Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 20/03/02 n. 159/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE EMILIO PELLEGRINO (LODIGIANI CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 149/C del 6.3.2002 – gara Lodigiani-L’Aquila del 3.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 20/03/02 n. 159/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE EMILIO PELLEGRINO (LODIGIANI CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 149/C del 6.3.2002 - gara Lodigiani-L’Aquila del 3.3.2002) Squalificato dal Giudice Sportivo per due gare “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale al termine della gara (r.AA”), il calciatore della Lodigiani Emilio Pellegrino ha proposto reclamo contro la relativa delibera, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame ha dedotto che la frase pronunciata, della quale non ha contestato il contenuto, dovrebbe essere inquadrata nella fattispecie della condotta irriguardosa, solitamente punita con un solo turno di squalifica. All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che il reclamo sia destituito di fondamento. Dal referto di gara dell’assistente arbitrale risulta che il tesserato Pellegrino, al termine della gara, gli ha stretto la mano gridandogli in viso “complimenti anche tu sei stato scandaloso”. Orbene il termine “scandaloso” fa esplicito riferimento non ad una valutazione erronea ma ad un comportamento dolosamente parziale dell’ufficiale di gara e costituisce, quindi, una offesa diretta al prestigio del suddetto e non una semplice critica irriguardosa, come dedotto dal reclamante. Ciò posto, pare alla Commissione che le due gare di squalifica inflitte dal primo giudice non eccedano i limiti di un’equa sanzione e rispondano al consueto parametro adottato da questo organo disciplinare per le offese agli ufficiali di gara. Si impone, quindi, la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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