Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 17/04/02 n. 183/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIBONSI VALDELSA AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 5.000 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 164/C del 26.3.2002 – gara Poggibonsi-Alessandria del 24.3.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 17/04/02 n. 183/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' POGGIBONSI VALDELSA AVVERSO LA
AMMENDA DI EURO 5.000 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 164/C del 26.3.2002 -
gara Poggibonsi-Alessandria del 24.3.2002)
Dagli atti ufficiali della gara Poggibonsi-Alessandria, disputata in
Poggibonsi il 24.3.2002, emerge che la tifoseria locale ha lanciato nel recinto
di gioco monete e rotoli di carta, uno dei quali ha colpito con violenza al collo
uno degli assistenti arbitrali, facendolo cadere a terra per il forte dolore e
rendendo necessario l’intervento dei sanitari per le opportune cure, reiterate,
poi, durante l’intervallo e al termine dell’incontro; emerge, inoltre, che
nell’ultima parte della gara i raccattapalle hanno tenuto un comportamento
ostruzionistico.
Sulla scorta delle suddette risultanze il Giudice Sportivo ha irrogato alla
società oggettivamente responsabile l’ammenda di 5.000 euro.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Poggibonsi
chiedendo una congrua riduzione della sanzione. Quanto agli atti di violenza,
ha sostenuto che i lanci, effettuati peraltro con corpi contundenti non di
particolare pericolosità (rotoli di carta e monete), avrebbero interessato un
limitato arco di tempo, in quanto durante la rimanente parte della gara il
comportamento della tifoseria locale sarebbe stato del tutto normale; quanto
al comportamento dei raccattapalle, definito ostruzionistico, ha sostenuto che i
giovani incaricati di recuperare i palloni sarebbero stati carenti nel numero sin
dall’inizio della gara a causa di numerose defezioni originate dal repentino
abbassamento della temperatura.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che le doglianze
della reclamante siano destituite di fondamento.
Il grave atto di violenza in danno dell’assistente arbitrale, costretto a
ricorrere ripetutamente alle cure dei sanitari, impone adeguata sanzione. Non
si può accettare l’assunto difensivo che i lanci siano stati operati con corpi
contundenti non particolarmente pericolosi: va considerato che il rotolo di
carta che ha attinto sul collo l’ufficiale di gara, e cioè il rotolo per registratore
di cassa, non è stato usato a mò di stella filante, ma è stato scagliato integro
in modo da costituire un corpo contundente di notevole pericolosità,
ampiamente dimostrata dalle conseguenze patite dall’assistente arbitrale. Non
si possono altresì accettare le pretestuose giustificazioni addotte sul
comportamento ostruzionistico dei raccattapalle.
In tale situazione pare alla Commissione che l’ammenda inflitta dal
primo giudice, pur considerando il limitato arco di tempo interessato dalla
violenza della tifoseria, non ecceda i limiti di una equa, per cui si impone la
reiezione del gravame con l’addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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