Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS PESARO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE COSTANTINO BORNEO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Vis Pesaro-Chieti del 10.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' VIS PESARO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE COSTANTINO BORNEO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara Vis Pesaro-Chieti del 10.3.2002) La società Vis Pesaro 1898 ha preannunciato reclamo avverso la squalifica per due gare del calciatore Costantino Borneo inflitta dal Giudice Sportivo. Successivamente la società suddetta con fax del 18.3.2002 ha rinunciato al reclamo, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità ex art. 29 co. 9° del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo. La tassa va incamerata.
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