Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. THIENE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE CRISTIAN BAGLIERI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Gualdo-Thiene del 10.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. THIENE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE CRISTIAN BAGLIERI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara Gualdo-Thiene del 10.3.2002) Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo squalificava per due giornate di gara il calciatore Cristian Baglieri, avendo costui posto in essere "atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco", ha interposto rituale e motivata impugnazione la società di appartenenza A.C. Thiene. Nella stessa si conclude richiedendo una diminuzione della squalifica, posto che il fatto, così come descritto dall'assistente arbitro era stato di modesta entità e non aveva cagionato "eccessivo danno fisico". Del resto poi se il pallone era non a distanza di gioco ciò era dipeso dal fatto che la sfera era stata calciata dal Baglieri prima di ricevere una carica a seguito della quale aveva posto in essere il comportamento addebitato. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti, osserva: L' appello è infondato e deve essere respinto. Le articolazioni difensive, pur pregevoli per la loro sostanziale lealtà e contenutezza, non consentono la modifica dell'impugnato provvedimento. In buona sostanza la condotta posta in essere dal Baglieri secondo lo stesso assunto difensivo, ricalca la doverosamente sintetica decisione del Giudice Sportivo. Costui ha colpito con un calcio un avversario e il pallone non era a distanza di gioco. La sanzione si palesa del tutto proporzionata al fatto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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