Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 03/04/02 n. 173/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ RONDINELLA IMPRUNETA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE MIRKO GARAFFONI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 – gara Meda- Rondinella I. del 10.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 03/04/02 n. 173/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' RONDINELLA IMPRUNETA AVVERSO LA
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE MIRKO
GARAFFONI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 153/C del 13.3.2002 - gara Meda-
Rondinella I. del 10.3.2002)
La società Rondinella Impruneta ha proposto reclamo avverso la
squalifica per quattro gare del calciatore Mirco Garaffoni inflitta dal Giudice
Sportivo.
L’atto è tardivo perché inoltrato il 21.3.2002, cioè oltre i sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 153/C del
13.3.2002, in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo impugnata; per
cui si impone la declaratoria di inammissibilità ex art. 34, commi 2 e 6 del
Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi, la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo.
La tassa va incamerata.
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