Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE ROBERTO DE PALMA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Lodigiani-Castel di Sangro del 10.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' CASTEL DI SANGRO CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE ROBERTO DE PALMA
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara Lodigiani-Castel di
Sangro del 10.3.2002)
Avverso la decisione del Giudice Sportivo che lo sanzionava con la
squalifica per tre giornate di gara "per atto di violenza verso un avversario" e
per avere rivolto, dopo la espulsione, una espressione offensiva all'indirizzo
dell'arbitro, ha interposto rituale e motivata impugnazione il calciatore Roberto
De Palma, tesserato per la Castel di Sangro Calcio.
Nella medesima, nel mentre niente si deduceva in ordine alla
espulsione decretata dall’arbitro, si sosteneva la insussistenza dell'addebito
relativo alle "espressioni offensive” refertate dall'assistente all’arbitro.
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