Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/04/02 n. 173/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE SIMONE SANTIN (CARRARESE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 158/C del 20.3.2002 – gara Carrarese-Triestina del 17.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 03/04/02 n. 173/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE SIMONE SANTIN (CARRARESE CALCIO)
AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com.
Uff.n. 158/C del 20.3.2002 - gara Carrarese-Triestina del 17.3.2002)
Proponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice
Sportivo gli ha irrogato due gare effettive di squalifica per avere, nel corso
della gara disputatasi il 17.3.2002 fra la Carrarese e la Triestina, commesso
“atto di violenza verso un avversario a giuoco fermo”, il calciatore Simone
Santin assume doversi a suo avviso ritenere tale sanzione eccessiva in
rapporto alla realtà dell’accaduto e chiede, per i motivi esposti nell’atto di
impugnazione, che l’entità della stessa venga ridotta.
In particolare l’interessato asserisce di essersi limitato ad adoprarsi in
difesa del proprio portiere che, già in possesso di palla, veniva spinto da un
attaccante della squadra avversaria contro uno dei pali della porta, senza
peraltro colpire l’avversario.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti e
rilevato che la decisione impugnata trova pieno riscontro nelle risultanze dei
documenti ufficiali, fonte di prova privilegiata per gli Organi della Giustizia
Sportiva, ritiene di doverla confermare in toto, risultando non meritevole di
censura anche in punto di corretta graduazione della sanzione irrogata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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