Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CHIETI AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE RAFFAELE BIANCOLINO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Vis Pesaro-Chieti del 10.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO CHIETI AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE RAFFAELE BIANCOLINO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara Vis Pesaro-Chieti del 10.3.2002) Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo sanzionava il calciatore Raffaele Biancolino con la qualifica per due giornate di gara, ha interposto rituale e motivata, impugnazione la società Calcio Chieti, di appartenenza. Nella medesima si richiedeva la riduzione della squalifica posto che l’episodio si era verificato "a distanza di gioco". La impugnazione è infondata e pertanto deve essere confermata la denunciata decisione. Il referto dell’assistente è estremamente preciso e non consente diversa ricostruzione. Il colpo (testata) è stato inferto sì a gioco in svolgimento ma con il pallone non a distanza di gioco e per di più con caratteristiche di violenza. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it