misura riducendosi la sanzione impugnata.
Si impone quindi l’accoglimento del gravame e la restituzione della
tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo a due gare la squalifica inflitta al
calciatore Davide Tedoldi dell’U.S. Avellino.
La tassa va restituita.
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