Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/04/02 n. 173/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE LUCA AMORUSO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 158/C del 20.3.2002 – gara Viterbese-Catania del 18.3.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/04/02 n. 173/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' CALCIO CATANIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE LUCA AMORUSO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 158/C del 20.3.2002 - gara Viterbese-Catania del 18.3.2002) Il Calcio Catania ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per due giornate il calciatore Luca Amoruso “per comportamento offensivo verso l’arbitro”. Sostiene la società, che non è comparsa all’odierna riunione, che il predetto calciatore aveva rivolto la frase incriminata non all’arbitro ma a se stesso perché deluso dalla propria prestazione. Osserva la Commissione che l’assunto difensivo non può essere condiviso, stante la chiarezza del referto dell’arbitro: il calciatore n. 8 del Catania “protestava una mia decisione, dicendomi…….”. Pertanto, non vi sono validi motivi per modificare la decisione impugnata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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