Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PUTEOLANA AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 6.000 E AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTO IL 1°.5.2002 DEL DIRIGENTE GIUSEPPE CICCARELLI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 149/C del 6.3.2002 – gara Puteolana-Paternò del 3.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' F.C. PUTEOLANA AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 6.000 E AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTO IL 1°.5.2002 DEL DIRIGENTE GIUSEPPE CICCARELLI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 149/C del 6.3.2002 - gara Puteolana-Paternò del 3.3.2002) Avverso la decisione del Giudice Sportivo n. 149 del 6.03.2002 che ha inibito al dirigente Giuseppe Ciccarelli fino a tutto il 1°.05.2002 di svolgere attività in seno alla F.I.G.C. e ha irrogato la sanzione dell'ammenda di euro 6.000,00 alla F.C. Puteolana ricorre detta società chiedendo l'annullamento o la riduzione dell'ammenda e la revoca o la riduzione della squalifica del proprio dirigente. La Commissione Disciplinare letto il rapporto arbitrale, nonchè quello del Commissario di Campo e la lettera dell'Osservatore Arbitrale Rosario D'Anna spedita il 4.03.2002 al Giudice Sportivo e al Presidente della Commissione Arbitri e considerata la gravità dei fatti contestati sia alla società sia al suo dirigente e considerato che i motivi del reclamo non attengono alla storicità, non contestata dei fatti di violenza, ma per quanto attiene alla società ad un mal interpretato principio della responsabilità oggettiva e per quanto attiene al Ciccarelli ad una sua resipiscenza che lo avrebbe poi portato a collaborare per l'incolumità degli ufficiali di gara a fine partita. Considerato che l'uno nè l’altro motivo sono conferenti ai fini della irrogazione delle sanzione rigetta il ricorso. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it