Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO CALCIO TRENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MASSIMO PIEROTTI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Trento-Rimini del 10.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 29/03/02 n. 171/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' NUOVO CALCIO TRENTO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MASSIMO PIEROTTI
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara Trento-Rimini del
10.3.2002)
Avverso il provvedimento di squalifica per due giornate di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore Pierotti Massimo, per avere offeso un
assistente arbitrale, ha interposto rituale e motivata impugnazione la società
Nuovo Calcio Trento di appartenenza.
Nella medesima si richiede una revoca della sanzione posto che, la
frase pronunciata, il Pierotti l'aveva diretta a se stesso per un errore da lui
commesso.
La Commissione Disciplinare esaminati gli atti, osserva: I'appello è
infondato e deve essere respinto.
A resistere a tutte le osservazioni contenute nella impugnazione è
sufficiente la rilettura del rapporto dell'assistente arbitrale. Il contenuto, nella
sua sintesi, appare di estrema chiarezza e non consente equivoci. Nel
medesimo si legge che a seguito di una decisione del referente, il calciatore
gli rivolgeva una frase il cui contenuto, sotto un profilo sintattico e
grammaticale non consente il benchè minimo dubbio sulla univocità della sua
direzione.
La sanzione irrogata appare pertanto del tutto proporzionata alla
infrazione commessa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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